Incarto n.
52.2023.436

 

Lugano

18 novembre 2024   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

cancelliere:

Thierry Romanzini

 

 

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2023 di

 

 

 

 RI 1  

rappresentata dal PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 25 ottobre 2023 (n. 5054) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 22 agosto 2022 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS;

 

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

                                  A.   a. La cittadina italiana RI 1 (1955) è giunta in Svizzera il 1° dicembre 2009 ottenendo un permesso di dimora UE/AELS, con termine di controllo fissato per il 30 novembre 2014 e in seguito prorogato fino al 30 novembre 2019, per soggiorno privato senza l'esercizio di un'attività lucrativa. Essa lavorava all'estero presso la __________ S.p.A.

 

b. Il 19 luglio 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta del 10 aprile 2017 di RI 1 di porla al beneficio di un'autorizzazione di domicilio, avendo una procedura esecutiva in corso di fr. 5'985.-. Le ha comunque prorogato il permesso di dimora UE/AELS per un anno, con termine di controllo al 30 novembre 2020, per la ricerca di un posto di lavoro, visto che il rapporto d'impiego era stato sciolto dalla società (licenziamento collettivo) con effetto a partire dal 31 dicembre 2018 e l'interessata beneficiava delle indennità di disoccupazione nel nostro Paese a partire dal 1° agosto 2018, non essendo più impiegata dal 28 luglio precedente.

 

c. Il 1° gennaio 2020 RI 1 è stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia AVS e della relativa prestazione complementare.

 

 

                                  B.   Dopo aver dato a RI 1 la possibilità di esprimersi, il 22 agosto 2022 la Sezione della popolazione ha deciso di non rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS, che aveva richiesto il 10 novembre 2020, e le ha fissato un termine fino al 22 ottobre successivo per lasciare il territorio svizzero.

L'Autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessata non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento, visto che dal 1° gennaio 2020 percepiva mensilmente una rendita AVS di fr. 93.- assortita da una prestazione complementare di fr. 1'979.- (comprensiva del premio forfetario dell'assicurazione malattia di fr. 544.-) e non aveva ancora maturato il diritto alla rendita di anzianità in base alla legislazione italiana, non avendo raggiunto i 67 anni di età come pure 20 anni di contribuzione necessari, la cui richiesta poteva essere presentata unicamente nel 2023. Oltre a ciò, essa non adempiva né gli estremi del diritto di rimanere né del caso di rigore personale per poter continuare a soggiornare nel nostro Paese. Il provvedimento è stato reso sulla base dell'art. 24 allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e degli art. 20, 22 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

 

 

                                  C.   Con giudizio del 25 ottobre 2023 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero sempre gli estremi per non rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS sulla scorta dei motivi addotti dal Dipartimento, anche tenendo conto dei problemi di salute invocati solo con l'allegato di replica e attestati dal certificato del dr. med. __________ del 21 novembre 2022 (melanoma, ipertensione arteriosa, struma tiroideo multi-nodulare che comportava deviazioni della trachea con crisi dispnoiche, diabete mellito, diverticolite, artrosi C5-D1).

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS con l'esonero dal pagamento dell'anticipo per le presunte spese processuali della causa.

RI 1 sostiene di poter prevalersi del diritto di rimanere ai sensi dell'art. 4 allegato I ALC, essendo stata in disoccupazione volontaria prima del pensionamento e avendo percepito le relative indennità.

 

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.

                                  F.   In fase di replica l'insorgente ribadisce i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è espresso.

 

 

Considerato,                in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione del 30 aprile 2021 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attuale Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

In concreto, essendo cittadina italiana e titolare di un documento di legittimazione valido, la ricorrente può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per chiedere il rinnovo del suo permesso di soggiorno senza l'esercizio di un'attività lucrativa.

 

2.2. Gli art. 6 ALC e 24 par. 1 allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano però di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.

I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

 

2.3. Sulla base dell'art. 7 lett. c ALC, l'art. 4 allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo in vigore al momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di una parte contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo avere cessato la propria attività economica.

 

2.4. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità competenti di una carta di soggiorno (art. 2 allegato I ALC). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2, 134 IV 57 consid. 4). Ne discende che quando le condizioni previste dall'ALC per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date - e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5 allegato I ALC) -, il documento richiesto va concesso o rinnovato; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, ma si limita ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4.4, 136 II 329 consid. 2 e 3).

Ritenuto che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4), i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP).

 

 

                                   3.   Come accennato in narrativa RI 1, la quale non ha mai esercitato un'attività lucrativa nel nostro Paese (era titolare di un permesso di dimora UE/AELS per soggiorno privato fino al 30 novembre 2019), percepisce dal mese di gennaio 2020 una prestazione complementare alla rendita AVS che, al momento della decisione dipartimentale del 22 agosto 2022, ammontava a fr. 1'979.- incluso il premio forfetario dell'assicurazione malattia di fr. 544.-.

Ora, tale circostanza fattuale è determinante per l'esito della vertenza. In effetti, per giurisprudenza, laddove nell'ambito dell'applicazione dell'ALC la persona interessata senza attività deve richiedere l'aiuto sociale o le prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 par. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non sussiste più al punto che possono essere intraprese misure volte a mettervi fine (DTF 135 II 265 consid. 3.5-3.7). Non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante, ne discende che l'insorgente non può conservare il suo permesso di dimora UE/AELS, ritenuto che neppure in questa sede ha documentato di poter contare su altre entrate che le permettano di rinunciare alla prestazione complementare.

 

 

                                   4.   La ricorrente sostiene però di poter prevalersi del diritto di rimanere, essendo stata in disoccupazione involontaria prima del pensionamento con il diritto di percepire le relative indennità.

 

4.1. Come detto, sulla base dell'art. 7 lett. c ALC, l'art. 4 allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo in vigore al momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di una parte contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la propria attività economica.

Più precisamente, il regolamento 1251/70 prevede il diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro al lavoratore: che al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia e ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni (art. 2 par. 1 lett. a); che, essendo residente senza interruzione sul territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase), mentre se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase). L'art. 2 del regolamento 1251/70 disciplina quindi il diritto di rimanere dopo avere cessato di esercitare un'attività lucrativa dipendente sulla base di due criteri, indipendenti tra loro: una precisa durata di residenza e una precisa durata di attività (DTF 144 II 121 consid. 3.5.1 e 3.5.2).

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC o della convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS (art. 22 OLCP). Il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa e, di principio, sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari (cfr. anche DTF 141 II 1 consid. 4.1; STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 7.2, 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2; SEM, Istruzioni OLCP-01/2022, n. 8.3.1).

 

4.2. Fermo restando che RI 1 non pretende di avere cessato di esercitare un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro come prevede l'art. 2 par. 1 lett. b prima frase del regolamento 1251/70 testé menzionato, essa non può invocare neppure la lettera a di tale normativa, visto che il 1° gennaio 2020, quando ha raggiunto l'età riconosciuta dall'AVS per la rendita di vecchiaia, non occupava in Svizzera un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi, pur risiedendovi ininterrottamente da più di tre anni.

Non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli l'art. 4 par. 2 del regolamento 1251/70, secondo cui i periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 testé menzionato. Pur considerando il fatto che la Sezione della popolazione le aveva prorogato il permesso di dimora UE/AELS, di cui beneficiava dal 2009 per soggiorno privato, questa volta per la ricerca di un posto di lavoro poiché a quel momento beneficiava nel nostro Paese delle indennità di disoccupazione, l'insorgente dimentica però che l'art. 1 prima frase del regolamento in parola indica espressamente che le relative disposizioni si applicano ai cittadini di uno Stato membro che sono stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato membro. Ciò che non è il caso della qui ricorrente, non avendo mai svolto un'attività nello Stato ospitante. In effetti, RI 1 ha sempre lavorato nel Paese di origine, a __________, fino al 28 luglio 2018, quando ha cessato la propria attività a seguito del licenziamento collettivo operato dalla società.

 

 

                                   5.   Non adempiendo le condizioni per poter risiedere nel nostro Paese, bisogna pertanto concludere che i presupposti per non rinnovarle il permesso sono di principio dati.

Inoltre la ricorrente non può appellarsi ad altre norme, di diritto internazionale o interno, per dedurre un diritto al rilascio o alla proroga dell'autorizzazione di soggiorno.

 

 

                                   6.   A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

 

6.1. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI).

Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

 

6.2. La ricorrente risiede stabilmente in Svizzera dal mese di dicembre 2009, alloggiando sempre a __________. Ora, pur ammettendo che la sua presenza nel nostro Paese va considerata di lunga durata, bisogna tenere conto che essa non dispone di mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento al punto che dal 2020 deve far capo alla complementare per far fronte ai suoi bisogni essenziali. Benché le prestazioni complementari, in diritto interno, non siano definite quale aiuto sociale in senso stretto, le stesse limitano però le finanze pubbliche e devono quindi essere prese in considerazione anche nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, visto che il benessere economico dello Stato può costituire un motivo di allontanamento dal territorio (STF 2C_914/2020 dell'11 marzo 2021 consid. 5.10).

Bisogna anche considerare che RI 1 è nata e cresciuta in Italia, dove ha vissuto per oltre 50 anni. Il suo ritorno in Patria, dove potrà continuare a beneficiare della rendita di vecchiaia svizzera in quanto cittadina dell'UE, non le porrà quindi insormontabili problemi di reinserimento, avendovi pure lavorato. Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio che essa dovrà forzatamente affrontare una volta rientrata in Italia, trattandosi di un aspetto del tutto normale che tocca la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine anche dopo una prolungata assenza all'estero. Pur prendendo atto che in questa sede la ricorrente non invoca più i problemi di salute che la affliggono, descritti in narrativa, va in ogni caso osservato che la vicina Penisola possiede le strutture sanitarie adeguate per curare le patologie di cui soffre. Dal profilo poi delle relazioni familiari e sociali, non è dato di vedere come essa non possa risiedere nella regione di confine, visto pure che risiedeva a __________ prima di giungere in Svizzera, a __________. In tal modo, anche le relazioni con il figlio __________ (1988), residente nel nostro Cantone e titolare di un permesso di domicilio, vengono salvaguardate.

 

6.3. Si deve pertanto concludere che il provvedimento dipartimentale litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità.

 

 

                                   7.   7.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

 

7.2. La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo conto della situazione economica della ricorrente, sono poste a suo carico, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il cancelliere