Incarto n.
52.2023.373

 

Lugano

23 ottobre 2023    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2023 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 settembre 2023 (n. 4277) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 3 luglio 2023 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

che RI 1, magazziniere di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):

 

27 novembre 2017/

20 settembre 2018         revoca della licenza di condurre di 3 mesi per un'infrazione grave (sorpasso sulla destra manipolando al contempo il telefono cellulare) commessa il 29 giugno 2016; il provvedimento è stato scontato dal 23 novembre 2018 al 22 febbraio 2019;

 

25 febbraio 2019            ammonimento a seguito di un'infrazione lieve (eccesso di velocità) commessa il 4 ottobre 2018;

11 giugno 2021/

6 agosto 2021                revoca della licenza di condurre di 1 mese per un'infrazione lieve (eccesso di velocità) commessa il 3 maggio 2020; la misura avrebbe dovuto essere scontata dal 4 agosto al 3 settembre 2021;

 

che, nonostante fosse oggetto di quest'ultima decisione di revoca, il 20 agosto 2021, verso le ore 6.15, RI 1 è stato fermato dalle Guardie di Confine a Coldrerio mentre era alla guida della sua vettura;

che, interrogato dalla polizia, ha ammesso di essere stato al corrente del provvedimento di revoca emesso nei suoi confronti, ma di essersi cionondimeno posto alla guida per esigenze di lavoro; ha inoltre dato espressamente atto di avere sin da subito avuto intenzione di guidare nonostante la revoca e di avere proprio per tale ragione chiesto e ottenuto di poter scontare la misura anticipatamente in quanto ad agosto vi è poco traffico ed i rischi di incombere (recte: incorrere) in un incidente erano ridotti;

che, con sentenza del 28 aprile 2023 della Pretura penale, passata in giudicato, l'interessato è stato ritenuto autore colpevole di guida senza autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (pari a complessivi fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 200.-;

 

che, riattivato il procedimento amministrativo (inizialmente sospeso in attesa della conclusione di quello penale) e raccolte le sue osservazioni, con decisione del 3 luglio 2023, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha revocato ad RI 1 la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi (dal 20 agosto al 3 settembre 2021 e dal 3 gennaio al 18 dicembre 2024 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M;

che la decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f, cpv. 2 lett. c e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

che con giudizio del 13 settembre 2023 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1;

che, a fronte dei fatti risultanti chiaramente dagli atti e peraltro accertati in maniera vincolante dal giudice penale, il Governo ha avallato la durata della misura disposta dall'autorità di prime cure, corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di infrazione commessa (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr), ritenendo che non potesse essere ridotta per i motivi genericamente addotti dall'interessato;

 

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la misura pronunciata nei suoi confronti venga sostituita da qualsiasi altra sanzione e, in via subordinata, che la sua esecuzione venga rinviata a data che vorrete stabilire;

che, pur riconoscendo che le sue richieste sono prive di base giuridica, il ricorrente ribadisce la sua necessità professionale di disporre della patente (a fronte del rischio, altrimenti, di perdere il proprio posto di lavoro), prevalendosi altresì di esigenze di natura privata (raggiungere quotidianamente l'anziano padre residente in Italia, non più autosufficiente);


che il gravame non è stato intimato per le risposte;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

 

che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

 

che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorrente non contesta la sussistenza e la qualifica giuridica dell'infrazione rimproveratagli, limitandosi a evidenziare gli effetti a suo dire nefasti della revoca sulla sua situazione professionale e personale, chiedendo che sia sostituita con una qualsiasi altra sanzione, rispettivamente che la sua esecuzione sia differita per il periodo massimo che vorrete determinare (almeno 1 anno);

che tali richieste sono manifestamente prive di fondamento;


che le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr);

che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo; la durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr);

che la LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato;

che commette in particolare un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr);


che, in tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);


che, in concreto, dalle tavole processuali emerge che il 29 giugno 2016 RI 1 si è reso autore di un'infrazione grave (sorpasso sulla destra manipolando al contempo il telefono cellulare) per la quale il 27 novembre 2017 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 3 mesi ex art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr; la misura è stata scontata dal 23 novembre 2018 al 22 febbraio 2019;

che il 20 agosto 2021 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione della patente (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3 e rif.) - l'insorgente si è pacificamente reso autore di un'infrazione grave (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr) per avere guidato un veicolo a motore nonostante fosse oggetto - tra il 4 agosto e il 3 settembre 2021 - di un'ulteriore misura di revoca (di un mese, inflittagli l'11 giugno/6 agosto 2021);


che il fatto di essere nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) previste dal nuovo diritto;

che ne deriva che il provvedimento di revoca di 12 mesi disposto dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale;

che una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è macchiato (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);


che non è possibile scendere sotto il suddetto minimo legale neppure in presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo (qui in ogni caso non comprovata);

che le
circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii);


che tale regola vale addirittura per autisti professionali (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 2.3);

che alla medesima conclusione si deve giungere, a fortiori, per le generiche esigenze di natura familiare invocate dal ricorrente;

che non è inoltre possibile scegliere il periodo di esecuzione della revoca in base alle proprie necessità;


che la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii);

che la revoca limitata a periodi di comodo o secondo i bisogni del conducente, per ridurne gli incovenienti, non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal Legislatore (cfr. DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_417/2022 citata consid. 5.2, 1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1);

che, d'altra parte, l'insorgente non potrebbe nemmeno beneficiare del nuovo art. 33 cpv. 5 OAC, in vigore dal 1° aprile 2023, che permette all'autorità cantonale di autorizzare corse durante il perido di revoca nella misura necessaria per l'esercizio della propria professione, già soltanto poiché l'infrazione da lui commessa non è lieve (cfr. art. 33 cpv. 5 lett. a OAC; STF 1C_417/2022 citata consid. 4.2);

che peraltro, fissando l'esecuzione del periodo di revoca dal 3 gennaio al 18 dicembre 2024 (considerato il lasso di tempo in cui l'interessato era già stato privato della patente), l'Autorità dipartimentale ha all'evidenza già tenuto conto di un periodo per organizzarsi in vista della misura da scontare (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3; STF 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 4; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 744), conformemente alla sua prassi, ben nota al ricorrente, anche a seguito dei suoi precedenti (cfr. notifiche di avvio di procedimento amministrativo del 28 settembre 2021, 6 giugno 2023 e 30 aprile 2021);

che, del resto, per conservare il loro carattere istruttivo, le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente (cfr. Mizel, op. cit., pag. 743);


che, stante quanto precede, l'impugnativa deve essere d'acchito respinta, in quanto manifestamente infondata;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice presidente                                           La vicecancelliera