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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2023 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 ottobre 2023 (n. 4626) del Consiglio di Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione del 15 febbraio 2023 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. Il 26 novembre 2018 la dr. med. RI 1 è stata ammessa all'esercizio della professione di medico nel Cantone Ticino. Essa è titolare di un titolo federale di perfezionamento in pediatria ed esercita la propria attività di medico quale indipendente presso il suo studio di __________.
B. a. Il 1° aprile 2021
la dr. med. RI 1 ha visitato per la prima volta la piccola a (2013), in
seguito al riacutizzarsi di una congiuntivite allergica. In quell'occasione la
madre spiegò alla pediatra di essersi rivolta a lei poiché, in seguito al suo recente
trasferimento nel __________, le era divenuto scomodo far ancora capo allo
studio pediatrico n-, con sede a __________, per le cure della figlia, anche
perché era ormai prossima a partorire un'altra bambina.
A causa del peggioramento della situazione, nel mese di giugno del 2021 la dr.
med. RI 1 ha nuovamente visitato a, facendola poi convocare d'urgenza da una
collega allergologa che a sua volta, dopo avere preso visione dello stato di
salute della bambina, ha indirizzato quest'ultima da un collega oftalmologo.
b. Ad inizio luglio 2021 la madre di a ha portato la sua secondogenita, nata poche
settimane prima, dalla dr. med. RI 1 per un controllo pediatrico ordinario. In
quell'occasione essa ha informato il medico di vivere separata dal padre di a e
dell'esistenza di una situazione conflittuale con quest'ultimo.
Le ha quindi confidato le sue preoccupazioni per la figlia primogenita alla
luce delle difficoltà che la stessa incontrava durante il tempo che trascorreva
con il papà ed ha quindi chiesto alla dr. med. RI 1 se alla visita di controllo
della crescita, già prevista per il 12 luglio 2021, avrebbe potuto prestare
attenzione allo stato emotivo di a.
c. Alla data convenuta la dr. med. RI 1 ha effettuato la visita di bilancio di
a in presenza della madre. Interpellata in merito ai suoi interessi e
passatempi, la bambina ha tra l'altro esternato dei sentimenti di rabbia,
tristezza e senso di solitudine dovuti al rapporto con il padre z che a suo
dire non le permetteva di frequentare dei corsi di danza e che spesso la
lasciava giocare da sola quando lei invece cercava la sua compagnia.
Il 16 luglio 2021 la dr. med. RI 1 ha quindi allestito un certificato medico
nel quale ha riferito della situazione di disagio emotivo che le aveva
esternato a in occasione della predetta visita, sottolineando in particolare
quanto confidatole da quest'ultima riguardo alla relazione con il padre. Essa
concludeva il proprio scritto auspicando che a potesse essere ascoltata in
Pretura nell'ambito del procedimento civile che opponeva i suoi genitori
affinché potesse esprimere le sue emozioni e i suoi bisogni in modo da poter
soddisfare le richieste di relazione-affettività che presenta.
C. a. Con scritto dell'11
agosto 2021 z si è rivolto alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) per
segnalare l'agire della dr. med. RI 1, responsabile a suo dire di avere
allestito un documento temerario e mendace che pregiudica e denigra
il tempo trascorso con la figura paterna dinnanzi a mia figlia a . Descritta
la sua situazione familiare (autorità parentale congiunta, custodia alternata
della figlia e designazione da parte di entrambi i genitori dello studio medico
, quali pediatri di riferimento della bambina), il segnalante ha rilevato come
la madre avesse portato a sua insaputa a dalla dr. med. RI 1, la quale, senza
interpellarlo, le aveva prescritto una cura antibiotica. Quest'ultima, a suo
dire, si era inoltre prestata a raccogliere acriticamente le dichiarazioni della
bambina in merito ai loro rapporti personali, per poi trascriverle in un
documento che la madre aveva prodotto in Pretura allo scopo di facilitarla
nella pratica di separazione in corso e di permetterle in questo modo di
ottenere l'affidamento esclusivo della bambina e un maggior contributo di
mantenimento, a scapito del padre.
b. Il 20 settembre 2021 la CVSan ha dunque aperto nei confronti della dr. med. RI
1 un procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 24 della legge cantonale
sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989
(LSan; RL 801.100), trasmettendogli la predetta denuncia per osservazioni e
richiamando la documentazione sanitaria concernente il caso in questione.
c. Il 22 settembre 2021 il medico ha respinto ogni addebito. Riassunti i fatti,
ha affermato che sino agli inizi del precedente mese di luglio non era assolutamente
al corrente della situazione familiare di a , in quanto la madre in precedenza
non le aveva mai fatto alcun accenno al conflitto in essere con il padre z, né
le aveva riferito delle disposizioni giudiziarie che erano state adottate in
merito all'autorità parentale congiunta e all'affidamento alternato della
bambina. Ha quindi spiegato di avere raccolto le dichiarazioni di a riguardo ai
suoi rapporti con il padre in occasione della visita di bilancio tenutasi presso
il suo studio il 12 luglio 2021, senza che la madre, pure presente all'incontro,
avesse in qualche modo cercato di influenzare la bambina. Ha quindi spiegato di
avere allestito il certificato medico del 16 luglio 2021 non certo per
denigrare il padre, ma con l'intenzione di portare all'attenzione dell'autorità
giudiziaria lo stato di disagio emotivo-affettivo che a le aveva manifestato in
relazione al tempo trascorso in compagnia del padre e che a suo avviso andava
chiarito per il suo benessere.
D. Con decisione del 15
febbraio 2023 il DSS, facendo proprie le conclusioni a cui era pervenuta la
CVSan nel suo avviso dell'11 gennaio 2023, ha risolto di pronunciare nei
confronti della dr. med. RI 1 una sanzione disciplinare consistente in un
avvertimento per aver violato i propri obblighi professionali. In sostanza, il
Dipartimento ha ritenuto che il medico avesse violato il proprio dovere di
agire in modo accurato e coscienzioso (art. 40 lett. a della legge sulle
professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006; LPMed; RS 811.11).
E. Con giudizio del 4
ottobre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dalla dr.
med. RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. Dopo avere disatteso le
censure di natura procedurale sollevate dall'insorgente, l'Autorità di ricorso
si è allineata a quanto ritenuto dal DSS, considerando che il comportamento
tenuto dal medico configurasse una violazione dei suoi obblighi professionali,
segnatamente quello di agire in modo accurato e coscienzioso. Ha quindi concluso
che il provvedimento adottato fosse correttamente commisurato alle circostanze
del caso e rispettoso del principio della proporzionalità.
F. Contro
quest'ultima pronuncia la dr. med. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento, unitamente a quello della
decisione dipartimentale da essa tutelata. Censura la violazione del suo
diritto di essere sentita per non avere potuto esprimersi oralmente davanti
alla CVSan. Rileva inoltre che nel suo scritto del 20 settembre 2021, con cui le veniva chiesto di prendere
posizione in merito alla segnalazione di z, la CVSan le aveva prospettato la
possibile violazione dell'art. 40 lett. c LPMed, mentre che poi la procedura
disciplinare è sfociata in un provvedimento sanzionatorio fondato sulla disattenzione
dell'art. 40 lett. a LPMed. Nel merito contesta di aver violato i propri
doveri professionali ritenuto come nello specifico caso si sarebbe limitata a
evidenziare una situazione di disagio psicologico della bambina, come era suo
obbligo fare nella sua veste di medico curante, e di avere riportato in maniera
oggettiva quanto riferitole dalla sua paziente senza che la madre, presente
alla visita, avesse in qualche modo tentato di influenzarla. Sostiene di non
poter essere ritenuta responsabile dell'uso strumentale che la madre ha fatto
del certificato da lei allestito in sede giudiziaria.
G. All'accoglimento del
ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione è pervenuto il DSS, con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
H. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1 LSan. La
legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata
dal giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La
ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita
per non aver potuto esprimersi oralmente davanti alla CVSan.
2.2. La censura
è infondata. Né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla parte il diritto di
essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le
proprie ragioni per iscritto (STA 52.252.2010.336 del 7 dicembre 2010 consid.
1, 52.2005.238 dell'8 marzo 2006 consid. 1 e 52.2011.37 del 3 marzo 2011
consid. 1.3 e rinvii dottrinari e giurisprudenziali ivi citati). Circostanza, questa, che nel caso di specie si è senz'altro
verificata, avendo potuto la ricorrente esprimersi con osservazioni del 22
settembre 2021 sulla richiesta dell'Autorità di prime cure di prendere
posizione in merito alla segnalazione che era stata introdotta da z nei suoi
confronti. Il semplice fatto che l'art. 6 del regolamento della CVSan preveda
che quest'ultima può sentire oralmente il denunciante o il denunciato non
significa ancora che la medesima abbia un obbligo in tal senso. D'altra parte
non risulta dagli atti che l'insorgente avesse formulato alla CVSan una simile
domanda. A chiusura delle sue osservazioni del 22 settembre 2021 essa si era
limitata a dichiarare di essere a completa disposizione della CVSan per
ulteriori informazioni e chiarimenti, senza formulare alcuna precisa richiesta
di essere sentita personalmente.
3. 3.1.
La ricorrente censura la disattenzione dei suoi diritti di parte anche perché
nello scritto del 20 settembre 2021, con cui le veniva chiesto di prendere
posizione in merito alla segnalazione di z, la CVSan le aveva prospettato la
possibile violazione dell'art. 40 lett. c LPMed, che fa obbligo al medico di
tutelare i diritti dei pazienti, mentre che poi la procedura disciplinare è
sfociata in un provvedimento sanzionatorio fondato sulla disattenzione dell'art.
40 lett. a LPMed, che sancisce il dovere di esercitare
la professione in modo accurato e coscienzioso e di rispettare i limiti delle
competenze acquisite nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento.
Rimprovera dunque all'Autorità di prime cure di avere in questo modo modificato
l'oggetto del procedimento disciplinare senza
preventivamente darle la possibilità di esprimersi. La violazione sarebbe tanto
grave da non poter essere sanata.
3.2. Secondo costante giurisprudenza, la natura
e i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito
ancorato in quest'ultima norma assicura alle parti la facoltà di esprimersi
prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica
e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi
esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere
preso (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3). In linea di
massima, dal diritto di essere sentito non deriva la facoltà per le parti di
esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata
dall'autorità (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4). Soltanto quando l'autorità
prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non
evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e
poteva presupporre la pertinenza, il diritto di essere sentito esige che sia
data loro la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. DTF 145 I 167 consid.
4.1, 131 V 9 consid. 5.4.1; STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1,
2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 4.3; cfr. inoltre, sentenza del
Tribunale cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4,
confermata da STF 2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1).
3.3. La violazione del diritto di essere sentito implica,
di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle
possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195
consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito
può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando
l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo
potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa
se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un
rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità,
quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi,
inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un
giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2,
136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e
rimandi).
3.4. In concreto è ben vero che nella lettera
con la quale la CVSan ha trasmesso alla ricorrente copia della segnalazione
inoltrata nei suoi confronti da z e le ha chiesto di esprimersi in proposito
veniva fatto riferimento ad una possibile violazione dell'art. 40 lett. c LPMed.
Ciononostante, la Commissione ha sanzionato la dr. med. RI 1 per non avere nell'occasione
rispettato gli obblighi professionali che le scaturiscono dall'art. 40 lett. a
LPMed. Ora, così facendo, la CVSan ha indebitamente modificato l'oggetto del
procedimento disciplinare, senza preventivamente
avvertire la ricorrente di questa circostanza e senza quindi darle la
possibilità di esprimersi su tale rimprovero. In questo modo essa ha dunque
violato il diritto di essere sentita dell'insorgente. Contrariamente a quanto
sostenuto da quest'ultima, la lesione può
nondimeno essere considerata sanata, atteso che la dr. med. RI 1 ha potuto
difendersi compiutamente davanti all'Esecutivo cantonale, autorità ricorsuale
dotata di pieno potere d'esame al punto da poter rivedere anche l'adeguatezza
della decisione impugnata (art. 69 cpv. 1 lett. c LPAmm), e ancora in questa
sede; oltretutto, in concreto, un rinvio
degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in
un'ottica di economia processuale (cfr. pure STA 52.2022.24 del 9 giugno 2022
consid. 2).
4. 4.1.
Giusta l'art. 34 LPMed, l'esercizio di una professione medica universitaria è
subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione del Cantone nel quale essa
viene esercitata.
Gli obblighi professionali delle persone che esercitano una professione
medica universitaria come attività economica privata sotto la propria
responsabilità professionale - ciò che è il caso della ricorrente, titolare del
proprio studio medico a __________ - sono esaustivamente disciplinati dalla
legislazione federale all'art. 40 LPMed (cfr. DTF 149 II 109 consid. 7.3.1, 143
I 352 consid. 3.3; STF 2C_605/2023 del 28 gennaio 2025 consid. 3.2, 2C_336/2023
del 25 luglio 2024 consid. 4.1, 2C_747/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 6.2; messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la legge federale sulle professioni
mediche universitarie, FF 2005 145 segg., pag. 199 ad art. 40). Tra
questi obblighi figurano in particolare quello di esercitare la professione in
modo accurato e coscienzioso, rispettando i limiti delle competenze acquisite
nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento (lett.
a). Trattasi di clausole generali, per la cui
interpretazione e precisazione può essere fatto capo alle disposizioni di
diritto cantonale, al codice deontologico del 12 dicembre 1996 della
Federazione svizzera dei medici (FMH) e alle diverse direttive dell'Accademia
svizzera delle scienze mediche (ASSM; cfr. DTF 149 II 109 consid. 7.3.1, 148 I
1 consid. 6.2.2; STF 2C_605/2023 citata consid. 3.2, 2C_336/2023 citata consid.
4.1 e 5.1, 2C_747/2022 citata consid. 6.3, 2C_95/2021 del 27 agosto 2021
consid. 5.3.2, 2C_1083/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.1).
4.2. L'art. 40 lett. a LPMed è una norma di portata generale che necessita di
un'ampia interpretazione ai fini della sua applicazione concreta, dal momento
che definisce gli obblighi del medico che agisce sotto la propria
responsabilità. Lo scopo di questa disposizione è innanzitutto quello di
prevenire delle violazioni delle regole dell'arte di natura squisitamente
tecnica. Essa contempla pure un obbligo generale per il medico di intrattenere
delle relazioni adeguate alle circostanze con i pazienti, con le autorità (ivi
comprese quelle disciplinari e giudiziarie), con i colleghi e gli altri
professionisti attivi in ambito sanitario, così come pure con qualsiasi terza
persona e di rispettare i principi dell'etica. L'attività che il medico
assoggettato alla LPMed è chiamato a svolgere non è in effetti unicamente di
carattere sanitario, nel senso stretto del termine. Si pensi, ad esempio, all'attività
d'insegnamento o all'elaborazione di perizie. Nell'esercizio della propria
professione è soprattutto nelle relazioni con i pazienti che il medico può
trovarsi confrontato con delle questioni che esulano dallo stretto ambito
sanitario. Il medico rappresenta sovente per i propri pazienti e per le loro famiglie
una sorta di confidente a cui rivolgersi per chiedere consiglio. In questo contesto il medico non si limita a fornire
consulenze in ambito terapeutico o su questioni che attengono strettamente alla
salute, ma viene sovente interpellato anche su problemi psicologici o che
vertono su determinate scelte di vita di carattere generale. In questi casi
egli deve di regola astenersi da ogni intromissione negli affari familiari dei
suoi pazienti. La fiducia che questi ultimi ripongono nei suoi confronti può
mettere il medico in situazioni delicate e condurlo ai di là dei limiti
impostigli dal suo ruolo professionale, se non presta la necessaria attenzione.
Il medico deve evitare di intromettersi per pura curiosità nella vita privata
del paziente e della sua famiglia, limitandosi ad acquisire le informazioni che
gli sono necessarie per poter comprendere il problema di cui si sta occupando.
In quest'ottica si deve escludere che egli possa utilizzare informazioni
ottenute nel corso dello svolgimento della sua attività professionale per dei
fini personali. Per evitare questo genere di situazioni, il medico non deve mai
trascurare il suo dovere di imparzialità. Di fronte ad una situazione
conflittuale che tocca un proprio paziente è tenuto ad analizzare i fatti e a
dispensare i propri consigli senza mai schierarsi a favore di una parte o dell'altra.
Può cercare di fare opera di conciliazione, senza comunque mai cercare di erigersi
a giudice della situazione. In particolare, di fronte ad un caso di divorzio o
di separazione che riguarda un suo paziente il medico non deve mai prendere la
parte dell'uno o dell'altro partner, soprattutto laddove ci sono in gioco
questioni legate alla custodia dei figli. In termini generali il medico deve
astenersi dall'intervenire negli affari personali dei suoi pazienti che
riguardano questioni estranee all'ambito sanitario: in altre parole egli non
deve immischiarsi, senza alcuna valida ragione medica, nelle questioni
personali o familiari, così come pure nella vita privata dei suoi pazienti. Il
rischio di disattendere questo principio aumenta, nei casi in cui il medico,
spinto dalla situazione di disagio o di sofferenza manifestatagli dal paziente,
può essere tentato di intervenire in questioni che esulano dall'ambito
professionale all'interno del quale è stato chiamato ad operare, agendo
comunque nella sua funzione di operatore sanitario. Ciò è segnatamente il caso
quando un medico si presta a redigere dei certificati che si fondano su fatti
che gli sono stati riportati esclusivamente dal suo paziente, ma che egli non
ha avuto modo di verificare. Ciò potrebbe condurlo ad allestire, in dispregio
alle regole di prudenza a cui deve attenersi, un certificato suscettibile in
seguito di prestarsi a delle interpretazioni tendenziose (per tutto quanto
precede cfr: Yves Donzallaz,
Traité de droit médical, Volume II: Le médecin et les soignantes, Berna 2021, §
5088 segg.).
4.3. Nel caso di specie, come esposto in narrativa, la ricorrente ha visitato
per la prima volta a , in qualità di sua nuova paziente, per un problema di
salute agli occhi di natura allergica, senza essere a conoscenza del suo quadro
familiare e prestando fede alle informazioni fornitele dalla madre che l'aveva
accompagnata alla consultazione. Ad inizio luglio 2021 essa è però stata resa
edotta da quest'ultima dell'esistenza di una situazione familiare conflittuale,
dovuta alla procedura di separazione dal padre della bambina a quel tempo pendente
in Pretura. In quell'occasione alla dr. med. RI 1 è inoltre stato riferito il
fatto che i genitori disponevano dell'autorità parentale congiunta e della
custodia alternata della figlia e che essi avevano designato lo studio n quale suo
pediatra di riferimento. A partire da quel momento la ricorrente aveva pertanto
il dovere di informare il padre del fatto che, su richiesta della madre, aveva
assunto il mandato di pediatra della bambina e di orientarlo su tutto quanto
dal profilo sanitario, era accaduto ed era stato programmato a sua insaputa. E
questo anche perché a quel momento essa aveva già previsto per il 12 luglio
seguente una visita di bilancio in occasione della quale, su specifica
richiesta della madre, aveva dato la propria disponibilità ad ascoltare a in
merito agli asseriti problemi relazionali con il papà. Omettendo di fare ciò,
la ricorrente è senz'altro venuta meno ai suoi doveri professionali. Il
semplice fatto che, una volta venuto a conoscenza della situazione, il
segnalante non abbia avuto alcunché da ridire circa le cure che erano state
fornite alla figlia e abbia per atti concludenti acconsentito che la medesima
continuasse ad essere seguita dall'insorgente non basta a sanare del tutto la
chiara omissione nella quale quest'ultima era incorsa. È infatti verosimile
che, vista la situazione e al fine di garantire che la figlia fosse
adeguatamente seguita sul piano medico, z abbia preferito ratificare l'incarico
che la madre di ia aveva conferito alla ricorrente, piuttosto che porre il
proprio veto e rischiare così di innescare una ulteriore situazione
conflittuale per la quale soltanto la bambina avrebbe pagato il prezzo. Resta
comunque il fatto che quest'ultimo doveva essere subito informato dalla ricorrente
del fatto che aveva preso a carico a quale sua paziente e soprattutto che la
madre della medesima le avesse chiesto di valutare dal profilo psicologico
degli aspetti della figlia che lo riguardavano in prima persona.
Ma al di là di ciò quello che più conta dal punto di vista deontologico è che
la ricorrente, dopo la visita del 12 luglio 2021, ha allestito un documento, intestato
quale certificato medico, nel quale, in luogo di riportare in modo
completo e scientifico le risultanze della consultazione o di diagnosticare un
eventuale problema di salute riscontrato nella paziente e di prescriverne la
cura, si è limitata ad evidenziare, sulla base di quanto le era stato riferito nell'occasione
da a, i sentimenti di rabbia e tristezza che provava nei confronti del padre, formulando
l'auspicio che la bambina fosse sentita in Pretura nell'ambito della vertenza
che opponeva tra di loro i suoi genitori. Ora, fermo restando che è senz'altro
compito di qualsiasi pediatra occuparsi anche degli aspetti psicologici,
emotivi e comportamentali dei suoi pazienti, nel caso di specie non vi è chi
non veda come la ricorrente abbia nell'occasione chiaramente oltrepassato i
limiti del suo mandato terapeutico, redigendo un documento che, al di là della
sua intestazione, in verità aveva ben poco da spartire con un certificato
medico, nel senso proprio del termine, e che in buona sostanza si riduceva ad
un semplice appello all'indirizzo della Pretura di sentire a, affinché essa
potesse riferire anche in quella sede davanti al giudice delle sue difficoltà
relazionali con il padre. Stante il conflitto in essere a quel tempo tra i
genitori della bambina, alla ricorrente non poteva obiettivamente sfuggire che un
simile scritto, redatto tra l'altro senza nemmeno aver preventivamente sentito z,
potesse essere utilizzato - come poi è avvenuto - in sede giudiziaria dalla
madre di a - unico genitore ad averne ricevuta copia - per le proprie finalità
processuali. Agendo nel modo appena descritto la ricorrente ha quindi disatteso
i suoi doveri professionali. In particolare essa si è incautamente intromessa,
seppur per via indiretta e in maniera forsanche involontaria, nel contenzioso
civile che era a quel tempo in corso tra i genitori della sua paziente, senza
che ciò fosse dettato da sufficienti ragioni mediche. Viste le criticità dal
profilo psicologico emerse nel corso della visita di bilancio della bambina non
era certo attraverso una richiesta come quella formulata alla Pretura che la
ricorrente avrebbe potuto in qualche modo aiutare dal profilo medico la sua
paziente. A fronte del disagio emotivo manifestato da a, la ricorrente, in
quanto sua pediatra, avrebbe piuttosto dovuto esporre il problema ad entrambi i
genitori, proponendo loro, se del caso, di far beneficiare la bambina del
necessario sostegno psicologico per il tramite di uno specialista. Ora, è vero
che, come sostenuto nel ricorso, il medico non può essere ritenuto responsabile
dell'uso finale che verrà fatto dei suoi certificati. Come indicato dalla dottrina
a cui l'insorgente fa riferimento, ciò vale però soltanto se nel redigerne il
contenuto il medico si è attenuto al proprio dovere di accertare i fatti in
maniera veritiera e oggettiva. Egli non deve però fingere di non essere a
conoscenza o di ignorare il potenziale uso improprio che un paziente potrebbe
fare di un certificato; deve dunque rimanere vigile e agire professionalmente,
senza nascondersi dietro un'ignoranza volontaria (in questo senso cfr.: Donzallaz, op. cit., § 5092). Ora, nel caso di specie non vi sono elementi che
permettano di affermare che gli accertamenti
effettuati dalla ricorrente in merito alle condizioni psicologiche della sua
paziente fossero inesatti o che gli stessi potessero essere stati influenzati in
maniera decisiva dalla madre, presente durante la visita. A prescindere dal
fatto che, alla luce delle tensioni familiari in atto, sarebbe comunque stato
più opportuno procedere all'audizione di a senza la costante presenza della
mamma, al fine di meglio garantire la genuinità delle sue dichiarazioni, va
detto che, consegnando a quest'ultima un certificato che attestava l'esistenza
di problemi relazionali tra figlia e papà e nel quale veniva chiesto in maniera
ferma alla Pretura di sentire di persona la bambina per permetterle di
esternare la propria situazione di disagio, la ricorrente non poteva non
rendersi conto che tale documento si sarebbe facilmente prestato ad essere
utilizzato per dei secondi fini e in particolare per cercare di influire sulla
procedura giudiziaria in corso tra i genitori di a.
In siffatte circostanze, non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che con il suo
agire, l'insorgente sia venuta meno ai suoi doveri deontologici
intromettendosi, seppur per via indiretta, in una vicenda privata che
coinvolgeva i genitori della sua paziente, senza che sussistessero delle
necessità dal profilo medico-terapeutico di agire in questo modo per tutelare la
salute di quest'ultima.
5. Accertato che
l'insorgente deve rispondere per violazione dell'art. 40 lett. a LPMed, resta
da verificare se la misura disciplinare adottata nei suoi confronti sia
rispettosa del principio della proporzionalità.
5.1. Giusta l'art. 41 cpv. 1 LPMed, ogni Cantone designa un'autorità incaricata
di vigilare sulle persone che esercitano sul territorio cantonale una
professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale.
Tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli
obblighi professionali e può delegare determinati compiti alle associazioni
professionali cantonali competenti (cpv. 2).
In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della
LPMed o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'art. 43 cpv. 1 LPMed stabilisce
che l'autorità di vigilanza può ordinare a titolo di misure disciplinari: un
avvertimento (lett. a); un ammonimento (lett. b); una multa fino a fr. 20'000.-
(lett. c); un divieto d'esercizio della professione come attività economica
privata sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo
(lett. d); un divieto definitivo d'esercizio della professione come attività
economica privata sotto la propria responsabilità professionale per l'intero
campo d'attività o per una parte di esso (lett. e). La multa e il divieto
d'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria
responsabilità professionale possono essere cumulati (cpv. 3).
5.2. Scopo principale delle misure disciplinari previste dalla LPMed è quello di mantenere l'ordine nella professione, di assicurarne il funzionamento corretto, di salvaguardarne il buon nome e la fiducia dei cittadini nei confronti della professione, così come di proteggere il pubblico contro quei membri che potrebbero non disporre delle necessarie qualità. Le misure disciplinari non mirano in primo luogo a punire il destinatario, bensì a condurlo ad adottare in futuro un comportamento conforme alle esigenze della professione e a ristabilire il funzionamento corretto della stessa (DTF 149 II 109 consid. 9.1, 148 I 1 consid. 12.1, 143 I 352 consid. 3.3). La pronuncia di una sanzione disciplinare tende quindi unicamente alla salvaguardia dell'interesse pubblico (DTF 149 II 109 consid. 9.1, 148 I 1 consid. 12.1).
5.3. La responsabilità disciplinare è una responsabilità fondata sulla colpa (DTF 149 II 109 consid. 9.2, 148 I 1 consid. 12.2 e rif.). Quest'ultima gioca un ruolo decisivo per la commisurazione della sanzione e quindi nella valutazione della proporzionalità della misura. Non basta pertanto che un comportamento sia oggettivamente illecito, ma occorre che al suo autore possa essere imputata una colpa soggettiva. Tale colpa può essere commessa senza intenzione, per negligenza, per incoscienza e dunque anche per semplice ignoranza di una norma. Per quanto riguarda la sua intensità minima, secondo costante giurisprudenza, solo violazioni significative degli obblighi professionali giustificano l'applicazione del diritto disciplinare (DTF 149 II 109 consid. 9.2, 144 II 473 consid. 4.1). Questa regola non può tuttavia essere intesa nel senso che l'atto in questione debba essere di gravità qualificata per rilevare del diritto disciplinare. Certo, l'applicazione di questo diritto non si giustifica per violazioni molto lievi e non ripetute degli obblighi professionali. Tuttavia, il fatto che il catalogo delle possibili sanzioni inizi con un semplice avvertimento autorizza l'autorità di vigilanza a farvi già ricorso per violazioni meno gravi, poiché si tratta di rendere attento il professionista delle potenziali conseguenze di un comportamento. Il diritto disciplinare mira quindi a evitare la futura commissione di tali atti, con le conseguenze che questi possono comportare (DTF 149 II 109 consid. 9.2, 148 I 1 consid. 12.2). Non occorre inoltre la realizzazione di un risultato concreto, rispettivamente di un danno, ma è sufficiente la mera esposizione a pericolo di un bene giuridico (cfr. DTF 148 I 1 consid. 12.2).
5.4. Il DSS, in quanto autorità preposta all'esercizio
della vigilanza sugli operatori che esercitano una professione medica
universitaria, gode di un ampio potere discrezionale nella scelta
della misura disciplinare (cfr. DTF 148 I 1 consid. 12.2; STF
2C_506/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 7.1, 2C_747/2022 citata consid. 12.2).
Deve tuttavia attenersi al rispetto
dei principi della proporzionalità, della parità di trattamento e il divieto
dell'arbitrio (cfr. DTF 148 I 1 consid. 12.2 e rimandi). Occorre quindi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è
tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire
che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e
scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione
della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio
della professione. L'Autorità terrà in particolare conto della colpa del
trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il medico ha
svolto la sua professione in precedenza, così come del comportamento da lui
tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. per analogia STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017
consid. 6.1 e riferimenti, concernente una causa in materia di disciplina
notarile; Donzallaz, op.
cit., § 5745 segg.).
5.5. Nel caso di specie si deve considerare che la sanzione è tutto sommato
debitamente commisurata alla gravità della violazione rimproverata alla
ricorrente. Quest'ultima ha infatti infranto in maniera piuttosto evidente i
propri doveri professionali. Sebbene ciò non abbia comportato delle conseguenze
per la salute della sua paziente, con il suo comportamento essa è venuta meno
ai suoi obblighi di prudenza e di riservatezza che le imponevano di non
intromettersi nelle vicende private che concernevano i genitori di quest'ultima
e in questo senso ha pure disatteso la fiducia che il padre poteva
legittimamente riporre in una persona che esercita una professione medica. A
favore dell'insorgente depone il fatto che al momento dell'accaduto non
disponeva ancora di una lunga esperienza professionale e che con ogni
verosimiglianza essa ha agito per negligenza, senza rendersi pienamente conto
delle conseguenze del suo atto. Inoltre l'insorgente non era ancora mai stata
oggetto di sanzioni disciplinari.
Alla luce di quanto sopra esposto, la misura pronunciata nei confronti della
ricorrente rientra nell'ampio margine discrezionale che va riconosciuto
all'Autorità in questo ambito e va pertanto confermata. La sanzione così
commisurata, che è la più blanda tra le misure previste dalla legge, risulta senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto e segnatamente, del tipo e della gravità
della violazione commessa, nonché della colpa ascrivibile all'insorgente. La stessa appare quindi tutto sommato
sufficiente a richiamarla al rispetto dei doveri professionali che sono
stati in concreto disattesi.
Ne discende che l'avvertimento inflitto alla ricorrente merita di essere
confermato.
6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
6.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dalla ricorrente, restano a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente Il cancelliere