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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2023 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 ottobre 2023 con cui l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha disposto che l'attività svolta dall'insorgente è soggetta ad autorizzazione e che dunque in seno alla stessa deve operare un fiduciario autorizzato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è una società
iscritta a registro di commercio dal 12 maggio 2021 che svolge attività di natura
immobiliare, segnatamente di intermediazione. La titolare della ditta, E__________,
svolge il ruolo di direttrice con firma individuale; gerente della stessa, con
potere di firma individuale, è invece l'avv. A__________ presso il cui studio
la società ha sede.
B. Data la natura dell'attività svolta e constatato che all'interno della ditta non risultava operare nessun fiduciario autorizzato, l'Autorità di vigilanza sull'esercizio della professione di fiduciario (Autorità di vigilanza) ha aperto una procedura contravvenzionale per esercizio abusivo della professione nei confronti della direttrice della società. Il 19 dicembre 2022 la medesima Autorità ha pertanto assegnato alla titolare un termine scadente il 9 gennaio 2023 per presentare le proprie osservazioni, in particolare in merito all'effettiva attività professionale esercitata, e vietato nel frattempo qualsiasi attività fiduciaria non autorizzata.
Con scritto dell'11
gennaio 2023 l'avv. A__________ ha preso posizione per conto della RI 1. Ha
rilevato di essere il gerente della società e, essendo un avvocato iscritto al
registro cantonale, di poter svolgere tale tipo di attività senza necessitare
di un'autorizzazione giusta la legge cantonale sull'esercizio delle professioni
di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100); tenuto conto che la
direttrice eserciterebbe la professione sotto la sua responsabilità, ha chiesto
l'annullamento della procedura contravvenzionale.
C. Con decisione di
accertamento del 4 ottobre 2023 l'Autorità di vigilanza ha tuttavia stabilito che
l'attività immobiliare svolta da RI 1 è soggetta a permesso cantonale per cui
in seno alla stessa deve essere attivo almeno un fiduciario immobiliare
autorizzato.
Con comunicazione del 10 ottobre 2023 l'avv. A__________ ha ulteriormente
precisato la situazione della RI 1. Ribadito che gli avvocati iscritti al relativo
registro cantonale non sono assoggettati alla LFid, ha esposto le modalità con
cui l'attività viene concretamente svolta e da lui supervisionata chiedendo una
riconsiderazione della decisione di assoggettamento, negata dall'Autorità.
Il 24 ottobre 2023 il gerente ha poi proposto di inserire all'interno
dell'organico della società una persona già titolare di un'autorizzazione
cantonale e attiva presso altre entità fiduciarie, procedura che esula dalla
presente vertenza.
D. Contro la predetta
determinazione di assoggettamento, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Eccepita una carente
motivazione della decisione impugnata, sostiene che le attività di
intermediazione e mediazione immobiliare non possano essere soggette al regime
autorizzativo imposto con la LFid, ciò che risulterebbe lesivo della libertà
economica e dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Ritiene
poi che l'esenzione dall'autorizzazione di cui beneficia l'avv. A__________ comporta
che la ricorrente, per la quale il legale funge da gerente, non necessiti al
suo interno di un fiduciario autorizzato.
E. In sede di risposta
l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie
di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
F. Con replica e
duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e
domande di giudizio
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Anzitutto
la ricorrente lamenta una carente motivazione della decisione impugnata. Sostiene
che l'Autorità di vigilanza non abbia spiegato per quale ragione l'attività
svolta dall'avv. A__________ in favore della ricorrente non ricadrebbe fra
quelle coperte dalla giurisprudenza del Tribunale federale (STF 2C_204/2010 del
24 novembre 2011 consid. 4.6).
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima
disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa
una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte
quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 140
I 99 consid. 3.4). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente.
Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi
di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione
impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo
ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II
266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una
motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.3. In concreto, nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha indicato, citando proprio la
sentenza del Tribunale federale a cui la ricorrente fa riferimento, che
l'esenzione prevista all'art. 7 lett. d LFid trova il suo limite solo
nell'esigenza di una relazione diretta con la professione, condizione che
l'Autorità ritiene data solo se l'avvocato svolge l'attività fiduciaria
direttamente tramite lo studio per il quale egli è attivo. Ora, se quanto
ritenuto dall'autorità di prime cure sia o no da confermare è questione che
attiene al merito della vertenza e sarà di conseguenza trattata nel merito. Va
ad ogni modo ritenuto che la querelata decisione consente di comprendere con
sufficiente chiarezza la motivazione alla base del giudizio impugnato. Prova ne è che l'insorgente, amministrata
e assistita da sperimentati legali, è stata in grado di contestare il giudizio
impugnato sollevando una serie di argomentazioni che dimostrano come essa ne
abbia perfettamente compreso la portata. Ne discende che in concreto non vi è
stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.
3. Nel Canton
Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,
svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad
autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere
rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2
LFid).
Giusta l'art. 4 LFid è considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più
tra le seguenti attività: (a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi
giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC;
RS 210); (b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti
immobiliari e diritti concernenti società immobiliari; (c) locazione di stabili
e appartamenti; (d) amministrazione di immobili e società immobiliari; (e)
consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.
Giusta l'art. 10 LFid l'Autorità di vigilanza può accertare, nei casi dubbi, se
una determinata attività professionale soggiace alla presente legge.
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che l'imposizione di un regime
autorizzativo per esercitare le attività di intermediazione e mediazione
immobiliare sia lesiva della libertà economica; indipendentemente dal fatto che
il Tribunale federale abbia ammesso in generale l'esistenza di un interesse
pubblico alla base della LFid, è ad ogni modo necessario verificare,
nell'ambito dei vari casi di applicazione, se per le differenti attività previste
dalla legge siano date le condizioni per limitare una libertà costituzionale,
esigenze che essa ritiene in specie non date. Osserva poi che nell'ambito di
tali specifiche attività non viene instaurato un rapporto fiduciario nel senso
stretto del termine, atteso che l'agente immobiliare si limita a segnalare
oggetti disponibili e a mettere in contatto acquirenti e venditori; il
fiduciario non gestirebbe pertanto nessun flusso di denaro e l'operazione
immobiliare sarebbe invece sempre realizzata dal notaio chiamato a rogare
l'atto di compravendita (flussi di denaro, cartelle ipotecarie, trapasso di
proprietà). L'intervento di un pubblico ufficiale, a tutela di entrambe le
parti al contratto di compravendita, sarebbe già sufficiente a garantire la
protezione del pubblico. In simili circostanze non vi sarebbe dunque nessun
rischio insito in questo genere di attività che necessiti di una
regolamentazione di polizia e di riflesso nessun interesse pubblico
preponderante; in nessun altro Cantone, d'altronde, l'attività di fiduciario
immobiliare come definita dall'art. 4 LFid soggiace ad autorizzazione senza che
si possa rilevare un numero maggiore di irregolarità.
L'insorgente sostiene poi che ciò comporta una disparità di trattamento
rispetto ad altre professioni non regolamentate che tuttavia espongono il
privato cittadino a rischi ben maggiori: ad esempio le attività in cui vengono affidati
a terzi oggetti (anche di ingente valore) in conto vendita o i casi di
moltissime violazioni dell'arte edilizia ad opera di imprese e artigiani.
La LFid sarebbe d'altra parte improntata sul concetto di negozio fiduciario,
rapporto giuridico nel quale il fiduciario acquisisce a pieno titolo beni e
diritti di pertinenza del fiduciante e al contempo obblighi e doveri di
gestione, amministrazione e restituzione dei beni ricevuti. Il regime
autorizzativo tuttavia, specialmente in relazione all'intermediazione e alla
mediazione immobiliare, assoggetta alla legge tutta una serie di attività del
tutto estranee ai classici negozi fiduciari. In particolare per
l'intermediazione immobiliare la LFid comporterebbe dunque una limitazione
inammissibile della libertà economica con una regolamentazione del tutto
sproporzionata per rapporto agli scopi che dichiara di perseguire.
4.2. La censura va trattata prioritariamente poiché qualora dovesse risultare
fondata, renderebbe superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.
Occorre innanzitutto rilevare che il regime autorizzativo istituito dalla LFid
costituisce indubbiamente un'importante restrizione della libertà economica
garantita dall'art. 27 cpv. 1 Cost.;
cfr. STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 3 con numerosi riferimenti), la
quale - per essere ammessa - deve rispettare le condizioni poste dall'art. 36
Cost. (cfr. STA 52.2022.88 del 1° settembre
2022 consid. 3.2 con rinvii). Va però altresì rammentato che, il
Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere compatibile con l'art. 27
Cost. l'obbligo di dover richiedere
un'autorizzazione per poter esercitare nel Cantone Ticino la professione di
fiduciario. In particolare, tra le altre, al consid. 5 della STF
2C_204/2010 del 24 novembre 2011 (pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22)
esso ha considerato conforme alla libertà economica il regime autorizzativo
istituito dalla LFid per tutte e tre le categorie di fiduciari (commercialisti,
immobiliari e finanziari) istituite da questa legge, senza formulare alcuna
riserva nei confronti dell'uno o dell'altro settore, rilevando per contro che
vi è un interesse pubblico evidente a sostegno di una normativa che prevede
misure di polizia a tutela dei cittadini e del pubblico in generale (consid.
5.2. e riferimenti ivi citati).
Questa giurisprudenza, già inaugurata quando ancora vigeva la
vecchia legge sui fiduciari del 1984, è stata in seguito ribadita a più riprese
anche in casi che riguardavano l'esercizio della professione di fiduciari immobiliari
e commercialisti (cfr. STA 52.2022.88
del 1° settembre 2022 consid. 3.2 con rinvii). D'altronde
il Tribunale federale ha in diverse occasioni sottolineato come
l'interesse pubblico perseguito dalla LFid sia quello di garantire, tramite lo
strumento dell'autorizzazione, la protezione degli investitori e degli utenti di questo genere di prestazioni, dando
maggiore trasparenza all'intero settore e creando esigenze uguali per tutti i
fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22 consid. 5.2 e 5.3, 2P.106/2002 del 20 dicembre
2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21 dicembre 1990 consid. 3b). L'attività
del fiduciario, per tutte e tre le categorie professionali inizialmente disciplinate
dalla LFid, espone infatti quest'ultimo a stretto contatto con interessi
patrimoniali altrui per la cui gestione egli deve essere idoneo, formato, e
aver maturato sufficienti anni di esperienza. L'interesse pubblico del
cittadino risiede quindi proprio nel proteggerlo da un possibile danno,
salvaguardando la buona fede nei rapporti commerciali da pericoli derivanti
dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita tali delicate attività
senza essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali (STF
2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010
consid. 5.4; Mauro Bianchetti,
Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in:
RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro
Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea
2002, pag. 42 segg.).
Certo, l'intervento di un notaio -
che comunque, a differenza del fiduciario, è un pubblico ufficiale e come tale
riveste una funzione del tutto differente rispetto a un mandatario - comporta
sicuramente una diminuzione dei rischi correlati con una transazione
immobiliare, ma non li esclude del tutto. I campi d'attività del fiduciario e
del notaio infatti non si confondono, ma coesistono e rafforzano la tutela
della clientela. Al di là delle attività a cui un notaio non partecipa (locazione
di stabili, amministrazione di immobili o consulenza e promozione immobiliare;
cfr. STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 3.3), anche nell'ambito
dell'intermediazione immobiliare (o della mediazione) questi interviene invero
sono nella fase finale di conclusione del contratto di compravendita,
procedendo con le formalità fissate dalla legge. L'agente immobiliare per
contro svolge un lavoro decisamente più ampio, che inizia ben prima
dell'intervento del notaio, che presuppone estrema serietà e professionalità
e che non si limita certo a segnalare oggetti immobiliari e/o mettere in
contatto venditori e acquirenti.
Un simile professionista deve essere in grado di stimare adeguatamente il
valore degli immobili di cui si occupa, fornendo le debite spiegazioni ai
propri clienti, ciò che implica una buona conoscenza dello specifico mercato,
degli usi locali e delle procedure che sarà necessario esperire; deve saper
stabilire lo stato degli oggetti, valutazione che permetterà di fissare un
prezzo adeguato e realistico, rispettivamente che permetta di decidere se e
quali interventi edili sono in concreto necessari, possibili o utili ai fini di
un miglior rendimento. L'agente immobiliare inoltre fornisce di solito una
consulenza che si estende anche alle strategie pubblicitarie (mettendo anche a
disposizione la propria rete di contatti), alla valutazione di potenziali
acquirenti o venditori, alla verifica delle condizioni contrattuali (per la
quale necessita di specifiche conoscenze giuridiche), alla ricerca o alla
pianificazione di finanziamenti (delle cui modalità egli deve essere
consapevole) e, soprattutto per l'intermediazione, deve avere capacità di
negoziazione e esperienza nelle trattative private, abilità imprescindibili per
adempiere correttamente il mandato ricevuto. Aspetti che non vengono tutti poi
esaminati dal notaio oppure lo sono solo parzialmente. In questo senso non v'è
chi non veda come tale attività, se svolta da persone incompetenti o - peggio -
malvenute, può comportare per i clienti gravi e ingenti danni economici (prezzi
sotto o sovrastimati con conseguenti perdite di guadagno, condizioni
contrattuali inadeguate, conseguenze a causa dello stato dell'immobile, spese e
incombenze non preventivate o inutili, insostenibilità del progetto immobiliare
ecc.); gli oggetti immobiliari d'altronde rappresentano notevoli valori e
investimenti di grande importanza per i privati, interessi patrimoniali che il
fiduciario è chiamato a curare.
La questione della sussistenza di sufficienti motivi a livello cantonale
per continuare a regolare l'attività dei fiduciari commercialisti e immobiliari
è d'altronde stata affrontata anche nell'ambito della procedura che ha portato
di recente il Legislatore ticinese a modificare la LFid per adeguarla alla
legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e
alla legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2019 (LIsFi; RS
954.1), entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (cfr. messaggio del Consiglio di
Stato n. 7753 del 13 novembre 2019 sull'adeguamento della LFid alle leggi
federali sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari e il relativo
rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 7753R del 5 ottobre 2021).
Dai materiali legislativi emerge un generale consenso al mantenimento della
LFid. Dopo aver ricordato che la normativa era già stata giudicata conforme
alla Costituzione dal Tribunale federale, la Commissione Costituzione e leggi
ha rilevato che la decisione di mantenere o abrogare il regime autorizzativo
per le attività fiduciarie rimanenti è di fatto una scelta di natura
squisitamente politica (cfr. STA 52.2022.88 del 1° settembre 2022 consid. 3.2
con rinvii). Orbene, a fronte di quanto esposto, si deve concludere che in
termini generali l'interesse pubblico a sostegno della legislazione in esame
risulta tuttora attuale e preponderante nell'ottica delle restrizioni alla
libertà economica istituite dalla medesima. Sapere se in Ticino sia opportuno o
meno mantenere la LFid, è una questione che non va risolta dal Tribunale
cantonale amministrativo, ma che compete al Legislatore.
4.3. Irrilevanti appaiono poi le disquisizioni della ricorrente attorno
alla natura fiduciaria o meno dell'attività di intermediazione immobiliare, a
suo dire l'unica da lei esercitata. Premesso che la gestione dei beni e valori
altrui, nelle sue varie accezioni, non impone l'esistenza di un patto
fiduciario classico, quindi di formali trapassi di proprietà, e che la LFid è
piuttosto improntata al contratto di mandato (i cui specifici doveri vengono
espressamente richiamati nella legge, cfr. da art. 13 a art. 16 LFid), per
tutte le attività contemplate dalla LFid il Legislatore cantonale ha ritenuto
fosse opportuno far dipendere il loro esercizio dal rilascio di
un'autorizzazione estendendo il campo d'applicazione a una serie di attività
che, alla stessa stregua dell'intermediazione immobiliare, non presuppongono
necessariamente l'instaurazione con il cliente di un rapporto fiduciario, nel
senso stretto del termine. Si tratta in effetti di questioni che attengono al
diritto privato, che nulla hanno a che vedere con l'intento voluto dal Legislatore
cantonale che, come detto, tramite la LFid ha inteso vigilare sull'attività dei
fiduciari con l'obiettivo di tutelare la clientela da possibili danni derivanti
da un esercizio non corretto della loro attività professionale.
Infine, non si rileva nessuna disparità di trattamento per il fatto che altre
professioni, anche non regolamentate, possano esporre i privati al rischio di
danni economici. Premesso che gli esempi proposti con il ricorso si riferiscono
ad attività sostanzialmente diverse e che appunto per evitare la violazione di
regole dell'arte edilizia esistono molteplici regimi autorizzativi (ad esempio
per ingegneri e architetti e impresari costruttori), il fatto che anche altri
settori potrebbero necessitare di un intervento a livello legislativo per
tutelare preponderanti interessi pubblici, risulta del tutto inconferente in
specie e non permette certo di ritenere discriminante la LFid, per cui, anche
sotto quest'aspetto le censure formulate dalla ricorrente non possono essere
condivise.
5. 5.1. L'insorgente sostiene poi che il ruolo di gerente svolto dall'avv. A__________, che beneficia dell'esenzione all'autorizzazione giusta l'art. 7 lett. d LFid, esime la società dall'avere al suo interno un fiduciario autorizzato. Osserva che l'attività svolta dal legale è in relazione diretta con la sua professione di avvocato dato che l'insorgente è sua cliente in forza di un regolare contratto di mandato e che la stessa opera nei medesimi locali dello studio legale del suo gerente. Eccepisce che il non assoggettamento previsto dall'art. 7 lett. d LFid non concerne solo l'attività svolta direttamente come avvocato ma anche quella esercitata indirettamente come organo di una persona giuridica. L'avv. A__________ infine sarebbe effettivamente e concretamente attivo all'interno della società con mansioni amministrative e di responsabilità, per cui la sua attività di legale, a beneficio di una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, deve essere ritenuta più che sufficiente per concludere che la ricorrente non necessita di alcuna autorizzazione per operare quale intermediario immobiliare.
5.2.
5.2.1. Anzitutto, nella sentenza 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 l'Alta Corte
ha analizzato l'esenzione che era stata inizialmente prevista per gli avvocati
e che concerneva unicamente alcune delle attività svolte dai fiduciari
commercialisti (cfr. consid. 4.6.3). In tale contesto il Tribunale federale ha
rilevato che delle molteplici attività dei fiduciari elencate nella legge, non
solo quelle dei fiduciari commercialisti sono suscettibili di rientrare nella
sfera professionale degli avvocati secondo la legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). Quest'ultima normativa
infatti non copre solo le attività appartenenti al monopolio di rappresentanza
cantonale, bensì l'insieme delle attività professionali degli avvocati,
comprese quelle di consulenza, amministrazione e gestione suscettibili di
essere esercitate da chiunque (consid. 4.6.4 e 4.6.5). Già soggetti alle regole
professionali e alla vigilanza sanciti dalla LLCA, agli avvocati non può essere
imposto di disporre di un'autorizzazione per svolgere l'attività fiduciaria,
indipendentemente dal settore in questione, a condizione, tuttavia, che vi sia
una relazione diretta con la professione di avvocato. Indizi in tal senso sono,
ad esempio, il carattere oneroso delle prestazioni, l'uso del titolo e della
carta intestata nel manifestarsi verso terzi oppure il fatto che si ricorra
all'avvocato per esercitare o pretendere dei diritti (consid. 4.6.4).
5.2.2. Non v'è dubbio che l'avv. A__________ eserciti la professione di
avvocato esclusivamente tramite il suo studio legale, all'interno del quale
egli è concretamente e costantemente attivo, e che pertanto possa svolgere
attività fiduciaria, sia di tipo commercialista sia immobiliare. Egli infatti,
tra le altre cose, può - a titolo professionale e per conto di terzi - gestire
e amministrare delle società (art. 3 lett. d LFid), fungendo pure da organo
dirigenziale (per esempio quale gerente di una Sagl), e ciò senza necessitare,
a differenza di chi non è iscritto al registro degli avvocati, di
un'autorizzazione LFid.
Qui contestata è per contro la questione di sapere se, presiedendo all'interno
dell'organo dirigenziale di un'entità giuridica diversa dallo studio di
avvocatura per il quale egli è attivo, l'esenzione di cui il legale beneficia
possa essere estesa anche all'attività espletata dalla società cliente. Quesito
al quale va risposto negativamente.
5.2.3. Giusta l'art. 6
cpv. 1 LFid, le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali
possono esercitare le attività disciplinate dalla LFid se al loro interno opera
almeno un fiduciario autorizzato, che svolga l'attività professionale
nell'azienda e che abbia diritto di firma iscritto a registro di commercio.
Non è sufficiente sedere quale organo di una società per essere responsabile di
una fiduciaria; è per contro necessario dirigere in prima persona e con sufficiente autonomia decisionale
l'attività societaria, ciò che implica un impegno rilevante e un
controllo molto ravvicinato e profondo dello svolgimento dei mandati, a maggior
ragione laddove nella società non vi sono altri fiduciari autorizzati e
pertanto il lavoro dei sottoposti deve necessariamente e costantemente essere
diretto e verificato dal responsabile in prima persona (STA 52.2022.88 del 1°
settembre 2022 consid. 4.3).
Dal momento che l'attività fiduciaria è prestata direttamente da un avvocato,
segnatamente dallo studio legale in seno al quale egli è per forza attivo (art.
8 cpv. 1 lett. d LLCA), l'assoggettamento alla LLCA, sistema di livello
federale e dunque preminente (art. 49 cpv. 1 Cost.), impedisce di sottoporlo a
ulteriori condizioni, motivo per cui l'art. 7 lett. d LFid prevede che gli
avvocati iscritti al registro cantonale non soggiacciono alla LFid.
Come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza citata dalla ricorrente,
perché sia applicabile l'esenzione in parola occorre tuttavia che vi sia una
relazione diretta con la professione d'avvocato ciò che va inteso nel senso che
le prestazioni fiduciarie devono essere prestate dall'avvocato direttamente ai
clienti dello studio legale (in proprio o quello per cui è attivo).
Di tale esenzione ne possono beneficiare infatti unicamente quelle persone che
svolgono l'attività forense. La ricorrente, per contro, non è un soggetto che
si confonde con l'avv. A__________ (né con il suo studio) e all'evidenza essa non
ricade sotto il campo di applicazione della LLCA, per cui l'art. 7 lett. d LFid
non è applicabile nel suo caso. Detto in altri termini, l'avv. A__________ può
offrire qualsiasi tipo di attività fiduciaria ai clienti suoi e dello studio
legale nel quale opera, ciò che dunque non limita la sua libertà economica,
nemmeno sotto il profilo della proporzionalità, e che non lo sottopone a
condizioni aggiuntive rispetto a quelle della LLCA. La sua esenzione dal regime
autorizzativo istituito dalla LFid, in quanto avvocato iscritto all’albo, non
si estende tuttavia ad un'entità terza, in questo caso RI 1 (che non è lo
studio legale nel quale lavora), di modo che la sua iscrizione nel registro di
commercio quale gerente di questa società non consente alla medesima di
sopperire all’assenza al proprio interno di un fiduciario autorizzato e, di
riflesso, di adempire il requisito di cui all’art. 6 cpv. 1 LFid.
5.2.4. Al di là di una non meglio specificata collaborazione sul piano della
clientela con lo studio legale dell’avv. A__________, la ricorrente nemmeno
pretende che quest’ultimo offra i propri servizi fiduciari anche per il suo
tramite, ciò che d'altra parte il legale nemmeno potrebbe fare senza incorrere
in una violazione del principio di indipendenza a cui è astretto in virtù dell’art.
8 cpv. 1 LLCA. È semmai la società qui ricorrente, entità ben distinta dal
legale che ne funge da gerente (del quale è cliente) e dallo studio legale per
cui questi è attivo, a necessitare di un fiduciario autorizzato per poter
operare. Necessità a cui, come si è detto, essa non può tuttavia provvedere facendo
capo a una persona che fruisce dell’esenzione dal regime autorizzativo previsto
dalla LFid a favore degli avvocati iscritti nel relativo registro.
Se RI 1 intende essere attiva quale fiduciaria immobiliare nel rispetto delle
leggi vigenti, essa deve dunque dotarsi della necessaria struttura organizzativa,
la quale comporta la presenza nel suo organico di un proprio fiduciario
immobiliare autorizzato a cui spetta il compito di gestire in maniera effettiva
e costante nel tempo le attività in questo specifico settore.
Ammettere il contrario consentirebbe a tutte quelle fiduciarie, in cui siede un
avvocato in qualità di organo dirigenziale, di sottrarsi alla LFid e di operare
quindi senza alcun controllo dell'attività fiduciaria svolta, ciò che
permetterebbe loro di eludere abusivamente il regime autorizzativo voluto dal
legislatore e risulterebbe pure lesivo della parità di trattamento, atteso che
per le società di capitali basterebbe disporre di un avvocato nell'organo
dirigenziale mentre che per le altre forme giuridiche ciò non sarebbe possibile
dato che i responsabili devono corrispondere ai soci (art. 6 cpv. 2 LFid).
Stante quanto precede, la decisione con cui l'Autorità di vigilanza ha
stabilito, ex art. 10 LFid, che l'attività della ricorrente è soggetta alla
LFid e pertanto necessita di un fiduciario autorizzato nel suo organico per
continuare a svolgere l'attività immobiliare, risulta del tutto condivisibile e
va confermata.
6. A titolo meramente
abbondanziale va ancora rilevato che, per quanto attiene alle modalità con cui
l'attività verrebbe concretamente svolta, non è rilevante la vicinanza degli
uffici della fiduciaria e dello studio legale. Neppure in discussione (né in
vero in dubbio) è la diligenza con cui l'avv. A__________ eseguirebbe il
mandato affidatogli.
In concreto è l'impostazione data all'attività lavorativa che non sarebbe in
ogni caso conforme alla LFid.
Senza bisogno di entrare nel dettaglio, fungere da fiduciario responsabile per
una ditta attiva in questo settore richiede - come detto - un impegno
consistente, soprattutto in termini di tempo, poiché la persona deve svolgere
la propria attività nell'azienda che dirige in prima persona. Le modalità
prospettate dalla ricorrente non sembrano per nulla adatte poiché l'avv. A__________
amministrerebbe la società sua cliente (art. 3 lett. d LFid) senza esercitare
in prima persona l'attività fiduciaria ma supervisionando l'operato dei
collaboratori che concretamente operano per la medesima. Egli, d'altra parte, è
costantemente attivo quale legale ed è tramite questa professione che, tra le
altre cose, offre i propri servizi fiduciari (nel ramo commercialista quando
funge da organo dirigenziale), per cui non vi sarebbe quella necessaria
assiduità e costanza che la LFid impone a un fiduciario responsabile (RDAT II
2023 n. 27, I 2023 n. 24). Il contratto di mandato versato agli atti infatti
non prevede nessuna quantificazione precisa in merito al tempo che gli avvocati
devono dedicare ai compiti indicati. La remunerazione è poi quella usuale
applicata dallo studio legale calcolata in base a una tariffa oraria variabile
a seconda della persona che svolge il lavoro. Premesso che il mandato è
conferito all'intero studio, per cui vi è pure la possibilità di delegare i
compiti anche ai collaboratori dello stesso benché non avvocati, ciò che all'evidenza
non è conforme alla LFid, viste le tariffe generalmente più alte è difficile
credere che la presenza dell'avv. A__________ sarebbe sufficientemente assidua
in azienda, al pari di quanto preteso per i fiduciari autorizzati. In simili
circostanze si deve dunque considerare che, indipendentemente dal fatto che la
sola circostanza di avere quale organo dirigente di una società fiduciaria un
avvocato non assoggettato alla LFid non permette ancora di sopperire
all’assenza nella medesima di un fiduciario autorizzato ai sensi dell’art. 6
cpv. 1 LFid (cfr. consid. 5), una simile collaborazione non sarebbe comunque
conforme ai dettami che la legge richiede per l’assolvimento di una siffatta
funzione. Sulla questione, per le ragioni che precedono, non è ad ogni modo
necessario soffermarsi oltre .
7. 7.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
7.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente
(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm)
all'Autorità resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni
modo dati i presupposti.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera