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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2023 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 ottobre 2023 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito a una procedura di concorso a invito, ha aggiudicato le opere di segnaletica stradale occorrenti alla moderazione del traffico in alcuni quartieri; |
ritenuto, in fatto
A. Il 20 settembre 2023 il Municipio del Comune di CO 2 ha promosso una procedura di concorso a invito, retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per aggiudicare le opere di segnaletica stradale occorrenti alla moderazione del traffico in alcuni quartieri. Il formulario di concorso, trasmesso a tre ditte con l'invito di presentare la loro migliore offerta, stabiliva i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (pos. 224.110, pag. 23):
1. Economicità - prezzo 50%
2. Prontezza d'intervento e di fornitura materiali 25%
3. Durata lavori/tempi di esecuzione 25%
Il metodo di valutazione del secondo criterio di aggiudicazione era annunciato alla pos. 224.310 del capitolato, che prevedeva note dal 2 al 6, a dipendenza della tempistica che il concorrente era tenuto a indicare in un apposito specchietto, apponendo una crocetta sull'intervallo di giorni corrispondente (oltre 31 giorni, da 21 a 30 giorni e così via, fino a meno di 10 giorni). Il documento segnalava con scrittura ben visibile (in rosso, sottolineato), che la mancata indicazione del tempo di intervento e fornitura materiali avrebbe comportato l'esclusione immediata dalla gara (pos. 224.320).
Analoghe modalità di compilazione da parte dell'offerente erano richieste per quanto attiene all'attribuzione del punteggio per il criterio di aggiudicazione durata lavori/tempi di esecuzione. In questo caso, i concorrenti erano tenuti ad inserire in una tabella il numero di giorni lavorativi per ognuna delle tre tappe dei lavori previsti. L'indicazione serviva per calcolare la nota, secondo una formula matematica esposta alla pos. 224.410 del capitolato. Subito appresso, anche in questo caso, il committente ha annunciato, sottolineandolo, che la mancata indicazione dei tempi d'esecuzione sarebbe stata sanzionata con l'esclusione dalla gara d'appalto.
L'elenco prezzi facente parte della documentazione di gara era suddiviso in tredici capitoli (da 0 a 12). Il capitolo 0. Lavori a regia, comprendeva quattro voci per cui occorreva indicare prezzo unitario e totale. Le prime due (personale qualificato e personale ausiliario) erano quantificate in 20 ore, mentre le altre due (prezzi del materiale e prezzi dell'inventario) in 10'000 unità.
B. Entro il termine utile hanno inoltrato la propria offerta due delle tre ditte invitate: la RI 1, al prezzo di fr. 114'688.55, e la CO 1, al prezzo di fr. 87'281.05.
C. Dopo l'apertura delle offerte, il committente ha invitato la RI 1 a completare le tabelle destinate all'indicazione delle tempistiche di intervento e fornitura materiale, nonché di durata dei lavori, che essa aveva lasciato in bianco. Esso ha pure chiesto alla CO 1 di consegnare la pagina dell'elenco prezzi in relazione al capitolo 0. Lavori a regia, che risultava mancante, e di aggiornare il totale di conseguenza. Le offerenti hanno inoltrato quanto sollecitato.
D. Il committente ha pertanto verificato le offerte e, dopo aver corretto i prezzi in fr. 117'660.34 per quanto attiene alla RI 1 e in fr. 104'082.23 per quanto concerne la CO 1, ha aggiudicato la commessa a quest'ultima ditta, giunta prima in graduatoria con la nota 6.
E. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, che ha ottenuto il punteggio 4.71. In via principale domanda che la delibera sia annullata e la commessa aggiudicata in proprio favore, mentre in via subordinata chiede l'annullamento dell'intero concorso. Il tutto, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che il committente avrebbe dovuto escludere l'offerta dell'aggiudicataria per la mancata compilazione di una parte del modulo d'offerta. Tale grave vizio, sostiene, non poteva essere sanato a posteriori, al contrario della dimenticanza da essa stessa commessa, riguardante l'indicazione delle tempistiche. Nell'ipotesi in cui anche la propria offerta dovesse essere ritenuta passibile di estromissione, la ricorrente domanda l'annullamento dell'intero concorso.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il committente. Osserva di aver riscontrato subito dopo l'apertura delle offerte che entrambe erano incomplete, ciò che impediva l'analisi delle stesse in modo corretto. Non avendo ritenuto le stesse viziate al punto da escluderle, ha deciso di chiedere alle offerenti di completarle, evitando formalismi eccessivi.
G. L'aggiudicataria dichiara di non costituirsi parte nell'ambito del procedimento. Osserva tuttavia che l'offerta della ricorrente, incompleta in una parte del capitolato, avrebbe dovuto essere estromessa come prescritto dalle prescrizioni di gara.
H. Delle ulteriori prese di posizione della ricorrente e dell'aggiudicataria si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato all'unica altra offerente la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti risultano in modo chiaro dal carteggio trasmesso dalla committenza e dall'ulteriore documentazione esibita dalla ricorrente. Il Tribunale è in grado di decidere con cognizione di causa, senza che occorra assumere l'audizione testimoniale richiesta dall'insorgente.
2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, soggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, Lugano 2008, pag. 34). Difetti che non si ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da considerare come irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per sanare il difetto (STA 52.2020.530 del 16 febbraio 2021 consid. 2.2 con riferimenti).
3. Nel caso concreto, l'offerta dell'aggiudicataria difettava di un'intera pagina dell'elenco prezzi, in cui i concorrenti erano tenuti a esporre il costo delle prestazioni fatturate a regia. Nella pagina finale, peraltro nemmeno firmata, in cui erano riassunte le varie voci di spesa, mancava dunque il prezzo relativo al predetto capitolo. L'offerta, mancante dell'indicazione di diversi prezzi, era inficiata da un grave vizio e andava pertanto esclusa. La scelta del committente di permettere alla concorrente di completarla, esponendo in un secondo tempo i prezzi a regia e aggiornando il totale (da fr. 87'281.05 a fr. 104'082.23) è arbitraria. La violazione del diritto appare ancor più grave se si tiene conto che la deliberataria ha avuto l'occasione di modificare la propria offerta su posizioni tutt'altro che secondarie (corrispondenti al 16% del valore complessivo), dopo essere venuta a conoscenza del prezzo dell'unica altra proposta in gara. La censura merita quindi accoglimento.
4. Resta ora da esaminare se la commessa possa essere aggiudicata
direttamente alla ricorrente o se, come sostenuto dall'aggiudicataria e
paventato dalla stessa insorgente, pure la sua offerta debba essere esclusa.
La ricorrente ha omesso di compilare due tabelle del formulario di concorso, in
cui il committente ha chiesto di indicare le tempistiche necessarie per
intervenire e fornire il materiale, nonché la durata dei lavori. Tali
informazioni erano necessarie per la valutazione dell'offerta, e meglio per la
determinazione del punteggio nei due criteri di valutazione, che assieme
costituivano il 50% di quello finale. Le disposizioni di gara prevedevano
espressamente che la mancata compilazione di uno o l'altro campo avrebbe
comportato l'esclusione dal concorso. L'ente appaltante non poteva pertanto che
estromettere anche quest'offerta, conformemente alle regole di gara da esso
stabilite e divenute vincolanti tanto per esso stesso quanto per i concorrenti.
5. Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Atteso che entrambe le offerte devono essere escluse, va annullato anche l'intero concorso.
6. La tassa di giustizia è posta a carico del committente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'aggiudicataria ne va invece esente non avendo chiesto né formalmente né implicitamente la reiezione del gravame, ma tuttalpiù l'esclusione della ricorrente, come deciso da questo Tribunale. Il Comune rifonderà all'insorgente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
7. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata assieme al concorso che l'ha preceduta.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del Comune di CO 2, che rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. A quest'ultima è restituito l'anticipo versato.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera