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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di
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RI 1, RI 2 e RI 3,
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contro |
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la decisione del 27 settembre 2023 (n. 4480) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione del 1° aprile 2022 con cui il Municipio di Bellinzona ha rilasciato ad CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di una casa unifamiliare (part. __________, sezione Claro); |
ritenuto, in fatto
A. a. Dopo che il
Consiglio di Stato aveva annullato una prima licenza edilizia del 2018 (per
motivi riconducibili alla vulnerabilità idrogeologica del comparto), il 1°
dicembre 2020 la CO 1 - richiamando la documentazione precedentemente presentata
- ha chiesto al Municipio di Bellinzona il permesso di edificare sullo stesso
fondo situato a Claro (part. __________), in zona residenziale estensiva R2,
una nuova casa unifamiliare. Il progetto prevede di erigere, previa demolizione
di un fabbricato esistente, un volume articolato su tre livelli (di cui uno
interrato), affiancato da una tettoia per due posti auto. La domanda è stata
integrata da un rapporto specialistico sulla vulnerabilità del fondo (esposto a
un pericolo di alluvionamento fino al grado medio dal riale C__________), che
indica i necessari accorgimenti costruttivi.
b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è opposto RI 1,
proprietario del fondo confinante a monte (part. __________).
c. A seguito di vicissitudini che non occorre illustrare, il 23 dicembre 2021 CO
1 ha aggiornato l'incarto per il medesimo progetto con un ulteriore rapporto
specialistico, che considera la riduzione del pericolo di alluvionamento al
grado residuo (a seguito di un progetto di premunizione).
d. La domanda di costruzione con il predetto aggiornamento, pubblicata nel
febbraio 2022, ha suscitato l'opposizione di RI 1, unitamente ai vicini RI 2 e RI
3, proprietari del fondo confinante a ovest (part. __________).
e. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 107432), subordinato ad
alcune condizioni, il 1° aprile 2022 il Municipio ha rilasciato all'istante la
licenza edilizia richiesta (ad eccezione di una parte di tettoia situata in
corrispondenza dell'ingresso), evadendo di conseguenza le opposizioni
pervenute.
B. Con giudizio del 27
settembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dai
vicini avverso la predetta risoluzione.
In sintesi, il Governo ha anzitutto disatteso le diverse critiche d'incompletezza
della documentazione annessa al progetto. Ha poi tutelato il calcolo della
superficie utile lorda (SUL) avallato dal Municipio (senza il computo dei
locali “disponibile”) e considerato rispettati sia la percentuale minima
di area verde (anche applicando il 45%), che l'indice di occupazione (in ogni
caso inferiore al 30%). Ha poi rigettato la censura relativa alla distanza
della tettoia (assimilata a una costruzione accessoria). Per quanto riguarda il
nuovo muro di contenimento a monte, ha invece tutelato la deroga concessa dal
Municipio in base all'art. 47 delle norme d'attuazione del piano regolatore di
Bellinzona, sezione Claro (NAPR). Il Governo ha in seguito appurato il rispetto
dell'altezza massima prescritta per gli edifici (anche con gli accorgimenti
riconducibili al citato rapporto sulla vulnerabilità del nuovo edificio) e
disatteso l'eccezione relativa alla sistemazione del terreno, che non
stravolgerebbe la morfologia del terreno naturale e risulterebbe dalle sezioni
agli atti. Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha pure respinto le critiche
inerenti all'accesso veicolare.
C. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 e RI 2 e RI 3 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia di conseguenza negato il
permesso o, in via subordinata, che gli atti siano retrocessi all'istanza
inferiore per nuova decisione.
Dopo aver eccepito ancora l'incompletezza su più punti degli atti annessi alla
domanda di costruzione, gli insorgenti negano che il progetto rispetti la SUL
massima ammessa, in cui andrebbero computati i locali disponibile al
piano interrato, sovradimensionati. Neppure sarebbe ossequiata l'area
verde minima prescritta dall'art. 11 NAPR (stante l'impossibilità di
conteggiare determinati spazi inaccessibili o sagomati), né l'area massima che
può essere occupa da costruzioni in base all'art. 8 NAPR (tenuto conto delle
diverse superfici dei piazzali e dei muri). La tettoia, proseguono, violerebbe
la distanza minima da confine e da edifici principali con aperture. Il muro di
contenimento a monte disattenderebbe invece le distanze prescritte dall'art. 13
cpv. 2 NAPR; insostenibile sarebbe la deroga concessa per tale manufatto,
tutelata dalla precedente istanza. Le opere murarie, aggiungono (con un
rimprovero al Governo di aver sorvolato le loro obiezioni, in spregio al
diritto di essere sentito), non rispetterebbero neppure le prescrizioni
relative alle altezze e alle proporzioni di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. f,
cpv. 2 lett. a e lett. c NAPR, negando che anche da questo profilo possa essere
concessa una deroga. La sistemazione del terreno prevista sull'intero fondo,
non raffigurata dalle sezioni richieste dall'art. 13 cpv. 3 NAPR, sarebbe
inoltre eccessiva e non ossequierebbe i dettami imposti da tale norma. Gli
insorgenti ripropongono e sviluppano infine le contestazioni relative all'accesso
veicolare verso la strada (visibilità ostruita da una cinta, ecc.).
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione riconferma il contenuto dell'avviso
cantonale. Il Municipio e l'istante in licenza chiedono che il ricorso sia
respinto, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appreso.
E. Con la replica e le dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie domande e conclusioni, sviluppando in parte le rispettive tesi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).
Relativamente alla legittimazione attiva, vi sarebbe anzitutto da chiedersi in
che misura la stessa possa essere riconosciuta anche ai vicini , che - a
differenza di RI 1 - risultano essersi opposti solo in sede di pubblicazione
dell'incarto con l'ultimo aggiornamento riferito alla vulnerabilità
idrogeologica del fondo (consid. Ad) e non già contro la domanda
precedentemente pubblicata (consid. Ab). Di regola, contro una variante sono in
effetti proponibili unicamente le contestazioni che riguardano le parti
interessate dalle modifiche (cfr. STA 52.2016.63 del 25 luglio 2017 consid. 3; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, n. 902 ad art. 16 LE). Sia il Governo, che lo stesso istante in licenza
sembrano tuttavia aver considerato il predetto aggiornamento non tanto quale variante,
ma quale ripresentazione di una nuova domanda di costruzione (in sostituzione
delle precedenti; cfr. giudizio impugnato consid. B e risposta pag. 2 seg.). Sia
come sia, la questione può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura
in cui il ricorso è stato presentato dal vicino RI 1, la legittimazione attiva
è in ogni caso senz'altro data (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. cfr. DTF 141 I 60 consid.
3.3 e rinvii), il sopralluogo postulato dai ricorrenti non appare idoneo a
portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei
luoghi emerge infatti con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie
agli atti.
1.3. Preliminarmente da respingere è l'eccezione degli insorgenti, sollevata
con la replica, di considerare in questa sede l'istante in licenza preclusa
nel far valere qualsiasi motivazione di fatto o di diritto con la risposta, poiché
sarebbe rimasta silente nella procedura dinnanzi al Governo. Nessuna norma di
procedura prevede infatti una simile limitazione.
2. Superficie utile
lorda
2.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto
tra la superficie utile lorda e la superficie edificabile del fondo. Secondo
l'art. 38 cpv. 1 LE, quale SUL si considera la somma della superficie dei piani
sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti
nella loro sezione orizzontale. Dal computo della SUL sono escluse tutte le
superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro; tra
queste, le cantine, i solai, le lavanderie e gli essiccatoi delle abitazioni; i
locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per
i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i
locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al
deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo
di veicoli a motore ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono
unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti,
le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge
aperte che non servono come ballatoi.
2.2. Per costante giurisprudenza, decisiva ai fini del computo della superficie
di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua destinazione,
ma l'oggettiva possibilità di utilizzarla a scopi abitativi o lavorativi (cfr.
RtiD II-2008 n. 22 consid. 3.1; RDAT I-1994 n. 30 consid. 2.2; STA 52.2009.314
del 3 febbraio 2010 consid. 4, confermata da STF 1C_158/2010 del 3 agosto 2010
in RtiD I-2011 n. 18; STA 52.2006.20 del 1° marzo 2006 consid. 5.2.2; Scolari, op. cit., n. 1126 ad art. 38
LE). La superficie degli spazi non conteggiati nella SUL deve inoltre situarsi
in un rapporto ragionevole coi bisogni oggettivi dell'utilizzazione principale
dell'edificio. Locali non computabili sovradimensionati sono computati per la
parte eccedente (cfr. STA 52.2013.305 del 6 novembre 2013 consid. 2.1,
52.2009.137 del 7 settembre 2009 consid. 2.1; Scolari,
op. cit., n. 1129 ad art. 38 LE).
2.3. In concreto, dagli atti risulta che la nuova casa d'abitazione,
considerate la superficie edificabile del fondo (383 m2) e la SUL
dei locali al piano terreno e al primo piano (140.80 m2), rispetta l'indice
di sfruttamento massimo ammesso nella zona R2 in base all'art. 37 cpv. 2 NAPR
(0.367 < 0.4; cfr. calcolo degli indici e relativo schema). Contrariamente a
quanto eccepiscono i ricorrenti, e come già concluso dalle precedenti istanze,
nella SUL non devono essere computati anche i locali disponibile al
livello interrato (di 13.8 e 16.5 m2). Questi locali, non
riscaldati, privi di finestre e dotati di semplici pozzi luce, non si
distinguono dalle usuali cantine delle abitazioni unifamiliari. In particolare
va ricordato che la giurisprudenza riferita ai ripostigli, sgabuzzini e locali
deposito integrati in appartamenti e case d'abitazione non è applicabile alle
cantine delle case monofamiliari quando questi vani sono confinati - come in
concreto - a un piano interrato-cantina, senza essere integrati nell'unità
abitativa sovrastante (cfr. STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 8.3 e
rinvii). I locali non risultano inoltre tutto sommato sovradimensionati per
rapporto alle esigenze dell'edificio. Nulla muterebbe del resto se gli stessi
formassero un unico grande vano con le altre due piccole cantine vicine (di 5.9
e 7.6 m2), visto pure che il progetto ha previsto solo una modesta
lavanderia (< 10 m2) senza essicatoio e non ha ritagliato spazi
per altri vani non computabili, destinati segnatamente al deposito di
biciclette o carrozzine. Non va inoltre neppure dimenticato che per case
unifamiliari analoghe non è di per sé neppure inusuale che possano disporre di
un piano cantina, oltre a un solaio di pari dimensioni (cfr. STA 52.2013.305
citata consid. 2.2, STA 52.2003.68 del 10 aprile 2003 consid. 3.3 citata in Athos
Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno 2016, ad art. 38,
pag. 201). Per meglio assicurare la destinazione di questi spazi non abitabili,
il permesso andrebbe però semmai subordinato alla condizione di escludere
qualsiasi installazione che possa servire al loro riscaldamento e di mantenere
i locali in oggetto allo stato grezzo (cfr. STA 52.2013.305 citata consid.
2.3). Considerato che la licenza edilizia non è comunque conforme alle NAPR,
come si vedrà più avanti (consid. 5), non occorre soffermarsi oltre su questo
punto.
3. Area verde
3.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 NAPR, l'area verde minima prescritta dalle
normative di zona deve consistere in una superficie unitaria arredata e
mantenuta a prato o giardino, possibilmente alberato e che sia direttamente accessibile
dagli edifici ai quali è al servizio. L'arredo di queste superfici deve
avvenire con vegetazione prevalentemente indigena; la copertura dev'essere di
tipo filtrante (cpv. 2). Al fine di ottenere un disegno urbano qualificato il
Municipio può consentire che l'area verde sia attrezzata in parte o totalmente
con elementi di arredo (cpv. 3).
3.2. In concreto, secondo il calcolo degli indici annesso alla domanda, il
progetto prevede un'area verde drenante naturale pari a 222.40 m2.
Dai piani agli atti risulta tuttavia che la superficie del giardino
ammonta a 213.50 m2, così come osservato anche dal Governo; dato,
quest'ultimo, che corrisponde alla superficie del fondo dedotte le superfici
occupate dal nuovo edificio con la terrazza, dalla vicina tettoia e dai
piazzali (con sagomati o grigliati erbosi; cfr. piani di situazione e
smaltimento acque). Ora, anche deducendo dalla predetta superficie di 213.50 m2
la controversa fascia (di ca. 20 m2) che sovrasta il nuovo muro di
contenimento a monte dell'edificio verso la part. __________, in quanto non direttamente
accessibile dalla nuova casa, la superficie del giardino resta comunque
superiore all'area verde minima prescritta dall'art. 37 cpv. 2 NAPR (45% di 383
m2 = 172.35 m2). E questo, a ben vedere, pure detraendo
le aree dei pozzi luce (ca. 3 m2) ai piedi dell'edificio. Anche su
questo punto il ricorso è quindi infondato.
4. Occupazione del fondo
4.1. Secondo l'art. 8 NAPR (dal titolo costruzioni sotterranee), ad
eccezione della zona del nucleo del villaggio, l'occupazione del fondo, incluse
le costruzioni sotterranee, può raggiungere al massimo il 70% della superficie
del mappale.
4.2. In concreto, ancorché alla domanda non sia allegato un apposito calcolo,
dai piani agli atti risulta chiaramente che il nuovo edificio, unitamente alla
tettoia approvata, occupa una superficie pari a ca. il 27.26% dell'area del
fondo (cfr. piano di situazione), così come indicato dal Governo. Come visto
poc'anzi (consid. 3.2), al netto dei piazzali, il progetto prevede inoltre un'area
verde superiore al 45%. Non contemplando delle costruzioni sotterranee, non è
quindi dato di vedere come possa superare la percentuale del 70% prescritta
dall'art. 8 NAPR, persino includendo le corone dei muri della
sistemazione esterna (che di per sé non rientrano comunque nelle costruzioni
che incidono sull'occupazione di un fondo, cfr. STA 52.2021.306/309 del 20
gennaio 2023 consid. 6.1). Da respingere sono quindi le relative obiezioni
degli insorgenti.
5. Muri e sistemazione del terreno
5.1. L'art. 13 cpv. 1 NAPR dispone tra l'altro che le opere esistenti come muri
di sostegno, di controriva e di cinta non possono essere modificati mediante
sottomurazioni o innalzamenti oltre le misure di altezza massime consentite,
questo indipendentemente dalla posizione sul fondo (lett. f). I muri di
sostegno e di controriva sono disciplinati dall'art. 13 cpv. 2 NAPR (cfr.
titolo a margine), che prevede in particolare quanto segue:
a) La sistemazione del terreno verso i fondi
privati, le aree pubbliche, le strade e le piazze può essere ottenuta con la
formazione di muri di sostegno o terrapieni di un'altezza non superiore a 1.50
m.
All'interno del fondo i muri di sostegno o terrapieni potranno avere un'altezza
massima di 2 m.
In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive e segnatamente per
terreni in forte pendenza (oltre il 40%), il Municipio può concedere una deroga
all'altezza soprammenzionata fino ad un'altezza massima di m 2.50. In tal caso,
la misura eccedente quella massima prevista (rispettivamente ml 1.50 a confine
e ml 2.00 all'interno del fondo) è conteggiata nell'altezza del fabbricato.
b) Questi muri possono sorgere a confine con il
fondo privato e con l'area pubblica.
Tali opere possono sorgere a confine con le strade se non deriva pericolo per
la circolazione.
La distanza di un muro di sostegno dal profilo più esterno della facciata dell'edificio
o di un altro muro di controriva o di sostegno dev'essere almeno ml 3.00;
questa distanza vale sia a valle sia a monte della casa.
Devono essere salvaguardate le necessarie condizioni di igiene ed illuminazione
naturale di eventuali locali abitabili.
c) La linea teorica di congiunzione delle diverse
corone dei muri non potrà essere inclinata più di 2:3 (ml 3.00 orizzontali e ml
2.00 verticali).
Oltre l'altezza massima dei muri di sostegno e di controriva sono ammesse solo
barriere di protezione aventi un'altezza massima di ml 1.00.
Il Municipio, nel caso in cui il muro di sostegno o di controriva sorga al lato
strada e quindi funga da barriera fonica, può, a condizioni che i criteri di
visibilità siano rispettati, lasciar sostituire la recinzione con un
innalzamento della muratura, fino ad un massimo di ml 2.50.
d) Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio.
L'art. 13 cpv. 3 NAPR (dal titolo Terrapieni) contiene dal canto suo le seguenti prescrizioni:
a) I lavori di sistemazione esterna non possono
alterare le caratteristiche morfologiche naturali del terreno e devono essere
parte integrante del progetto oggetto della domanda di licenza edilizia.
Nei terreni in pendenza possono essere realizzati terrapieni o scavi che
rispettano la linea media derivante da almeno 4 sezioni nel terreno nella
direzione della pendenza massima.
Le sezioni del terreno devono:
- essere eseguite rispettivamente alle 2 estremità del tratto di terreno interessato dalla sistemazione e in 2 punti collocati a intervalli regolari fra le 2 estremità;
- essere prolungate per almeno ml 5.00 sui fondi confinanti;
- essere eseguite dal geometra ufficiale del Comune e, se necessario, il Municipio può richiedere la presentazione del modello in scala adeguata del terreno sistemato. Per il rilievo delle sezioni e l'allestimento dei progetti dovrà essere definita una quota di riferimento sul posto (caposaldo) per i futuri controlli di conformità.
b) Le sezioni del terreno esistente devono essere messe a confronto con le sezioni di progetto. In particolare deve essere chiarita la modalità di raccordo col terreno del fondo confinante e le eventuali opere e modifiche nell'andamento del terreno del fondo confinante.
c) Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio.
L'art. 13 NAPR
(parzialmente riformulato a seguito della variante approvata il 16 dicembre
2020 con ris. gov. n. 6907) mira all'evidenza a imporre un particolare grado di
attenzione per la morfologia del terreno e a contenere le modifiche del suo
andamento naturale. Da tale norma risulta anzitutto che sia l'altezza dei muri
di sostegno che quella dei muri di controriva è soggetta a dei limiti in base
al cpv. 2 lett. a: di m 1.50 se il muro è eretto verso il confine, di m 2 se
all'interno del fondo. La locuzione muri di sostegno contenuta in questo
capoverso non si riferisce solo ai muri di sostegno in senso stretto (ossia a
muri che sorreggono terrapieni artificiali), ma anche a quelli di controriva
(intesi quale opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio, cfr. STA
52.2016.197 del 20 febbraio 2018 consid. 2.4 e rinvii). Lo si deduce
agevolmente sia dal titolo a margine della norma (muri di sostegno e di
controriva), sia dalla lettura degli altri capoversi dell'art. 13 NAPR, che
non permettono segnatamente di innalzare o sottomurare muri di sostegno e di controriva esistenti oltre le misure di altezza
massime consentite (cfr. cpv. 1 lett. f), ammettono solo barriere di
sicurezza (recinzioni) di 1 m oltre l'altezza massima dei muri di sostegno e
di controriva (cfr. cpv. 2 lett. c) rispettivamente permettono di innalzare
fino a un massimo di m 2.50 il muro di sostegno o di controriva che sorge verso
la strada e funge da barriera fonica (sostituzione della recinzione con un
innalzamento della muratura, che come visto è altrimenti limitata a m 1.50
dalla lett. a dell'art. 13 NAPR).
In base alla lett. c dell'art. 13 cpv. 2 NAPR, la linea teorica che congiunge
le diverse corone dei muri non può inoltre essere superiore al rapporto
di 2:3 (3 m orizzontali e 2 m verticali). Regola, questa, che risulta una
logica conseguenza dell'altezza massima prescritta alla lett. a del cpv. 2 per
i muri all'interno dei fondi (2 m) e della distanza minima (3 m) tra muri
imposta dalla lett. b (che la esige per il resto anche dalle facciate).
Tutte le sistemazioni dei fondi in pendio - terrapieni o scavi - sono
infine soggette alle prescrizioni di cui al cpv. 3, che impongono in
particolare di estrapolare determinate sezioni del terreno per stabilire la
linea media della pendenza che deve essere rispettata, in modo da garantire il
più possibile il rispetto del naturale andamento del terreno (cfr. pure
rapporto di pianificazione del giugno 2013, pag. 104).
5.2. L'art. 47 NAPR conferisce al Municipio una facoltà di concedere
deroghe alle NAPR, oltre ai casi specificati nelle stesse (cpv. 1). In base al
cpv. 2, la loro concessione è subordinata all'adempimento cumulativo delle
seguenti condizioni:
- esistenza di una situazione eccezionale;
- rispetto degli obbiettivi del PR;
- rispetto dell'interesse pubblico;
- rispetto degli interessi privati (confinanti) preponderanti.
La decisione sulle deroghe
deve essere motivata in modo esauriente concedendo la licenza edilizia (art. 47
cpv. 3 NAPR).
Le disposizioni che permettono all'autorità di concedere deroghe servono ad
attenuare le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione di una norma in
casi particolari, nei quali l'interesse pubblico o quello di terzi non permette
di giustificare la restrizione imposta al singolo (cfr. RDAT I-1993 n. 39; STA
52.2023.336 del 29 aprile 2025 consid. 3.1, 52.2016.241 del 22 settembre 2017
consid. 3.3 e rimandi; Scolari, op.
cit., n. 692 seg. ad art. 2 LE). L'art. 47 cpv. 2 NAPR presuppone segnatamente
l'esistenza di una situazione eccezionale. Se sia specificatamente data
o meno una tale situazione è essenzialmente questione di diritto, che le
istanze di ricorso esaminano liberamente, dando comunque prova, soprattutto nel
caso di norme di diritto comunale, di quel riserbo che l'autonomia comunale
impone di rispettare nell'ambito dell'interpretazione dei concetti giuridici
indeterminati. Questione rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente, e
quindi sindacabile da parte delle autorità di ricorso soltanto dal profilo
della violazione del diritto per abuso di potere (art. 69 cpv. 1 LPAmm), è
invece quella volta a stabilire l'estensione della deroga (cfr. RDAT I-2002 n.
29 consid. 2.2; STA 52.2023.336 citata consid. 3.1, 52.2016.241 citata consid.
3.3; Scolari, op. cit., n. 606 ad
art. 2 LE).
5.3. In concreto, il progetto prevede di sbancare il terreno a monte e di realizzare un nuovo terrazzamento contenuto da un muro alto m 1.15, situato a una distanza di m 1.50 dall'edificio e dal muro di sostegno sovrastante che insiste sul confine della part. __________, il quale a seguito della sistemazione verrà inoltre innalzato fino a 2 m (cfr. prospetti est e ovest e sezione B-B).
Per tale intervento, con la domanda di costruzione l'istante ha chiesto
una deroga all'art. 13 cpv. 2 NAPR, rilevando come il fondo avesse un
dislivello medio del 9-10% e si rendesse necessaria una separazione tra le
pareti perimetrali della superficie abitabile e il terreno. Rilasciando la
licenza edilizia, il Municipio ha concesso la postulata deroga in base all'art.
47 NAPR, ritenendola indispensabile per la realizzazione della trincea prevista
a monte dello stabile. Il Governo ha tutelato tale decisione, considerando come
la particolare conformazione del terreno con il predetto dislivello
(9-10%) tra il lato nord e sud giustificasse la deroga, la quale non ostacolava
inoltre gli obbiettivi del PR, né ledeva interessi pubblici o privati
preponderanti.
5.4. Ora, è anzitutto certo che il nuovo muro di controriva a monte dell'edificio
non rispetta già solo la distanza minima di 3 m dal muro di sostegno a confine
con la part. __________ (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b NAPR), che prevede inoltre
di innalzare fino a 2 m, in spregio all'art. 13 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. a
NAPR. Disattesa è pure la linea teorica (con pendenza 2:3) tra le corone dei
muri prescritta dall'art. 13 cpv. 2 lett. c NAPR. Nessuno pretende invero il
contrario.
Sennonché, contrariamente a quanto concluso dal Governo e riaffermato in questa
sede dal Municipio, e pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova il
Tribunale nell'interpretazione e applicazione delle norme comunali, non è
francamente dato di vedere come la semplice conformazione del terreno, avente
una pendenza per nulla straordinaria (9-10%), conferisca al caso di specie una
connotazione di eccezionalità atta a giustificare la concessione di una deroga
in base all'art. 47 NAPR. Vista pure la superficie e configurazione regolare
del fondo, è infatti manifesto che nulla impedirebbe di costruire il nuovo
stabile senza modificare la morfologia del terreno a monte, e in particolare
senza escavarlo ed erigere il nuovo muro di contenimento a ridosso di quello
esistente sulla part. __________. Da questo profilo, la licenza edilizia
rilasciata con la deroga risulta insostenibile e lesiva del diritto e non può dunque
essere tutelata.
A tale difetto non potrebbe essere posto rimedio mediante la mera non
approvazione della sistemazione esterna su questo lato, rimuovendo la trincea e
mantenendo il terreno naturale esistente. Una tale modifica di progetto non
risulta infatti facilmente imponibile, non solo perché addossa il terreno alla
facciata nord dotata di aperture, ma soprattutto perché ostruisce il pozzo luce
del locale tecnico, che funge da sbocco per la termopompa ad aria (cfr. pianta
piano interrato). Richiede quindi una ridefinizione mediante un'adeguata
progettazione (cfr. cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 7.2 e
rinvii). Nemmeno l'istante in licenza prospetta del resto una tale modifica.
5.5. A ciò aggiungasi che non è
neppure chiaro se la sistemazione del terreno prevista dal progetto, che
prevede anche un terrapieno a valle del fondo, rispetti la linea media
derivante da almeno 4 sezioni nel terreno nella direzione della pendenza
massima così come prescritto dall'art. 13 cpv. 3 NAPR. Alla domanda non
sono infatti state allegate le 4 sezioni richieste dalla predetta disposizione,
che il Municipio non risulta aver concretamente applicato. Così pure il Governo
che, limitandosi a indicare che il progetto non stravolgerebbe la morfologia
del terreno naturale e a constatare la presenza di tre diverse sezioni, non si
è realmente chinato sui requisiti posti dall'art. 13 cpv. 3 NAPR e in
particolare sull'osservanza della predetta linea media. Non occorre comunque
dilungarsi su tale aspetto, visto che la licenza edilizia e il giudizio
governativo che la conferma non possono comunque essere tutelati.
6.
Per lo stesso motivo non mette
conto di soffermarsi sulle ulteriori censure sollevate dagli insorgenti, quali
quella relativa alla nuova tettoia sorretta da pilastri (la quale, a prima
vista, appare situarsi perlomeno a una distanza inferiore a 4 m dall'edificio
principale con aperture sulla part. __________, cfr. foto agli atti e art. 6
cpv. 2 NAPR).
7.
7.1. Sulla base di tutte le
considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è
accolto. Di conseguenza, è annullato il giudizio governativo, insieme alla
licenza edilizia rilasciata alla resistente.
7.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'istante
in licenza soccombente, che rifonderà inoltre ai ricorrenti un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv.
1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 27 settembre 2023 (n. 4480) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 1° aprile 2022 rilasciata dal Municipio di Bellinzona ad CO 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, complessivamente, un identico importo a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio. Agli insorgenti va restituito l'importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera