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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 febbraio 2023 (n. 6) del presidente del Consiglio di Stato che ha respinto la sua istanza di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso presentato contro la decisione del 20 dicembre 2022 del Municipio di CO 1; |
ritenuto, in fatto
che RI 1 è alle dipendenze del Comune di CO 1 dal 2 novembre 2017 come vicesegretario;
che il 6 settembre 2022 il dipendente è stato sospeso immediatamente e a titolo
provvisorio dalla sua attività lavorativa, fino a quando sarebbe stata fatta
chiarezza in merito a presunte molestie sessuali di cui era stato accusato;
fatti su cui il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale;
che con decisione del 20 dicembre 2022 il Municipio ha sciolto il rapporto di impiego per disdetta con effetto al 31 marzo 2022 e l'ha immediatamente esonerato dallo svolgimento dell'attività lavorativa; l'autorità di nomina ha motivato la decisione adducendo diverse criticità nel comportamento dell'impiegato (presunte pratiche di mobbing e molestie sessuali, violazioni dell'orario di entrata in servizio e delle disposizioni concernenti il monte ore e le timbrature, prelievo di contanti non autorizzato e altri comportamenti poco rispettosi);
che con la predetta
risoluzione il Municipio ha stabilito che un eventuale ricorso non avrebbe
avuto effetto sospensivo;
che il dipendente ha interposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la
decisione di licenziamento, chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo
al suo gravame;
che con risoluzione del 7 febbraio 2023, il presidente del Governo, raccolte le
osservazioni del Municipio, ha respinto la domanda cautelare, ritenendo in
sintesi preponderante l'interesse dell'ente pubblico al buon funzionamento del
servizio rispetto a quello dell'insorgente di continuare a lavorare nelle more
della procedura;
che contro quest'ultima decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio
di Stato per nuovo giudizio; in via subordinata chiede che gli sia data la possibilità
di esprimersi nuovamente dinanzi al Consiglio di Stato; invoca innanzitutto la
violazione del suo diritto di essere sentito siccome la risoluzione del
presidente del Governo è stata adottata senza che gli fosse data la possibilità
di esprimersi sulla risposta del Municipio in ambito provvisionale, intimatagli
solo con la decisione; quest'ultima non sarebbe inoltre convenientemente
motivata; nel merito sostiene che la sua presenza in ufficio, eventualmente in
una sede dislocata, non comprometterebbe in alcun modo il buon funzionamento
del servizio;
che all'accoglimento
del ricorso si oppone l'autorità di nomina, con motivi di cui si dirà, ove
necessario, in appresso;
che pure il presidente del Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso, senza
formulare osservazioni;
che il ricorrente non ha replicato;
che l'istanza supercautelare inoltrata il 30 marzo 2023 dal ricorrente è stata respinta dal giudice delegato con decreto del giorno seguente;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100); la legittimazione attiva
del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, che forniscono sufficienti elementi utili per il giudizio, senza che occorra procedere all'assunzione delle prove sollecitate dall'insorgente (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che il ricorrente
lamenta innanzitutto la violazione del proprio diritto di essere sentito,
ritenendo che il presidente del Consiglio di Stato avrebbe quantomeno dovuto
notificargli le osservazioni dell'autorità di nomina, permettendogli così di
eventualmente replicare, prima di emanare la decisione con cui ha negato la
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati
innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale; se questa risulta insufficiente,
valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);
che il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino
la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella
sua situazione giuridica (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4);
che a livello cantonale tale principio è sancito all'art. 34 LPAmm secondo cui
le parti hanno il diritto di essere sentite; di principio l'autorità, prima di
prendere una decisione, permette alle parti di esercitare, di regola per
scritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm);
che la giurisprudenza relativa all'art. 29 cpv. 2 Cost. precisa che nelle
procedure concernenti misure provvisionali la norma non riveste la stessa
portata che le è attribuita nelle cause di merito; le decisioni concernenti
l'effetto sospensivo devono per loro natura essere rese rapidamente e senza
lunghi accertamenti; l'autorità può quindi, a meno che circostanze specifiche
lo giustifichino, prescindere dal sentire in maniera dettagliata gli
interessati o dall'ordinare un secondo scambio di scritti; il diritto di essere
sentito dell'istante è in principio già garantito con il deposito della sua
domanda in materia di concessione dell'effetto sospensivo (DTF 139 I 189
consid. 3.3);
che in altre parole, in materia di misure provvisionali non vi è un diritto
assoluto alla replica; un tale diritto può giustificarsi se la risposta
dell'autorità precedente contiene elementi nuovi decisivi sui quali il giudice
intende fondare la propria decisione (DTF citata, consid. 3.5, STF 2C_836/2020
del 18 febbraio 2021 consid. 3.2.2);
che nel caso di specie, con il ricorso interposto dinanzi al Consiglio di
Stato, il ricorrente ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al
gravame motivando in modo esteso la propria istanza; il medesimo ha argomentato
il proprio interesse privato a che la decisione di disdetta del rapporto di
impiego non fosse immediatamente esecutiva adducendo il potenziale danno per la
sua persona, con particolare riferimento all'impossibilità di presentare la
propria candidatura presso altri datori di lavoro, nonché al deterioramento del
suo stato di salute; d'altro canto, il ricorrente ha sostenuto che il Municipio
non avrebbe potuto far valere un interesse pubblico alla revoca dell'effetto
sospensivo, non avendo il dipendente intaccato il buon funzionamento
dell'amministrazione comunale;
che con le sue osservazioni, l'autorità di nomina si è opposta al ripristino
dell'effetto sospensivo al ricorso, sostenendo che gli episodi riportati nella
decisione di licenziamento hanno compromesso il buon funzionamento del servizio
e che la situazione ha pregiudicato irrimediabilmente il rapporto di fiducia,
di modo che un reintegro del dipendente sarebbe da escludere; il Municipio ha
quindi contestato le allegazioni dell'insorgente, che non avrebbe dimostrato
l'esistenza di un interesse privato preponderante atto a giustificare la
concessione dell'effetto sospensivo;
che l'insorgente ha ben espresso la propria posizione con la richiesta di
restituzione dell'effetto sospensivo, argomentando il proprio interesse al
mantenimento del rapporto di impiego nelle more della procedura, così come la
sussidiarietà dell'interesse pubblico che il Municipio avrebbe potuto addurre;
che le motivazioni addotte dall'autorità di nomina, tutto sommato prevedibili, non
ponevano la necessità di far prendere posizione nuovamente al ricorrente; un
doppio scambio di scritti non si imponeva, mentre l'interesse alla celerità
della decisione cautelare appariva senz'altro prevalente; la censura va quindi
respinta;
che l'insorgente
ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentito anche nella carenza di
motivazione della decisione impugnata;
che il presidente del Governo, dopo aver esposto nel dettaglio i fatti e
premesso di fondare il proprio giudizio sull'apparenza, impregiudicato l'esito
della vertenza nel merito, ha ritenuto che l'interesse dell'autorità comunale
all'immediata esecuzione della propria decisione, ovvero al buon funzionamento
del servizio, era senz'altro superiore a quello del ricorrente a continuare la
sua attività pendente causa; ha d'altro canto rilevato che l'insorgente non aveva
dimostrato un concreto pregiudizio per cui il proprio interesse personale dovesse
essere considerato prevalente a quello del Comune;
che la motivazione è
comprensibile e risulta adeguata per rapporto alle esigenze imposte dalla
natura cautelare della decisione, basata su una valutazione sommaria degli
elementi noti; anche questa censura va pertanto disattesa;
che giusta l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non
dispongano altrimenti; in questo caso, soggiunge la norma, il ricorrente
può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la
sospensione della decisione; un tale provvedimento si configura quale misura
provvisionale (art. 37 LPAmm);
che l'esito della
domanda cautelare dipende da un confronto degli interessi contrapposti, volto a
stabilire a quale delle parti in lite appaia
più giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento e i rischi
necessariamente connessi con l'incertezza dell'esito finale; l'esecutività
immediata si giustifica di norma quando l'interesse
pubblico a una sollecita attuazione della decisione prevale sull'interesse dell'amministrato
a che la decisione non esplichi effetti prima della suo passaggio in giudicato
formale (Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad
art. 47; inoltre Hansjörg Seiler in Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II
ed., Zurigo 2016, n. 150 ad art. 55 e
relativo rinvio a n. 92 segg.; Benoît
Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 582
segg.);
che la ponderazione
degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima
facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a;
GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner,
Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, in: RDS 1997 II 332 e seg.);
che nell'ambito di questa valutazione l'autorità deve
evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di
situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili, e che
per questo stesso motivo essa può tener conto del probabile esito della lite
solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 139 III 86 consid.
4.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3, 127 II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5 con
riferimenti; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3;
Bovay, op.
cit. pag. 583; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, Basilea/Francoforte sul Meno 1991, 4. ed., n. 2079; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 924);
che l'esito della causa pendente dinanzi al Governo non appare scontato e deve
essere oggetto di attenta disamina; a giusta ragione il presidente
dell'Esecutivo cantonale non ha deciso l'istanza in base alle possibilità di
esito favorevole del ricorso;
che il ricorrente ha senz'altro un interesse privato a mantenere il suo posto
di lavoro nelle more della procedura;
che d'altro canto, l'autorità di nomina vanta un indubbio interesse pubblico
all'immediato allontanamento del dipendente del quale ha espressamente
dichiarato di non avere più fiducia;
che a questo stadio,
l'interesse pubblico al buon andamento del servizio va considerato prevalente a
quello del dipendente di svolgere l'attività lavorativa; indipendentemente
dall'esito della lite, il rischio che la presenza del dipendente possa
ostacolare il corretto svolgimento dell'amministrazione comunale è concreto;
che la conclusione del presidente del Governo secondo cui nelle more della
procedura non appare giustificato mantenere alle dipendenze del Comune il
funzionario licenziato reintegrandolo provvisoriamente nell'organico è
pienamente sostenibile;
che il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); il
ricorrente è tenuto a rifondere congrue ripetibili al Comune, assistito da un
legale (art. 49 cpv. 1 e 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso. Il ricorrente rifonderà fr. 1'000.- al Comune di CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera