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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 agosto 2023 (n. 4027) del Consiglio di Stato che respinge il suo ricorso contro la risoluzione del 17 novembre 2022 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per il riattamento e il cambiamento di destinazione di una cantina (part. __________, sezione Capolago); |
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietario di un edificio con una cantina al pian terreno (part. __________), situato a Mendrisio, nel nucleo di Capolago. Il fondo è gravato da una servitù di sporgenza (2 camere al I. piano, parte loggia e parte soggiorno dal II. piano al tetto), a favore della part. __________ confinante a nord, di proprietà di RI 1.
B. a. Il 28 ottobre 2021 CO
1 ha chiesto al Municipio il permesso per il riattamento e il cambio di
destinazione della cantina a grottino. Il progetto prevede pure l'installazione
di una stufa a pellet, con una nuova canna con tubo in acciaio per l'evacuazione
dei gas di scarico che verrà inserita nel vano di una canna fumaria esistente,
sostituendo inoltre il camino esterno.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda di costruzione ha suscitato l'opposizione
della vicina RI 1.
c. A richiesta della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
(SPAAS), l'istante ha poi completato la domanda, allegando tra l'altro un piano
di dettaglio sull'evacuazione dei fumi dell'impianto e specificando che il
locale sarà adibito a uso esclusivamente privato.
d. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 123567), il 17 novembre 2022 il
Municipio ha rilasciato all'istante il permesso richiesto, evadendo nel
contempo la predetta opposizione.
C. Con giudizio del 30
agosto 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1
avverso tale decisione.
Dopo aver considerato infondate le preoccupazioni relative a un possibile uso
commerciale del grottino, il Governo ha disatteso l'obiezione sull'assenza di
sanitari e quella riguardante la ventilazione naturale del locale. Ha in
seguito rigettato le generiche critiche relative alle immissioni foniche,
negate anche dalla SPAAS, osservando come le problematiche sollevate dall'insorgente
attenessero ad aspetti di natura civile, esulando dalla procedura. Analoga
deduzione ha tratto per le questioni concernenti la canna fumaria esistente e
la servitù di sporgenza gravante la part. ____________________
D. RI 1 deduce ora tale
pronuncia davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullata con la licenza edilizia, ripartendo diversamente gli oneri
processuali.
In sintesi, riproponendo parte delle censure rimaste inascoltate, l'insorgente
contesta le conclusioni dell'istanza inferiore in merito alla canna di
evacuazione dei fumi della nuova stufa, escludendo che esista già una canna
fumaria (dalla cantina al tetto), nonché un diritto dell'istante in licenza a
utilizzarla, negando che si tratti di aspetti di mera natura civile. A torto il
Governo non si sarebbe inoltre chinato sulle immissioni eccessive (rumore) che
scuriranno dal grottino (adibito a sala feste) verso i locali ai piani
superiori, in contrasto con le condizioni d'uso degli spazi fissate a registro
fondiario mediante la servitù di sporgenza.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si limita a richiama-re le sue
precedenti prese di posizione. Il Municipio e CO 1 chiedono che il gravame sia
respinto, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in appresso.
F. In sede di
replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle
rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte i loro
argomenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria del fondo vicino e già
opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui
è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Il richiamo dell'incarto della licenza del 1987 relativo alla
ristrutturazione dell'edificio sollecitato dall'insorgente non appare idoneo a
portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della presente pronuncia.
2. 2.1. Come visto
in narrativa, la ricorrente rimprovera anzitutto all'istanza inferiore di non
essersi chinata sulla questione relativa all'esistenza della canna fumaria, che
non sarebbe dimostrata, e del diritto del resistente a utilizzarla ai fini del
progetto.
2.2. Ora, contrariamente alle generiche obiezioni della vicina, non v'è
anzitutto alcun motivo di dubitare che nell'edificio esista una canna fumaria
(che era legata a una vecchia stufa dismessa, cfr. relazione annessa all'incarto
energia pag. 1). La stessa emerge infatti in particolare dalle fotografie agli
atti (cfr. relazione tecnica, fig. 5 e foto aerea agli atti), come pure dalla
chiara conferma della ditta di spazzacamini che l'ha visionata (indicandone
anche l'estensione dal pian terreno al tetto; cfr. email allegata alle
osservazioni all'opposizione del 1° luglio 2022). Dal profilo pratico, non è
quindi dato di vedere perché non dovrebbe essere realizzabile il
progetto che prevede semplicemente di riutilizzare questo elemento, nel senso
di inserire nel suo vano il nuovo tubo in acciaio per l'evacuazione dei gas di
scarico della stufa a pellet, sostituendo anche lo sbocco sul tetto (cfr. piani
e relazione tecnica pag. 10, relazione annessa all'incarto energia pag. 2 e
complemento atti del 4 ottobre 2022 con piano di dettaglio sull'evacuazione dei
fumi). Al di là delle autorizzazioni per il vecchio impianto dismesso, nulla
permette in ogni caso di ritenere che il nuovo impianto domestico così
concepito, avallato dall'autorità dipartimentale (cfr. citato avviso
cantonale), non sia conforme alle norme di diritto pubblico concretamente
applicabili, di cui nemmeno l'insorgente censura del resto una violazione.
Invano afferma invece che il resistente non avrebbe alcun diritto (iscritto a
registro fondiario od ottenuto giudizialmente) di disporre della canna fumaria
esistente o del tetto. La licenza edilizia accerta infatti unicamente che
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori
previsti (art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia
del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Non si esprime anche sulla facoltà dell'istante
di disporre del fondo o di una parte di esso (cfr., fra tante, STA 52.2019.291
del 1° dicembre 2021 consid. 2.1). Tanto meno sull'estensione del diritto di
sporgenza a favore della part. __________ della ricorrente. Sapere se questa
servitù osti alla realizzazione dell'impianto progettato è questione di natura
civile, che esula dalla presente procedura. Non è in ogni caso pregiudiziale ai
fini del rilascio del permesso, il quale non pregiudica minimamente la facoltà
della vicina di far semmai valere i suoi diritti reali davanti al giudice
civile. In queste circostanze, nemmeno si giustificherebbe quindi una
sospensione della procedura (cfr. STA 52.2019.349 del 1° ottobre 2020 consid. 4
confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021).
3. A torto l'insorgente
lamenta inoltre che dal grottino proverranno immissioni eccessive
(rumore), che si porrebbero in contrasto con le condizioni d'uso degli spazi
fissate a registro fondiario con la predetta servitù, precisando che il
resistente, concedendo tale diritto, avrebbe accettato che sopra la cantina vi
sia una zona sensibile (e meglio la sua camera da letto). Anche questo
aspetto è infatti di natura civile. In che misura la servitù possa impedire la
trasformazione della cantina in un locale destinato a pranzi o cene saltuarie
nella cerchia privata del resistente (famigliari ed eventuali ospiti amici; cfr.
risposta pag. 4, risposta al Governo pag. 3 e osservazioni all'opposizione pag.
5) - e non a sala feste - è questione che non attiene alla procedura di
rilascio della licenza edilizia, ma va semmai sottoposta al magistrato civile.
Dal profilo dell'ordinamento federale sull'inquinamento fonico, il predetto
cambiamento di destinazione non risulta invece porsi in contrasto con alcuna disposizione.
La legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS
814.01) non conferisce peraltro alcun diritto al silenzio; disturbi di poca
importanza vanno tollerati (cfr. DTF 133 II 169 consid. 3.2; STF 1C_156/2022
del 28 marzo 2023 consid. 7.2). Nemmeno la ricorrente eccepisce il contrario.
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è pertanto respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, che rifonderà inoltre al resistente, assistito da un
legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente, che è inoltre tenuta a rifondere un identico importo a CO 1 a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera