Incarto n.
52.2023.80

 

Lugano

9 aprile 2025           

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2023 di

 

 

 

RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 gennaio 2023 (n. 269) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 21 giugno 2022 con cui il Municipio di Coldrerio gli ha negato la licenza edilizia per la posa di una voliera esterna (part. __________);

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   RI 1 è proprietario di un terreno (part. __________) con una casa d'abitazione situata a Coldrerio, in zona residenziale estensiva (R2).

 

 

B.   a. Con notifica di costruzione del 29 settembre 2021, RI 1 ha chiesto al Municipio la licenza edilizia a posteriori per la posa di una voliera esterna destinata a 40 pappagallini (agapornis, comunemente noti come inseparabili). La gabbia, avente una superficie di più o meno 3 m2 e un'altezza di un paio di metri, è posizionata sul lato est del fondo, verso via __________, e ancorata all'edificio tramite dei travetti.


ESTRATTO PLANIMETRIA                                                   






















Alla domanda è stata allegata una perizia sul rumore generato dalla voliera, che considera un riparo fonico (lungo 15 m e alto 2 m, formato da pannelli) collocato dal proprietario verso il confine est e prospetta altri interventi per ridurre ulteriormente il rumore (posa di un sistema oscurante e di un rivestimento fonoassorbente dell'intradosso del tetto della gabbia).

 

b. Nel termine di pubblicazione, l'istanza ha suscitato l'opposizione di CO 1, proprietario del fondo (part. __________) dirimpettaio, situato sull'altro lato di via __________.

c. Nonostante il preavviso favorevole della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR; che ha però chiesto l'adozione degli ulteriori interventi prospettati dalla perizia), il 21 giugno 2022 il Municipio ha negato la licenza edilizia postulata. In particolare, dopo aver richiamato l'art. 48 delle norme di attuazione del piano regolatore di Coldrerio (NAPR), che in zona R2 permette solo attività economiche e commerciali compatibili con la residenza, e l'art. 31 NAPR, che vieta la costruzione di nuove stalle, pollai, porcili, canili, conigliere, concimaie e simili nell'interno dell'abitato o nell'immediata vicinanza di case d'abitazione o di uso collettivo, ha ritenuto che la voliera per la tenuta di 40 pappagallini fosse riconducibile a un simile impianto vietato.


C.   Il 25 gennaio 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la predetta decisione.

In breve, dopo aver negato una violazione del diritto di essere sentito (per carenza di motivazione) e ammesso la legittimazione del vicino a opporsi, il Governo si è chinato sulla conformità di zona. Dopo aver illustrato il quadro normativo, ha essenzialmente osservato come tale requisito andrebbe valutato in base alle caratteristiche di una voliera (dimensioni, specie e numero di animali custoditi) e ammesso solo se l'impianto ha una funzione subalterna e accessoria a quella abitativa e non provoca immissioni incompatibili con la residenza. Ricordata anche la giurisprudenza e la tipologia di rumore, ha poi rilevato come, in concreto, la voliera con 40 uccelli della specie agapornis non fosse riconducibile a una piccola gabbia da giardino, ma piuttosto a un pollaio, vietato dall'art. 31 NAPR. Ha quindi a sua volta concluso che la stessa fosse incompatibile con tale norma e più in generale con la destinazione della zona residenziale R2 (art. 48 NAPR). Infine, ha rigettato in quanto inammissibili e premature le censure riferite a eventuali misure esecutive.

 

 

D.   Contro tale giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato e che gli atti vengano rinviati al Municipio per nuova decisione.
In buona sostanza, l'insorgente eccepisce un errato accertamento dei fatti rilevanti e la violazione del diritto. In particolare contesta che la voliera, per dimensioni e tipologia di animali, sia assimilabile a un pollaio, negando qualsiasi analogia con il caso giurisprudenziale (STA 52.2004.261 del 28 settembre 2004) evocato dalla precedente istanza e richiamando una direttiva concernente la protezione degli animali relativa alle galline. Rimprovera poi al Governo di non essersi confrontato con le immissioni concretamente indotte dalla voliera (inferiori ai limiti prescritti per la zona di situazione), sorvolando anche altri punti (quali le critiche riferite alla registrazione prodotta dal vicino, che andrebbe espunta dall'incarto). In ogni caso, segnala di aver nel frattempo diminuito il numero di uccelli e implementato altre misure atte a contenerne il cinguettio (posa di un telo oscurante e di un rivestimento fonoassorbente sulla parte superiore della voliera); chiede quindi di tener conto di tali aspetti e che il permesso sia semmai subordinato alla tenuta di un numero massimo di esemplari.

 

E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si limita a richiamare le sue precedenti prese di posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia respinto; così pure CO 1, con argomenti di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.

 

 

F.    Con la replica e le dupliche, il ricorrente rispettivamente l'UDC e il vicino resistente si sono essenzialmente riconfermati nelle loro conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte i rispettivi argomenti.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario e istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), il sopralluogo sollecitato dalle parti, al pari delle altre prove genericamente richieste dal ricorrente (edizione e richiamo documenti, perizia, testi e ogni altra ammessa) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della pronuncia.

 

 

2.    2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett. b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona in cui si collocano (cfr. STA 52.2019.524 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 in RtiD I-2022 n. 42 consid. 2.1 e rinvii; Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zurigo 2020, n. 78 ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 472 ad art. 67 LALPT).

 

2.2. La zona residenziale è per principio destinata all'abitazione e all'insediamento di quelle attività che sono strettamente connesse con questa specifica finalità. Per giurisprudenza, la vocazione di tali zone non esclude a priori la possibilità di tenere degli animali più o meno domestici. La detenzione a titolo ricreativo di alcuni animali da compagnia può essere considerata quale parte integrante dell'abitare. Essa è in particolare conforme alla funzione residenziale quando configura un'attività collaterale, subalterna alla destinazione abitativa. Non deve avere implicazioni di natura commerciale, né essere fonte di immissioni moleste, inconciliabili con la destinazione abitativa della zona. Nelle zone residenziali possono quindi essere ammessi manufatti destinati alla detenzione di un limitato numero di animali. Determinanti ai fini del giudizio sulla conformità non sono tanto le dimensioni dei fabbricati, quanto piuttosto il numero e il genere di animali che vi vengono alloggiati, rispettivamente le caratteristiche specifiche della zona interessata (cfr. STF 1C_538/2011 del 25 giugno 2012 consid. 2.3 e 5; STA 52.2019.392 del 16 giugno 2021 consid. 2.4 in RtiD I-2022 n. 43, 52.2010.86 del 28 luglio 2010 consid. 2.2, 52.2004.261 citata consid. 2.1, 52.1994.124 del 21 luglio 1994 consid. 2.2 in RDAT I-1995 n. 33).

2.3. In base all'art. 48 NAPR, nella zona residenziale estensiva (R2), oltre all'uso abitativo, sono permesse anche attività economiche e commerciali compatibili con la vocazione residenziale. Non si tratta quindi di una zona esclusivamente abitativa, ma mista. La norma non specifica il concetto di attività economiche e commerciali compatibili con la vocazione residenziale. Coerentemente con le definizioni dell'art. 10 NAPR, v'è da ritenere che sono essenzialmente da considerare tali quelle non moleste, ovvero che per la loro natura si inseriscono nell'abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare (non invece quelle solo poco moleste, che l'art. 10 NAPR circoscrive all'ambito delle attività artigianali,

non ammesse in zona R2). Interpretazione, questa, che si concilia peraltro anche con l'assegnazione del grado di sensibilità al rumore (GdS II) attribuito all'area in questione (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS 814.41).

 

2.4. L'art. 31 NAPR, rientrante nelle norme edificatorie generali, vieta dal canto suo la costruzione di nuove stalle, pollai, porcili, canili, conigliere, concimaie e simili nell'interno dell'abitato o nell'immediata vicinanza di case d'abitazione o di uso collettivo.

Questa prescrizione, introdotta nell'ambito della variante di PR (approvata con ris. gov. n. 4627 del 1° ottobre 2002) che ha integrato nelle NAPR le disposizioni già contenute nel vecchio regolamento edilizio comunale del 1977 (cfr. messaggio municipale del 7 maggio 2001 relativo alle varianti), è stata verosimilmente mutuata dalla vecchia legge sanitaria del 18 novembre 1954 (BU 1955, 9), che all'art. 104 conteneva un divieto pressoché identico. La norma persegue finalità d'ordine essenzialmente igienico sanitario. Essa vieta segnatamente le nuove strutture destinate alla stabulazione di animali (quali stalle, pollai, ecc.), che da questo profilo possono risultare conflittuali con le abitazioni. Non vieta per contro la tenuta a titolo ricreativo di qualsiasi animale domestico, che può generalmente essere considerata quale parte integrante dell'abitare e compatibile con la zona residenziale.

 

3.    3.1. In concreto, come visto in narrativa, qui controversa è la voliera per la detenzione di 40 agapornidi, che il ricorrente ha posato nel suo giardino, sul lato est del fondo. Il Municipio ha negato il permesso a posteriori richiamando gli art. 31 e 48 NAPR, e ritenendo in particolare che la controversa voliera, per analogia, caratteristiche ed emissioni prodotte, fosse paragonabile a un impianto simile a quelli vietati dall'art. 31 NAPR. Ad analoga conclusione è essenzialmente pervenuto il Governo, considerando segnatamente che la voliera con i 40 pappagallini inseparabili non fosse riconducibile a una piccola gabbia da giardino, ma piuttosto a un pollaio (considerando anche, a titolo di paragone, che la struttura posata per caratteristiche e dimensioni permetterebbe di allevare almeno 6 unità di pollame domestico). Ha quindi a sua volta dedotto che la stessa fosse incompatibile con l'art. 31 NAPR e più in generale con la destinazione della zona residenziale R2 (art. 48 NAPR).

3.2. Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non appare effettivamente insostenibile considerare che la tenuta di un numero così elevato di esemplari di agapornis in una voliera esterna non sia conforme alla zona residenziale di situazione e non rientri nei limiti della funzione abitativa ammessa dall'art. 48 NAPR. Un simile insediamento trascende in effetti chiaramente la semplice detenzione di qualche animali a titolo ricreativo, che può generalmente ancora essere ritenuta compatibile in un quartiere residenziale, in quanto volta a soddisfare i bisogni degli abitanti. Non può del resto essere ignorato che il cinguettio di questi uccelli diurni (di modeste dimensioni, ca. 13-18 cm) può notoriamente diventare rumoroso (cfr. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria [USAV], Vögel Tiergerecht halten - passende Gehege und die richtige Einrichtung, 2017, pag. 9; Schweizer Tierschutz STS, STS-Merkblatt Agaporniden, 2018, pag. 1 e 2; Basler Tierschutzverein, Merkblatt Agaporniden, 2022, pag. 1 e 3). Peraltro, anche secondo la perizia fonica prodotta dal ricorrente, il carico fonico generato dai 40 volatili (pari a un livello sonoro medio LAeq di 72.4 dBA, misurato a una distanza di 2 m), valutato secondo la direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM, Aiuto all'esecuzione per la valutazione dei rumori quotidiani, 2014), è stato ritenuto - senza l'adozione di ulteriori misure per la riduzione delle emissioni - come notevolmente molesto. A prescindere dalla registrazione evocata dal ricorrente, dal profilo delle ripercussioni che ne scaturiscono, soprattutto in termini di rumori molesti (valutati nel quadro delle norme pianificatorie, cfr. STA 52.2019.392 citata consid. 2.2 e rinvii), la tenuta di un numero così elevato di pappagallini non si concilia oggettivamente con la zona di situazione (che non ammette neppure attività economiche moleste, incompatibili con la residenza, supra consid. 2.3). Al di là del divieto dell'art. 31 NAPR e del paragone effettuato dal Governo con le unità di pollame domestico che potrebbero essere allevate nella gabbia, la conclusione a cui è pervenuto il Municipio sulla non conformità di zona della voliera con 40 pappagallini (in applicazione del diritto comunale autonomo, cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1; STA 52.2020.390/391 del 16 agosto 2023 consid. 3.6 e rinvii) merita pertanto conferma.
Non porta evidentemente ad altra conclusione la generica affermazione dell'insorgente secondo cui nella zona R2 sorgerebbero allevamenti di galline, voliere di dimensioni ben maggiori e canili. Una simile affermazione, del tutto vaga e priva di qualsiasi riscontro oggettivo, non è evidentemente idonea a fondare un diritto alla parità di trattamento (cfr. DTF 148 I 271 consid. 2.2), tanto meno nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1).

3.3. Resta da verificare se la licenza edilizia non possa invece essere rilasciata per un numero minore di esemplari, così come in sostanza chiede l'insorgente a titolo sussidiario.
Come visto, la detenzione a titolo ricreativo di alcuni animali da compagnia (e quindi anche di volatili) può normalmente essere ritenuta conforme alla zona abitativa (cfr. pure STA 52.2004.261 citata consid. 2.3, che menziona piccole gabbie di uccelli). Inoltre, nemmeno dall'art. 31 NAPR può essere dedotto un divieto tassativo alla custodia di qualche pennuto di piccola taglia in un quartiere residenziale (cfr. supra consid. 2.4). Ciò detto, considerato che gli inseparabili devono necessariamente essere tenuti in coppia e preferibilmente in un gruppo (con un numero di esemplari pari), e che una voliera con una superficie di almeno 2 m2 e un'altezza di 2 m rientra tra quelle raccomandate per una detenzione rispettosa degli animali di 2-6 agapornidi (non ristretta alla sola osservanza dei requisiti minimi della legislazione sulla protezione degli animali, cfr. USAV, op. cit., pag. 9; Schweizer Tierschutz STS, op. cit., pag. 3 seg.), in concreto v'è da ritenere che nulla osti al rilascio del permesso a posteriori per la voliera in oggetto, in quanto destinata a non più di 6 esemplari di questa specie. Dal profilo pianificatorio, anche le ripercussioni (rumori molesti, esalazioni) che possono derivare da un gruppo così limitato di inseparabili, non può ragionevolmente essere considerata inconciliabile con la vocazione residenziale della zona. Né risulta peraltro contraria alla legislazione federale sulla protezione ambientale evocata dal resistente, come si vedrà qui seguito.

 

 

4.    4.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni, conclude la norma (cpv. 3), sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (cfr. pure art. 7 cpv. 1 OIF). Questa norma vale anche per quegli impianti - come quelli che generano il cd. rumore quotidiano o del tempo libero (Alltagslärm), tra cui rientra una voliera - per i quali gli allegati dell'OIF non hanno fissato dei valori limite d'esposizione al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb in base ai criteri stabiliti dall'art. 15, unitamente agli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF). Secondo l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori di pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori ai valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4, 130 II 32 consid. 2.2). Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente conto della natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere a una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; cfr. DTF 133 II 292 consid. 3.3, 123 II 325 consid. 4d/bb; STA 52.2010.86 citata consid. 3.2). Elementi utili per il giudizio possono essere dedotti da direttive delle autorità specializzate della Confederazione, dei Cantoni o private fondate su sufficienti conoscenze specialistiche, quali la citata direttiva dell'UFAM del 2014 sulla valutazione dei rumori quotidiani (cfr. STF 1C_386/2016 del 13 dicembre 2017 consid. 4.2).


4.2. In concreto, come già accennato, la perizia fonica prodotta dal ricorrente ha analizzato il disturbo generato dalla voliera con 40 pappagallini in base alla predetta direttiva, giudicandolo come notevolmente molesto. Per ridurre le emissioni, ha quindi considerato l'effetto schermante della barriera fonica (formata da pannelli fonoassorbenti) collocata verso il confine est del fondo, rilevando come tale intervento (che diminuisce di 7.1 dB(A) il livello
sonoro medio LAeq misurato presso il ricettore più vicino sull'edificio del resistente [40.4 dB(A)], a 19.5 m di distanza) mitigasse la percettibilità del rumore e le alte frequenze emesse dagli animali, pur restando notevolmente molesto in base alla direttiva, a causa della sua permanenza nella fascia notturna. Quali ulteriori misure, lo studio ha quindi prospettato la posa di un sistema oscurante (volto a impedire agli uccelli di vedere la luce dopo le 21.00 e prima delle 7.00, in modo da tardare l'inizio del loro cinguettio, soprattutto d'estate) e di un rivestimento fonoassorbente dell'intradosso del tetto della voliera (- 1 dB(A) ca.). Misure, queste, che anche l'UPR ha imposto a titolo di condizione (supra consid. Ac) e che il ricorrente ha frattanto apparentemente attuato (diminuendo pure il numero di pennuti, cfr. ricorso pag. 11).
In queste circostanze, non v'è ragione di dubitare che limitando il numero di inseparabili a non più di 6 unità - ovvero a meno di ¼ di quelli considerati nello studio fonico - il disturbo derivante dalla voliera potrà essere tutt'al più esiguo e contenuto nella misura massima possibile (cfr. art. 11 cpv. 2 e 25 cpv. 1 LPAmb, art. 7 cpv. 1 OIF). Ogni dimezzamento dell'energia sonora corrisponde in effetti a un'ulteriore riduzione di 3dB(A) (cfr. pure studio fonico pag. 25).

 

 

5.    5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio impugnato è di conseguenza annullato, unitamente al diniego del permesso e gli atti sono rinviati al Municipio affinché rilasci al ricorrente la licenza edilizia a posteriori per la voliera, da destinare a un numero massimo di 6 agapornis. Il permesso dovrà essere subordinato all'adozione di tutte le misure di riduzione delle emissioni già imposte dall'autorità dipartimentale (cfr. scritto del 3 febbraio 2022).


5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra le parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, il ricorrente verserà inoltre al resistente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), a valere per entrambe le sedi di giudizio. Il Comune ne va esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm) rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).




Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:

1.1.       la decisione del 25 gennaio 2023 (n. 269) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 21 giugno 2022 del Municipio di Coldrerio sono annullate;

1.2.       gli atti sono rinviati al Municipio di Coldrerio affinché rilasci a RI 1 la licenza edilizia a posteriori per la voliera, nei limiti indicati al consid. 5.1.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è suddivisa tra RI 1 (fr. 1'350.-) e CO 1 (fr. 450.-). Il ricorrente verserà inoltre a quest'ultimo fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio. All'insorgente va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

4.   Intimazione a:

 

 



Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La cancelliera