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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2023 di
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RI 1 RI 3 RI 5
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contro |
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la decisione del 30 agosto 2023 (n. 4013) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente la loro impugnativa contro la risoluzione del 3 settembre 2021 con cui il Municipio di Capriasca ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per costruire un nuovo edificio plurifamiliare (part. __________, sezione __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda di
costruzione del 15 maggio 2021, CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di
Capriasca il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti sul fondo (part. __________
di 1'148 m2) situato a __________, in zona residenziale
semi-estensiva (RSE), a est di via __________. L'edificio, a pianta a “L”, sarà
articolato su tre piani fuori terra (con 5 unità abitative da 4½ locali) e uno interrato
(riservato a cantine e locale tecnico). Disporrà inoltre di 13 posteggi, 5 nell'autorimessa
al pian terreno e 8 esterni, di cui 3 per visitatori.
ESTRATTO MAPPA
b. Nel termine di
pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione dei
proprietari dei fondi vicini RI 1 e RI 2 (part. __________), RI 3e RI 4 (part. __________)
e RI 5e RI 6 (part. __________, __________ e __________).
c. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118471), il 3 settembre
2021 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, subordinato a
determinate condizioni, respingendo nel contempo le opposizioni pervenute.
B. Con giudizio del 30
agosto 2023, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le impugnative
interposte dai vicini opponenti contro la predetta licenza edilizia, che ha
confermato ad eccezione di una scala esterna di accesso dal giardino (all'appartamento
al 1° piano) e di un parcheggio per ospiti.
Il Governo ha anzitutto rigettato un'obiezione relativa all'azzonamento del
fondo (approvato nel 2018, mediante variante di poco conto), escludendo inoltre
che fossero date le premesse per un esame incidentale del PR. Ha poi ritenuto
completo l'incarto della domanda di costruzione, disattendendo le obiezioni
relative all'assenza di uno studio idrogeologico e di una perizia fonica e del
traffico. Ha in seguito respinto l'eccezione relativa al limite del bosco
accertato, ma ha rilevato che la scala esterna e il posteggio per ospiti di cui
sopra non rispettavano la relativa distanza minima e non potevano essere
approvati. Dopo aver escluso che la strada vincolata a PR sforasse sulla part. __________,
l'Esecutivo cantonale ha constatato che il pozzo luce sul fronte sud violava
comunque la linea di arretramento di 4 m; ha però osservato che al difetto avrebbe
potuto essere posto rimedio alla condizione di spostare il pozzo in altra
posizione, lungo il lato est dello stabile. La precedente istanza
non ha invece ravvisato alcun sorpasso dell'altezza massima (m 9) prescritta
dall'art. 33 delle norme di attuazione del piano regolatore intersezionale di
Capriasca (NAPR). Analoga conclusione ha tratto per l'indice di occupazione e
per quello di sfruttamento (in cui ha computato le intercapedini negli
appartamenti escluse senza motivo, ma non le lavanderie e le scale al piano
interrato). Dopo aver rigettato le obiezioni riferite ad alcuni posteggi
(dimensionamento, visibilità, ecc.), ha pure escluso che il nuovo stabile di 5
appartamenti richieda la formazione di un'area di svago (art. 24 NAPR). La
sistemazione esterna, ha proseguito, non prevedrebbe poi alcun terrapieno con
un'altezza superiore a m 1.50, in contrasto con l'art. 20 cpv. 2 NAPR. Il
Governo ha infine tutelato il giudizio positivo relativo all'inserimento
estetico del progetto nel paesaggio, avallando pure la valutazione del
Municipio relativa all'eliminazione e sostituzione dell'albero di pregio
paesaggistico presente sul fondo, protetto dal PR.
C. Contro quest'ultima
pronuncia, RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 e RI 5 e RI 6 si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata insieme alla
licenza edilizia.
In estrema sintesi, i ricorrenti eccepiscono anzitutto una violazione dell'obbligo
di motivazione poiché il Governo non si sarebbe espresso su tutte le loro tesi
(relative segnatamente alla nullità della variante del 2018 di azzonamento
della part. __________). Ribadiscono quindi che la decisione pianificatoria
sarebbe nulla (in particolare perché emanata in contrasto con il divieto di
incrementare la zona edificabile ex art. 38a cpv. 2 della legge sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700], secondo una
procedura errata, senza informazione e partecipazione della popolazione e da un'autorità
incompetente). Dopo aver censurato delle correzioni prospettate dal Governo
(pozzo luce, posteggi) e la completezza della domanda di costruzione, i
ricorrenti ripropongono poi le doglianze riferite alla distanza dalla strada
(sottolineando tra l'altro come la superficie vincolata a PR invada la part. __________).
Negano inoltre che siano ossequiati l'altezza massima di zona, così come gli
indici di occupazione e di sfruttamento. Il progetto, proseguono, non
rispetterebbe neppure le norme sulla sistemazione esterna, né quelle sui
posteggi. Lamentano infine una disattenzione del principio d'inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio, negando pure che siano dati i presupposti
per eliminare e sostituire l'albero protetto dal PR.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riporta le osservazioni della
Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, che riconferma i
propri preavvisi favorevoli. Il Municipio chiede che il gravame sia respinto
con motivazioni di cui si dirà, per quanto occorre, in seguito. Gli istanti in
licenza si limitano invece a chiedere la conferma del giudizio impugnato, senza
addurre particolari argomentazioni.
E. Con la replica e le
dupliche, gli insorgenti rispettivamente l'UDC e il Municipio si sono
essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini già opponenti, personalmente e
direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21
cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. Diritto di
essere sentito
I ricorrenti eccepiscono preliminarmente una violazione del diritto di essere
sentito, rimproverando al Governo di non aver affrontato tutti i loro
argomenti, segnatamente quello secondo cui la decisione del 12 febbraio 2018
che ha approvato la variante relativa all'attribuzione della part. __________
alla zona RSE, mediante procedura semplificata, sarebbe nulla.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una
decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per
costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando
la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa
(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità
esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle
sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a
influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232
consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò
non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche
essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii
ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
2.2. In concreto, il Governo si è chinato sulla censura relativa all'azzonamento
della part. __________ mediante la variante di poco conto del 12 febbraio 2018,
di cui ha acquisito gli atti. Posto che i ricorrenti contestavano sia la legittimità
della procedura semplificata, che la decisione di azzonamento nel merito
(considerata in contrasto con l'art. 38a cpv. 2 LPT; consid. 3, pag. 7),
dopo aver illustrato il quadro normativo, ha rilevato:
“[..] Nel caso in esame va osservato come la parcella in oggetto fosse già in
passato destinata all'edificazione e inserita di conseguenza nella zona
edificabile, e che solo per un errore, peraltro dettagliatamente descritto e
spiegato nel rapporto di pianificazione datato aprile 2017, era stata inserita
nella zona agricola nell'ambito della revisione del PR approvato dallo
scrivente Consiglio con risoluzione del 10 novembre 2015. L'azzonamento
avvenuto tramite procedura semplificata aveva per oggetto una superficie
inferiore ai 2000 mq, ossia in concreto una singola parcella di 1148 mq (cfr.
estratto SIFTI), ovvero una superficie edificabile di ridotte dimensioni, che
si accostava ad una zona edificabile densamente edificata e corrispondente di
fatto all'abitato di __________. Nondimeno, data la ridotta superficie in
oggetto, e il limitato numero di fondi confinanti siti nella zona edificabile
(non più di cinque) si deve desumere un numero limitato di persone “toccate”
dall'avvenuto azzonamento. Non si può dunque ritenere aggirato lo scopo
pianificatorio tendente a impedire l'edificazione in modo disperso delle
costruzioni e la procedura semplificata con la quale Autorità comunale aveva
richiesto l'azzonamento della stessa, confermata anche dall'Ufficio della pianificazione
locale, va tutelata e la censura dei ricorrenti in questo punto va pertanto
respinta.
Del resto non si può sottacere che al momento dell'adozione della modifica di
poco conto, regolarmente pubblicata, nessuno dei confinanti o dei proprietari
di fondi nelle vicinanze - compresi i ricorrenti che non spiegano in alcun modo
per quale ragione non avrebbero potuto pienamente rendersi conto
dell'azzonamento che oggi avversano ritenendolo contrario al diritto di rango
superiore - ha ritenuto di opporvisi ricorrendo.”
Ora, a fronte di questa motivazione v'è da ritenere che il Governo abbia tutto
sommato sufficientemente affrontato le obiezioni dei ricorrenti, rigettando,
anche solo implicitamente, le loro tesi inerenti all'asserita nullità della
decisione pianificatoria che ha riattribuito la part. __________ alla zona
edificabile. La fondatezza o meno di tali argomenti, che gli insorgenti hanno comunque
potuto contestare in questa sede, riproponendo le loro tesi rimaste
inascoltate, è invece questione di merito, che verrà esaminata qui di seguito. La
loro eccezione va quindi respinta.
3. Variante del PR
3.1. Secondo l'art. 33 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100; nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021,
vLST), il piano regolatore poteva essere modificato in caso di notevole
cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o con la procedura
semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34 e 35 vLST, era prevista
per le modifiche di poco conto. Oltre alle modifiche riguardanti le reti
di smaltimento delle acque o per l'approvvigionamento idrico e di energie
stabilite dal piano dell'urbanizzazione (cfr. art. 34 cpv. 2 vLST), in base al
cpv. 1 dell'art. 34 vLST erano in particolare considerate tali le modifiche che
toccano un numero limitato di persone e che: (a) mutano
in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo, oppure
(b) interessano una superficie di terreno non superiore a 2'000 mq. L'art.
34 cpv. 1 vLST esigeva quindi che fosse sempre dato il requisito relativo al numero
limitato di persone toccato (laddove il termine toccato presupponeva
l'esistenza di un rapporto particolare, stretto e degno di nota con l'oggetto
della variante, mentre la nozione di numero limitato di persone andava
concretizzata caso per caso, posto che di principio poteva ancora essere
ritenuto tale un numero di 15, 20 persone; cfr. Messaggio n. 6309 concernente
il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009, pag. 60;
STA 90.2022.9-10 del 15 maggio 2024 consid. 3.2 e rinvii). Richiedeva inoltre,
alternativamente, l'adempimento della condizione del mutamento minimo del
disciplinamento del suolo (riferita in particolare a parametri edilizi
[quali altezza massima, distanza dai confini, indice di sfruttamento, di
occupazione o di edificabilità] e alle linee d'arretramento, cfr. art. 42 cpv.
1 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011
[RLST; RL 701.110], nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021; vRLST) oppure
della superficie non superiore a 2'000 m2 (riferita alla sola
area oggetto di modifica, cfr. art. 42 cpv. 2 vRLST; Messaggio n. 6309 citato,
pag. 61). Ampliando e rendendo più flessibile il regime vigente sotto la vecchia
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), l'art. 34 cpv. 1 vLST intendeva
così rendere possibili anche modesti e giustificati azzonamenti (ad es. l'attribuzione
di una particella di 1'500 m2 alla zona edificabile), che prima
erano invece esclusi a causa dell'adempimento cumulativo di tutti e tre i
requisiti (cfr. Messaggio n. 6309 citato, pag. 61).
Dal profilo procedurale, il Municipio allestiva gli atti e, previo avviso anche
personale ai proprietari e previa approvazione del Dipartimento, pubblicava gli
stessi per un periodo di 30 giorni, con facoltà di ricorso al Governo (cfr. art.
35 cpv. 1 e 3 vLST).
3.2. La procedura semplificata è stata recentemente oggetto di alcune modifiche della LST e del RLST, entrate in forza il 1° gennaio 2022, finalizzate a garantire i necessari adeguamenti alle modifiche della LPT entrate in vigore il 1° maggio 2014, a rendere gli strumenti di pianificazione più efficienti, a permettere una maggiore semplificazione e accelerazione delle procedure e ad apporre i dovuti correttivi alle norme rilevati dalla pratica (cfr. Messaggio n. 7630 concernente la modifica della LST e la richiesta di approvazione di un credito di CHF 5'000'000.- da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto del 6 febbraio 2019, pag. 1 segg.). In particolare sono stati resi meno severi, ampliandoli, i requisiti per adottare questo tipo di procedura, segnatamente tramite l'abbandono della condizione relativa al numero limitato di persone toccate dalla modifica (cfr. Messaggio n. 7630 citato, pag. 10 seg.). Secondo l'art. 34 LST possono ora essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che: (a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo; (b) comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche; (c) interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 m2 oppure (d) in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la gerarchia delle strade.
Anche
dal profilo procedurale l'istituto ha subito dei cambiamenti. In particolare, visto l'ampliamento del suo campo di
applicazione, è stata introdotta, in analogia con la procedura ordinaria (cfr.
art. 26 LST), la fase dell'informazione e partecipazione della popolazione
(cfr. art. 4 LPT e art. 4 e 5 LST), riservate comunque le possibilità di
limitazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LST (cfr. Messaggio n. 7630 citato,
pag. 11). Inoltre, competente ora per la sua approvazione è il Consiglio di
Stato, che nel contempo evade i ricorsi. L'art. 35 LST prevede dunque che il
Municipio elabora la modifica (cpv. 1) e, esperita l'informazione e la
partecipazione agli interessati, l'adotta e la pubblica per trenta giorni
presso la cancelleria comunale (cpv. 2) con facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato ai sensi dell'art. 28 LST (cpv. 3). Trascorsi i termini di pubblicazione
gli atti vengono poi trasmessi al Governo per approvazione ed evasione degli
eventuali ricorsi (cpv. 4). La modifica entra in vigore con l'approvazione del
Consiglio di Stato (cpv. 6; cfr. STA 90.2022.9-10 citata consid. 3.2).
3.3. In concreto, dagli atti risulta che nell'ambito della revisione del PR di
Capriasca (approvata con risoluzione governativa n. 4778 del 10 novembre 2015)
la part. __________ era stata estromessa dalla zona residenziale semi estensiva
R3 e attribuita alla zona agricola. Dopo aver riscontrato che tale assegnazione
era frutto di un errore di pianificazione di cui nessuno s'era avveduto nel
corso della procedura (riconducibile essenzialmente a una scorretta
trasposizione del limite di zona del PR previgente, disponibile solo in formato
cartaceo) - che l'allora proprietaria del fondo aveva invano tentato di
contestare a posteriori con un'impugnativa accompagnata da un'istanza di
restituzione dei termini (respinta dal Governo con decisione del 25 marzo 2015,
confermata da questo Tribunale, STA 90.2014.44 del 24 febbraio 2016) - il 4
marzo 2016 il Municipio ha inoltrato una domanda di riesame volta a ottenere la
rettifica della decisione di approvazione del PR. Tale domanda non è tuttavia
stata accolta dall'Esecutivo cantonale, che con risoluzione del 14 febbraio
2017 ha escluso che lo sbaglio potesse essere emendato mediante un rimedio
giuridico straordinario; nella decisione (pag. 8 seg.) ha nondimeno prospettato
al Municipio la possibilità di elaborare una variante per riassegnare il fondo
alla zona edificabile, secondo la procedura semplificata, negando peraltro che
la correzione dell'involontario dezonamento ricadesse sotto il rigore dell'art.
38a cpv. 2 LPT (cfr. risoluzione n. 623 del 14 febbraio 2017, in
particolare pag. 8 seg.).
Il Municipio ha quindi allestito la variante di poco conto per riassegnare la
part. __________ alla zona edificabile RSE (con contestuale accertamento del
limite del bosco e inserimento della linea di arretramento dalla strada), che è
stata approvata dal Dipartimento del territorio il 12 febbraio 2018. La
variante, successivamente pubblicata, non ha suscitato alcun ricorso, entrando
in vigore.
3.4. Ferme queste premesse, a ragione il Governo ha escluso che vi fossero le
premesse per rimettere in discussione l'attuale situazione pianificatoria del
fondo. In particolare, nessuno dei motivi addotti dai ricorrenti permette di
ritenere che la decisione che ha approvato la variante che lo ha riattribuito
alla zona edificabile, rimasta incontestata, sia addirittura da considerare nulla.
Trattandosi di una modifica che interessava un singolo fondo di meno di 2'000 m2,
vicino al quale, al di là del serbatoio comunale e del bosco a nord-ovest, vi
sono essenzialmente quattro o cinque fondi con case mono- o bifamiliari serviti
dalla stessa strada, non è anzitutto dato di vedere perché la modifica non
poteva manifestamente essere considerata di poco conto ai sensi dell'allora
vigente art. 34 vLST. I ricorrenti non spiegano in particolare perché la
variante non avrebbe toccato un numero limitato di persone, né interessato una
superficie non superiore a 2'000 m2 (art. 34 cpv. 1 lett. b vLST).
Irrilevante è invece che fosse o no adempiuta anche la condizione del mutamento
minimo del disciplinamento del suolo previsto dalla lett. a del cpv. 1: come
visto, tale requisito non era cumulativo (e ciò proprio per non impedire anche eventuali
modesti e giustificati azzonamenti, supra consid. 3.1). La variante,
sottoposta alla procedura semplificata vigente a quel momento (art. 35 vLST),
non prevedeva quindi la fase d'informazione e partecipazione della popolazione,
né l'approvazione da parte del Governo (cfr. pure Messaggio n. 6309 citato,
pag. 61). Trattandosi di una modifica di secondaria importanza, nella rinuncia
alla predetta fase non è del resto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 4 LPT (cfr. DTF 135 II 386 consid. 4.2.3; Rudolf Muggli, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Raumplanung, n. 25 ad art. 4; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 25 ad art. 4). Peraltro,
anche laddove è prescritta, l'omessa partecipazione della popolazione non rende
una pianificazione nulla, ma tutt'al più annullabile mediante impugnazione
(cfr. Rudolf Muggli, in: Praxiskommentar
RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n.
29 ad art. 4). I motivi di nullità di ordine procedurale e competenza addotti
dai ricorrenti - già implicitamente respinti dal Governo - cadono di riflesso
nel vuoto.
Identica sorte vale per l'asserito errore nel merito della decisione di
approvazione della variante: invano i ricorrenti pretendono segnatamente che
alla riattribuzione del fondo alla zona edificabile ostasse l'art. 38a
cpv. 2 LPT rispettivamente che tale aspetto non sarebbe nemmeno stato esaminato
dalla pianificazione. In realtà, dagli atti risulta che tale disposizione è
stata considerata in sede di avallo della modifica da parte dell'autorità
dipartimentale (cfr. decisione del 12 febbraio 2018, pag. 7), la quale ha
richiamato quanto già considerato dal Governo nella risoluzione del 14 febbraio
2017 relativa alla domanda di riesame. Ovvero, che la correzione del
dezonamento accidentale (confermato anche dalla sua mancata considerazione
negli apporti per la compensazione agricola e nelle riduzioni di zona segnalate
nella decisione di revisione del PR del 2015) non richiamasse la rigida
osservanza dell'art. 38a LPT, non trattandosi dal profilo sostanziale di
un “aumento” di superficie edificabile, ma piuttosto di riassegnazione alla corretta
destinazione di una porzione di territorio erroneamente e involontariamente
esclusa dall'area edificabile (cfr. decisione del 14 febbraio 2017, pag. 8
seg.). Ora, in queste spiegazioni non è d'acchito ravvisabile alcun errore di
diritto manifesto. E in ogni caso, nessun motivo da cui deriverebbe
addirittura, a titolo eccezionale, la nullità della decisione pianificatoria,
pacificamente cresciuta in giudicato (cfr. DTF 138 II 501 consid. 3.1). Tutte
le relative obiezioni dei ricorrenti su questo punto vanno quindi respinte.
4. Distanza dalla
strada
4.1. Secondo l'art. 6 cpv. 6 lett. a NAPR la distanza verso strade o piazze con
linee di arretramento o di costruzione è quella stabilita sui piani grafici. La
distanza verso strade o piazze senza siffatte linee è di almeno m 4.00 dal
ciglio stradale o marciapiede (lett. b). Le linee di arretramento, precisa la
stessa norma (lett. d) si applicano a tutte le costruzioni sia principali, sia
secondarie; esse non si applicano ad edifici o impianti di piccola entità quali
cinte, siepi, accessi, posteggi e pergole. Tale distanza vale pure per le
costruzioni e parti interrate (cfr. art. 14 cpv. 2 e 54 cpv. 3 NAPR). L'art. 6
cpv. 6 lett. f NAPR disciplina invece le facoltà di deroga.
4.2. In concreto, dagli atti risulta che, in occasione della modifica
pianificatoria di cui si è detto poc'anzi (che ha attribuito il fondo alla zona
RSE), è stato commesso un nuovo errore: i piani della variante sono infatti
stati elaborati sulla base di una planimetria che non corrispondeva al piano
catastale, non riproducendo correttamente i confini tra la part. __________ e
la strada comunale esistente di cui alla part. __________ (cfr. risposte del
Municipio in questa sede e al Governo, pag. 4). Trasponendo la strada di
servizio vincolata nel piano del traffico sul piano per il registro fondiario
risulta in particolare che una striscia di strada a sud-est (quantificata dal
Municipio in ca. 12 m2) sfora sulla part. __________ (risposte
citate, pag. 4). Di riflesso, contrariamente a quanto inopinatamente indicato
dal Governo (menzionando impropriamente dei limiti grossolanamente disegnati
con tratti eccessivamente spessi o la superficie stradale così come
visibile sulle immagini aeree), in quel punto la linea di arretramento della
strada non è situata a 4 m dal limite del fondo, ma a una distanza superiore.
Un tale errore pianificatorio non può evidentemente essere corretto nel quadro
di una procedura di rilascio della licenza edilizia, ma richiede una variante
di PR mediante procedura semplificata (cfr. al riguardo il nuovo art. 34 lett.
b LST, che permette di sottoporre a tale procedura le modifiche che comportano
correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche, tra le
quali in base all'art. 42 cpv. 2 RLST vanno anche annoverate le rettifiche di
incongruenze o errori manifestamente dovuti a sviste [lett. b] o quelle
derivanti dalla trasposizione dei piani regolatori in forma di geodati digitali
[lett. c]).
Ferme queste premesse, forza è constatare che il nuovo stabile - collocato
esattamente a 4 m dal confine con la part. __________ (cfr. piante di progetto)
- invade la fascia di arretramento stradale, perlomeno in corrispondenza dell'angolo
sud-est, se non anche del portico (cfr. pure il piano di cui alla pag. 16 del
ricorso e piano doc. C prodotto davanti al Governo). Già solo per questo motivo
- e non potendo entrare in questione il rilascio di una deroga ai sensi dell'art.
6 cpv. 6 lett. f NAPR, diversamente da quanto suggerito dal Municipio davanti
al Governo (la minor distanza non è come visto riconducibile a giustificati
motivi di ordine urbanistico o progettuale, ma a un errore pianificatorio
che va emendato mediante una variante di PR) - il giudizio impugnato che ha
tutelato la licenza edilizia non può essere confermato.
4.3. Per completezza, va precisato che il giudizio governativo non avrebbe
potuto essere tutelato neppure se la superficie stradale fosse (già) contenuta
nella part. __________ e la linea di arretramento collocata a 4 m dal suo
limite (come impropriamente assunto dai piani di progetto). Anche in tale
ipotesi, il pozzo luce previsto dal progetto sul lato sud non rispetterebbe
comunque la fascia di arretramento stradale (cfr. piante piano interrato e PT);
ancorché riconducibile a una parte interrata dell'edificio, anch'esso deve
infatti rispettarla (cfr. art. 14 cpv. 2 e 54 cpv. 3 NAPR). Contrariamente a
quanto indicato, un simile difetto non è suscettibile di essere emendato
direttamente mediante una clausola accessoria (cfr. STA 52.2021.48 del 10
novembre 2022 consid. 7.2), come quella prospettata nei considerandi del
giudizio impugnato che suggerisce lo spostamento del pozzo in altra
posizione, lungo il lato est dello stabile. Trattandosi di un'opera
strettamente connessa alla termopompa (punto di aspirazione; cfr. pianta piano
interrato, planimetria termopompa e relazione fonica agli atti), come obiettano
i ricorrenti, una tale modifica implica infatti anche lo spostamento dell'impianto;
aspetto, questo, che andava perlomeno esaminato insieme alle relative
conseguenze (quali le ripercussioni foniche).
5. Altezza e
sistemazione del terreno
5.1. Secondo l'art. 33 cpv. 2 delle norme particolari d'attuazione del piano
regolatore per le sezioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e
Vaglio (NAPRP), nella zona residenziale semi-estensiva (RSE) l'altezza massima
degli edifici è di m 9 alla gronda e m 11 al colmo; restano riservati i
supplementi previsti per terreni in forte pendenza (cfr. art. 18 NAPR).
Riallacciandosi all'art. 40 LE, l'art. 17 NAPR dispone che l'altezza di un
edificio si intende quale misura massima, misurata dal filo del terreno
sistemato al punto più alto del filo superiore della gronda o del parapetto
(cpv. 1). La differenza d'altezza fra il terreno sistemato e il terreno
naturale superiore a m 1.50, precisa tra l'altro la norma (cpv. 6), è
conteggiata nell'altezza dell'edificio. Verso gli edifici, la profondità del
terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno m 3.00.
5.2. In base all'art. 20 cpv. 1 NAPR, la sistemazione del terreno dev'essere
intesa come intervento che non ne altera in modo sostanziale l'andamento
naturale. La sistemazione del terreno, soggiunge il cpv. 2, può essere ottenuta
con la formazione di muri di sostegno o di terrapieni di un'altezza non
superiore a m 1.50; la possibilità di tali modifiche è data unicamente nei
terreni in pendenza, per facilitare la realizzazione di accessi veicolari e
pedonali e per un raccordo del terreno con gli edifici, così da consentire la
misura della loro altezza conformemente agli art. 40 e 41 Legge edilizia
cantonale. Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto
inserimento nel paesaggio, in particolare per ciò che concerne le modifiche del
terreno naturale, il colmataggio di avvallamenti, depressioni, piantagioni
(cpv. 3).
5.3. In concreto, dalle sezioni agli atti risulta che il progetto, in
particolare lungo la contestata facciata ovest, rispetta per lo più sia l'altezza
massima (9 m) per gli edifici (art. 33 cpv. 2 NAPRP), che quella (< m 1.50)
per i terrapieni su fondi in pendio (cfr. art. 20 cpv. 2 NAPR; cfr. sezione
1-1 geometra e sezione 2-2). Meno chiaro è tuttavia se questi
parametri siano ossequiati anche in corrispondenza della fascia più critica
verso lo spigolo nord-ovest, così come sostengono i ricorrenti, lamentando
l'incompletezza della domanda. I prospetti agli atti (cfr. facciate nord e
ovest) non raffigurano invero il terrapieno largo più di 3 m concretamente
previsto su questo lato, ai piedi dello stabile (cfr. giardino PPP2 154.40 m2,
pianta piano terreno). Vista l'apparente maggior inclinazione del fondo, non è
quindi assodato che questa sistemazione - quand'anche possa plausibilmente
permettere di meglio raccordare il terreno in pendio al nuovo stabile - non
oltrepassi l'altezza massima (m 1.50) prescritta dall'art. 20 cpv. 2 NAPR.
Neppure è possibile escludere con certezza che, a una distanza di 3 m, non
sussista un'eventuale maggior differenza da computare sull'altezza dello stabile
(cfr. 17 cpv. 6 NAPR), sebbene a prima vista, perlomeno senza il corpo con la
terrazza e il corpo scale, lungo l'asse della facciata nord, tale ipotesi
appare da escludere (cfr. prospetto nord). Non occorre comunque soffermarsi
oltre su questi aspetti ritenuto che la decisione impugnata, per i motivi già
indicati, non può comunque essere confermata.
6. Indice di
occupazione
6.1. Secondo l'art. 37 cpv. 2 LE, l'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto
espresso in per cento tra la superficie edificata e la superficie edificabile
del fondo. La superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei
fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto dell'istanza di
costruzione; non vengono tra l'altro considerate le superfici viarie aperte al pubblico
transito e le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore
(cfr. art. 38 cpv. 2 LE). La superficie edificata è invece la proiezione
orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici
principali ed accessori (cfr. art. 38 cpv. 3 LE).
6.2. In concreto, contrariamente a quanto assunto dal Governo, il fondo dispone
di una superficie edificabile pari a ca. 1'136 m2. Dalla superficie
del fondo (1148 m2), in linea con quanto sopraindicato (consid.
4.2), deve infatti essere dedotta l'area (ca. 12 m2) vincolata dal
piano del traffico a strada di servizio. Visto l'indice di occupazione (30%)
prescritto dall'art. 33 cpv. 2 NAPRP, la superficie edificata massima fruibile
è dunque pari a 340.80 m2.
In concreto, gli ingombri previsti dal progetto non oltrepassano questa soglia
(333.43 + 7.16 = 340.59 m2; cfr. schema calcolo i.o. annesso alla
domanda). A maggior ragione deducendo l'area (7.16 m2) del corpo
scale non avallato dal Governo (cfr. calcolo citato sub 9, superficie
accessori). Su questo punto, nell'esito, il giudizio impugnato va quindi
esente da critiche.
7. Indice di
sfruttamento
7.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'i.s. è il rapporto tra la superficie utile
lorda (SUL) e la superficie edificabile del fondo. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE,
quale SUL si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra
degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione
orizzontale. Dal computo della SUL sono escluse tutte le superfici non utilizzate
o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro; tra queste, le cantine, i
solai, le lavanderie e gli essiccatoi delle abitazioni; i locali per il
riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari
degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni
per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di
biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli
a motore ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente
all'accesso di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti, le
terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge
aperte che non servono come ballatoi.
7.2. Per costante giurisprudenza, decisiva ai fini del computo della superficie
di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua destinazione,
ma l'oggettiva possibilità di utilizzarla a scopi abitativi o lavorativi (cfr.
RtiD II-2008 n. 22 consid. 3.1; RDAT I-1994 n. 30 consid. 2.2; STA 52.2009.314
del 3 febbraio 2010 consid. 4, confermata da STF 1C_158/2010 del 3 agosto 2010
in RtiD I-2011 n. 18; STA 52.2006.20 del 1° marzo 2006 consid. 5.2.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed. Cadenazzo
1996, n. 1126 ad art. 38 LE). La superficie degli spazi non conteggiati nella
SUL deve inoltre situarsi in un rapporto ragionevole coi bisogni oggettivi
dell'utilizzazione principale dell'edificio. Locali non computabili
sovradimensionati sono computati per la parte eccedente (cfr. STA 52.2013.305
del 6 novembre 2013 consid. 2.1, 52.2009.137 del 7 settembre 2009 consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 1129 ad art. 38 LE).
7.3. In concreto, il fondo dispone come detto di una superficie edificabile
pari a ca. 1'136 m2; può dunque sfruttare una superficie utile lorda
pari al massimo a 681.60 m2 (1'136 x 0.6, cfr. art. 33 cpv. 2 NAPRP).
Il progetto non si attiene tuttavia a tale limite: la SUL riportata nella
domanda (681.09 m2, cfr. schema calcolo i.s), cumulata a quella
(1.29 m2) delle intercapedini rettamente conteggiate dal Governo
(giudizio impugnato, consid. 9.7), seppur di poco, supera infatti i 682 m2.
Non occorre verificare se tale difetto possa essere sanato mediante una
clausola accessoria, visto che il permesso è comunque da annullare.
7.4. Invano gli insorgenti pretendono invece che nella SUL debbano anche essere
computate le lavanderie previste nei singoli appartamenti. La destinazione che
il progetto attribuisce ai locali in questione appare oggettivamente
plausibile. Questi vani, di grandezza variabile tra ca. 2.65 e 6.55 m2
e dotati di una sola finestra di dimensioni (0.70 x 1.40 m) non eccessive
(coerente con il disegno della facciata, cfr. prospetto est), risultano senz'altro
adeguatamente rapportati alle superfici dei singoli appartamenti in cui si
collocano. La loro superficie, ben al di sotto del 10% della SUL delle singole
unità e di quella complessiva dello stabile, non oltrepassa i limiti
comunemente ammessi per stabili d'appartamenti (cfr. STA 52.2023.124 del 9
ottobre 2024 consid. 4.4, 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 6.4, 52.2004.181/191
del 20 agosto 2004 consid. 3.4). Nessun elemento concreto induce a ritenere che
questi locali possano oggettivamente essere utilizzati in futuro a scopi abitativi.
Tanto più che una volta arredate con la macchina da lavare le lavanderie non si
prestano a essere utilizzate per l'abitazione. Prima di essere impiegate per il
soggiorno di persone, devono essere trasformate con interventi di una certa
importanza, che non passano di regola inosservati (cfr. STA 52.2003.287 del 20
ottobre 2003 consid. 5.2).
7.5. A ragione il Governo ha inoltre escluso che nel calcolo debbano essere
conteggiate le scale che collegano il piano interrato e il PT. Al piano cantina
vi sono infatti solo vani non computabili nella SUL. Non porta ad altra
conclusione il fatto che, anche passando da questo livello (entrando da una
porta rivolta sul giardino), sia possibile raggiungere i piani superiori
destinati all'abitazione: da questo profilo i vani in questione restano tutt'al
più riconducibili a vie d'accesso secondarie, che come tali non devono essere
conteggiate ai fini del'i.s. (cfr. STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid.
8.3 e rimandi).
8. Posto che il
giudizio impugnato che tutela la licenza edilizia non può essere confermato già
per i diversi motivi sin qui illustrati, non mette conto di soffermarsi sulle
ulteriori obiezioni evocate dai ricorrenti, quali quelle riguardanti i posteggi
o l'albero di pregio paesaggistico protetto dal PR.
A prima vista, giova nondimeno rilevare che, se anche gli stalli nell'autorimessa
potrebbero essere riconfigurati come prospettato dal Governo (cfr. giudizio
impugnato, consid. 10.2 e 10.3; cfr. pure norma VSS 40 291a [edizione 31 marzo
2019], STA 52.2022.303 del 15 dicembre 2023 consid. 3.2), meno evidente appare
in che misura i posteggi più esterni che affiancano l'accesso non siano
suscettibili di ostacolarne la visibilità (cfr. art. 29 NAPR e VSS 40 273a [edizione
31 marzo 2019], ad C n. 10).
Per quanto riguarda l'albero protetto, se è ben vero che l'art. 8 NAPRP
permette di eliminare gli oggetti appartenenti alla categoria dei monumenti
naturali MN 5 Alberi di pregio paesaggistico (cfr. cpv. 1) qualora la
loro conservazione ostacolasse una razionale utilizzazione del fondo,
va in ogni caso rilevato che ciò può avvenire solo a condizione che sullo
stesso fondo o nelle immediate vicinanze venga predisposta una piantagione
sostitutiva, nell'ambito di un progetto di alberatura, di piantagione o di
rinaturazione (cfr. cpv. 4). In tal senso, di primo acchito problematico
appare quindi perlomeno il fatto che il progetto si sia in pratica limitato a
constatare la presenza della pianta protetta che intralcerebbe l'edificazione
razionale del fondo, proponendone la sostituzione con un'altra della
stessa specie, da collocare nella parte più a valle del fondo, a ridosso del
bosco (cfr. relazione tecnica, pianta piano PT e sezione 2-2). E ciò senza
quindi presentare un vero progetto ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 NAPRP,
che si confronti necessariamente con le peculiarità e il valore dell'albero
tutelato dal PR, spiegando in che modo la piantagione sostitutiva rappresenti
una soluzione equivalente, segnatamente dal profilo del suo pregio
paesaggistico. Aspetti, questi, su cui nemmeno le precedenti istanze
appaiono invero essersi chinate, e in particolare il Municipio che si è più che
altro limitato ad ammettere l'esistenza dell'intralcio dato dalla pianta all'uso
del fondo, subordinando per il resto il permesso alla condizione di presentare
un progetto di dettaglio concernente la sostituzione dell'albero, solo prima
dell'inizio dei lavori (cfr. licenza edilizia, condizione ad n. 6 lett. j;
cfr. in generale sulla problematicità di simili clausole: STA 52.2010.171 del
22 giugno 2010 consid. 2).
9. 9.1. Sulla base di
tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Di conseguenza, è
annullato il giudizio governativo, insieme alla licenza edilizia rilasciata ai
resistenti.
9.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli
istanti in licenza soccombenti, che rifonderanno inoltre ai ricorrenti
un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 30 agosto 2023 (n. 4013) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 3 settembre 2021 rilasciata dal Municipio di Capriasca a CO 1 e CO 2.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta in solido a carico di CO 1 e CO 2, che sono inoltre tenuti a rifondere ai ricorrenti, complessivamente, un identico importo a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio. Agli insorgenti va restituito l'importo versato a tiolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera