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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2023 di
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RI 1 e RI 2, |
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contro |
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la decisione del 15 novembre 2023 (n. 5476) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la decisione del 9 marzo 2023 del Municipio CO 1, in materia di tasse d'uso comunali per l'anno 2022; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e RI 2 sono dal
13 aprile 2021 comproprietarie in ragione di metà ciascuna del mappale n. __________
del Comune di __________ (sezione __________). Dal 1° luglio 2021 esse
risultano domiciliate presso l'edificio che insiste su tale fondo.
B. Il 1° aprile 2022 il
Municipio di __________, in parte per il tramite dell'Azienda acqua potabile,
ha trasmesso a RI 1 e RI 2 sei fatture per la riscossione delle tasse per la
fornitura di acqua potabile, per l'utilizzo delle canalizzazioni e per il
servizio di raccolta rifiuti, relative all'anno 2021 (calcolate pro rata
temporis dall'acquisto dell'immobile) e intestate singolarmente alle due
interessate (tre fatture ciascuna).
Il 28 aprile 2022 ciascuna di esse ha compilato il proprio formulario ricevuto
dal Comune per la notifica dei rubinetti e degli apparecchi esistenti negli
appartamenti, per consentire la corretta imposizione della tassa sull'acqua
potabile.
Il 19 e il 29 settembre 2022 sono poi state inviate ad ognuna delle due
proprietarie le tasse d'uso comunali anche per l'anno 2022, ancora una volta
calcolate in funzione della presenza di due distinte economie domestiche. Dopo
uno scambio di corrispondenza tramite e-mail, le interessate hanno contestato queste
ultime fatture, in seguito confermate su reclamo dall'Esecutivo comunale di __________
con decisione del 9 marzo 2023.
C. Mediante giudizio del
15 novembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalle
contribuenti avverso la predetta risoluzione municipale. Il Governo cantonale
ha in sostanza rilevato che, indipendentemente dalle quote di comproprietà del
fondo, nell'edificio in parola vi sono due appartamenti separati. Considerato
che le contribuenti stesse avevano chiesto all'amministrazione comunale di specificare
nel loro indirizzo l'interno attribuito ad ognuna delle due (per RI 1 l'interno
2 e per RI 2 l'interno 1), che vi sono due cassette delle lettere distinte e che
sono stati compilati due formulari per la notifica dei rubinetti e degli
apparecchi, l'Esecutivo cantonale ha confermato le querelate tassazioni che
impongono le amministrate singolarmente.
D. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 e RI 2 insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente alla decisione
resa dal Municipio, e postulano di essere tassate come un'unica economia
domestica. Delle ragioni poste a fondamento del gravame si dirà in
seguito.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni. A identica conclusione perviene il Comune di __________ con
argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, nei considerandi che seguono.
F. In sede di
replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e
domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10
marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva delle ricorrenti,
destinatarie della decisione governativa impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC),
e la tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC) sono certe,
per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.2. In allegato al loro gravame le ricorrenti hanno versato agli atti anche
sei fatture datate del 15 settembre 2023 relative alle tasse d'uso della loro
proprietà per il 2023, lamentandosi del fatto che le stesse sono state di nuovo
emesse separatamente per le due abitazioni. Tuttavia, atteso che il presente
gravame è diretto contro la decisione del 15 novembre 2023 del Consiglio di
Stato, oggetto della presente vertenza è e può unicamente essere il quesito di
sapere se le tasse d'uso per il 2022 siano da confermare o meno. Ogni altra
domanda che esula da questo tema è pertanto irricevibile in questa sede. Le
suddette fatture vengono trasmesse per competenza al Municipio di __________
(art. 6 LPAmm).
2. 2.1. Le tasse riscosse dalle Autorità comunali
per la fornitura di acqua potabile, per il servizio di raccolta rifiuti e per
l'utilizzo delle canalizzazioni delle acque di scarico sono tasse d'uso, nel
senso che costituiscono un compenso particolare imposto al privato per una
prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326 pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7; Adelio
Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, n. 56 e segg.). Questi
contributi, basati su diverse legislazioni (cfr. pro multis STA
52.2018.95 del 21 maggio 2019 consid. 3 e 4 e 52.2022.25 del 29 settembre 2023
consid. 3), devono rispettare i principi generali vigenti in materia di
tributi causali, vale a dire il principio di copertura dei costi e quello di
equivalenza, come pure quelli di parità di trattamento e del divieto di
arbitrio.
Ognuna di queste contribuzioni comprende di norma un importo di base
indipendente dall'utilizzo del servizio, destinato a coprire i costi legati
alla manutenzione delle reti cittadine, e un importo calcolato in funzione del
consumo effettivo (STF 2C_656/2008
del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP
1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556; art. 18, 18a e 18b della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione
dell'ambiente del 24 marzo 2004; LALPAmb; RL 831.100).
2.2. Nel Comune di __________ questi servizi e il loro relativo finanziamento
sono previsti dai vari regolamenti comunali adottati per disciplinare le
materie e, segnatamente dal regolamento comunale sulla gestione dei
rifiuti dell'11 giugno 2018 (RGR), dal regolamento organico dell'Azienda comunale acqua
potabile del 26 novembre 2004 (RAAP) e dal regolamento per
il prelievo della tassa d'allacciamento e della tassa d'uso in materia di
smaltimento e depurazione delle acque luride del 9 giugno 2006 (RPT), tutti
approvati dall'Autorità cantonale, nonché dalle relative ordinanze municipali di applicazione.
Per quanto qui di interesse, benché responsabili del pagamento siano in specie
i proprietari dei fondi (art. 15 cpv. 5 RGR, art. 17 cpv. 1 RAAP e art. 8 cpv.
4 RPT), questi tributi dipendono dall'utilizzo, effettivo e/o potenziale, dei
servizi pubblici in esame. In questo senso la legislazione comunale stabilisce
che le tasse per la fornitura dell'acqua potabile, per l'uso delle
canalizzazioni e per il servizio di raccolta dei rifiuti sono calcolate - tra
altre categorie - per ogni economia domestica (art. 15 cpv. 3 lett. a RGR, art.
30 cpv. 1 RAAP e art. 8 cpv. 2 RPT, la tassa per l'uso delle fognature è in
specie una percentuale della tassa per la fornitura di acqua potabile).
3. 3.1. Le
ricorrenti, le quali non contestano l'ammontare delle fatture che sono state
loro notificate, si lamentano in sostanza del fatto che il Municipio le abbia
tassate come due distinte economie domestiche, anziché come una sola.
Osservato preliminarmente che alcune fatture riportano erroneamente la dicitura
abitazione secondaria, esse non mettono in discussione il loro
assoggettamento ai tributi in parola, ma sostengono che, non essendovi in concreto
nessuna divisione della proprietà fondiaria, né attribuzione in uso esclusivo
di alcune parti della medesima all'una o all'altra proprietaria, il loro edificio
deve essere considerato come un'unica abitazione. Affermano in questo senso che
l'indicazione nell'indirizzo dei due interni e l'esistenza di due cassette
delle lettere serve unicamente per separare più facilmente la posta. Le
ricorrenti sostengono d'altronde che l'edificio dispone di un unico
allacciamento alle canalizzazioni per le acque luride e che la cucina al
secondo piano, di dimensioni ridotte e poco attrezzata, sarebbe usata solo per
poter pranzare nel giardino presente al medesimo piano. Neppure la presenza di
doppi servizi, situazione del tutto usuale in molte case, permetterebbe di
concludere per l'esistenza di due abitazioni distinte.
3.2. Preliminarmente va rilevato che effettivamente in due fatture intestate a RI
1 vi è l'indicazione abitazione secondaria; si tratta tuttavia
all'evidenza di un errore che non ha conseguenze. Premesso che a livello
impositivo la distinzione tra abitazione primaria e secondaria è rilevante
unicamente per la tassa sui rifiuti, fattura che riporta la dicitura corretta,
non vi sono dubbi l'edificio presso il quale le ricorrenti sono domiciliate sia
interamente usato quale abitazione primaria.
Per il resto le insorgenti non contestano, a giusto titolo, che le tasse d'uso
vengano calcolate per ogni economia domestica, pratica ampiamente diffusa per
questo genere di tributi e finanche prevista per legge (cfr. art. 18a cpv. 3 LALPAmb;
STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4.
e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.), limitandosi, come detto, a
sostenere di costituire un'unica economia domestica e di dover essere tassate
di conseguenza.
3.3. Innanzitutto non giova alle tesi delle ricorrenti pretendere di essere
comproprietarie in ragione di metà ciascuna di un unico edificio e sottolineare
come non vi siano parti dell'immobile destinate all'uso esclusivo da parte di
una o dell'altra proprietaria (mediante costituzione di PPP o in altro modo), trattandosi
questi di aspetti che non risultano per nulla dirimenti in specie. I querelati
tributi non gravano infatti i proprietari fondiari in quanto tali ma sono a
carico di coloro che usufruiscono (o possono usufruire) dei relativi servizi
pubblici messi a disposizione dal Comune, ciò che in specie non è contestato,
dal momento che è certo che le insorgenti vivono stabilmente a __________ e
fanno uso della rete dell'acqua potabile, della rete fognaria e del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'esistenza di una o più economie
domestiche all'interno del medesimo stabile non dipende quindi da come è
strutturata dal profilo civilistico la proprietà dell'immobile, ma dal numero
delle utenze. Altrettanto irrilevante è poi il fatto che il fondo dispone di un
unico allacciamento alla rete fognaria (e verosimilmente di una sola condotta principale
per l'approvvigionamento idrico; cfr. art. 21 terza frase RAAP), ciò che in
realtà è del tutto normale in quanto a essere allacciato alle condotte urbane è
l'intero immobile e non le singole abitazioni esistenti al suo interno, senza
che questo abbia ripercussioni sul prelievo delle tasse d'uso.
Ora, un'economia domestica comprende tutte le persone che vivono nella stessa
abitazione (art. 3 lett. d della legge federale sull'armonizzazione dei
registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno
2006; LArRA; RS 431.02), atteso che un'abitazione consiste in un insieme di
locali adatti a un uso abitativo, che costituiscono un'unità costruttiva, dotati
di un'entrata dall'esterno o da un'area comune con altre abitazioni all'interno
dell'edificio, che dispongono di una cucina e non costituiscono una cosa mobile
(art. 2 cpv. 1 della legge sulle abitazioni secondarie [LASec; RS 702] e art. 2
lett. c dell'ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni
[OREA; RS 431.841]).
Nel caso in esame le insorgenti hanno acquistato un mappale su cui
effettivamente insiste un unico edificio; lo stesso tuttavia, da quanto risulta
dal registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA Federale; cfr.
numero EGID 191724638 riferito all'immobile in parola) e come sostenuto
dall'Autorità comunale, è composto da due distinti appartamenti del tutto
indipendenti l'uno dall'altro.
Nonostante il 9 giugno 2019 le insorgenti abbiano notificato l'esecuzione di
lavori di manutenzione interni allo stabile (segnatamente dei servizi igienici,
delle cucine e la formazione di alcuni muri in cartongesso, autorizzati con
risoluzione municipale n. 337/2021 del 15 giugno 2021), dai documenti versati
agli atti non emerge che l'assetto delle due unità abitative sia stato
cambiato, né esse pretendono di averlo segnalato all'Autorità. Infatti, l'immobile
si erge su tre livelli, di cui quello inferiore destinato a legnaia, lavanderia
comune con due boiler (uno per appartamento) e un ripostiglio (doc. D allegato
al ricorso); i due superiori invece sono composti ognuno da una camera da
letto, un bagno, una cucina e un salotto aperto su una sala da pranzo. I due
piani superiori dispongono ognuno, così come prima dei lavori, di una porta di
ingresso indipendente che dà sulle scale comuni che conducono alla porta da cui
si accede all'esterno dell'edificio (doc. B allegato alla risposta del 16
maggio 2023). Le ricorrenti possono certamente trasformare il loro stabile cambiando
anche il numero di abitazioni esistenti al suo interno, senza che il numero di
cucine sia di per sé decisivo; allo stato attuale delle cose però non risulta che
dal profilo edilizio e architettonico i locali presenti nell'edificio formino
una sola unità abitativa.
3.4. L'appartenenza a un'economia domestica formata da più persone deve inoltre
essere di annuncio nell'ambito delle procedure per la registrazione della
popolazione residente (art. 7 cpv. 1 n. 22, 12 e 13 del regolamento della legge
di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e
concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della
popolazione del 2 dicembre 2009; RLALArRa; RL 144.110). Ora, nel caso di specie
le ricorrenti hanno indicato all'Autorità comunale, così come sembrerebbe anche
all'Autorità cantonale competente in materia di polizia degli stranieri e
all'Autorità italiana nell'ambito della loro registrazione all'AIRE (cfr. e-mail
del 24 agosto 2021 di cui al doc. A allegato alla risposta del 16 maggio 2023),
di possedere due distinti recapiti. Circostanza, questa, che trova d'altra
parte puntuale riscontro nell'esistenza all'esterno dell'edificio di due
separate cassette delle lettere.
Sebbene non abbia effetti preclusivi sulla possibilità di contestare le tasse d'uso
2022, resta comunque anche il fatto che, ricevute il 1° aprile 2022 le fatture
per le tasse d'uso del 2021 - che già erano emesse tenendo conto dell'esistenza
di due distinte economie domestiche - le stesse non sono state impugnate dalle
insorgenti, le quali, anzi, dando ulteriormente l'impressione per atti
concludenti di condividere le modalità con cui erano state imposte, hanno
compilato, senza nulla eccepire, i formulari per la notifica dei rubinetti e
degli apparecchi presenti nei due appartamenti, inviati a ciascuna di loro dall'amministrazione
comunale e dai quali, di nuovo, risultavano due distinte unità abitative.
3.5. Ne discende dunque che le tasse d'uso per il 2022 emesse nei confronti
delle ricorrenti non prestano il fianco a nessuna critica, laddove considerano
la presenza sul mappale n. __________ del Comune di __________ (sezione __________)
di due distinte unità abitative, imponibili separatamente.
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza delle ricorrenti
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità resistente,
che non ne ha fatto richiesta e non è patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalle ricorrenti, resta a loro carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera