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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 settembre 2023 dell'Organizzazione turistica CO 1 che conferma su reclamo le tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2020 al 2023 messe l'8 settembre 2023 a carico dell'insorgente per la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________, sezione di __________; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, domiciliato a __________,
ha acquistato nel dicembre del 2018 i mappali n. __________ e __________ RFD di
__________, sezione di __________. Nel gennaio del 2022 egli ha poi venduto la
quota di 1/2 di entrambi questi fondi a M__________, che ne è divenuta
comproprietaria.
Sul primo fondo insiste un edificio a due piani, per il quale, con licenza
edilizia del 27 dicembre 2022, è stata autorizzato il cambiamento di
destinazione d'uso da atelier a tre appartamenti, due dei quali adibiti ad
abitazione primaria e uno (piano mansardato) per scopi turistici. Sul fondo n. __________
sorge invece una piccola casa, la cui destinazione d'uso è passata da
abitazione primaria in secondaria con decisione municipale del 4 dicembre 2019.
B. Con apposito
formulario compilato il 20 agosto 2019 RI 1 aveva comunicato all'CO 1 di essere
proprietario della residenza di cui al mappale n. __________ di __________ (__________),
indicando che la stessa veniva affitta a terzi dietro compenso ed era dotata di
8 posti letto. Negli anni successivi il proprietario ha trasmesso all'Ente
turistico i conteggi dei pernottamenti, sulla base dei quali ha poi riversato
le tasse di soggiorno e di promozione incassate dagli ospiti.
Il 19 febbraio 2020 l'CO 1 ha ricevuto da parte della Polizia Comunale copia
dell'autorizzazione alla gerenza per un esercizio con alloggio, giusta la previgente
legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010
(vLear; BU 2011, 135), rilasciata il 12 febbraio 2020 a RI 1 e concernente la
casa di cui al suddetto mappale n. __________. Esso ha quindi trasmesso al
proprietario un nuovo formulario di annuncio - parzialmente precompilato - in
modo tale da aggiornare il numero di posti letto disponibili. In quell'occasione
l'CO 1 ha tuttavia erroneamente indicato sul modulo il mappale n. __________ al
posto del n. __________. Tale documento è stato ad ogni modo compilato e
ritornato firmato il 25 febbraio 2020.
A seguito di una segnalazione telefonica ricevuta dal Comune di __________ nell'agosto
del 2023 che la informava che anche il fondo n. __________ veniva locato per
brevi periodi a scopo turistico, l'CO 1 ha nuovamente verificato la situazione
del mappale n. __________ e, con decisioni dell'8 settembre 2023 ha fatturato a
carico di RI 1 fr. 1'530.- a titolo di tasse di soggiorno forfettarie per gli
anni dal 2020 al 2022 e fr. 510.- per l'anno 2023. Con decisione su reclamo del
25 settembre 2023, l'Ente ha confermato le suddette tassazioni.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente a quello delle due
fatture emesse a suo carico. Esso contesta, in sintesi, l'imposizione della
tassa forfettaria per la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________,
ritenendo di avere già versato le tasse di soggiorno prelevate presso gli ospiti
che hanno pernottato presso la struttura ricettizia presente sul predetto
fondo.
D. All'accoglimento del
ricorso si è opposto l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
E. In sede di replica e
di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande di
giudizio. RI 1 postula tuttavia, in aggiunta, che venga annullata un'eventuale
tassa forfettaria per gli anni 2020-2023 concernente il suo edificio di cui
alla particella n. __________.
F. Con una triplica
spontanea l'insorgente, contesta di fare un uso proprio della stessa, ciò che
l'Ente non avrebbe d'altra parte comprovato. Sostiene che la legge non
contempli la possibilità di imporre, per un medesimo immobile, sia la tassa
forfettaria sia quella a seconda dei pernottamenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 2 della
legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione
attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art.
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.2. Occorre precisare che il gravame è rivolto contro la decisione con cui l'CO
1 ha confermato le due fatture dell'8 settembre 2023 emesse a carico del
ricorrente a titolo di tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2020 al
2022 e al 2023 concernenti la casa di vacanza di cui al mappale n. __________
di __________. Oggetto della presente vertenza è pertanto unicamente il quesito
di sapere se tali tassazioni siano legittime o no. La domanda del ricorrente volta
a ottenere l'annullamento di un'eventuale tassazione riferita all'edificio di
cui al fondo n. __________ è pertanto irricevibile in questa sede, in quanto
oltre ad essere prematura, esula manifestamente dall'oggetto del contendere. Inammissibili
sono pure gli argomenti con cui il ricorrente cerca di mettere in discussione
le tassazioni calcolate in base al numero dei pernottamenti riguardanti la
part. n. __________, visto che le stesse sono rimaste incontestate ed hanno
quindi acquistato forza di cosa giudicata. Infine anche il quesito di sapere se
in concreto vi siano state da parte dell'insorgente delle violazioni alla LTur,
punibili in applicazione dell'art. 36 di questa stessa legge, esula dall'oggetto
della presente lite e dovrà se del caso essere risolta in altra sede.
2. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il
compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2
lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al
finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista,
dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21
cpv. 3 LTur (nuova versione in vigore dal 1° febbraio 2022; BU 2021 398) sono
soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano
quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un comune che non è quello del
domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS
210). I proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle
loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale
fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a
seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la
residenza; agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15
minuti a piedi dall'ultima strada carrozzabile si applica l'aliquota minima
(art. 21 cpv. 6 LTur). Sono pure tenuti al pagamento dell'importo annuale fisso
gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere,
appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o
superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 7 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega
il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo
l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente contesta l'imposizione della tassa di
soggiorno forfettaria alla sua casa di vacanza (mappale n. __________). Egli
afferma di non fare un uso proprio dell'abitazione, struttura per la quale egli
è al beneficio di un'autorizzazione cantonale alla gerenza per l'esercizio di
un alloggio e trasmette da anni i conteggi dei pernottamenti degli ospiti, pagando
regolarmente la tassa di soggiorno in funzione di questi ultimi. Ritiene
pertanto di aver completamente adempiuto i suoi obblighi nei confronti della
legge.
3.2. L'attuale ordinamento, riprendendo quanto già previsto dalla previdente
legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un
doppio sistema impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale secondo il
quale tutte le persone che pernottano in un comune che non è quello di
domicilio sono tenute a pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è
calcolato sulla base dei pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 2 LTur). Esiste
poi un regime particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo
fisso annuale, indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del
numero dei letti (art. 21 cpv. 6 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei
confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come dei
membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art.
21 cpv. 6 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano
appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv.
7 LTur). Per la fissazione della tassa nella forma dell'importo forfettario non
è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo
sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA
52.2018.580 del 10 dicembre 2019 consid. 2, 52.2019.330 del 9 ottobre 2019
consid. 3.2. 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3). Tuttavia, se l'immobile
non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, per
esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal
momento che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa
forfettaria per posto letto (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). Per
contro, dal momento che è possibile usufruire dell'abitazione, la tassa di
soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma dell'importo forfettario
annuale conformemente all'art. 21 cpv. 6 LTur, poiché per la specifica
categoria è preclusa l'applicazione del regime generale (STA 52.2022.188 del 17
ottobre 2022 consid. 4.2.2).
In questo senso va osservato che se la casa o l'appartamento di vacanza viene
affittato a terzi per scopi turistici e altresì utilizzato dal proprietario
come residenza secondaria, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, è
possibile che per un medesimo immobile la tassa di soggiorno venga riscossa sia
secondo il regime ordinario (in base al numero di pernottamenti), sia secondo
quello particolare (a forfait). Non si tratta di una situazione di doppia
imposizione, ritenuto che i contribuenti non sono gli stessi: nel primo caso il
proprietario infatti incassa dai vari ospiti della struttura i tributi a loro
carico (tassa di soggiorno e tassa di promozione) che dovrà evidentemente
riversare all'Ente turistico (art. 21 cpv. 5 LTur); nel secondo caso il proprietario
corrisponde invece la tassa da lui dovuta per l'uso personale della struttura turistica,
segnatamente per il suo soggiorno e/o quello dei membri della sua famiglia (o
degli ospiti occasionali, anch'essi compresi nel forfait; cfr. art. 21 cpv. 6
LTur).
3.3. Nel caso concreto si deve rilevare che negli appositi formulari di
aggiornamento della tassa di soggiorno (allegati 1 e 3 alla risposta dell'11
dicembre 2023), il ricorrente ha indicato che la casa di vacanza di cui al
mappale n. __________ di __________ viene affittata anche a terzi dietro
compenso, ritenuto comunque come non sia possibile segnalare sul modulo che
l'oggetto è esclusivamente destinato alla locazione. In questa sede egli contesta
comunque di fare un uso personale di detta abitazione, precisando di vivere a
pochi chilometri dalla stessa. Nessuna indicazione invece viene fornita circa
eventuali soggiorni da parte della sua famiglia o dell'altra comproprietaria del
fondo, nonché dei congiunti di quest'ultima. L'insorgente ribadisce di essere al
beneficio per l'abitazione in parola di un'autorizzazione cantonale per la
conduzione di un alloggio turistico, ciò che però non basta ancora ad escludere
la possibilità che la stessa venga utilizzata anche da lui o da parte dell'altra
comproprietaria. Dai documenti prodotti dall'Ente turistico (allegato 7) e dai
conteggi dei pernottamenti (e relative fatturazioni; cfr. allegato 6 e doc. G)
risulta comunque che la casa di vacanza è stata ed è tutt'ora a disposizione di
terzi per scopi turistici (in particolare tramite la piattaforma Airbnb).
Contrariamente a quanto sostiene l'CO 1 tuttavia, il semplice fatto che le
locazioni avvengano solo per dei periodi di breve durata, non permette da solo
di concludere che per il tempo in cui non è locata a terzi questa abitazione venga
utilizzata dai comproprietari e/o dai loro rispettivi familiari. Nemmeno
l'occupazione media della struttura, come pure il calo nei pernottamenti
avvenuto negli ultimi anni, è dirimente per stabilire se vi sia un uso
personale dell'immobile. L'occupazione di un'abitazione
destinata alla locazione turistica dipende infatti da svariati fattori,
molti dei quali esulano dalla volontà del proprietario, per cui il solo fatto
che la stessa rimanga sull'arco dell'anno a lungo sfitta non significa che questi
ne faccia un uso proprio. D'altronde non vi
sono agli atti elementi che permettono di ritenere che l'insorgente o l'altra
comproprietaria soggiornino presso la casa in esame, ritenuto come
l'Ente turistico non ha proceduto ad alcun accertamento in tal senso, nemmeno
chiedendo direttamente all'insorgente di esprimersi precisamente su tale punto.
A questo proposito occorre rammentare che la procedura amministrativa cantonale
è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare
d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di
sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti
interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 25
cpv. 1 LPAmm; STA 52.2017.289 del 18 aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede oltretutto l'obbligo sia per i datori di alloggio, sia per i proprietari di
appartamenti e case di vacanza di permettere agli enti preposti di eseguire i
controlli necessari, segnatamente riguardanti le registrazioni dei
pernottamenti e dei posti letto (art. 20 cpv. 3 LTur e art. 13 cpv. 3 del regolamento
della legge sul turismo del 17 dicembre 2014; RLTur; RL 941.110).
Va poi precisato, contrariamente a quanto sostiene l'OTLVM, che è solo l'uso
potenziale dei posti letto esistenti, e non dell'intera abitazione, che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, giustifica il prelievo della tassa
di soggiorno. In altri termini, dal momento che il proprietario di un immobile di
vacanza utilizza personalmente il proprio edificio, egli dovrà corrispondere la
tassa nella forma forfettaria in funzione del numero di posti letto presenti,
indipendentemente dal fatto di sapere se e per quanto tempo ogni posto letto
viene effettivamente occupato (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019
consid. 2, 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Ciò non significa tuttavia, come pare pretendere l'CO 1, che, in
assenza di sufficienti elementi che lo dimostrino, si possa presumere che vi
sia un uso personale per il solo fatto che l'immobile non sia sempre locato a
terzi. Tornando al caso in esame, in seguito ad una segnalazione da parte
dell'Autorità comunale di possibili abusi riferiti all'utilizzo dell'edificio
di cui alla part. n. __________, l'CO 1 ha rivalutato la situazione della casa
di vacanza esistente su mappale n. __________ e ha emesso le contestate
fatturazione, senza tuttavia preventivamente raccogliere le prove necessarie a
dimostrare, o perlomeno rendere verosimile, l'uso personale dell'abitazione da
parte dei due comproprietari al fine di giustificare la riscossione dei
querelati tributi. In tali circostanze, la decisione impugnata deve pertanto
essere annullata unitamente alle due fattura dell'8 settembre 2023. Tenuto
conto tuttavia che l'insorgente non ha specificato se l'immobile in parola sia
stato utilizzato durante il periodo qui in discussione anche dai membri della
sua famiglia e/o dall'altra comproprietaria e dai suoi congiunti, gli atti
vanno retrocessi all'CO 1 affinché, esperite le necessarie verifiche, accerti
tale fatto. Qualora dall'istruttoria non risultassero sufficienti elementi che
permettano di dedurre un uso proprio dell'oggetto da parte dei comproprietari,
la tassa di soggiorno forfettaria non potrà essere esatta. Qualora per contro
fosse accertato che quest'ultimi e/o i loro congiunti hanno soggiornato presso
la suddetta residenza, l'CO 1 dovrà procedere con l'emissione delle tasse
forfettarie, calcolate in base al numero di letti a suo tempo indicati dal
ricorrente. In questo secondo caso l'Ente impositore dovrà tenere conto del
fatto che dal mese di gennaio del 2022 l'insorgente non è più il solo
proprietario dell'immobile, per cui per quanto riguarda il 2022 e il 2023 anche
l'altra comproprietaria potrebbe essere tenuta a corrispondere il tributo in
parola proporzionalmente alla sua quota di proprietà.
4. 4.1. Visto
quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata,
unitamente alle decisioni da essa tutelate. Gli atti sono retrocessi all'CO 1,
conformemente a quanto indicato al consid. 3.3.
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per
procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre
venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017
consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25
agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che la tassa di giustizia va posta a
carico dell'CO 1, comparsa in causa a tutela dei suoi interessi pecuniari (art.
47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato da
un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm)
Per questi motivi,
decide:
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione su reclamo del 25 settembre 2023 e le due decisioni di fatturazione dell'8 settembre 2023, sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'CO 1. All'insorgente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera