__________

 

Incarto n.
52.2024.136

 

Lugano

6 marzo 2025                              

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

cancelliere:

Federico Lantin

 

 

statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2024 di

 

 

 

RI 1  

RI 2  

rappresentate da: RA 1   

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 febbraio 2024 (n. 747) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la risoluzione del 17/21 luglio 2023 con la quale il Municipio di Blenio ha rilasciato all'CO 1 (recte: a E__________) la licenza edilizia per la bonifica agricola dei mapp. __________ e __________ di quel Comune, sezione di Olivone;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. O__________ e G____________________, W__________, E__________ e K__________ sono comproprietari dei mapp. __________ e __________ di Blenio, sezione di Olivone, due terreni in pendio di 7'444 m2 e 7'659 m2, ubicati in località __________, a monte di via __________ (mapp. __________). In base al vigente piano regolatore i fondi sono assegnati alla zona agricola, ad eccezione della porzione sud del mapp. __________ attribuita indicativamente all'area forestale (cfr. piano del paesaggio).

 

ESTRATTO DEL PIANO DEL REGISTRO FONDIARIO                                              

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Il 17/22 agosto 2022, l'CO 1 (recte: E__________) ha inoltrato al Municipio una domanda di costruzione per la bonifica agricola dei predetti fondi. Il progetto prevedeva di tagliare varie piante e di realizzare un colmataggio alto fino a 2.00 m nella parte centrale dei fondi. I piani della domanda riportavano l'indicazione margine boschivo accertato.

 

c. La domanda, pubblicata dal 2 al 16 settembre 2022, ha suscitato in data 21 settembre 2022 l'opposizione di RI 1 e di RI 2 (di seguito: __________), le quali hanno contestato l'intervento sotto svariati profili (mancanza di un accertamento forestale puntuale, assenza di un permesso di dissodamento, di una giustificazione del colmataggio ecc.) e lamentato che il termine di pubblicazione di 15 giorni lederebbe, per quanto concerne il loro diritto di opposizione, il diritto federale.

 

d. In data 27 settembre 2022, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha chiesto all'istante, per il tramite del Municipio, un complemento atti. In particolare, la Sezione dell'agricoltura (SAgr) ha richiesto un rapporto agroeconomico che indicasse il beneficio economico per l'azienda agricola derivante dall'intervento di bonifica e colmataggio. Al contempo, l'Autorità dipartimentale ha chiesto all'istante di valutare attentamente la quantità di materiale necessaria al livellamento ed eventualmente riproporre delle nuove sezioni in quanto, da un punto di vista agricolo, il colmataggio proposto non era giustificato.

La richiesta di complemento comprendeva inoltre l'avviso negativo dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). Secondo l'Autorità dipartimentale il riempimento previsto, alto fino a 2.00 m, modificherebbe in maniera importante la morfologia del terreno e non si inserirebbe in modo ordinato e armonioso nel contesto paesaggistico. Un tale quantitativo di materiale non sarebbe stato inoltre giustificato da un punto di vista agricolo.

 

e. Il 6 giugno 2023, l'istante in licenza ha presentato, unitamente al complemento atti richiesto, una variante riduttiva.

                                         In base a quest'ultima, verrebbero anzitutto tagliate varie piante fino al confine boschivo che sarebbe stato accertato dalla Sezione forestale (SFo). Nella parte centrale dei fondi, dove si trova l'avvallamento più profondo, verrà effettuato un colmataggio con terra non inquinata (750 m3), che coprirà una superficie di 1'938 m2 e avrà un'altezza massima di 0.50 m. Gli avvallamenti rimanenti, derivanti dallo spostamento di dossi o delle cunette, saranno livellati attraverso una bonifica tradizionale. Prima di procedere al colmataggio e al ripristino finale dei fondi, verrà valutata con le Autorità la possibilità di creare un drenaggio centrale per lo smaltimento delle acque. Al termine dei lavori verrà eseguita una semina.

In base alla relazione tecnica, scopo dell'intervento sarebbe quello di livellare l'area per poter meccanizzare il taglio del raccolto, compreso il terreno in pendenza verso monte, al fine di aumentare anche la superfice destinata al foraggio.

 

 

 

 

ESTRATTO PLANIMETRIA                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO SEZIONE A-AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA DRONE DA EST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda era corredata da un documento datato 28 aprile 2023, allestito dalla __________, che comprendeva l'indagine pedologica, la valutazione agronomica e il piano di ricoltivazione. In base alla valutazione agronomica, il beneficio agroeconomico annuo stimato in termini di resa di sostanza secca sarebbe di +760 Kg, mentre il beneficio economico stimato ammonterebbe a fr. +340.-. La migliore portanza del suolo e la conseguente possibilità di utilizzo di veicoli agricoli (meccanizzazione) porteranno ad un beneficio anche nei tempi di gestione.

 

f. Con avviso cantonale del 23 giugno 2023 (n. 125217), l'Autorità dipartimentale ha preavvisato positivamente l'intervento, subordinandolo a diverse condizioni.

In particolare, la SFo ha stabilito quanto segue:

 

Preavvisiamo favorevolmente i piani della bonifica fondiaria sui mappali n° __________/__________ RFD Blenio-Olivone e preliminarmente condivisi con l'Ufficio forestale del 3° circondario.

 

Condizioni/oneri

 

·         Prima dell'inizio dei lavori deve essere contattato il forestale di settore sig. __________ per definire sul terreno il margine boschivo limitrofo;

·         si deve mantenere la distanza di 2 ml dal margine boschivo ai sensi degli artt. 6 cpv. 2 LCFo e 13b con Allegato 2 lett. k) RLCFo;

·         sono vietati il transito e il deposito di qualsiasi genere di materiale all'interno dell'area boschiva limitrofa;

·         al termine degli interventi deve essere previsto un collaudo dell'opera.

 

Da parte sua, la SAgr ha rilevato che:

 

Il progetto di bonifica terreni agricoli ai mappali __________ e __________ RFD Blenio-Olivone concerne la zona agricola.

I signori __________ e__________ gestiscono un'azienda agricola (ai sensi della LDFR) indirizzata all'allevamento di vacche da latte garantita a lungo termine.

Verificata la documentazione inoltrata si prende atto del beneficio economico (maggior resa e minor tempo di lavoro) derivante dalla bonifica.

Pertanto il progetto si giustifica da un punto di vista agricolo (art. 16a LPT) nell'ambito di un miglioramento della gestione e della coltivazione del suolo alle seguenti condizioni:

 

·         l'intervento deve essere pianificato in modo da poter eseguire la semina subito dopo il colmataggio, onde evitare erosioni e dilavamenti;

·         l'apporto di terra vegetale deve limitarsi a massimi 750 mc, come da documentazione;

·         la parte di terreno bonificato deve inserirsi in modo armonioso rispetto al comparto agricolo;

·         verificare l'assenza di neofite invasive, prevedere un rinverdimento tempestivo e una gestione attiva della vegetazione sull'area interessata, con estirpazione meccanica di eventuali neofite;

·         la superficie bonificata deve essere rinverdita con una miscela idonea al luogo e al periodo di semina;

·         al termine della bonifica prevedere una gestione estensiva del suolo (durata da valutare a fine lavori) 

 

Da ultimo, l'UNP ha preavvisato favorevolmente il progetto, subordinando il permesso a condizioni che qui non interessano.

 

g. Per quanto noto, nel corso della procedura edilizia, l'istante ha proceduto al taglio delle piante con l'accordo dell'Autorità forestale.

 

h. Recepito l'avviso cantonale positivo, con decisione del 17/21 luglio 2023 il Municipio ha rilasciato all'istante il permesso richiesto, dichiarando al contempo irricevibile, siccome tardiva, l'opposizione delle associazioni.

 

 

B.   Con giudizio del 21 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 avverso la decisione municipale.

Anzitutto, il Governo ha ritenuto che RI 1 (per sé e in rappresentanza di RI 2) fosse legittimata a ricorrere giusta l'art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451). Ha quindi concluso che il termine di pubblicazione della domanda fosse di 30 giorni ex art. 10a della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e che l'opposizione era dunque tempestiva. Di seguito, ha disatteso la censura concernente la violazione del diritto di essere sentite delle opponenti, reputando che tale difetto fosse stato sanato mediante ricorso davanti al Consiglio di Stato, dotato di pieno potere cognitivo. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha respinto l'obiezione inerente la delimitazione dal bosco e il coordinamento della procedura di accertamento forestale con la procedura di rilascio della licenza edilizia. Al riguardo, ha rilevato che il progetto di bonifica sarebbe stato sottoposto preliminarmente alla SFo. In particolare, l'Ufficio forestale di circondario avrebbe misurato sul terreno la linea del margine boschivo secondo la Direttiva cantonale per l'accertamento del bosco e del suo margine del dicembre 2006. Il limite del bosco riportato nella domanda di costruzione sarebbe quindi già stato delimitato dall'Autorità forestale. Ininfluente sarebbe il fatto che il risultato dell'accertamento non sia stato pubblicato, posto che nulla muterebbe riguardo al suo esito e, meglio, che la superficie in esame non sia da considerarsi boschiva ai sensi della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0). L'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che l'intervento potesse beneficiare di un permesso ordinario giusta gli art. 16a e 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), essendo conforme alla zona agricola. In particolare, avallando le conclusioni della SAgr, ha ritenuto che l'azienda agricola gestita da E__________ e L__________ fosse un'azienda agricola ai sensi della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11) garantita a lungo termine. Ha inoltre osservato che il beneficio economico (maggior resa e minor tempo di lavoro) derivante dalla bonifica emergerebbe dalla documentazione inoltrata. Il progetto si giustificherebbe dunque dal punto di vista agricolo (art. 16a LPT). Da ultimo, il Governo ha respinto la richiesta inerente il ripristino dei fondi e l'implementazione dei compensi ecologici.

C.   Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullato unitamente alla licenza edilizia richiesta e che vengano ripristinati i fondi oppure, in subordine, implementati dei compensi ecologici. In via subordinata, postulano l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Municipio per una nuova decisione.  

Anzitutto, le insorgenti sostengono di essere legittimate a interporre ricorso giusta l'art. 12 cpv. 1 LPN, motivo per cui il termine di pubblicazione era di 30 giorno (art. 10a LE) e la loro opposizione sarebbe stata tempestiva. Di seguito, lamentano una violazione del loro diritto di essere sentite, posto che non avrebbero ricevuto copia del complemento atti del 6 giugno 2023. A loro dire, tale violazione non sarebbe stata sanata dalla procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato. Proseguendo, ritengono che nel caso di specie sarebbe stato imprescindibile esperire una procedura di accertamento puntuale del limite forestale (art. 10 LFo e art. 4 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 921.100). In particolare, il risultato dell'accertamento avrebbe dovuto essere pubblicato (art. 4 cpv. 3 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 921.110). Inoltre, l'accertamento forestale avrebbe dovuto essere coordinato con la procedura di rilascio della licenza edilizia (art. 1 segg. della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; LCoord; RL 701.300). Oltre a ciò, argomentano che l'avviso cantonale conterrebbe delle condizioni (definizione sul terreno, prima dell'inizio dei lavori, del margine boschivo limitrofo) che non potrebbero essere rispettate, posto che il taglio degli alberi sarebbe avvenuto già prima del rilascio della licenza edilizia. Nel merito, lamentano che il limite del bosco indicato nella domanda di costruzione sarebbe vecchio e non più valido. Il margine boschivo divergerebbe infatti da quello indicato negli estratti delle carte nazionali prodotti. Proseguendo, sostengono che l'intervento non sarebbe conforme alla zona agricola. A loro dire, la bonifica genererebbe un beneficio economico per l'azienda di soli fr. 340.- annui. L'intervento non sarebbe dunque oggettivamente necessario ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 lett. a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1).

 

D.   a. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione pervengono il Municipio nonché l'CO 1 (recte: E__________), qui resistente, con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.

L'UDC, dopo aver richiamato le sue precedenti prese di posizione, riporta le osservazioni della SAgr, delle quali si riferirà, ove necessario, in seguito.

 

b. In sede di replica e duplica le insorgenti, il resistente e il Municipio si riconfermano nelle rispettive allegazione e domande, approfondendo le rispettive tesi. L'UDC si limita a richiamare la propria risposta, senza formulare ulteriori osservazioni. Il Consiglio di Stato è invece rimasto silente.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è l'abilitazione a insorgere di RI 1 e RI 2, entrambe rientranti nel novero delle organizzazioni legittimate a opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LE e, pertanto, anche a ricorrere ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LE (cfr. al riguardo: STA 52.2017.192 del 19 luglio 2017 consid. 2). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque ricevibile in ordine. Se fossero legittimate ad insorgere davanti al Governo è questione di merito, che verrà esaminata in appresso (cfr. consid. 2). Con questa precisazione, il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione, presente e passata, dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani ecc.), dalle immagini visibili su Google Maps e Google Street View (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012 consid. 2.1) e dalle immagini pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo (map.geo.admin.ch, “SWISSIMAGE Viaggio nel tempo”). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove. A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1. La domanda di costruzione è stata presentata, quale istante in licenza, dall'CO 1. Il permesso è stato rilasciato dal Municipio a quest'ultima. Davanti al Governo la risposta e la duplica al ricorso sono state presentate da E__________ (per conto) dell'CO 1. Il giudizio governativo menziona tuttavia come parte l'Azienda agricola __________ E__________ e L__________, alla quale la decisione è stata di conseguenza intimata. In questa sede risposta e duplica sono state presentate a nome dall'CO 1, rappresentata dall'avv. __________, che sembra tuttavia indicare E__________ e L__________ quali "resistenti". A prescindere dalle diverse denominazioni utilizzate, sembra dunque che si sia in presenza di una ditta individuale (non iscritta a registro di commercio), che è stata considerata dal Municipio come soggetto attivo della procedura di rilascio del permesso di costruzione e dal Governo come soggetto passivo della procedura ricorsuale.

 

                                         1.3.2. La nozione di parte è definita all'art. 3 cpv. 1 LPAmm. In base a quest'ultimo, sono parti le persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. La norma si basa quindi sulla possibilità di presentare ricorso contro una determinata decisione e di essere parte in causa davanti all'autorità giudiziaria. L'autorità deve esaminare d'ufficio se i requisiti per avere qualità di parte sono soddisfatti (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 15).

 

                                         1.3.3. Requisiti per avere qualità di parte sono innanzitutto la capacità di essere parte (Parteifähigkeit) e la capacità processuale (Prozessfähigkeit). In linea di principio, questi requisiti sono determinati anche nella procedura amministrativa secondo il diritto civile. Ha capacità di essere parte (cioè di agire come parte nel procedimento) chi ha personalità giuridica, ovvero può avere diritti e doveri. In particolare, hanno personalità giuridica le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico. Eccezionalmente, se previsto dalla pertinente legge materiale o di procedura, possono agire come parte anche altri soggetti privi di personalità giuridica. Per capacità processuale s'intende la facoltà di condurre personalmente la controversia legale o di delegare tale compito a un proprio rappresentante. È l'espressione processuale dell'esercizio dei diritti civili ai sensi degli art. 11 e 12-16 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210; cfr. STA 52.2015.45 del 27 ottobre 2017 consid. 1.2.1, 90.2016.42 del 22 marzo 2017 consid. 2.1 e rimandi). Le persone giuridiche agiscono dal canto loro attraverso i loro organi direttivi (cfr. art. 55 cpv. 1 CC).

 

                                         1.3.4. Indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro di commercio (art. 931 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) e dalla loro ragione sociale (art. 945 cpv. 1 CO), le ditte individuali non sono considerate persone indipendenti e distinguibili dal titolare (cfr. STF 9C_756/2023 del 31 luglio 2024 consid. 1.2.2; Martina Altenpohl, in: Basler Kommentar, OR II, VI ed., Basilea 2024, n. 1 ad art. 945 CO; Rino Siffert, in: Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmen, Berna 2017, n. 7 ad art. 945 CO). Non c'è motivo di discostarsi da questo neppure per quanto riguarda l'ambito edilizio. La parte processuale e il soggetto attivo (istante, ricorrente) o passivo (opponente, resistente) è quindi la persona fisica titolare della ditta individuale e non l'impresa individuale come tale. Lo stesso varrebbe qualora si fosse confrontati con una società semplice: anch'essa non ha in effetti personalità giuridica (cfr. Christof Truniger/Lukas Handschin, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 530 CO).

 

                                         1.3.5. Nel caso in esame, la ditta individuale è stata designata, e apparentemente considerata, come parte in tutti i gradi di giudizio. Anche la procura a favore del rappresentante legale è intestata alla ditta individuale, ma è comunque firmata anche dal suo titolare e dalla di lui moglie. In queste particolari circostanze, il principio di buona fede (art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) impone di considerare il titolare dell'impresa come soggetto attivo (in qualità di istante e beneficiario della licenza edilizia) rispettivamente passivo (quale resistente nell'ambito della procedura ricorsuale promossa dalle qui ricorrenti) e, pertanto, anche come destinatario del giudizio governativo impugnato. In quanto persona fisica, è legittimato a essere parte e, quindi, a presentare osservazioni (come resistente) nell'ambito della procedura di ricorso. A lui vanno dunque ascritti gli atti di risposta e duplica presentati a nome dell'azienda agricola e a suo carico dovrà semmai essere posta l'eventuale tassa di giustizia.

 

 

2.    Tempestività dell'opposizione

 

Preliminarmente, occorre rilevare che l'opposizione costituisce un presupposto del diritto di ricorrere davanti al Consiglio di Stato (cfr. art. 21 cpv. 2 LE).

                                         Nel caso concreto, il Municipio ha ritenuto che l'opposizione delle ricorrenti fosse tardiva.

Il Consiglio di Stato ha per contro reputato che l'opposizione fosse tempestiva, posto che RI 1 (per sé e in rappresentanza di RI 2) sarebbe legittimata a ricorrere giusta l'art. 12 cpv. 1 LPN e che il termine di pubblicazione della domanda avrebbe dovuto dunque essere di 30 giorni ex art. 10a LE.

                                         Il Municipio ritiene in questa sede che l'assenza di una lista esaustiva delle procedure che necessitano dell'applicazione dell'art. 10a LE e di giurisprudenza al riguardo lascerebbero all'Autorità la capacità di apprezzamento sulla scelta del termine di pubblicazione da applicare (cfr. risposta).

                                         Ora, di norma, il termine di pubblicazione è di 15 giorni (cfr. art. 6 cpv. 1 LE). In base all'art. 10a LE, qualora sia dato diritto di ricorso giusta l'art. 12 cpv. 1 LPN, il termine è di 30 giorni. La norma non lascia alcun margine di apprezzamento. In concreto, l'Esecutivo comunale ha rilasciato la licenza edilizia per la bonifica sulla base degli 16a e 22 LPT (cfr. avviso cantonale). Si trattava dunque dell'adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'art. 2 LPN (cfr. STF 1C_397/2015 del 9 agosto 2016 consid. 1.1, 1C_17/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 1.1). Pro Natura Svizzera è riportata nell'Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere del 27 giugno 1990 (ODO; RS 814.076). Si tratta di un'associazione a livello svizzero che, secondo i suoi statuti si occupa della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente (cfr. art. 2 dello statuto reperibile sul sito internet dell'associazione). Era dunque legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. b LPN (cfr. STF 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 1.3.2). Ne deriva che il termine di pubblicazione era di 30 giorni giusta l'art. 10a LE. L'opposizione di RI 1, presentata per sé e in rappresentanza di RI 2, era dunque tempestiva.

 

 

3.    Diritto di essere sentite

 

3.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost.. Tale norma assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 975 e 1001 segg.). Nel nostro Cantone, l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo il quale le parti hanno il diritto di essere sentite. Per l'art. 35 LPAmm esso viene esercitato, di regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv. 2). L'autorità vi può soprassedere in determinati casi, che non occorre qui illustrare (cfr. STA 52.2019.531 del 21 luglio 2020 consid. 2.1, 52.2018.609 del 27 febbraio 2020 consid. 2.2).

3.2. Nel caso concreto, come visto in narrativa, il 6 giugno 2023 l'istante ha presentato il complemento atti richiesto e una variante riduttiva del progetto. Ne discende che il Municipio, che ha omesso di notificare tale documentazione alle opponenti, negando loro la possibilità di esprimersi, ha disatteso chiaramente il loro diritto di essere sentite. La violazione può comunque essere considerata sanata, atteso che le ricorrenti hanno avuto la facoltà di accedere alla documentazione e di pronunciarsi in merito davanti al Governo, dotato di pieno potere cognitivo, e ancora in questa sede.

 

 

4.    Accertamento forestale

 

                                         4.1. Procedura

 

4.1.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. L'accertamento forestale può anche avvenire d'ufficio in alcuni casi al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione (cpv. 2) o nel caso di una domanda di dissodamento (cpv. 3). Una decisione formale, che stabilisca se un insieme di alberi possa essere qualificato o non quale foresta, può essere emanata unicamente nell'ambito di un procedimento di accertamento forestale secondo l'art. 10 LFo. Ciò non significa tuttavia che prima del rilascio di un permesso di dissodamento o di costruzione debba essere esperito in ogni caso un procedimento di accertamento forestale separato. Nel caso siano date le competenze, il diritto federale ammette la possibilità di eseguire un accertamento forestale nell'ambito di una procedura di dissodamento (cfr. STF 1A.250/1995 del 26 giugno1996 consid. 2c, in: ZBl 99/1998 pag. 37 segg.) o di licenza edilizia (cfr. STF 1C_430/2016 del 6 luglio 2016 consid. 3.1 e rimandi). L'art. 10 cpv. 3 LFo stabilisce infatti che se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, l'Autorità competente a rilasciare un permesso di dissodamento decide anche in merito all'accertamento forestale. Dall'obbligo di coordinamento sancito a livello federale (art. 25a e 33 cpv. 4 LPT) discende poi che una domanda di dissodamento va coordinata con una domanda di costruzione allorquando il dissodamento è in relazione con un progetto edilizio. Allo stesso modo, anche l'accertamento forestale in relazione con un progetto edilizio deve essere adeguatamente coordinato (cfr. sentenza del Verwaltungsgericht Berna VGE 21633 del 25 novembre 2003 consid. 2.6, in: BVR 2004, pag. 214 segg.).

 

                                         4.1.2. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LCFo il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura. In base al cpv. 2 l'accertamento forestale può essere eseguito d'ufficio. L'art. 4 cpv. 1 RLCFo stabilisce che la domanda d'accertamento va presentata alla Sezione e deve contenere: la motivazione della richiesta; la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore; l'estratto del registro fondiario; eventuale procura del proprietario del fondo. La Sezione istruisce la pratica (cpv. 2). Previo annuncio sul Foglio ufficiale la Sezione deposita il risultato dell'accertamento presso le cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni. Il Municipio comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può fare opposizione alla Sezione durante il periodo di consultazione (cpv. 3). La Sezione decide sulla domandaLa decisione di accertamento è intimata all'istante, agli opponenti e al Municipio (cpv. 4). La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all'articolo 42 LCFo (cpv. 5). Nel caso in cui l'accertamento venga richiesto contestualmente a una domanda di costruzione, la domanda di accertamento va decisa, in virtù del principio di coordinamento delle procedure, nell'ambito della procedura ordinaria di rilascio dell'autorizzazione a costruire (cfr. art. 4 e segg. LE; art. 7 cpv. 3 Lcoord). In tal caso l'istanza cantonale designata dal Consiglio di Stato trasmette al Municipio un avviso cantonale in modo da permettere l'emanazione della decisione globale (art. 9 cpv. 2 lett. c Lcoord). La decisione globale è poi impugnabile, indipendentemente dai motivi invocati, per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord).

 

4.1.3. Nel caso concreto, la bonifica presuppone(va) l'eliminazione di un'ampia vegetazione silvestre sui mapp. __________ e __________. In base ai piani della domanda la superficie in questione non configura(va) bosco.

In sede di opposizione le ricorrenti hanno lamentato che il margine boschivo accertato riportato sui piani fosse vecchio e non più valido. Gli estratti della carta nazionale attesterebbero che parte della superficie oggetto degli interventi sarebbe boschiva. Sarebbe stato dunque necessario esperire un accertamento forestale puntuale per delimitare correttamente la superficie dei fondi non coperta da bosco e richiedere un permesso di dissodamento (cfr. opposizione agli atti).

                                         Nell'avviso cantonale, la SFo ha preavvisato positivamente il progetto, avallando in particolare i piani preliminarmente condivisi con l'Ufficio forestale del 3° circondario. Ha inoltre imposto quale condizione che prima dell'inizio dei lavori deve essere contattato il forestale di settore sig. __________ per definire sul terreno il margine boschivo limitrofo.

                                         Davanti al Governo (cfr. osservazioni e duplica della SFo) l'Autorità dipartimentale ha precisato quanto segue:

 

                                         (…) nel caso all'esame, analogamente ad altre domande di costruzione inerenti le bonifiche fondiarie a scopo agricolo, l'Ufficio forestale di circondario ha definito e misurato preliminarmente sul terreno la linea del margine boschivo con l'ausilio dello strumento GPS e secondo la Direttiva cantonale sull'Accertamento del bosco e del suo margine del dicembre 2006. Nel caso specifico, il limite del bosco ripreso nei piani della DC per l'ottenimento della licenza edilizia è quindi già stato delimitato e stabilito dall'autorità forestale, direttamente sul posto e nel pieno rispetto delle citate direttive. La doglianza dell'opponente secondo cui la licenza andrebbe revocata a causa dell'assenza della pubblicazione formale del risultato dell'accertamento è pertanto da respingere nel merito. La scrivente Sezione forestale ribadisce infatti che tale procedura di pubblicazione non farebbe altro che confermare quanto già rilevato sul terreno (…)

 

                                         e

 

                                         (…) Ci teniamo tuttavia a ribadire che contrariamente a quanto sostenuto da RI 1, la Sezione forestale non ha mai “indicato all'istante la necessità di procedere ad un accertamento”. Come più volte specificato, la Sezione forestale, per il tramite dell'Ufficio forestale del 3° circondario, ha definito e misurato preliminarmente sul terreno la linea del margine boschivo, fornendo poi il dato digitale al progettista incaricato di allestire la domanda di costruzione. Successivamente, in sede di preavviso alla stessa DC, come condizione, la Sezione forestale chiedeva all'istante di essere convocata prima dell'inizio dei lavori ad un sopralluogo di verifica “per definire sul terreno il margine boschivo limitrofo”, ossia per assicurarsi che il margine precedentemente definito fosse rispettato in sede di esecuzione dei lavori. Sopralluogo che, si precisa, si è tenuto correttamente (…)

                                         Il Governo ha avallato tali considerazioni.

                                         Le ricorrenti contestano invece l'agire della SFo dal profilo procedurale, cosi come descritto in narrativa.

Ora, dagli atti risulta che l'Ufficio forestale di circondario ha accertato preliminarmente sul terreno il limite del bosco. Il risultato di tale accertamento è confluito nei piani della domanda (cfr. margine boschivo accertato riportato sui piani), la quale è stata pubblicata (anche sul Foglio ufficiale) e portata a conoscenza dei vicini. Le ricorrenti hanno da parte loro potuto opporsi tempestivamente al progetto, censurando il limite boschivo riportato sui piani e lamentando l'assenza di un accertamento forestale puntuale e di una domanda, rispettivamente di un permesso, di dissodamento (cfr. opposizione). In sede di avviso cantonale, la SFo ha poi preavvisato positivamente il progetto. L'avviso è diventato parte integrante della licenza edilizia, che è stata impugnata dalle opponenti. Ne deriva che la procedura di accertamento forestale e di rilascio del permesso edilizio sono state adeguatamente coordinate conformemente ai disposti della Lcoord e che i diritti di difesa delle ricorrenti sono stati sufficientemente garantiti (cfr. sentenza del Verwaltungsgericht Berna VGE 21633 citata consid. 2.6-2.7). Da questo profilo non vi è dunque motivo di annullare la licenza. Criticabile è semmai il fatto che si sia proceduto al taglio degli alberi nel corso della procedura, prima cioè della crescita in giudicato della licenza edilizia richiesta, che implicava (tra l'altro) l'eliminazione di un'area ricoperta da alberi, la cui natura era/è controversa. Di principio, i lavori oggetto di una domanda di costruzione non possono infatti essere eseguiti prima del passaggio in giudicato del relativo permesso.

 

4.2. Diritto materiale

 

4.2.1. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo; DTF 124 II 85 consid. 2). Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo). Una ponderazione degli interessi privati con altri interessi pubblici contrapposti non deve per contro essere eseguita nell'ambito di questa procedura (DTF 124 II 85 consid. 3e e 4d e riferimenti; STF 1C_242/2007 dell'11 giugno 2008 consid. 2.1 e 1C_319/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 2.2). Il messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno inoltre precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali” secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere di alberi e forma offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente pregevoli e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151 seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; DTF 124 II 85 consid. 3 d/bb, 114 Ib 224 consid. 9 a/ac; RtiD II-2005 n. 28 consid. 4.2).

 

4.2.2. I cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01) fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

 

4.2.3. In attuazione e completamento delle menzionate disposizioni federali, l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, quindi, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (art. 3).

4.2.4. Se è vero che per definire una foresta sono decisive le condizioni esistenti al momento del giudizio di prima istanza (DTF 124 II 85 consid. 4d, 120 Ib 339 consid. 4a), è altrettanto vero che in determinate circostanze occorre tener conto anche della situazione passata (DTF 108 Ib 509 consid. 5; 107 Ib 50 consid. 4a). In casi particolari può quindi essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora la vegetazione silvestre è stata allontanata abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane tale anche se sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib 339 consid. 4; 111 Ib 302 consid. 2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b). La legge sulle foreste, oltre a vietare i dissodamenti, proibisce pure il taglio raso d'alberi. Per entrambi gli interventi è infatti necessaria una formale autorizzazione (cfr. art. 5 e 22 LFo). A differenza della superficie dissodata, quella tagliata rasa permane foresta e il suo ripopolamento è sempre possibile (FF 1988 III pag. 167). Le superfici abusivamente dissodate non possono dunque in alcun modo ridurre l'esistente zona boschiva (Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib 509 consid. 3).

                                          

                                         4.2.5. In concreto, la SFo ha escluso la natura boschiva della superficie in parola, rilevando (cfr. osservazioni e duplica davanti al Governo) quanto segue:

 

                                         (…) Di conseguenza la superficie censurata dal gravame non è da considerarsi boschiva ai sensi della LFo, quanto piuttosto una superficie inselvatichita, priva dei requisiti minimi quantitativi e qualitativi per l'assoggettamento alla LFo. La consultazione delle immagini aeree potrebbe falsare la reale situazione riscontrabile in loco, ossia la presenza di aggregati di betulla tipici della colonizzazione pioniera che non raggiungono tuttavia l'età minima di 20 anni necessaria per l'assoggettamento a bosco giusta l'art. 3 cpv. 1 LCFo. Non si configura pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, una richiesta con relativa concessione di deroga al divieto di dissodamento giusta l'art. 5 LFo (…)

 

                                         e

                                        

                                         (…) In relazione infine ai dubbi sollevati da RI 1 di come la scrivente abbia stimato l'età degli aggregati di betulla inferiore a 20 anni, replichiamo che “i singoli alberi visibili già nel 2000” citati dalla ricorrente non possono rappresentare un criterio sufficiente per definire il raggiungimento di questa soglia d'età. Infatti, come descritto nella Direttiva cantonale sull'Accertamento del bosco e del suo margine del dicembre 2006, la valutazione di tale criterio deve fondarsi sull'età media calcolata per tutta la sua superficie nella sua globalità e tenendo conto delle percentuali di fasce d'età, e non prendendo come riferimento singoli individui. Nel caso che ci occupa, al momento dell'apprezzamento (primavera 2023), l'età media del popolamento censurato non raggiungeva l'età ventennale, motivo per il quale lo stesso non era stato considerato boschivo ai sensi della LFo. Allo stesso modo, il fatto che le parcelle siano censite come bosco nelle recenti carte nazionali non può giovare alla ricorrente, dal momento che, per analogia e come sancito nell'art. 2 cpv. 1 LFo, l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo per la definizione di foresta (…)

                                        

                                         Il Governo ha avallato tali conclusioni.

Le ricorrenti ribadiscono invece che il limite del bosco accertato indicato nella domanda di costruzione sarebbe vecchio e non più valido, ritenuto che divergerebbe da quello indicato negli estratti delle carte nazionali prodotti.

Il resistente condivide le conclusioni delle Autorità inferiori.

                                         In concreto, la SFo ha escluso che l'aggregato arboreo fosse assimilabile a bosco, in quanto le piante in discussione non avrebbero raggiunto l'età minima di 20 anni. Sebbene non vi sia motivo di dubitare della correttezza delle conclusioni dell'Autorità forestale, scaturite da un accertamento puntuale sul terreno, che viene contestato genericamente dalle ricorrenti unicamente sulla base degli estratti della carta nazionale, la valutazione appare incompleta. Come testé indicato (consid. 4.2.3), per stabilire se la superficie in parola sia qualificabile come bosco è infatti necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi quantitativi e qualitativi. L'età delle piante configura soltanto un criterio di giudizio ausiliario, che non permette, da solo, di determinarsi sulla natura boschiva o meno della superficie in questione (cfr. STF 1C_1/2021 del 30 luglio 2021 consid. 3.4.2). In concreto, non è tuttavia dato sapere se la vegetazione silvestre adempiva gli ulteriori criteri quantitativi. Tantomeno, l'Autorità ha chiarito se la superficie alberata potesse/possa svolgere una particolare funzione di carattere sociale, protettivo ecc., tenuto in particolare conto che l'aggregato arboreo era/è ubicato su un terreno in pendio, in prossimità di un'ampia area boschiva che si estende a monte dei fondi oggetto della bonifica.

                                         Considerato come da questo profilo non spetta a questa Corte rimediare alle carenze poste in essere dalle istanze inferiori, si giustifica di annullare la licenza edilizia, nonché il giudizio governativo che la conferma, rinviando gli atti al Municipio affinché, completata con la collaborazione del resistente la domanda con le informazioni mancanti e raccolto un nuovo avviso del Dipartimento del territorio (in particolare della SFo), si pronunci di nuovo sull'intervento. Va da sé che per la qualifica di bosco è determinante la situazione antecedente il taglio delle piante eseguito dall'istante (cfr. STA 52.2016.34 del 9 dicembre 2016 consid. 3.2, 52.2015.205 del 3 agosto 2015 consid. 4.1).

 

 

5.    Bonifica

 

5.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Per l'art. 16a cpv. 1 LPT, gli stessi sono conformi alla zona agricola se, riservata una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LPT, sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. La norma è precisata dall'art. 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), il quale al cpv. 4 prevede segnatamente che l'autorizzazione va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c). L'art. 34 cpv. 5 OPT stabilisce inoltre che gli edifici e gli impianti per l'agricoltura a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. La valutazione se una determinata attività sia esercitata per hobby, oppure come impresa agricola gestita a titolo principale o accessorio, dipende dalle circostanze del caso concreto. Costituiscono indizi di un'attività esercitata a titolo ricreativo non conforme alla zona agricola la circostanza che non sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende Gewinn- und Ertragsorientierung), il mancato raggiungimento di determinate dimensioni minime o l'onere lavorativo marginale che richiede (cfr. STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2 con rinvio alla STF 1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 11 ad art. 16a LPT). Un'impresa ai sensi dell'art. 16a LPT si distingue in particolare dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo per l'impiego coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente rilevante, volto al conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C_516/2016 citata consid. 5.2; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 2.2). L'onere lavorativo, rispettivamente il tempo dedicato all'attività non sono, da soli, determinanti. Neppure è decisiva la sola questione se il titolare dell'impresa percepisca pagamenti diretti o se adempia le condizioni per riceverne (cfr. STF 1C_8/2010 citata consid. 2.3.1, 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 3.3; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). Determinante è piuttosto che si tratti di un'impresa che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT). Requisito, quest'ultimo, che mira ad assicurare che nella zona agricola, la quale dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici, non vengano autorizzati inutilmente manufatti, i quali, in seguito all'abbandono dell'attività, restino inutilizzati già dopo breve tempo (cfr. STF 1A.64/2006 citata consid. 5.1 e 5.5; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). Con la nozione di “esistenza assicurata a lungo termine” si devono intendere, di principio, i prossimi 15-25 anni (cfr. ZBl 2003, pag. 157 segg., consid. 2 c/aa pag. 160; STA 52.2005.169 del 5 settembre 2005 consid. 3.2). La valutazione, fondata di principio sulla struttura aziendale esistente, presuppone segnatamente un esame approfondito della redditività (cfr. DTF 133 II 370 consid. 5; STF 1C_4/2015 citata consid. 3.3.1, 1C_517/2014 del 9 marzo 2014 consid. 4, 1C_8/2010 citata consid. 2.3.3). Dalle condizioni finanziarie (redditi) deve risultare che una cospicua parte del fabbisogno della famiglia del titolare dell'impresa è coperta dall'attività agricola; di regola un contributo di un terzo è sufficiente per impianti che non hanno un'incidenza territoriale rilevante (cfr. STF 1C_554/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.4, 1C_8/2010 citata consid. 2.3.3; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2).

 

5.2. Per giurisprudenza, il requisito della necessità (art. 34 cpv. 4 lett. a OPT) va valutato secondo criteri oggettivi. Dipende segnatamente dalla superficie coltivata, dal tipo di coltura e di produzione come pure dalla struttura, grandezza e necessità dell'azienda (cfr. STF 1C_808/2013 del 22 maggio 2014 consid. 4.1, 1C_226/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 4.2 e rimandi). Di principio, una modifica del terreno naturale (mediante scavo o colmata) è conforme alla zona agricola solo se è indispensabile per migliorare le condizioni della coltivazione e se l'asportazione o l'apporto di materiale sono limitati allo stretto necessario. L'intervento deve quindi avere uno scopo agricolo, non servire da pretesto per attività estranee all'agricoltura, quali interventi di estrazione o progetti di discarica (cfr. STF del 31 ottobre 1988, citata in RDAT I-1995 n. 61 consid. 2.6; sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo [VB.2017.00724] del 25 aprile 2019 consid. 3.3 e 3.4; AR GVP 28/2016 n. 1550 consid. 4a). In specie, deve tendere a migliorare la qualità del terreno, aumentandone la fertilità (cfr. STF 1A.71/1994 parz. pubbl. in ZBl 1996 pag. 89 consid. 4a; Niklaus Spoerri, Remise en état de modifications de terrains illégales, in: INFORUM, VLP-ASPAN, n. 5/08, pag. 6). I motivi posti a fondamento della modifica del suolo devono prevalere sull'interesse pubblico al mantenimento del suo andamento naturale. Di regola, il mero obiettivo di ottimizzare la coltivazione di un fondo mediante macchinari è insufficiente (cfr. STF 1C_226/2008 citata consid. 4.4; STA 52.2012.203 del 26 settembre 2013 consid. 2.2, 52.2009.29 dell'11 febbraio 2010 consid. 2.2 e rimandi; sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2012/102] del 21 agosto 2013 consid. 4.2; sentenza del Tribunale amministrativo di Soletta [SOG 2009 n.15] del 20 marzo 2009 consid. 5). In quest'ordine di idee, la prassi dei Cantoni ammette quelle modifiche che, senza comportare essenziali trasformazioni o pregiudizi al paesaggio, consentono di migliorare qualitativamente il suolo o di ottenere importanti benefici per il suo sfruttamento agricolo (quale ad esempio un riporto di terra che permette di realizzare un accesso diretto al posto di un tragitto più lungo). Inammissibili sono per contro quegli interventi che, per la loro portata, non si trovano più in un rapporto ragionevole rispetto al beneficio per l'attività agricola oppure che, deteriorando elementi caratterizzanti il paesaggio, collidono con aspetti prioritari della tutela della natura e del paesaggio. Minori esigenze vengono invece poste a miglioramenti di precedenti modifiche artificiali del terreno (cfr. STF 1C_808/2013 citata consid. 4.2; STA 52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid. 2.2; AGVE 2013, pag. 457 seg. consid. 1.2).

5.3. La ponderazione degli interessi richiesta dall'art. 34 cpv. 4 lett. b OPT va eseguita tenendo conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio enunciati dagli art. 1 e 3 LPT e di tutti gli interessi pubblici e privati toccati dal progetto (art. 3 cpv. 1 lett. a OPT). Si tratta innanzitutto degli interessi perseguiti dalla stessa LPT (mantenimento di superfici idonee all'agricoltura, integrazione delle costruzioni nel paesaggio, protezione delle rive, dei siti naturali e delle foreste), ma anche degli altri interessi tutelati da leggi speciali (legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 [LPAmb; RS 814.01], legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 [LPN; RS 451], legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0], ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 [OIF; RS 814.41], ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 [OlAt; RS 814.318.142.1]; cfr. DTF 134 ll 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1; STF 1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 3.3.2, 1C_616/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 3.1).

5.4. Il controverso intervento contempla la bonifica dei terreni agricoli mediante taglio delle piante e colmata dell'avvallamento esistente che ne renderebbe difficoltosa ed onerosa la lavorazione. Il colmataggio previsto raggiungerebbe fino a 0.50 m di altezza, sarebbe composto da terra non inquinata (750 m3) e concernerebbe una superficie di 1'938 m2. I fondi oggetto di bonifica verrebbero attualmente trattati e sfalciati regolarmente allo scopo di ottenere foraggio per l'allevamento di diversi capi di bestiame. Scopo dell'intervento sarebbe quello di livellare l'area per poter meccanizzare il taglio del raccolto, compreso il terreno in pendenza verso monte, al fine di aumentare anche la superfice destinata al foraggio (cfr. relazione tecnica).

                                         Il beneficio annuo stimato in termini di resa in sostanza secca sarebbe di +760 Kg, mentre quello economico di fr. +340.-. La migliore portanza del suolo e la conseguente possibilità di utilizzo di veicoli agricoli (meccanizzazione) porteranno inoltre ad un vantaggio anche sotto il profilo dei tempi di gestione (cfr. valutazione agroeconomica). 

I Servizi generali del Dipartimento del territorio, facendo proprio l'avviso della SAgr, hanno ritenuto che l'intervento fosse conforme alla zona. In questa sede la SAgr riconferma il proprio avviso favorevole rilevando (cfr. risposta dell'UDC) quanto segue:

 

I fondi sono gestiti dai signori __________ E__________ e L__________, di Olivone, proprietari di un'azienda agricola ai sensi della LDFR indirizzata all'allevamento di vacche da latte. I dati aziendali sono i seguenti: superficie agricola utile (SAU) di ca. 40 ettari, 19 vacche da latte, manze, manzette e vitelli corrispondenti a tot. ca. 32 UBG per l'equivalente di 2.481 USM (unità standard di manodopera) e l'azienda è garantita a lungo termine (età del gestore 30 anni, disponibilità di fondi in proprietà e in affitto e verifica economica aziendale).

 

Morfologicamente i fondi oggetto dell'intervento presentano una parte pianeggiante e una parte in pendenza. La bonifica richiesta permette il recupero si superficie agricola utile (SAU) nella parte a monte, mentre l'apporto di materiale nella parte pianeggiante, limitatamente a 750 mc e conformemente alle disposizioni della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo permette di migliorare qualitativamente il suolo, aumentando la resa foraggiera della tenuta di vacche da latte.

Riteniamo che oggettivamente la bonifica porterà un beneficio concreto ai gestori agricoli in termini di redditività del fondo (maggiore superficie sfalciabile e maggiore resa) e razionalità del lavoro (superficie uniforme e priva di ostacoli).

La maggiore resa di foraggio indicata nella documentazione (+760 kg SS/a) può a prima vista sembrare irrisoria. A torto, perché equivale al foraggio necessario a una vacca da latte per ca. 1 mese e mezzo. Inoltre, il beneficio economico calcolato non tiene conto del tempo di lavoro risparmiato, di poter evitare danni ai macchinari per lo sfalcio e della possibilità di annunciare la superficie in pendenza a pagamenti diretti.

 

Dal canto suo, il Governo ha avallato le considerazioni dell'Autorità dipartimentale.

In merito alla realtà aziendale, le informazioni principali sono state fornite dalla SAgr in sede di risposta (superficie agricola [SAU] di ca. 40 ettari, 19 vacche da latte, manze, manzette e vitelli corrispondenti a tot. ca. 32 UBG [unità di bestiame grosso] per l'equivalente di 2.481 USM [unità standard di manodopera]). Questi dati avrebbero invero dovuto figurare nell'incarto della domanda di costruzione, unitamente ai relativi riscontri documentali. Se ne può comunque dedurre che l'azienda agricola in discussione sia gestita a titolo professionale (cfr. RtiD II-2020 n. 47 consid. 3.2.3 e 4.2.1.1). Richiamati l'età del gestore (30 anni), disponibilità di fondi in proprietà e in affitto e una verifica economica aziendale, la SAgr ha altresì ritenuto che l'esistenza dell'azienda è garantita a lungo termine. Sennonché, nulla di preciso è dato di sapere sul contenuto della citata verifica. Agli atti non figurano né un piano aziendale, da cui risulti che l'impresa in questione sia economicamente in grado a lungo termine di generare un reddito sufficiente a coprire i costi correnti e quelli derivanti dagli investimenti necessari, né altri documenti (bilanci, conti economici) che permettano di valutare la situazione aziendale. Le ricorrenti non contestano comunque l'ossequio del requisito previsto dall'art. 34 cpv. 4 lett. c OPT. La questione non va dunque approfondita oltre in questa sede.
In difetto di sufficienti informazioni, non è d'altro canto possibile pronunciarsi con cognizione di causa neppure sulla contestata necessità dei controversi interventi (cfr. art. 34 cpv. 4 lett. a OPT). Ora, per stabilire se la bonifica sia oggettivamente necessaria occorre determinare compiutamente se l'intervento è richiesto per una gestione razionale dell'impresa. Ciò implica di sapere, in particolare, quante volte all'anno avviene lo sfalcio, quale è l'aumento atteso della resa (di foraggio) e se tale aumento sia indispensabile per l'impresa (cfr. s
entenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2007/139] del 3 aprile 2008 consid. 4, confermata dalla STF 1C_226/2008 citata consid. 4.4). Per valutare il beneficio economico occorre inoltre conoscere l'ammontare dei pagamenti diretti che l'istante riceverebbe a seguito dall'estensione della superficie agricola ottenuta mediante bonifica e sapere in che misura l'intervento incide sui risultati dell'azienda (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2007/139] citata consid. 4; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2012/102] citata consid. 4.2). La documentazione all'incarto è silente sulla maggior parte di questi elementi (cfr. valutazione agroeconomica). Anche da questo profilo si giustifica dunque di rinviare gli atti al Municipio affinché, completata con la collaborazione del resistente la domanda con le informazioni mancanti e raccolto un nuovo avviso della SAgr, si pronunci di nuovo sull'intervento.

 

 

6.    6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione municipale del 17/21 luglio 2023 e il giudizio governativo che la conferma. Gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come indicato ai consid. 4.2.5 e 5.4.

 

6.2. Il rinvio degli atti all'autorità inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre è considerato parte vincente (STF 2C_1041/2019 consid. 8 e rinvio). Pertanto, la tassa di giustizia è posta a carico del resistente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alle ricorrenti, non patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al pagamento degli oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2b ad art. 31).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

      Di conseguenza:

1.1. la decisione del 21 febbraio 2024 (n. 747) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 17/21 luglio 2023 del Municipio di Blenio sono annullate;

1.2. gli atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda conformemente a quanto indicato al ai consid. 4.2.5 e 5.4.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di E__________. Non si assegnano ripetibili.

      Alle insorgenti va retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il cancelliere