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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2023 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 settembre 2023 (n. 505) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'400.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 27 giugno 2023 la
Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) ha aperto d'ufficio un
procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. RI 1 per possibile violazione
dell'art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli
avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), rimproverandogli un'intervista
apparsa su numero __________ del periodico "__________".
b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'avv. RI 1 ha contestato ogni possibile
addebito. Ha precisato che il contestato articolo costituiva un semplice
pubbliredazionale, esclusivamente volto a dare notizia, in termini
estremamente sobri e ad un pubblico selezionato (dal profilo territoriale),
della recente apertura del suo studio legale. Modalità che sarebbe
perfettamente conforme, tanto nella forma quanto nella sostanza, alle norme e alla
giurisprudenza in materia. Ha infine contestato la prassi che vieta
all'avvocato di pubblicizzare attivamente la propria attività
professionale, la quale sarebbe anticostituzionale, discriminatoria e
priverebbe il diritto di fare pubblicità degli avvocati della sua essenza.
B. Con decisione del 20
settembre 2023 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una
multa disciplinare di fr. 1'400.-.
Descritto l'articolo incriminato e illustrato il quadro legale e
giurisprudenziale applicabile, la precedente istanza ha ritenuto che la campagna
pubblicitaria del legale, consistente nella presentazione del suo studio su
un periodico regionale, ledesse l'art. 12 lett. d LLCA in quanto non
circoscritta alla cerchia dei clienti, ma rivolta a un largo pubblico e non
rispondente a un bisogno di informazione dello stesso, tanto più considerato
che colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica
forense le deve ricercare attivamente e non attraverso la lettura di un
periodico. La sanzione è stata commisurata tenendo conto dell'entità
medio-grave della colpa dell'interessato e del suo precedente del 2018.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via subordinata, che la sanzione sia contenuta in un ammonimento.
Censurata la carente motivazione della decisione impugnata, nel merito il ricorrente ribadisce essenzialmente le argomentazioni rimaste inascoltate davanti alla precedente istanza. Evidenzia in particolare di avere scelto il mezzo comunicativo più specializzato, rispettabile e sobrio per trasmettere l'informazione dell'apertura del suo studio legale a un bacino di utenza selezionato e potenzialmente interessato. Premesso che il concetto di pubblicità presuppone per definizione un approccio attivo, ritiene poi l'inserzione in sé perfettamente conforme a tutti i dettami in materia. Ribadisce inoltre le critiche già sollevate (assenza di base legale, sproporzionalità, contraddizione interna alla giurisprudenza del Tribunale federale, discriminazione rispetto ai medici e ad altre figure professionali) alla concezione secondo cui l'avvocato debba limitarsi ad adottare le iniziative che permettano a potenziali clienti di trovarlo in caso di necessità, ritenendo che l'attuale prassi in materia conduca di fatto all'annullamento del diritto - solo teorico - dell'avvocato di fare pubblicità. Richiama altresì le correnti (dottrinali e della Federazione svizzera degli avvocati) che auspicano l'abrogazione dell'art. 12 lett. d LLCA, reputando sufficienti le restrizioni previste dalla legge sulla concorrenza sleale. Negata la violazione rimproveratagli, contesta in ogni caso che la sua colpa possa essere considerata medio-grave, rilevando l'estraneità del suo precedente disciplinare al tema della pubblicità.
D. In sede di risposta la Commissione,
riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. L'insorgente pare anzitutto
lamentare una violazione del suo diritto di
essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe
sufficientemente motivato la propria decisione, trattando tutte le censure
sollevate.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1
LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione
legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non
precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché
valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che
comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF
138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la
motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa
in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne
e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In
quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è
quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli
argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono
rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3,
134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la
comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita,
risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr.
DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_175/2021 del 7 aprile 2022 consid. 2.1 e
rimandi).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale
ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha
avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in
diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con
l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere
(cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid.
2.3.2 e rimandi).
2.3. Nel giudizio impugnato, la Commissione, dopo aver descritto l'articolo
incriminato nonché illustrato il quadro normativo applicabile e la
giurisprudenza resa in materia, è giunta alla conclusione che la pubblicità in
questione, rivolta a un numero importante e imprecisato di persone, non
rispondesse ad alcun bisogno di informazione del pubblico, segnatamente dei
lettori della rivista, e fosse pertanto lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA. Ha
quindi commisurato la sanzione avuto riguardo alla colpa medio-grave
dell'interessato e al suo precedente disciplinare.
Ora, come annota l'insorgente, è ben vero che con questa motivazione la
precedente istanza non ha affrontato in modo esplicito tutte le argomentazioni sviluppate
nelle proprie osservazioni. Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere con
sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza ad adottare
il controverso provvedimento e rigettare, anche solo implicitamente, le censure
sollevate dal legale. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di
merito. Le motivazioni della Commissione sono del resto state recepite dal
ricorrente, che ha potuto impugnare con
cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa
sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, tutto
sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Quand'anche
vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha
potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in
concreto, un rinvio degli atti
all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica
di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2
e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).
3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. d LLCA, l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Tale norma sancisce il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, quale parte integrante della libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) rispettivamente della libertà d'espressione sancita dagli art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU-II; RS 0.103.2; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1). Non è dunque la pubblicità, bensì le sue restrizioni che necessitano di giustificazione (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.1; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.2). Va da sé che, nel fare pubblicità, l'avvocato deve rispettare tutte le regole professionali fissate dalla LLCA e segnatamente il segreto professionale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in particolare pag. 5023, ad n. 233.24; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.1; STA 52.2021.460 del 7 novembre 2022 consid. 2.1 e rif., confermata da STF 2C_1006/2022 del 28 novembre 2023).
3.2. Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità s'intende ogni
comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle
prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da uno studio d'avvocatura.
Se tali caratteristiche siano date dipende dalla percezione del pubblico (Verkehrsauffassung),
secondo criteri oggettivi (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti
dottrinali ivi citati; STA 52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 4). Per
evitare che la norma venga elusa, la nozione di pubblicità non deve essere
compresa in maniera troppo restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François Bohnet/
Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna
2009, n. 1485; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.2; STA 52.2021.460
citata consid. 2.2 e rif.).
3.3. La pubblicità persegue gli interessi dell'avvocato, che non deve, ad
esempio, essere svantaggiato nell'ambito della consulenza giuridica rispetto a
fiduciari e banche, ma risponde anche ai bisogni dei clienti, che devono poter
disporre di informazioni che consentano loro di scegliere il mandatario con
cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24;
cfr. pure Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In tal senso, essa
contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF 139 II 173 consid.
5.1).
Come ricordato dal Tribunale federale, l'originario
divieto assoluto per gli avvocati di fare pubblicità, conosciuto dalla maggior
parte dei codici deontologici e anche da molte normative cantonali, si è
considerabilmente allentato già negli anni '80 e '90 del secolo scorso, per poi
essere rimesso completamente in discussione con l'entrata in vigore della legge
sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 (LCart;
RS 251; cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann,
op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti
dottrinali ivi citati; per una panoramica della predetta evoluzione, cfr. in
particolare Walter Fellmann, Recht
der Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 1472 segg.; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, Ginevra/Zurigo/Basilea 2021, n. 248 segg.). Già prima dell'entrata in vigore della LLCA, il
Tribunale federale si era ripetutamente pronunciato contro un divieto assoluto
della pubblicità degli avvocati, assoggettando però la loro attività
pubblicitaria a restrizioni particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.3 e
rif.; STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come
accennato, la LLCA ha adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità
degli avvocati, esprimendo nondimeno che la loro libertà pubblicitaria è soggetta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni
più severe rispetto ai limiti ordinari posti dall'ordine giuridico alla libertà
pubblicitaria (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.4 e rif.). Spesso infatti l'ottenimento
di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il concorso di un avvocato,
che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un
interesse pubblico particolare a che la professione dell'avvocato venga
esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A tutela del pubblico e
per garantire la buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle
regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo
standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1
e 6.2.1 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2). In
tal senso, la pubblicità non è ammessa senza restrizioni: l'art. 12 lett. d
LLCA esige infatti che si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni
d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF 2C_1006/2022
del 28 novembre 2023 consid. 4.1 e rif., 2C_259/2014 citata consid. 2.3). Per
stabilire se ciò sia il caso, occorre procedere a una valutazione globale della
pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid. 7.2; STF 2C_901/2019 del 25
agosto 2020 consid. 4.4.2, 2C_259/2014 citata consid.
3.2.1; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.3; STA 52.2021.460 citata
consid. 2.3.e rif.).
3.4. I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si
riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore
della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1; STF
2C_1006/2022 citata consid. 4.1 che conferma la STA 52.2021.460 citata
consid. 2.4; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.).
3.4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe
rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge contro la concorrenza
sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Detto criterio impone infatti una
certa moderazione (Zurückhaltung) nel
senso che la pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un
carattere informativo e rinunciare a metodi sensazionalistici, eccessivi e
spropositati. Queste restrizioni si riferiscono tanto ai contenuti,
quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173
consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.1 che conferma la STA
52.2021.460 citata consid. 2.4.1, 2C_259/2014 citata consid. 2.3.1; RtiD I-2021
n. 56 consid. 2.4.1).
3.4.2. I bisogni d'informazione del pubblico concernono sostanzialmente l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di contatto, come pure indicazioni complementari quali, ad esempio, se si occupa di consulenza e rappresentanza in giudizio. A seconda del luogo in cui la pubblicità deve esplicare effetto, i bisogni d'informazione del pubblico possono essere più o meno importanti. Secondo la dottrina, la pubblicità deve creare trasparenza sul mercato e un'adeguata domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere evitata affinché sia garantita un'appropriata sollecitazione dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.2 che conferma la STA 52.2021.460 citata consid. 2.4.2, 2C_259/2014 citata consid. 2.3.2; Christof Bernhart, Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in: AJP 2005, pag. 1181; RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4.2; STA 52.2020.571 del 10 settembre 2021 consid. 3.4.2). La pubblicità deve insomma permettere a potenziali interessati di trovare le relative informazioni sugli studi legali, quando necessitano della consulenza di un avvocato o di un rappresentante legale (cfr. STA 52.2021.460 citata consid. 2.4.2 e rif.).
3.4.3. Come ha recentemente avuto modo di evidenziare il Tribunale federale, se
la dottrina non esclude che si possa, in linea di principio, inviare una
newsletter, un opuscolo o una lettera circolare al fine di far conoscere un
avvocato o uno studio legale, gli autori divergono invece riguardo alle
esigenze - relative al contenuto e ai destinatari - che detti invii devono
soddisfare al fine di ossequiare il criterio dei bisogni d'informazione del
pubblico (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 5.2). Per quanto riguarda il
contenuto, la dottrina ritiene in modo unanime che solo delle informazioni
oggettive sono ammissibili, ad eccezione di qualsiasi accenno ai clienti, al
volume degli affari o ai risultati raggiunti, di qualsiasi indicazione di carattere
soggettivo o la cui esattezza non è immediatamente verificabile e di indicazioni
comparative rispetto all'attività di terzi (cfr. STF 2C_1006/2022 citata
consid. 5.2; Michel Valticos, in: Michel Valticos/Christian M.
Reiser/Benoît Chappuis/François Bohnet [curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, II ed., Basilea
2022, n. 198 all'art. 12; Michel Valticos/Laura Jacque-moud-Rossari,
La jurisprudence de la Commission du barreau 1998-2002, in: SJ 2003 II 256;
cfr. pure Ordine degli avvocati di Ginevra, Publicité des avocats, Vade-mecum,
versione maggio 2021, pag. 17, secondo cui è vietato qualsiasi riferimento a
funzioni o attività che non sono connesse all'esercizio della professione).
Per quanto concerne invece i destinatari le opinioni divergono. Taluni autori (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1528; Valticos, op. cit., n. 201 ad art. 12; Alain Wurzburger, in: L'avocat moderne, Basilea
1998, pag. 240; Attilio Rampini,
Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale, contributo in
occasione della maratona del diritto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone
Ticino del 22 novembre 2019 presso l'Università della Svizzera italiana, pag. 6-8;
Valticos/Jacquemoud-Rossari, op.
cit., pag. 256 e 258) considerano che procedere a degli invii individualizzati
- mandare cioè simili documenti a clienti attuali e relazioni commerciali per i
quali il contenuto potrebbe essere d'interesse o che ne avrebbero fatto
richiesta - è ammissibile, mentre un invio indifferenziato ("mailing"),
ossia a destinatari sconosciuti o non precisati, non rispetterebbe invece i
bisogni d'informazione del pubblico (cfr. pure Ordine degli avvocati di
Ginevra, op. cit., pag. 18 segg., in particolare pag. 21, che vieta qualsiasi
invio "a tutti i fuochi"). Altri autori sono invece del parere che
una spedizione generalizzata sia ammissibile (cfr. Walter Fellmann, Anwaltsrecht, op. cit., n. 429, per il quale
la pubblicità deve comunque orientarsi a un gruppo specifico di persone; cfr.
anche, con riferimento a e-mail pubblicitarie e newsletter, Benoît Chappuis, La profession d'avocat,
Tome II, La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des
mandats à la responsabilité de l'avocat, II ed., Zurigo 2017, pag. 112 lett. d;
Andrea Schütz, Anwaltswerbung in
der Schweiz - UWG als Alternative zu Art. 12 lit. d BGFA?, Zurigo 2010, pag.
373). In ogni caso l'invio non dev'essere tale da infastidire i destinatari, in
particolare a causa della frequenza, del carattere intrusivo o ancora del
contenuto (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 5.2 che conferma la STA
52.2021.460 citata consid. 2.4.2).
3.5. L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile
tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma
corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della
varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la
ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli
avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di
trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della
situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid.
6.3.1 e 6.3.2; STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.3 che conferma la STA
52.2021.460 citata consid. 2.5, 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3; cfr. pure
RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.5). Ne discende che le autorità cantonali
dispongono di un margine di apprezzamento nell'interpretazione e
nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate contenute nell'art. 12
lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi e bisogni
d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi essenziali
per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari accertamenti
sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II 173 consid.
2.2 e 6.3.2 e rif.; cfr. pure RtiD I-2021 n.
56 consid. 2.5; STA 52.2021.460 citata consid. 2.5 e rif.).
3.6. I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente ripresi
anche a livello di norme deontologiche (le
quali, pur non avendo valore
normativo, nella misura in
cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,
costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole
professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270
consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7
maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296; cfr.
pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.6; STA 52.2021.460 citata consid. 2.6 e
rif.).
L'art. 16 cpv. 2 del codice svizzero di deontologia
adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli avvocati (CSD), in
vigore al momento dei fatti, dispone infatti che la pubblicità dell'avvocato deve
essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale e
salvaguardare il segreto professionale. Norma, questa, che corrisponde
essenzialmente all'art. 25 cpv. 2 dell'attuale versione del CSD, in vigore dal
1° luglio 2023 e quindi anche quando si è pronunciata la precedente istanza (cfr.
STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.2).
4. 4.1.
In concreto, la Commissione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare
nei confronti del ricorrente a seguito dell'apparizione, sul periodico "__________"
(n. __________ del __________ dedicato al Basso Mendrisiotto), di un articolo
con il quale lo stesso pubblicizzava la sua attività di avvocato tramite lo
studio legale __________, recentemente aperto a __________ insieme a due
colleghi. Ritenuto che la pubblicazione era rivolta a un numero importante e
imprecisato di lettori del Mendrisiotto, la precedente istanza ha concluso ch'essa
violasse le regole professionali in materia di pubblicità, così come indicato
in narrativa. Conclusione, questa, che l'insorgente contesta, come visto,
fermamente.
4.2. La qui controversa pubblicità consiste in un pubbliredazionale - cioè un'informazione
pubblicitaria impaginata e redatta in modo simile a un normale articolo
redazionale - apparso su una rivista che, pur essendo dichiaratamente
finalizzata a offrire visibilità alle piccole e medie imprese (PMI) presenti nel
Canton Ticino, contiene contributi di varia natura e viene distribuita
gratuitamente con cadenza annuale a tutti i fuochi delle rispettive 13 zone
geografiche in cui è suddiviso il territorio cantonale (ritenuto che, a
pagamento, è possibile ricevere i numeri di tutte le zone, oltre a due edizioni
speciali; __________). L'articolo, a tutta pagina, mette anzitutto in risalto
il nome del ricorrente e, in secondo piano (in quanto indicato tra parentesi),
quello dello studio legale. Al di sopra figurano due fotografie: una ritrae
l'insorgente seduto alla scrivania del proprio ufficio, l'altra raffigura __________,
dove è ubicato lo studio legale. Sotto, a mo' di slogan, è riportata la frase "Il
diritto al servizio dell'individualità, in Ticino e oltre". Seguono poi le
informazioni di contatto (recapito postale, numero di telefono nonché indirizzo
e-mail e del sito internet). L'articolo - che consta di tre colonne ed è
preceduto dal logo dello studio - si compone di due capitoli. Nel primo,
intitolato "La missione", viene descritta l'impostazione che da
sempre orienta l'attività dell'insorgente, che lo vede camminare al
fianco dei propri assistiti e consigliarli tempestivamente nella maniera
più opportuna affinché il loro percorso sia quanto più possibile privo di
inciampi. Missione che viene definita di vita più che professionale
e il cui unico obiettivo è la tutela degli interessi del cliente, di cui il
legale sarebbe costantemente all'ascolto al fine di cogliere le sue
esigenze peculiari - non solo giuridiche, ma anche personali - in relazione
alla problematica da affrontare e di fornirgli la soluzione migliore per
lui. Il secondo capitolo è invece dedicato al percorso formativo e
professionale dell'insorgente, che - dopo aver fornito qualche informazione di
carattere personale (età, luogo di nascita e passioni/hobby) - dichiara di
essere rimasto folgorato dal mondo della giurisprudenza, nel quale si
sarebbe gettato corpo ed anima, portando a termine i suoi studi con la
menzione "magna cum laude" e due diversi indirizzi di
specializzazione. Descrive quindi la sua carriera professionale "in
trincea", iniziata con la pratica legale presso un importante
studio legale di __________, dove sarebbe poi rimasto attivo per quasi
dieci anni, occupandosi di coordinare l'attività contenziosa e di curare la
formazione di altri giovani giuristi. L'articolo si conclude quindi con
l'indicazione che nel 2023 il ricorrente - forte oramai di un'importante
gavetta - ha aperto insieme a due colleghi uno studio legale a __________,
nel quale - con l'appoggio dei propri collaboratori e della propria rete di
relazioni - fornisce consulenza legale multidisciplinare anche a livello
internazionale.
4.3. L'insorgente - che ha sottolineato l'oggettività del controverso articolo
- ha spiegato di avere ritenuto opportuno far sapere a un pubblico selezionato e
secondo una modalità il più sobria possibile che si era da poco reso
indipendente con l'apertura dello studio __________. Ha infatti negato che il
periodico scelto - specializzato nella presentazione di realtà imprenditoriali
del territorio - costituisca un media generalista, su cui potrebbero trovare
spazio anche contenuti che mal si concilierebbero con la rispettabilità di uno
studio legale. Anche la cerchia dei lettori sarebbe stata ben delimitata,
atteso che il numero su cui è apparso l'articolo era destinato a essere distribuito
soltanto in una zona attigua alla sede del suo studio legale. Contesta pertanto
che una tale modalità di fare pubblicità sia inammissibile.
4.4. Incontestato è in concreto che il controverso pubbliredazionale costituisca
una pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA: rivolto a una cerchia
indeterminata di persone (ovvero ai lettori del periodico regionale distribuito
nel Basso Mendrisiotto) e dotato perciò di un ampio impatto, l'articolo in
questione era chiaramente volto a far conoscere lo studio legale da poco aperto
dal ricorrente e attirare l'attenzione del pubblico circa l'offerta di
prestazioni di consulenza da parte sua (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.3).
Procedendo ora alla valutazione di tale pubblicità, va detto che il
pubbliredazionale in questione - seppur di carattere essenzialmente informativo
- mostra a ben vedere alcune criticità già dal profilo del criterio dell'oggettività,
in quanto il ricorrente ha fatto uso di alcune formulazioni poco misurate, in
particolare laddove ha sostenuto di essere stato folgorato dal mondo della
giurisprudenza, in cui si sarebbe gettato corpo ed anima, e
definito una missione di vita la sua attività di consulenza legale, nell'esercizio
della quale rimarrebbe costantemente all'ascolto delle esigenze
giuridiche e personali del cliente.
In ogni caso, per quanto riguarda i bisogni di informazione del pubblico, e
in particolare le esigenze relative al contenuto che anche un pubbliredazionale
dovrebbe evidentemente soddisfare (al pari di un opuscolo), non si può dire che
in concreto l'articolo si limiti a informazioni oggettive. Il ricorrente si
dilunga infatti nella spiegazione della sua concezione della professione legale
(orientata all'ascolto del cliente e incentrata sulla tutela dei suoi interessi),
evidenziando la sua passione per il diritto nata ai tempi dell'università, che avrebbe
relegato in secondo piano i suoi precedenti interessi (in particolare per la
storia e l'archeologia), declassandoli al rango di semplici hobby ancora ben
vivi a tutt'oggi. Oltre a queste indicazioni di carattere soggettivo,
l'articolo menziona ulteriori elementi la cui esattezza non è immediatamente
manifesta (importanza del non meglio precisato studio legale in cui ha operato in
precedenza, suo ruolo di coordinatore dell'attività contenziosa e di formatore
di giovani giuristi in seno allo stesso, consistenza dell'asserita sua rete di
relazioni). Per il suo tenore, la pubblicità in esame non può quindi essere
assimilata a un semplice annuncio sulla stampa, di principio ammesso dalla prassi
quando giustificato da un evento particolare (quale l'apertura, come in
concreto, di un nuovo studio legale; cfr. Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1529). Già soltanto per questo non risponde ai bisogni di
informazione del pubblico che, come visto, concernono essenzialmente
l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di
contatto, oltre che l'indicazione se si occupa di consulenza e rappresentanza
in giudizio (cfr. supra, consid. 3.4.2).
A ciò aggiungasi che tale pubblicità, rivolta a tutti i lettori della
rivista distribuita a tutti i fuochi del Basso Mendrisiotto (gratuitamente) e ad
eventuali abbonati di altre zone del Cantone, è destinata a una cerchia
indeterminata di persone e non soltanto a coloro che necessitano di prestazioni
legali. Anche per questa ragione essa non risponde quindi ai bisogni di
informazione del pubblico e disattende perciò l'ulteriore condizione da cui
dipendente l'ammissibilità della pubblicità effettuata dagli avvocati (cfr. pure
RtiD I-2022 n. 57 consid. 4.2.1, I-2021 n. 56 consid. 3.3.2). Come precisato
dall'Alta Corte federale, i bisogni di informazione del pubblico, e quindi la
pubblicità che ne può derivare, possono infatti variare in funzione del luogo
in cui la stessa produce i suoi effetti. In concreto, i contenuti della
pubblicità in questione - che non si limitano, come visto, a informazioni
oggettive - trascendono i bisogni di informazione dei lettori interessati alla
presentazione delle PMI del territorio e ad altri contributi presenti
all'interno della rivista. Una pubblicità del genere, apparsa su un media a
diffusione generalizzata e quindi rivolta a un largo pubblico, è illecita poiché
è suscettibile di indurre certe persone a far richiesta dei servizi resi da un
avvocato (anche al di fuori del monopolio di rappresentanza cantonale) anche
quando non ve ne sarebbe alcun bisogno (cfr. STA 52.2021.460 citata consid. 3.4
e rif.).
Da tutto quanto sopra discende che il controverso articolo non rispettava la moderazione
imposta dalla giurisprudenza né rispondeva a un bisogno di informazione del
pubblico (segnatamente dei lettori del periodico "__________"). Con
la precedente istanza occorre quindi concludere che il ricorrente è incorso in
una violazione dell'art. 12 lett. d LLCA.
5. Da respingere sono le molteplici
critiche del ricorrente che lamenta come l'attuale prassi in materia soffochi a
tal punto il teorico diritto dell'avvocato di fare pubblicità da portare di
fatto al suo annullamento. Ancora in una recentissima sentenza (cfr. STF
2C_1006/2022 citata), il Tribunale federale ha infatti riconfermato la sua
precedente giurisprudenza e con essa l'orientamento secondo cui la pubblicità
dell'avvocato deve limitarsi a portare a veicolare informazioni oggettive e non
può rivolgersi a una cerchia indeterminata di persone.
Val qui comunque la pena di precisare che tale prassi non esclude di principio che
l'avvocato pubblicizzi attivamente la sua attività. In questo senso, la
decisione della Commissione (cfr. consid. 7) si presta a fraintendimenti:
l'Alta Corte federale si è infatti limitata a stabilire che l'ammissibilità
della pubblicità dell'avvocato dipende dalla sua utilità per il rispettivo
pubblico, in casu negata per gli spettatori di una partita di hockey
(cfr. STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.4). Nel vuoto cadono pertanto le
relative censure sollevate nel gravame (ivi compresa quella che lamenta un'asserita
discriminazione degli avvocati rispetto ai medici e altre figure professionali;
cfr. ricorso, pag. 12 segg.). Nulla può in particolare dedurre il ricorrente
dalla STA 52.2017.241 del 4 settembre 2019 secondo cui non può essere a priori
escluso che l'apertura di uno studio dentistico possa essere pubblicizzata
anche per il tramite di una forma di volantinaggio (cfr. consid. 3.1). Anche in
quel caso il Tribunale ha evidenziato come la pubblicità debba essere oggettiva
e corrispondere all'interesse generale, senza essere invadente (ibidem).
6. Ferme queste premesse,
resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.
6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure
disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento
e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il
provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle
regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un
ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve
raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e
proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.
art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),
l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del
comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2018.371 del 6 novembre 2019 consid. 4.1;
Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:
Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
6.2. È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri
legali può talora rendere difficile tracciare il confine tra pubblicità lecita
e illecita. Bisogna tuttavia considerare che il Tribunale federale ha comunque
fissato i limiti entro cui l'avvocato diligente può muoversi per evitare di
disattendere le regole professionali in materia di pubblicità (cfr. anche STF
2C_1006/2022 citata consid. 4.1.3).
In concreto, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la violazione commessa dal ricorrente non può essere considerata lieve, ritenuto il contenuto del pubbliredazionale e la sua ampia diffusione (distribuito gratuitamente a tutti i fuochi del Basso Mendrisiotto). A sfavore dell'insorgente depone inoltre il precedente disciplinare a suo carico: dagli atti emerge infatti che il 18 luglio 2018 la Commissione gli ha inflitto una multa di fr. 1'200.- per violazione del divieto di incorrente in conflitti d'interesse (cfr. anche ricorso, pag. 18). Nulla muta che si riferisca a una violazione di genere diverso (cfr. STF 2C_13/2023 del 15 marzo 2024 consid. 4.3.2 e rimandi).
Alla luce di
tutto quanto precede e avuto riguardo al margine di apprezzamento che spetta
all'autorità di prime cure in questo ambito (cfr. supra, consid. 6.1), si
giustifica pertanto di confermare la
multa di fr. 1'400.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è
detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto
previsto dalla norma, risulta tutto sommato adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e
senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene
adeguatamente conto del precedente disciplinare dell'insorgente e appare
sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati
in concreto disattesi.
7. 7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non
si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera