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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 gennaio 2023 (n. 159) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 28 ottobre 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ 1939 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1961.
Attualmente pensionato, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 18 maggio 2022, verso
le ore 9.35, RI 1 circolava alla guida del veicolo immatricolato TI __________ in
territorio di Münchenbuchsee (Canton Berna) quando si è immesso in una
rotatoria senza concedere la precedenza a un veicolo proveniente da sinistra
che è stato costretto a frenare bruscamente per evitare una collisione.
Interrogato dalla polizia bernese, il conducente - che ha affermato di avere
rivolto la sua attenzione al traffico proveniente in senso inverso dalla
Bielstrasse - ha riferito di non essere stato abituato alla nuova viabilità. Secondo
i suoi ricordi di tempi passati, la precedenza sarebbe spettata a lui, che stava
percorrendo la strada principale. Ha inoltre spiegato di avere notato il
veicolo proveniente da sinistra soltanto dopo essersi immesso nella rotatoria e
di non avere perciò frenato bensì accelerato per evitare un'eventuale
collisione.
In un successivo scritto del 19 maggio 2022 alla polizia bernese, il
conducente - originario della zona, che dunque ben conosce (pur risiedendo in
Ticino) - ha evidenziato come la rotatoria, per lui completamente nuova, fosse
stata creata provvisoriamente a seguito dell'apertura di un cantiere stradale,
precisando di non avere potuto vedere il cartello che ne segnalava la presenza
a causa della deviazione obbligata del traffico. Ha ribadito di essere stato
concentrato sul traffico proveniente in senso inverso dalla Bielstrasse (dato
che doveva intersecare la corsia di contromano) e di essersi reso conto dell'esistenza
della rotatoria soltanto allorquando ha notato un veicolo provenire da sinistra.
Ha infine concluso che, se non si è verificato un incidente, è perché ha avuto
ancora una volta fortuna (nochmals Glück gehabt).
b. Preso atto del relativo rapporto della polizia bernese, con scritto del 5
ottobre 2022 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che,
dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine
dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire
eventuali sue responsabilità.
c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 1° luglio 2022 - pervenuto alla Sezione della circolazione il 10 ottobre successivo - il Ministero pubblico del Canton Berna ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per essersi immesso in una rotonda omettendo negligentemente di concedere la precedenza a un veicolo che già vi si trovava, costringendolo a una brusca frenata per evitare una collisione. Ne ha quindi proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e la sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.
d. Alla luce del già
citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 13 ottobre 2022
la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un
procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le
sue osservazioni, il 28 ottobre 2022 ha risolto di revocargli la licenza di
condurre per la durata di un mese (dal 24 aprile al 27 maggio 2023 inclusi),
autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie
speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv.
1 lett. a e 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione
alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
B. Con giudizio del 18
gennaio 2023, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Disattesa una censura relativa al diritto di essere sentito, l'Esecutivo
cantonale ha anzitutto rilevato come l'accertamento dei fatti operato in sede
penale, di principio vincolante anche per l'autorità amministrativa, non fosse in
concreto contestato. Ha quindi constatato la sussistenza di un'infrazione medio
grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett.
a LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di
imporre ex lege una revoca della patente per la durata di un mese. Ha
infine respinto l'istanza, peraltro formulata soltanto in sede di replica, di
concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria, ritenuto che il
ricorrente non aveva minimamente illustrato né tantomeno documentato la sua
situazione finanziaria.
C. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso che nei suoi confronti sia pronunciato soltanto un ammonimento.
Prevalendosi di un precedente deciso da questo Tribunale, il ricorrente contesta che l'infrazione ascrittagli possa essere considerata medio grave. Il pericolo cagionato sarebbe soltanto minimo, ritenuto come non si sia verificata in concreto alcuna collisione e come egli abbia posto rimedio al suo errore accelerando e uscendo al più presto dalla zona di pericolo. Anche la sua colpa andrebbe relativizzata. Evidenzia inoltre la sua ottima reputazione quale conducente, la condotta tenuta durante la procedura e la sua particolare necessità di disporre della patente per motivi personali. Chiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano del resto
l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2.
Il ricorrente non contesta l'accertamento dei fatti così come operato
dalle autorità penali (cfr. supra, consid. Bc), che vincola peraltro
anche l'autorità amministrativa (cfr. DTF 123
II 97 consid. 3c/aa), come correttamente rilevato dal Governo (cfr. decisione
impugnata, consid. 4.1), per modo che in questa sede occorre chinarsi
unicamente sulla qualifica giuridica dell'infrazione.
2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali
non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv.
1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di cui
occorra tener conto, la licenza di condurre deve
essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a
LCStr).
2.2. Il Tribunale federale ha
ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF
136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio
grave così come definita dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in
pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta
l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo
per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a
LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
2.3. Per l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve
comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che
usano la strada conformemente alle norme stabilite.
Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente
deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai
suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della
circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il
conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione
(cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo
conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la
configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo
prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018
del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2).
L'art. 36 cpv. 2 LCStr sancisce che alle intersezioni la precedenza spetta al
veicolo che giunge da destra, ritenuto che i veicoli che circolano sulle strade
designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. La
norma riserva tuttavia qualsiasi altro
disciplinamento mediante segnali (od ordini della polizia).
Secondo l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali, ivi compresi quelli di “Area
con percorso rotatorio obbligato” e “Dare precedenza” (cfr. art. 24 cpv. 4 e 36
cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr;
RS 741.21), ritenuto che essi hanno la priorità sulle norme generali (cfr. art.
27 cpv. 1 seconda frase LCStr; cfr. pure art. 36 cpv. 2 seconda frase LCStr). Prima
di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato, il conducente deve
rallentare e dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella
rotatoria (art. 41b cpv. 1 ONC; cfr. pure art. 24 cpv. 4 OSStr). Chi è
tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto;
egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,
fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). Il conducente
prioritario è ostacolato nella sua marcia ai sensi della predetta disposizione
quando deve modificare bruscamente il suo modo di guidare, ad esempio perché
costretto a frenare, ad accelerare o a fare una manovra volta a evitare la
collisione, indipendentemente dal verificarsi della stessa (cfr. DTF 143 IV 500
consid. 1.2.1, 114 IV 146, 105 IV 341 consid. 3a).
2.4. In concreto, dagli atti risulta che il 18 maggio 2022, verso le ore
9.35, RI 1 stava circolando alla guida della sua vettura in territorio di
Münchenbuchsee diretto a Berna via Kirchlindach (cfr. scritto del 19 maggio
2022). A causa di una deviazione del traffico dovuta alla presenza di un
cantiere (cfr. e-mail del 12 dicembre 2022 allegata alla replica al Consiglio
di Stato), si è immesso sulla Bernstrasse (in direzione di Bienna) soltanto
all'altezza del ristorante Bären Buchsi (e non attraverso la Talstrasse, che
risultava sbarrata). Intenzionato a proseguire su quella che era sempre stata
la strada principale e compiere quindi la curva piegante a sinistra che immette
nella Oberdorfstrasse, ha per sua stessa ammissione concentrato la sua
attenzione sul traffico che giungeva in senso inverso da Bienna, senza
accorgersi che, al posto dell'intersezione a lui nota, era stata creata una
rotatoria provvisoria (cfr. citato scritto del 19 maggio 2022; cfr. peraltro
pure progetto di riqualifica del comparto, consultabile sul sito internet www.muenchenbuchsee-zentrumsbereich.ch).
Ciò che ha realizzato solo allorquando ha scorto un veicolo proveniente da
sinistra che poco prima si trovava sullo sbocco dalla Oberdorfstrasse. A quel
punto, ha accelerato per togliersi al più presto dalla zona di pericolo,
omettendo di concedere la dovuta precedenza al predetto veicolo che ha così dovuto
frenare bruscamente per evitare una collisione, così come accertato in sede
penale.
Dal profilo oggettivo, il ricorrente, giunto a una rotatoria, non si è accorto
della sua presenza e ha omesso di rallentare e concedere la precedenza al
veicolo che giungeva da sinistra. Così facendo, ha violato fondamentali norme a
tutela della sicurezza stradale, quali sono quelle che impongono al conducente
di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di rallentare o fermarsi,
prima di entrare in una rotatoria, per concedere
la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra, senza ostacolarne la marcia (cfr.
supra, consid. 2.3). Posto che il veicolo prioritario ha dovuto
frenare bruscamente per evitare la collisione che altrimenti si sarebbe
senz'altro verificata, la condotta di guida dell'insorgente - visto il concreto
rischio di incidente - ha creato una concreta messa in pericolo della sicurezza altrui (cfr. Cédric Mizel,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna, 2015, pag.
297). Del resto, per sua stessa ammissione, è soltanto per fortuna (nochmals
Glück gehabt) che i due veicoli non hanno cozzato l'uno contro
l'altro. Già soltanto per questa ragione è escluso che l'infrazione possa
essere considerata lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, cioè
caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. La stessa va
invece ritenuta oggettivamente grave.
Dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore
attenzione alla strada, ciò che gli avrebbe permesso di accorgersi per tempo
del cambiamento della viabilità e della presenza della nuova rotatoria
provvisoria, come pure del veicolo proveniente da sinistra. E ciò pur
considerando che la rotatoria era stata soltanto dipinta sulla carreggiata
(cfr. replica al Governo, pag. 2, punto n. 6; cfr. peraltro pure citato sito
internet, in particolare fotografia sub “Zentrumsbereich”). Il ricorrente
rileva di non avere potuto vedere la relativa segnaletica che si sarebbe
trovata in un punto davanti al quale, a causa della deviazione del traffico dovuta
al cantiere, non sarebbe transitato. Al di là di tale circostanza (che appare
invero assai improbabile), nemmeno il ricorrente sostiene che non fossero regolarmente
presenti le relative demarcazioni sulla carreggiata (cfr. allegato 2 all'OSStr,
n. 6.13), che pure avrebbe dovuto osservare giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr. In
queste circostanze, il fatto che si sia accorto della presenza della rotatoria
soltanto quando vi si era già immesso dimostra che egli ha prestato
un'attenzione insufficiente alla strada e alla circolazione. E ciò benché in
casu la situazione concreta, con la presenza di un cantiere che aveva
comportato una deviazione del traffico, imponesse da parte sua un'attenzione
accresciuta (cfr. supra, consid. 2.3). Non v'è quindi dubbio che
per l'accaduto all'insorgente sia imputabile una colpa medio grave (a
quest'ultimo proposito, cfr. Mizel,
op. cit., pag. 349 e rif.).
Ad ogni modo, quand'anche gli si volesse benevolmente attribuire una colpa solo
leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione
commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave
previsto dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. supra, consid.
2.2).
Non porta ad altra conclusione il precedente citato nel gravame (STA 52.2007.221 del 25 settembre 2007), riguardante peraltro un caso diverso (mancata concessione della precedenza di un veicolo sopraggiungente da destra, all'interno di una zona 30).
2.5. Se ne deve concludere che,
tornando applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento
amministrativo della durata di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può
che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale
ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il
genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b
cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza
di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente,
effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta
chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in
fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF
1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
3. 3.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria va anch'essa respinta,
ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della
possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
3.3. La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della sua
precaria situazione finanziaria (cfr. doc. 4), è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La vicecancelliera