Incarto n.
52.2023.65

 

Lugano

18 aprile 2023    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2023 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 gennaio 2023 (n. 159) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 28 ottobre 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   RI 1 è nato il __________ 1939 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1961.

Attualmente pensionato, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

 

 

                                  B.   a. Il 18 maggio 2022, verso le ore 9.35, RI 1 circolava alla guida del veicolo immatricolato TI __________ in territorio di Münchenbuchsee (Canton Berna) quando si è immesso in una rotatoria senza concedere la precedenza a un veicolo proveniente da sinistra che è stato costretto a frenare bruscamente per evitare una collisione.
Interrogato dalla polizia bernese, il conducente - che ha affermato di avere rivolto la sua attenzione al traffico proveniente in senso inverso dalla Bielstrasse - ha riferito di non essere stato abituato alla nuova viabilità. Secondo i suoi ricordi di tempi passati, la precedenza sarebbe spettata a lui, che stava percorrendo la strada principale. Ha inoltre spiegato di avere notato il veicolo proveniente da sinistra soltanto dopo essersi immesso nella rotatoria e di non avere perciò frenato bensì accelerato per evitare un'eventuale collisione.
In un successivo scritto del 19 maggio 2022 alla polizia bernese, il conducente - originario della zona, che dunque ben conosce (pur risiedendo in Ticino) - ha evidenziato come la rotatoria, per lui completamente nuova, fosse stata creata provvisoriamente a seguito dell'apertura di un cantiere stradale, precisando di non avere potuto vedere il cartello che ne segnalava la presenza a causa della deviazione obbligata del traffico. Ha ribadito di essere stato concentrato sul traffico proveniente in senso inverso dalla Bielstrasse (dato che doveva intersecare la corsia di contromano) e di essersi reso conto dell'esistenza della rotatoria soltanto allorquando ha notato un veicolo provenire da sinistra. Ha infine concluso che, se non si è verificato un incidente, è perché ha avuto ancora una volta fortuna (nochmals Glück gehabt).


b. Preso atto del relativo rapporto della polizia bernese, con scritto del 5 ottobre 2022 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.

 

c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 1° luglio 2022 - pervenuto alla Sezione della circolazione il 10 ottobre successivo - il Ministero pubblico del Canton Berna ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per essersi immesso in una rotonda omettendo negligentemente di concedere la precedenza a un veicolo che già vi si trovava, costringendolo a una brusca frenata per evitare una collisione. Ne ha quindi proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e la sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

 

d. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 13 ottobre 2022 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 28 ottobre 2022 ha risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata di un mese (dal 24 aprile al 27 maggio 2023 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

 

B.   Con giudizio del 18 gennaio 2023, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Disattesa una censura relativa al diritto di essere sentito, l'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato come l'accertamento dei fatti operato in sede penale, di principio vincolante anche per l'autorità amministrativa, non fosse in concreto contestato. Ha quindi constatato la sussistenza di un'infrazione medio grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente per la durata di un mese. Ha infine respinto l'istanza, peraltro formulata soltanto in sede di replica, di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria, ritenuto che il ricorrente non aveva minimamente illustrato né tantomeno documentato la sua situazione finanziaria.

 

C.   Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso che nei suoi confronti sia pronunciato soltanto un ammonimento.

Prevalendosi di un precedente deciso da questo Tribunale, il ricorrente contesta che l'infrazione ascrittagli possa essere considerata medio grave. Il pericolo cagionato sarebbe soltanto minimo, ritenuto come non si sia verificata in concreto alcuna collisione e come egli abbia posto rimedio al suo errore accelerando e uscendo al più presto dalla zona di pericolo. Anche la sua colpa andrebbe relativizzata. Evidenzia inoltre la sua ottima reputazione quale conducente, la condotta tenuta durante la procedura e la sua particolare necessità di disporre della patente per motivi personali. Chiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

 

D.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.

 

 

                                  E.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.


                                   2.   Il ricorrente non contesta l'accertamento dei fatti così come operato dalle autorità penali (cfr. supra, consid. Bc), che vincola peraltro anche l'autorità amministrativa (cfr. DTF 123 II 97 consid. 3c/aa), come correttamente rilevato dal Governo (cfr. decisione impugnata, consid. 4.1), per modo che in questa sede occorre chinarsi unicamente sulla qualifica giuridica dell'infrazione.

2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di cui occorra tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).


2.2. Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).


2.3.
Per l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.
Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2).
L'art. 36 cpv. 2 LCStr sancisce che alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra, ritenuto che i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. La norma riserva tuttavia
qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali (od ordini della polizia).
Secondo l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, ivi compresi quelli di “Area con percorso rotatorio obbligato” e “Dare precedenza” (cfr. art. 24 cpv. 4 e 36 cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21), ritenuto che essi hanno la priorità sulle norme generali (cfr. art. 27 cpv. 1 seconda frase LCStr; cfr. pure art. 36 cpv. 2 seconda frase LCStr). Prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato, il conducente deve rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria (art. 41b cpv. 1 ONC; cfr. pure art. 24 cpv. 4 OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). Il conducente prioritario è ostacolato nella sua marcia ai sensi della predetta disposizione quando deve modificare bruscamente il suo modo di guidare, ad esempio perché costretto a frenare, ad accelerare o a fare una manovra volta a evitare la collisione, indipendentemente dal verificarsi della stessa (cfr. DTF 143 IV 500 consid. 1.2.1, 114 IV 146, 105 IV 341 consid. 3a).

2.4. In concreto, dagli atti
risulta che il 18 maggio 2022, verso le ore 9.35, RI 1 stava circolando alla guida della sua vettura in territorio di Münchenbuchsee diretto a Berna via Kirchlindach (cfr. scritto del 19 maggio 2022). A causa di una deviazione del traffico dovuta alla presenza di un cantiere (cfr. e-mail del 12 dicembre 2022 allegata alla replica al Consiglio di Stato), si è immesso sulla Bernstrasse (in direzione di Bienna) soltanto all'altezza del ristorante Bären Buchsi (e non attraverso la Talstrasse, che risultava sbarrata). Intenzionato a proseguire su quella che era sempre stata la strada principale e compiere quindi la curva piegante a sinistra che immette nella Oberdorfstrasse, ha per sua stessa ammissione concentrato la sua attenzione sul traffico che giungeva in senso inverso da Bienna, senza accorgersi che, al posto dell'intersezione a lui nota, era stata creata una rotatoria provvisoria (cfr. citato scritto del 19 maggio 2022; cfr. peraltro pure progetto di riqualifica del comparto, consultabile sul sito internet www.muenchenbuchsee-zentrumsbereich.ch). Ciò che ha realizzato solo allorquando ha scorto un veicolo proveniente da sinistra che poco prima si trovava sullo sbocco dalla Oberdorfstrasse. A quel punto, ha accelerato per togliersi al più presto dalla zona di pericolo, omettendo di concedere la dovuta precedenza al predetto veicolo che ha così dovuto frenare bruscamente per evitare una collisione, così come accertato in sede penale.
Dal profilo oggettivo, il ricorrente, giunto a una rotatoria, non si è accorto della sua presenza e ha omesso di rallentare e concedere la precedenza al veicolo che giungeva da sinistra. Così facendo, ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale, quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di rallentare o fermarsi, prima di entrare in una rotatoria, per concedere la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra, senza ostacolarne la marcia (cfr. supra, consid. 2.3). Posto che il veicolo prioritario ha dovuto frenare bruscamente per evitare la collisione che altrimenti si sarebbe senz'altro verificata, la condotta di guida dell'insorgente - visto il concreto rischio di incidente - ha creato una concreta messa in pericolo della sicurezza altrui (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna, 2015, pag. 297). Del resto, per sua stessa ammissione, è soltanto per fortuna (nochmals Glück gehabt) che i due veicoli non hanno cozzato l'uno contro l'altro. Già soltanto per questa ragione è escluso che l'infrazione possa essere considerata lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, cioè caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. La stessa va invece ritenuta oggettivamente grave.
Dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada, ciò che gli avrebbe permesso di accorgersi per tempo del cambiamento della viabilità e della presenza della nuova rotatoria provvisoria, come pure del veicolo proveniente da sinistra. E ciò pur considerando che la rotatoria era stata soltanto dipinta sulla carreggiata (cfr. replica al Governo, pag. 2, punto n. 6; cfr. peraltro pure citato sito internet, in particolare fotografia sub “Zentrumsbereich”). Il ricorrente rileva di non avere potuto vedere la relativa segnaletica che si sarebbe trovata in un punto davanti al quale, a causa della deviazione del traffico dovuta al cantiere, non sarebbe transitato. Al di là di tale circostanza (che appare invero assai improbabile), nemmeno il ricorrente sostiene che non fossero regolarmente presenti le relative demarcazioni sulla carreggiata (cfr. allegato 2 all'OSStr, n. 6.13), che pure avrebbe dovuto osservare giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr. In queste circostanze, il fatto che si sia accorto della presenza della rotatoria soltanto quando vi si era già immesso dimostra che egli ha prestato un'attenzione insufficiente alla strada e alla circolazione. E ciò benché in casu la situazione concreta, con la presenza di un cantiere che aveva comportato una deviazione del traffico, imponesse da parte sua un'attenzione accresciuta (cfr. supra, consid. 2.3). Non
v'è quindi dubbio che per l'accaduto all'insorgente sia imputabile una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito, cfr. Mizel, op. cit., pag. 349 e rif.).
Ad ogni modo, quand'anche gli si volesse benevolmente attribuire una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave previsto dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. supra, consid. 2.2).

Non porta ad altra conclusione il precedente citato nel gravame (STA 52.2007.221 del 25 settembre 2007), riguardante peraltro un caso diverso (mancata concessione della precedenza di un veicolo sopraggiungente da destra, all'interno di una zona 30).


2.5
. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

 

                                   3.   3.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

3.2. La domanda di assistenza giudiziaria va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).


3.3. La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della sua precaria situazione finanziaria (cfr. doc. 4),
è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

 

3.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

5.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice presidente                                           La vicecancelliera