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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 dicembre 2022 (n. 5994) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dell'insorgente contro la decisione del 16 marzo 2022 con cui il Municipio di Maroggia (ora Val Mara) le ha ordinato il pagamento di un contributo sostitutivo (fr. 66'000.-) per la mancata formazione di 22 posteggi al mapp. __________ di quel Comune; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è comproprietaria della part. __________ di Val Mara (sezione Maroggia), situata lungo la strada cantonale (Via__________) e assegnata dal vigente piano regolatore alla zona nucleo tradizionale (NT). Sul terreno insiste uno stabile, articolato su tre piani, che prima di essere parzialmente danneggiato da un incendio divampato nel corso del 2009 all'ultimo piano, era adibito a osteria con alloggio (dotato di due locali d'esercizio con 53 posti a sedere e 8 camere con 14 posti letto). In particolare, gli spazi per la ristorazione si trovavano al piano terreno, mentre le camere ai piani superiori.
b. Dopo aver eseguito alcuni lavori di messa in sicurezza dello stabile, con domanda di costruzione del 6 settembre 2010, G__________ (allora proprietario) ha chiesto all'ex Municipio di Maroggia il permesso di trasformare l'osteria in un bar (al PT) e ricavare 3 appartamenti ai piani superiori.
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 72694), l'allora Municipio di Maroggia, il 25 ottobre 2012, ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, imponendo nel contempo un contributo sostitutivo di fr. 69'000.- per la formazione di 23 posteggi mancanti (18 per il bar e 5 per gli appartamenti).
d. Avverso l'imposizione del contributo sostitutivo per posteggi, G__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Il 27 marzo 2013, il Governo ha accolto il ricorso. Richiamandosi all'allora vigente art. 12 delle norme di attuazione del piano regolatore di Maroggia (vNAPR), secondo cui per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, ha ritenuto che non fosse necessaria la realizzazione di parcheggi, non comportando gli interventi una nuova costruzione, un ampliamento o una ricostruzione, bensì solo una riattazione dello stabile esistente, in parte danneggiato dopo l'incendio. Nemmeno la trasformazione da osteria a bar e il cambiamento di destinazione da camere ad appartamenti sarebbero stati atti a modificare sensibilmente il fabbisogno di posteggi.
e. La predetta licenza edilizia è poi stata rinnovata due volte dal Municipio (il 19 ottobre 2016 ed il 19 agosto 2020).
B. a. Con domanda di variante in corso d'opera del 14 settembre 2021, RI 1 (diventata nel frattempo comproprietaria del fondo) ha chiesto al Municipio il permesso di realizzare al posto del bar e dei 3 appartamenti 11 monolocali (con una superficie compresa tra i 18 e i 38 m2): quattro al PT e gli altri ai piani superiori. Il progetto prevedeva anche il completo rifacimento delle solette e dei muri interni, senza però modificare la struttura della muratura perimetrale esterna. Con la domanda, l'istante ha chiesto la concessione di una deroga relativa alla realizzazione di 22 posteggi, poiché impossibile (…) all'interno del fondo.
b. Dopo aver raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 120385), il 26 gennaio 2022 l'Autorità comunale ha rilasciato - a determinate condizioni - a RI 1 la licenza edilizia per i predetti lavori. Ha in particolare stabilito che, il contributo sostitutivo per la formazione dei posteggi sarà intimato mediante formale decisione separata dopo la crescita in giudicato del titolo autorizzativo in oggetto, questo con l'osservazione preliminare che il medesimo sarà di complessivi CHF 66'000 (cfr. relazione tecnica; fabbisogno 22 posti auto x CHF 3'000 per posto auto) (cfr. punto 2c).
c. Con decisione del 16 marzo 2022, il Municipio ha quindi imposto alla RI 1 il pagamento di un contributo sostitutivo di fr. 66'000.- per i 22 posteggi mancanti, da pagare entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione. Il provvedimento, fondato sull'art. 67 cpv. 4 delle vigenti norme di attuazione del piano regolatore di Maroggia (NAPR), secondo cui, quando la realizzazione di posteggi è tecnicamente impossibile, è imposto un contributo sostitutivo, illustra in dettaglio il calcolo per l'indennità: fr. 3'000.- per 22 posteggi mancanti in zona nucleo (2 per ogni appartamento).
C. Con decisione del 7 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1 avverso la predetta risoluzione, che ha confermato.
Ripercorsi i fatti ed illustrato il quadro normativo applicabile, il Governo ha ritenuto che gli interventi autorizzati con la licenza edilizia del 26 gennaio 2022, oltre a comportare un cambiamento di destinazione (da osteria a residenza) non si limitassero alla semplice riattazione, configurandosi come una sorta di ricostruzione perlomeno interna dell'edificio (demolizione delle solette e dei muri interni), e imponessero quindi la realizzazione di posteggi. Obbligo, ha ricordato, al quale il Municipio ha derogato, imponendo un contributo sostitutivo, che, non avendo l'insorgente contestato né il numero di parcheggi conteggiati né il relativo importo, è stato pertanto confermato.
D. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
In sostanza, la ricorrente contesta l'assoggettamento al contributo sostitutivo, poiché oggetto della licenza edilizia sarebbe una mera riattazione, che non imporrebbe la formazione di posteggi ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 NAPR. Sostiene che l'intervento sarebbe di natura conservativa, riguardando esclusivamente la configurazione interna dell'edificio e avendo lasciato inalterata la sua identità, senza nessun aumento della superficie utile lorda. Non si configurerebbe dunque quale ricostruzione, avendo mantenuto la struttura esterna dello stabile. Nemmeno il cambiamento di destinazione (da osteria a residenza) sarebbe atto a far nascere l'assoggettamento all'indennità, poiché non incrementerebbe il fabbisogno di posteggi, bensì lo ridurrebbe (da 18 a 8).
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene il Municipio, con argomenti di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
F. In sede di replica e duplica, la ricorrente e l'Autorità comunale si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Gli incarti richiamati dall'insorgente, sono, per quanto qui di interesse, già agli atti.
2. 2.1. L'art. 67 NAPR disciplina la realizzazione di posteggi privati, disponendo in particolare quanto segue:
1 Per i nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o
cambiamenti di destinazione di edifici esistenti è obbligatoria la formazione
di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le norme VSS.
2 I parametri quantitativi, che costituiscono il minimo richiesto ed
il massimo ammesso, sono i seguenti:
a. per abitazioni, 2 posti auto per ogni appartamento fino a 100.00 mq di SUL. Per appartamenti superiori a 100.00 mq, 1 posto auto in più ogni ulteriore 50.00 mq di SUL.
b. (…)
3 (…)
4 Deroghe possono essere concesse dal Municipio nel nucleo e nelle
altre zone quando la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile o
inopportuna per la salvaguardia ambientale oppure in contrasto con il principio
di conservazione dei valori storici. In questo caso il Municipio impone un
contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio pubblico,
compreso il valore del terreno.
2.2. Per quanto qui interessa, la predetta norma impone di realizzare posteggi (o autorimesse), qualora vengano costruiti nuovi edifici o in caso di ricostruzione, ampliamento o cambio di destinazione di stabili esistenti. In particolare, con la nozione di ricostruzione, si intende generalmente la riedificazione, senza ampliamenti, di un'opera edilizia sostanzialmente identica dal profilo dell'ubicazione, della foggia, della destinazione e delle dimensioni a una costruzione preesistente, distrutta o demolita (cfr. STA 52.2018.184 del 17 dicembre 2019 consid. 4.1 confermata da STF 1C_68/2020 dell'8 luglio 2020; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 643 ad art. 1 LE; cfr. in tal senso anche le Linee guida cantonali di supporto all'allestimento del regolamento edilizio del dicembre 2014, n. 21 a pag. 12). Per cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni. Sono tali le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, come pure quelle che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (cfr. STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid. 2.2 con rinvii in RtiD I-2021 n. 12; RDAT I-2003 n. 26 consid. 2, I-1994 n. 33 consid. 3 con rinvii; Scolari, op. cit., n. 647 ad art. 1 LE). Sono inoltre da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 2.2 in RtiD I-2021 n. 12 con rinvii; RDAT I-2003 n. 26 consid. 2; STA 52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3.2, 52.2008.3 dell'8 luglio 2010 consid. 2.2 con riferimenti).
2.3. Stando all'art. 67 cpv. 4 primo periodo NAPR, il Municipio può nondimeno concedere deroghe al predetto obbligo nel nucleo o nelle altre zone quando la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile o inopportuna per la salvaguardia ambientale oppure in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici. In tal caso, impone un contributo pari a 25% del costo di costruzione del posteggio pubblico, compreso il valore del terreno (art. 67 cpv. 4 secondo periodo NAPR).
Il contributo sostitutivo per posteggi è una prestazione pecuniaria che sostituisce l'obbligo principale di eseguirli (obbligazione di fare), quando lo stesso risulti oggettivamente impossibile o sproporzionato (cfr. Scolari, op. cit., n. 275 segg. ad art. 29 LALPT). Come altre indennità sostitutive, si tratta di un tributo causale che non ha un carattere a sé stante, ma accessorio, ovvero dipendente sempre, nell'esistenza e nell'entità, dall'obbligazione di fare principale, ovvero quella di realizzare dei parcheggi su suolo privato (cfr. DTF 97 I 792 consid. 2a; STF 2C_44/2016 del 29 agosto 2016 consid. 2.1). Il contributo sostitutivo per posteggi non è un'imposta, né un contributo di miglioria, né un tributo che dà diritto a particolari prestazioni da parte dell'ente pubblico (per es. all'uso di posti auto su suolo pubblico o a qualsiasi altra controprestazione). L'indennità in questione deve essere versata poiché l'obbligato viene liberato dalla prestazione principale in natura che gli compete nei confronti dell'ente pubblico. Il contributo sostitutivo è quindi volto a ristabilire una certa parità di trattamento tra il proprietario che deve provvedere alla formazione di parcheggi e quello che, per motivi oggettivi, ne viene esonerato (cfr. DTF 97 I 792 consid. 6c; STF 2C_541/2008 del 13 novembre 2009 consid. 4.3, 2P.264/2006 del 18 giugno 2007 consid. 5.2; STA 52.2018.511 del 25 agosto 2020 in RtiD I-2021 n. 9 consid. 2.3; Scolari, op. cit., n. 277 ad art. 29 LALPT; Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, V ed., Berna 2022, n. 1616 segg.).
2.4. L'ordinanza municipale concernente il prelevamento dei contributi sostitutivi per la formazione di posteggi e autorimesse del 1° gennaio 2018 riprende i principi che scaturiscono dall'art. 67 cpv. 4 NAPR, stabilendo i parametri di calcolo e l'ammontare del contributo nelle singole zone. In particolare, secondo la tabella di cui all'art. 4, nel nucleo, il contributo viene fissato tenendo conto della superficie dello stallo (20 m2), del valore del terreno (fr. 450/m2) e del costo totale di realizzazione (fr. 150/m2). L'indennità viene poi computata al 25% del costo totale (fr. 3'000 ogni parcheggio).
2.5. In concreto, come visto in narrativa, il 26 gennaio 2022 il Municipio ha autorizzato - al posto del bar e dei 3 appartamenti precedentemente approvati - la realizzazione di 11 appartamenti monolocali al mapp. __________. Il permesso stabiliva espressamente che l'intervento avrebbe comportato il prelievo di un contributo sostitutivo per 22 posteggi mancanti, che sarebbe stato intimato successivamente (dopo la crescita in giudicato dell'autorizzazione) mediante formale decisione, con l'osservazione preliminare che l'indennità sarebbe stata di complessivi fr. 66'000.-. Ora, nella misura in cui ha già accertato l'obbligo di versare un contributo sostitutivo per 22 posteggi mancanti, tale decisione, rimasta inimpugnata, è di per sé cresciuta in giudicato. È quindi perlomeno dubbio che la ricorrente - che con la domanda di costruzione aveva oltretutto espressamente sollecitato una deroga all'obbligo di formare 22 posti auto (due per ogni monolocale) - possa ora rimettere in discussione tale onere e il principio dell'assoggettamento (cfr. STA 52.1999.135 dell'11 gennaio 2000 consid. 2.2 e 3.1). A maggior ragione se si considera che il contributo sostitutivo dev'essere fissato di principio in modo vincolante già al momento in cui viene concessa la licenza edilizia (cfr. RDAT I-1991 n. 52 consid. 4; Scolari, op. cit., n. 284 ad art. 29 LALAPT). La questione, per i motivi che seguono, può tuttavia restare aperta. Infatti, è evidente che i lavori prospettati integrano gli estremi per imporre la realizzazione di posteggi ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 NAPR.
2.6. A prescindere dalla questione a sapere se i controversi interventi possano rientrare anche nel concetto di ricostruzione, come assunto dal Governo, non v'è dubbio che gli stessi integrano quanto meno gli estremi di un cambiamento di destinazione. E ciò, sia che si consideri le modifiche rispetto alla decisione originaria dello stabile (osteria con alloggio), sia a quella autorizzata con la licenza del 25 ottobre 2012 poi rinnovata (bar con 3 appartamenti), come essenzialmente ritenuto dal Municipio (cfr. sue risposte al Governo e in questa sede). Diversa è in particolare l'identità dello stabile dal profilo qualitativo, il quale non ha più le caratteristiche di un esercizio pubblico, nemmeno in modo parziale. Rilevante è poi l'aumento delle unità abitative, quasi il quadruplo in più rispetto ai 3 appartamenti precedentemente approvati. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, certo è pure che la trasformazione dell'edificio con 11 nuovi appartamenti comporta un chiaro incremento del fabbisogno di stalli: 4 in più rispetto all'osteria con le 8 camere (che ne esigeva 18 [7 + 11], cfr. VSS 640 281 [ora:40 281] tabella 1; cfr. pure ricorso pag. 6) e ben 6 in più rispetto allo stabile con i 3 appartamenti e il bar (che allora ne avrebbe richiesti 16 [5 + 11, ipotizzando 53 posti a sedere nel bar, anche se dai piani di progetto ne emergono al massimo 47, cfr. domanda di costruzione del 6 settembre 2010, pianta PT]; cfr. pure citata risoluzione del Governo del 27 marzo 2013 consid. 3 e 5).
Già solo per questi motivi, è quindi evidente che gli interventi approvati il 26 gennaio 2022 non sfuggono all'obbligo di realizzare posteggi giusta l'art. 67 cpv. 1 NAPR. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, i lavori non possono in ogni caso essere ricondotti a un mero intervento di riattamento, che comporta unicamente la riparazione o il rinnovo di una costruzione, senza alcuna modifica di destinazione (cfr. Scolari, op. cit., n. 651 ad art. 1 LE; STA 52.1998.285 del 12 gennaio 1999 consid. 3.1). Non porta ad altra conclusione il giudizio governativo del 27 marzo 2013, che aveva annullato il contributo sostitutivo imposto dal Municipio per il progetto approvato nel 2012 (cfr. supra consid. Ad). Al di là del fatto che tale giudizio non vincola questo Tribunale, non può comunque essere ignorato che, a differenza dell'art. 67 cpv. 1 NAPR, il vecchio art. 12 NAPR non imponeva la formazione di parcheggi per ogni modifica di utilizzazione, ma solo in caso di cambiamento di destinazione sostanziale.
2.7. Ferme queste premesse, posto che è pacifico che i lavori di trasformazione comportano un fabbisogno di 22 posteggi, tuttora insoddisfatto, e che la ricorrente non solleva per il resto alcuna critica sull'entità del contributo impostole (che risulta peraltro conforme ai parametri della citata ordinanza municipale, cfr. tabella all'art. 4), il giudizio impugnato che ha tutelato la decisione del Municipio del 16 marzo 2022 va senz'altro confermata, in quanto immune da violazioni del diritto.
3. 3.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.
3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 LPamm) segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera