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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 febbraio 2024 (n. 966) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 2 ottobre 2023 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nata il __________ 1991 e il __________ 2013 ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B).
Letturista di contatori di professione, in passato è stata oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):
28 marzo 2017 revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato con contestuale ordine di sottoporsi a perizia specialistica di medicina del traffico a cura del Centro medico del traffico, per sospetta inidoneità alla guida (guida sotto l'influsso di canapa commessa il 15 febbraio 2017);
19 settembre 2017 annullamento con effetto immediato della decisione del 28 marzo 2017 (a seguito dell'accertamento della sua idoneità alla guida da parte del medico del traffico) e riammissione alla guida; parimenti revoca della patente per la durata di tre mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in stato d'inattitudine per influsso di sostanze psicoattive), già eseguita dal 15 febbraio al 14 maggio 2017 (nell'ambito del provvedimento cautelativo);
2 giugno 2021 revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato e ordine di sottoporsi a perizia specialistica presso un medico del traffico per sospetta inidoneità alla guida (tossicomania);
26 novembre 2021 revoca a tempo indeterminato della patente per un'infrazione grave (guida nonostante revoca) commessa il 18 settembre 2021, ritenuto che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di settembre 2022; la riammissione alla guida è stata inoltre subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di medicina del traffico (livello 4).
B. a. Visto il rapporto del medico del traffico del 26 luglio 2023 (che l'ha ritenuta idonea alla guida), il 4 agosto 2023 la Sezione della circolazione ha annullato con effetto immediato la predetta revoca e riammesso l'interessata alla guida.
b. Nel frattempo, il 3 agosto 2023, verso le ore 13.15, RI 1 ha circolato in territorio di __________ alla guida del veicolo immatricolato __________, intestato al padre.
Interrogata dalla polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, ha spiegato di avere creduto di essere autorizzata alla guida, essendosi sottoposta all'accertamento peritale e avendo provveduto al pagamento delle relative spese. Ha comunque dato atto di non disporre di alcuna comunicazione dell'autorità dipartimentale circa la restituzione della sua licenza a seguito della visita dal medico del traffico. Ha poi sostenuto di avere guidato soltanto quel giorno, precisando di avere, durante il periodo di revoca, fatto capo per i suoi spostamenti a un amico, di cui si è tuttavia rifiutata di fornire le generalità.
c. Preso atto del
relativo rapporto di polizia, con scritto del 29 agosto 2023 la Sezione della
circolazione ha notificato all'interessata l'apertura di un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue
osservazioni, il 2 ottobre successivo l'autorità dipartimentale le ha revocato
la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto
immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del 2
ottobre 2025 e subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame
psico-tecnico. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.
1 lett. a (recte: f), 16c cpv. 2 lett. d, 16d cpv. 1 e 2
della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;
RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione
del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
d. A seguito dei
predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 12 ottobre 2023, il competente
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole del reato di guida senza
autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Statuendo
sull'opposizione tempestivamente interposta dall'interessata, il 25 ottobre
successivo il magistrato penale ha abbandonato il procedimento in applicazione
dell'art. 52 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0),
ritenendo che sia la sua colpa che le conseguenze del fatto fossero di lieve
entità. Ha infatti considerato che la conducente si fosse posta alla guida
nonostante la revoca in un'unica occasione, ben sapendo che il medico del
traffico l'aveva giudicata idonea alla guida. La predetta decisione è passata
in giudicato incontestata.
C. a. Contro il provvedimento
amministrativo, la conducente è insorta davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone, previa restituzione dell'effetto sospensivo al gravame,
l'annullamento.
b. Con risoluzione del 15 novembre 2023 il Presidente del Governo ha accolto
l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, cui nemmeno
la Sezione della circolazione si era opposta.
c. Con giudizio del 28 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha confermato tale
provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Governo ha anzitutto
rilevato come, malgrado l'abbandono del relativo procedimento, il magistrato
penale abbia accertato che l'interessata aveva effettivamente condotto un
veicolo a motore nonostante la revoca. Ha poi respinto l'argomentazione della
conducente secondo cui sarebbe stata legittimata a ritenersi di nuovo ammessa
alla guida. Ha pertanto constatato la sussistenza di un'infrazione grave alle
norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr,
per la quale la Sezione della circolazione, a fronte dei precedenti del 2017 e
2021, non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente
a tempo indeterminato (ma almeno per due anni). Ha infine respinto la domanda
di assistenza giudiziaria formulata dalla conducente.
D. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
La ricorrente critica anzitutto il Governo per essersi scostato dalla qualificazione
dei fatti operata dalle autorità penali. Riproponendo essenzialmente le
tesi rimaste inascoltate davanti alla precedente istanza, si prevale di un
errore di diritto (sostenendo di avere pensato di essere già autorizzata alla
guida) e del principio della buona fede (pretendendo di avere ricevuto
rassicurazioni dal capo dell'Ufficio giuridico dell'autorità dipartimentale
circa il fatto che quest'ultima si sarebbe adeguata al giudizio penale).
Evidenzia inoltre la sua necessità di disporre della licenza di condurre. A
fronte della sua precaria situazione economica, torna infine a chiedere la
concessione dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento e contestando in particolare di avere fornito informazioni che andassero oltre quelle consuete, relative alla procedura da seguire in caso di contestazioni sui fatti.
F. In sede di replica, l'insorgente ha ulteriormente ribadito che le era stato garantito che l'autorità amministrativa non si sarebbe opposta alla qualificazione penale del caso. Il Governo e la Sezione della circolazione sono invece rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100). La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà
meglio in seguito, a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3
e rimandi), le prove (audizione testimoniale del suo legale e della propria
assistente sociale) sollecitate dall'insorgente non appaiono infatti idonee ad
apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito
della controversia.
2. 2.1. In materia
di repressione delle infrazioni relative alla circolazione stradale, il diritto
svizzero conosce notoriamente il sistema della doppia procedura penale e
amministrativa: il giudice penale si pronuncia sulle sanzioni penali (multe,
pene pecuniarie, ecc.) previste dalle disposizioni penali della LCStr (art. 90
segg. LCStr) e dal codice penale (art. 34 segg., 106 e 107 CP), mentre le
autorità amministrative decidono le misure amministrative (ammonimento o
revoca) previste dagli art. 16 segg. LCStr (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137
I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo coordinamento tra le due
procedure.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1,
129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto
impone in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello
amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti
(cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità
amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua
decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono
stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui
apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove
compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine
se il giudice penale non ha chiarito tutte
le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione
delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e
rimandi, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312
consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).
Per giurisprudenza,
nell'interesse dell'unità e della sicurezza del diritto (oltre che per ragioni
riconducibili alle peculiarità della procedura penale, cfr. DTF 119 Ib 158
consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di riflesso tenuta, in linea di
principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una
pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (cfr. DTF 121 II 214
consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF 1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid.
3.3; Philippe
Weissen-berger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015,
Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; cfr. anche
Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non
vi sono dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la
violazione delle norme della circolazione emerge da risultanze probatorie
ammesse (cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2019.13 del 12 giugno 2019
consid. 3.1 e rif., in: RtiD I-2020 n. 32 consid. 3.1 e rimandi; cfr. pure STA
52.2022.242 del 24 ottobre 2022 consid. 3.1).
2.2.
In concreto dagli atti emerge che il 3 agosto 2023 RI 1, pur non essendo
ancora stata formalmente riammessa alla guida dopo una precedente revoca della
licenza di condurre, si è posta al volante di un veicolo a motore, così come
descritto in narrativa (consid. A, Ba-b). Preso atto del relativo rapporto di
polizia, senza attendere l'esito del procedimento penale, il 2 ottobre 2023 la
Sezione della circolazione ha pronunciato la qui controversa misura. Ora,
considerato che l'autorità amministrativa è tenuta in linea di principio a
soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia
penale passata in giudicato, la Sezione della circolazione avrebbe invero dovuto
attendere la conclusione del procedimento penale prima di emanare la propria
decisione: l'accertamento dei fatti rispettivamente la qualifica giuridica del
comportamento litigioso erano infatti rilevanti anche per il procedimento
amministrativo, nell'ambito del quale l'interessata pretendeva di aver creduto
di essere nuovamente legittimata a guidare dopo aver portato a termine con
successo l'iter cui aveva dovuto sottoporsi a seguito della precedente revoca
di cui era stata oggetto. Nel momento in cui l'insorgente si è aggravata
davanti al Governo la questione era in ogni caso da considerare superata a
fronte del decreto del 25 ottobre 2023, cresciuto in giudicato, emanato dal
procuratore pubblico. Come visto, con tale atto il magistrato penale,
confrontato con l'opposizione di RI 1 all'iniziale proposta di condanna per
titolo di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b
LCStr, ha deciso l'abbandono del procedimento penale. Tuttavia, non perché il
fatto (cioè la guida nonostante la revoca della licenza di condurre) non sussistesse,
bensì ritenendo che sia le conseguenze dello stesso che la colpa della
conducente fossero di lieve entità e rendessero dunque la punizione priva di
senso conformemente all'art. 52 CP (cfr. decreto citato, pag. 2). In concreto,
va dunque tenuto conto degli accertamenti fattuali contenuti in tale decisione
penale (cfr. pure infra, consid. 3.2). Quali conseguenze abbia
sul piano amministrativo il motivo d'impunità ritenuto dal magistrato penale è
invece questione che verrà esaminata più avanti (cfr. infra, consid.
3.3).
3. 3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è
applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;
medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti
dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida
un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1
lett. f LCStr). Tale fattispecie corrisponde all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr,
che costituisce una forma qualificata dell'infrazione consistente nel condurre
senza essere al beneficio di una licenza, l'elemento aggravante derivando dal
fatto che il conducente non ottempera a una decisione che gli ritira il
permesso di guida. L'autore dev'essere condannato per il solo fatto di non
avere osservato una decisione che gli vieta di guidare. La questione della sua
idoneità alla guida al momento dell'infrazione non ha alcun influsso sulla
realizzazione del reato, che è consumato per il solo fatto che l'autore conduce
malgrado sia oggetto di una misura amministrativa di revoca della licenza, poco
importa ch'essa sia d'ammonimento o di sicurezza (cfr. STF 6B_22/2012 del 31
agosto 2012 consid. 3.4 e rif.). Nel caso in cui un conducente si macchi
dell'infrazione di cui all'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata per un tempo
indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza
è stata revocata due volte per infrazioni gravi (cfr. art. 16c
cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza,
applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano
importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento
inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi
inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica
della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid.
3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593
seg.). Si deve tuttavia rinunciare a questo provvedimento, in applicazione
dello stesso art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, se durante almeno cinque
anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse
infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo. Questa sorta di
termine di "assoluzione parziale" si calcola dunque a partire dalla
fine di ogni revoca scontata negli ultimi dieci anni, fino al compimento della
successiva infrazione, che ha dato luogo a una nuova misura di revoca (cfr.
anche STA 52.2018.557 del 1° luglio 2019 consid. 3.1 e rimandi).
3.2. In concreto, come
visto, dagli atti risulta che il 18 settembre 2021 la ricorrente ha condotto un
veicolo a motore nonostante il 2 giugno 2021 la licenza di condurre le fosse
stata revocata a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato per sospetta
inidoneità alla guida. A seguito di tale grave infrazione, con decisione del 26
novembre 2021, la patente le è stata revocata a tempo indeterminato in forza
degli art. 16c cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. c nonché 16d cpv. 1
lett. a e cpv. 2 LCStr, con la precisazione che nessun riesame sarebbe stato
concesso prima del mese di settembre 2022 e che la riammissione alla guida
sarebbe stata subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di
medicina del traffico. Tale decisione è passata in giudicato incontestata.
Il 26 giugno 2023 si è sottoposta alla valutazione del medico del traffico che,
con rapporto del 26 luglio successivo, l'ha ritenuta idonea alla guida. Pur non
essendo ancora stata formalmente riammessa alla guida, il 3 agosto 2023, verso
le ore 13.15, si è messa al volante di un veicolo a motore.
Ora, così facendo, non v'è dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (cfr. Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 319 segg.) e, di conseguenza, della grave infrazione alle norme della circolazione prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (cfr. Mizel, op. cit, pag. 504). E ciò, quand'anche si volesse considerare a suo carico soltanto una negligenza lieve (cfr. STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5), come essenzialmente ritenuto dal magistrato penale che, pur dando atto che si era posta al volante nonostante la revoca in un'unica occasione e ben sapendo di essere stata giudicata idonea da parte del medico del traffico, sul piano fattuale ha comunque inequivocabilmente rilevato ch'ella avrebbe chiaramente dovuto attendere di ricevere la decisione ufficiale da parte della competente autorità amministrativa prima di mettersi alla guida.
Invano la ricorrente ribadisce di aver creduto di essere autorizzata a guidare perché sapeva che il medico del traffico l'aveva ritenuta idonea alla guida ed era convinta che, con il pagamento al Centro medico del traffico a cui aveva proceduto proprio quel giorno, la procedura amministrativa si fosse conclusa. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 CP non basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento, ma è anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (cfr. STF 1C_539/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2 e rif.; cfr. pure STA 52.2022.248 del 7 novembre 2022 consid. 3.3 e rif.). Ciò che appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui la ricorrente, in base all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.2; STA 52.2021.82 citata consid. 3.3). Come correttamente rilevato dalle precedenti istanze, un conducente oggetto di una formale decisione di revoca della licenza di condurre, redatta in forma scritta e notificata nelle dovute e corrette forme, può infatti essere riammesso alla guida, sulla base di una domanda di riesame, solo nelle identiche forme. Sono in effetti le decisioni in quanto tali che attestano il diritto o meno di circolare e di conseguenza è la loro violazione che comporta poi l'adozione di sanzioni penali e amministrative, indipendentemente dal possesso materiale della licenza di condurre (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 320; cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 506; STF 1B_66/2017 del 31 marzo 2017 consid. 2.3 e rif.; cfr. pure STA 52.2021.82 citata consid. 3.3 e rif.). La ricorrente - che aveva peraltro già vissuto un'esperienza simile nel 2017 (cfr. supra, consid. A) - doveva pertanto sapere che la sua riammissione alla guida avrebbe dovuto essere sancita da una formale decisione scritta, che le sarebbe stata notificata e che avrebbe peraltro potuto fissare anche delle condizioni (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Per sua stessa ammissione (cfr. verbale d'interrogatorio del 3 agosto 2023, pag. 3), non disponeva invece di alcuna formale decisione in questo senso. Ciononostante, si è comunque rimessa al volante, dando prova perlomeno di negligenza (cfr., per analogia, STF 1C_588/2020 del 25 novembre 2021 consid. 4.2, 1C_539/2015 citata consid. 5.2.3, 1C_333/2014 citata consid. 4.3; STA 52.2022.248 citata e rif.). Del resto, nemmeno l'autorità penale ha ritenuto che abbia agito sotto l'effetto di un errore sull'illiceità (cfr. decreto d'abbandono del 25 ottobre 2023).
3.3. Nulla può invece dedurre a suo favore la ricorrente dal fatto che il
procedimento penale sia stato abbandonato in applicazione dell'art. 52 CP. Tale
norma si apparenta infatti all'art. 100 cpv. 1 seconda frase LCStr (cfr.
sentenza della Cour de justice del Canton Ginevra AARP/302/2020 del 30 agosto
2020 consid. 4.2; André Bussy e altri,
Code suisse de la circulation routière commenté, IV ed., Basilea 2015, n. 2.2
ad art. 100 LCStr), secondo cui, nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è
esentato da qualsiasi pena. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di
stabilire che, con l'introduzione a far tempo dal 1° gennaio 2005 dell'art. 16
cpv. 3 seconda frase LCStr che rende incompressibile la durata minima delle
revoche amministrative, non è più possibile, nei casi di guida nonostante la
revoca, derogare - per analogia con l'art. 100 cpv. 1 seconda frase LCStr -
alla durata minima della revoca in caso di colpa lieve del conducente ("casi
di lieve entità" o "casi particolarmente lievi"), contrariamente
a quanto ammesso dalla vecchia giurisprudenza (cfr. STF 1C_102/2016 citata
consid. 2.5 e rif.). Ne discende che il fatto che il magistrato penale abbia
ritenuto dato un motivo d'impunità in base all'art. 52 CP (conseguenze e colpa
di lieve entità), non permette in concreto di prescindere da una misura
amministrativa di revoca.
3.4. Neppure è infine ben dato di vedere cosa l'insorgente possa dedurre dal principio della buona fede, in particolare dall'asserita rassicurazione che sarebbe stata data (a lei rispettivamente al suo legale e alla sua assistente sociale) dal capo dell'Ufficio giuridico, secondo cui la Sezione della circolazione avrebbe seguito la qualificazione delle autorità penali (cfr. ricorso, pag. 3, e replica al Governo, pag. 2). E questo già solo perché tale rassicurazione (peraltro contestata dall'interessato, cfr. duplica al Governo), al di là del suo significato, per stessa ammissione dell'insorgente, è stata data dopo l'emanazione della decisione di revoca (cfr. citata replica, pag. 2): non poteva pertanto esplicare alcun effetto vincolante per il Consiglio di Stato, davanti al quale la ricorrente ha comunque potuto contestare compiutamente la misura adottata nei suoi confronti. Nemmeno risulta poi che l'insorgente, fondandosi sull'asserita rassicurazione, abbia preso particolari disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio (cfr. DTF 137 II 182 consid. 3.6.2 e rif.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, pag. 153 segg.). A fronte di quanto precede, ecco pure perché non appare necessario procedere alle audizioni richieste (cfr. supra, consid. 1.2).
3.5. La ricorrente, dopo aver subito nel 2017 una revoca della licenza di condurre di tre mesi per un'infrazione grave (guida in stato d'inattitudine), nel 2021 è stata oggetto di un ulteriore ritiro di patente a tempo indeterminato, contestualmente a un'ulteriore infrazione grave (guida nonostante la revoca a titolo preventivo). Il 3 agosto 2023 l'insorgente, come appena visto, si è nuovamente resa autrice di un'infrazione grave. Ne consegue che, per quanto possa apparire severo, il provvedimento di revoca a tempo indeterminato di almeno due anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui la ricorrente si è macchiata. Nemmeno l'invocata necessità professionale di disporre della patente di guida permetterebbe di ridurre la durata del periodo di attesa di due anni, ritenuto come lo stesso corrisponda al minimo stabilito dalla legge (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine e art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr; STF 1C_520/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 4.4 e riferimenti). Va da sé che, per stabilire la nuova scadenza di tale termine biennale, l'autorità dovrà tener conto dell'effetto sospensivo già concesso al gravame dal Presidente del Governo.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4.2. La domanda di assistenza
giudiziaria va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin
dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv.
3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo
2011; LAG; RL 178.300). Lo stesso vale per la procedura davanti al Consiglio di
Stato, ragion per cui non si giustifica la richiesta contenuta nel gravame di
concedere l'assistenza giudiziaria per quella sede.
4.3. La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della sua situazione finanziaria (cfr. doc. allegati al ricorso al Governo), è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera