Incarto n.
52.2023.69

 

Lugano

14 maggio 2025         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

cancelliera:

Laura Bruseghini

 

 

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2023 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 18 gennaio 2023 (n. 157) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione del 1° aprile 2022 del Municipio di Bellinzona, che si è rifiutato di avviare una procedura di variante del piano regolatore per dotare il mapp. 136__________ di Giubiasco di un accesso veicolare;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. RI 1 è proprietario del mapp. 136__________ di Giubiasco nel Comune di Bellinzona, situato in località G__________. Il fondo, di 1'651 m2 e inedificato (ad eccezione per tre piccoli subalterni), confina a nord con il riale G__________, a sud e a est con il mapp. 13__________ e a ovest con il mapp. 252__________. La particella è priva di accesso carrabile alla pubblica via, disponendo unicamente di un diritto di passo pedonale a carico del mapp. 13__________, il quale si affaccia su via R__________.

 

b. Il mapp. 136__________ è incluso in zona residenziale estensiva (Re) secondo la revisione del piano regolatore dell'allora Comune di Giubiasco, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 13 dicembre 1994 (n. 11313). Il piano del traffico, approvato solo successivamente con risoluzione del 12 luglio 2005 (n. 3538), classifica le strade che delimitano il comparto G__________ - ossia via R__________, via F__________ e via P__________ - quali strade di servizio. In seguito il piano regolatore è stato oggetto di varianti puntuali, che qui non interessano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Con sentenza del 2 agosto 2018 (inc. n. 52.2017.164) questo Tribunale ha annullato la decisione del 6 febbraio 2017 del Perito distrettuale di Bellinzona, che accoglieva la richiesta di RI 1 volta a ottenere una permuta di terreno fra i mapp. 136__________ e 13__________, poiché lesiva del diritto. In sostanza, la Corte ha rilevato come l'operazione preconizzata dal richiedente fosse finalizzata a soddisfare esclusivamente il suo peculiare interesse, anziché concretizzare un migliore e più razionale uso del suolo in senso lato. Ha dunque ritenuto che risolto il problema dell'accesso, facendo capo se del caso agli strumenti messi a disposizione dal diritto pubblico e dal diritto civile, il mapp. 136__________ poteva essere tranquillamente utilizzato conformemente alla sua destinazione residenziale anche in assenza di qualsivoglia permuta.

 

 

C.  a. Il 16 marzo 2022 RI 1 si è quindi rivolto al Municipio, chiedendogli di avviare una procedura idonea a urbanizzare il mapp. 136__________, dotandolo di un accesso stradale fino al suo confine e sottoponendogli tre possibili alternative di accesso (una da via R__________ e due da via F__________).

 

b. Il 1° aprile 2022 il Municipio ha respinto la richiesta, adducendo che il piano del traffico in vigore non prevede alcun allacciamento diretto del mapp. 136__________ alla rete stradale pubblica e che, ritenuta la mancanza di interesse pubblico, non intendeva attuare modifiche pianificatorie finalizzate a predisporne uno.

 

c. Il 23 maggio 2022 RI 1 è insorto innanzi al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della predetta decisione.
Egli ha innanzitutto descritto la situazione degli accessi nel comparto G__________, spiegando che per tutti i fondi confinanti o vicini al suo l'urbanizzazione è stata risolta attraverso l'istituzione di servitù di passo. Ha sostenuto che dall'art. 19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) discende l'obbligo dell'ente pubblico di urbanizzare i fondi situati nelle zone edificabili, di modo che in concreto sarebbe compito del Municipio di dotare la sua proprietà di un accesso stradale sufficiente. Ha infine rilevato come, secondo la giurisprudenza, il proprietario di un fondo sprovvisto di accesso debba anzitutto rivolgersi all'autorità amministrativa per ottenerne uno e, solo a titolo sussidiario, fare capo al diritto civile.

 

d. Con giudizio del 18 giugno 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.

Premesso anzitutto che la richiesta del 16 marzo 2022 si configurava di fatto come un'istanza di modifica del piano regolatore ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT e che la relativa risposta del Municipio costituiva una decisione impugnabile, il Governo l'ha tutelata in quanto non arbitraria e immune da violazioni del diritto. Esso ha ritenuto che l'istanza fosse priva di fondamento, in quanto non era ravvisabile un mutamento notevole delle circostanze atto a giustificare l'adattamento del piano del traffico per rapporto al comparto G__________. Ha inoltre negato la sussistenza di un interesse pubblico alla modifica del piano, ritenuto che tutti gli altri fondi posti nel comparto disponevano già di adeguati diritti di passo veicolari atti a consentirne l'accesso dalle strade di servizio previste dal piano regolatore. Infine, l'Esecutivo cantonale ha rilevato come dall'art. 19 cpv. 1 LPT non discenda alcun obbligo per l'autorità comunale di dotare ogni singolo fondo di un accesso diretto alla strada pubblica, un collegamento indiretto tramite l'istituzione di servitù di passo essendo sufficiente.

 

 

D.  a. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone in via principale la riforma nel senso di annullare la decisione municipale del 1° aprile 2022, di fare ordine al Municipio di avviare un'idonea procedura al fine di urbanizzare il mapp. 136__________, dotandolo di un accesso stradale sino al suo confine, e di accollare all'Autorità comunale la tassa di giustizia e le spese ripetibili di prima istanza. Subordinatamente domanda che gli atti siano rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Invocando una lesione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente ribadisce in sostanza gli argomenti addotti senza successo in prima sede, soggiungendo che in concreto una modifica del piano regolatore si giustifichi già solo perché è obsoleto.

 

b. Con la risposta, il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, confermando i motivi posti a fondamento della decisione impugnata. Anche il Municipio domanda che il ricorso sia respinto, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

c. Salvo per il Consiglio di Stato, che è rimasto silente, con la replica e la duplica l'insorgente, rispettivamente il Municipio, ribadiscono le proprie tesi e domande, che approfondiscono.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 209 lett. b LOC) e il ricorso è tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC e art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    Il ricorrente invoca una violazione del suo diritto di essere sentito poiché né il Consiglio di Stato né il Comune si sarebbero confrontati con il diritto e la giurisprudenza. La critica si rivela priva di fondamento.

 

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1).

 

2.2. In concreto, dalle decisioni avversate emergono tutti gli elementi di rilievo che hanno portato il Municipio e il Governo a respingere l'istanza del qui ricorrente, rispettivamente a confermare tale decisione, ponendolo così nella situazione di comprenderne appieno i motivi alla loro base e permettendogli di impugnarle con piena cognizione di causa. Il Consiglio di Stato ha peraltro diffusamente spiegato ai consid. 3 e 4, citando dottrina e giurisprudenza, quali condizioni devono essere adempiute giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT per poter adattare un piano regolatore, illustrando i motivi per cui in concreto ha ritenuto non fossero date. Le autorità hanno quindi atteso in modo sufficiente al loro obbligo di motivazione.

 

 

3.    In via preliminare, occorre anzitutto precisare che la procedura seguita dal Municipio di Bellinzona, che ha trattato l'istanza del 16 marzo 2022 come una richiesta tendente ad ottenere una modifica del piano regolatore merita conferma. Non sussiste, infatti, altra possibilità per il Comune di urbanizzare i fondi con un accesso carrabile oltre a quella della costruzione di una strada comunale secondo la legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100), che necessita di essere preventivamente pianificata. In particolare, a differenza di altri cantoni, la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) non prevede, oltre a quanto disposto agli art. 36-39 in tema di urbanizzazione, altri strumenti di diritto pubblico per ovviare al problema, come ad esempio diritti di passo necessario di diritto pubblico (cfr. DTF 121 I 65 consid. 5a/aa; STF 1C_273/2014 consid. 2).

Considerato poi che l'approvazione del piano delle zone del quartiere di Giubiasco risale al 1994 e quella del piano del traffico al 2005, alla luce di quanto prescrive l'art. 33 cpv. 1 LST i medesimi vanno considerati ormai vetusti. A giusta ragione, pertanto, l'Esecutivo comunale è entrato nel merito della richiesta, esaminando la sussistenza di un interesse pubblico atto a giustificare l'adattamento del piano del traffico nel senso indicato dal ricorrente.

 

 

4.   L'insorgente deduce direttamente dall'art. 19 cpv. 1 LPT il diritto di vedere realizzare dall'ente pubblico un accesso stradale sino al confine della sua proprietà.

 

4.1. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LPT un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli strumenti pianificatori (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2, 121 I 65 consid. 4). L'ordinamento pianificatorio dovrebbe avere per conseguenza che, in una zona edificabile, i fondi siano urbanizzati in conformità con il piano e che i diritti di passo necessari giusta l'art. 694 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) siano così superflui. La pretesa all'ottenimento di un diritto di passo necessario fondato sui rapporti di vicinato può essere fatta valere soltanto in presenza di un vero stato di necessità. Vi è un simile stato quando non esiste un accesso alla pubblica via o lo stesso si rivela insufficiente per poter utilizzare il fondo in modo conforme alla sua destinazione (DTF 136 III 130 consid. 3.1 e 3.3.1).

 

4.2. L'art. 19 cpv. 1 LPT rientra nelle disposizioni che definiscono lo scopo e il contenuto dei piani di utilizzazione. La legge sulla pianificazione del territorio collega l'urbanizzazione ai piani di utilizzazione, consentendo il rilascio della licenza edilizia soltanto se il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). I piani di utilizzazione determinano l'uso ammissibile del suolo e i piani di urbanizzazione costituiscono, specialmente per le zone edificabili, un elemento di questa pianificazione, servendo quindi ad attuarla (DTF 127 I 103 consid. 7d). L'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT, non necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici, comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (DTF 121 I 65 consid. 3c), deve essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere conto delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d).

 

4.3. Di regola, si distinguono l'urbanizzazione generale e quella particolare, concetti ripresi dall'art. 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843). Per urbanizzazione generale (Groberschliessung) si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione (segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché alle strade e accessi che servono direttamente il territorio urbanizzabile), mentre per urbanizzazione particolare (Feinerschliessung) si intende l'allacciamento dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione (strade di quartiere aperte al pubblico, canalizzazioni pubbliche, ecc.). La nozione di urbanizzazione ai sensi dell'art. 19 LPT comprende sia l'urbanizzazione generale sia quella particolare, ma non l'allacciamento di ogni singolo immobile alla rete di urbanizzazione particolare (urbanizzazione privata, Hausanschluss; DTF 121 I 65 consid. 3c; Eloi Jeannerat in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 21 ad art. 19; Linea guida cantonale, Piano dell'urbanizzazione/Programma di urbanizzazione, Bellinzona 2014, pag. 16).

 

4.4.

4.4.1. In concreto, come visto, il piano delle zone del quartiere di Giubiasco risale al 1994 mentre quello del traffico al 2005. Esaminando tali piani si può notare che l'urbanizzazione del comparto G__________, dal profilo viario, con le tre strade di servizio che lo delimitano, era adeguata alla destinazione e alle potenzialità edificatorie della zona Re e completava quella prevista per il comparto posto più a sud. Il comparto G__________ si caratterizzava tuttavia per un assetto fondiario poco razionale, che non diverge granché da quello odierno: a nord vi erano i fondi di maggiori dimensioni, alcuni dei quali non direttamente confinanti con via F__________ e via R__________, mentre più a sud (verso il nucleo di P__________) il territorio era suddiviso in particelle aventi superfici più contenute, alcune delle quali, anche in questo caso, prive di sbocchi diretti su via F__________. Tuttavia il piano regolatore non prevedeva vincoli particolari di ricomposizione particellare o altre misure di riordino fondiario. Nemmeno il Consiglio di Stato o i proprietari dei sedimi posti al suo interno avevano sollevato la questione in sede di adozione, rispettivamente di approvazione del piano.

 

4.4.2. Per garantire l'accesso a dette particelle i loro proprietari si sono attivati facendo capo agli strumenti del diritto civile. Attualmente, fatta eccezione per il fondo del ricorrente e il mapp. 135__________, su cui insiste un vigneto, tutti i fondi posti all'interno del comparto sono edificati. L'accesso veicolare agli edifici situati sui mappali che non si affacciano sulle strade pubbliche avviene grazie a due strade carrabili private: la prima si diparte da via F__________ a nord dell'immobile sul mapp. 1__________ e, diramandosi all'altezza del mapp. 135__________, raggiunge l'edificio al mapp. 252__________ e quello al mapp. __________, mentre la seconda ha inizio dalla predetta via F__________ (a nord dell'edificio al mapp. 249__________) e, dopo circa 70 m, termina in corrispondenza del mapp. 137__________. I fondi più interni beneficiano di diritti di passo veicolare sulle predette strade, che sono iscritti a registro fondiario. L'unico sedime privo di un collegamento veicolare con le strade pubbliche che servono il comparto G__________ è quello del ricorrente, che, come visto, beneficia (solo) di un diritto di passo pedonale a carico del mapp. 13__________ verso via R__________.

Dalle viste Swisstopo (cfr. "immagini aeree", "viaggio nel tempo Swisstopo", consultabili all'indirizzo map.geo.admin.ch) emerge inoltre che già all'epoca dell'adozione del piano del traffico (2003) la quasi totalità dei fondi all'interno del comparto era edificata e che, considerata la loro parcellazione poco razionale, l'accesso agli edifici che non affacciavano direttamente sulle strade pubbliche avveniva percorrendo le due strade gravanti i fondi privati di cui si è detto in precedenza, che si immettono su via F__________.

 

4.4.3. Ferme queste premesse occorre concludere che dal profilo pianificatorio, l'assetto del comparto G__________ è ormai ampiamente consolidato da anni e che il piano regolatore vi ha trovato per gran parte attuazione. Inoltre già all'epoca dell'adozione del piano del traffico l'urbanizzazione al suo interno veniva attuata attraverso la stipula di accordi privati tra i proprietari e l'iscrizione a registro fondiario delle necessarie servitù di passo. Merita dunque tutela l'argomento del Municipio, secondo cui dopo l'approvazione del piano del traffico nel 2005, le circostanze che avevano determinato l'impostazione viaria attuale per il comparto G__________ non siano mutate in misura tale da giustificarne un adattamento.

 

4.5.

4.5.1. La giurisprudenza federale citata al consid. 4.1 è chiara e il Tribunale federale l'ha ribadita ancora in tempi relativamente recenti (STF 1C_386/2015 dell'8 dicembre 2015 consid. 3.3). Dalla medesima si evince che è possibile fare capo agli strumenti del diritto civile per ottenere un diritto di passo necessario soltanto in casi affatto eccezionali, ossia in presenza di uno stato di necessità, che sussiste allorquando con i mezzi di diritto pubblico non può essere ottenuta un'idonea urbanizzazione di un fondo, ciò che si avvera nella presente fattispecie. Infatti, il ricorso agli strumenti pianificatori per risolvere il problema di accesso al mapp. 136__________ si rivela privo di un sufficiente interesse pubblico, ritenuto che per tutti i motivi esposti in precedenza (situazione fondiaria ed edificatoria ormai da lungo tempo consolidate), l'assetto urbanistico nel comparto G__________, seppure non ottimale e non privo di criticità, ha trovato per la maggior parte attuazione e, per questo motivo, non entra (più) in linea di conto l'adozione di misure di ricomposizione particellare (cfr. anche STF 1C_273/2014 citata consid. 4.1). Inoltre, tutti i proprietari, escluso il ricorrente, hanno provveduto privatamente, con l'ottenimento di accessi veicolari del diritto privato, a collegare i loro fondi alle strade (pubbliche) di servizio.

 

4.5.2. Dal profilo del principio della proporzionalità, come rettamente rilevato dal Governo nel giudizio impugnato, la creazione di una strada pubblica per allacciare il (solo) mapp. 136__________ alla rete viaria esistente, ne risulterebbe lesiva sia per rapporto all'estensione del vincolo che verrebbe a gravare i fondi adiacenti a quello del ricorrente, sia dal profilo dei costi che la collettività dovrebbe sostenere. Nulla può dedurre il ricorrente della tesi addotta in sede di replica, secondo cui il raccordo di via F__________ e/o via R__________ al suo fondo sarebbe da considerarsi come una misura di urbanizzazione secondaria, attuabile al momento dell'edificazione, senza necessità di consolidamento nel piano del traffico. Come spiegato in precedenza, la costruzione di una strada pubblica di urbanizzazione deve sempre essere pianificata, rispettivamente, come spiegato al consid. 4.3, in ogni caso i raccordi privati ai fondi e al loro interno sono a carico dei privati.

 

4.6. In definitiva, non si può che concludere che in concreto si è in presenza di una situazione eccezionale, che sfugge alla regola secondo cui l'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli strumenti pianificatori e che giustifica di fare uso degli strumenti del diritto privato. Il ricorrente potrà adire eventualmente le vie civili per ottenere l'iscrizione a registro fondiario di una servitù di passo veicolare sino alla sua proprietà.

 

 

5.   Per tutti i motivi che precedono, la decisione del Municipio del 1° aprile 2022 e quella governativa che la tutela meritano conferma e il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente, che già l'ha anticipata. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4. Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La cancelliera