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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2024 di
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RI 1 in rappresentanza della figlia RI 2
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contro |
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la decisione del 28 febbraio 2024 (n. 964) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 7 settembre 2023 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio degli aiuti allo studio, in materia di mancata concessione di un aiuto allo studio; |
ritenuto, in fatto
A. Con domanda del 28
giugno 2023 RI 2, tramite la madre RI 1, ha trasmesso all'Ufficio degli aiuti
allo studio (UAST) una domanda per l'ottenimento di un aiuto allo studio per la
frequenza del 1° anno di liceo presso l'Istituto E__________ a __________ per l'anno
2023/2024.
Con decisione del 24/27 luglio 2023, confermata su reclamo il 7 settembre 2023,
l'Autorità ha tuttavia respinto la suddetta richiesta rilevando che l'istituto
scolastico in parola non rilascia egli stesso il certificato di studi al termine
della formazione, motivo per cui nessun aiuto allo studio può essere in specie concesso.
B. Con giudizio del 28
febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha anch'esso respinto il ricorso presentato
da RI 1 avverso quest'ultima decisione. Il Governo cantonale ha ritenuto che l'Istituto
E__________ non dispone dell'autorizzazione a rilasciare direttamente titoli di
studio riconosciuti, trattandosi per contro di una scuola che permette di
accedere all'esame di Stato italiano e di ottenere un certificato di studio rilasciato
dalla competente autorità italiana.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e la concessione del prestito di studi richiesto,
rispettivamente il rinvio degli atti all'Autorità precedente per nuova
decisione. Eccepita una carente motivazione della decisione impugnata, la
ricorrente lamenta - in estrema sintesi - un accertamento errato dei fatti
rilevanti e una violazione del diritto applicabile.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene l'UAST con argomenti che saranno discussi - per
quanto necessario - in appresso.
E. Con la replica e la
duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi riconfermandosi
nelle rispettive domande di giudizio.
F. Su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa, il 22 agosto 2024 la ricorrente ha versato agli atti il certificato di licenza delle scuole medie di RI 2 e l'attestato di fine anno scolastico indicante le note conseguite l'ultimo anno.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge
sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 431.100). La
legittimazione attiva della ricorrente RI 1, agente in rappresentanza della
figlia minorenne RI 2, personalmente e direttamente interessata dalla decisione
impugnata, è data (art. 65 cpv. 1 lett. a della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 16 cpv. 1 e art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e
può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla licenza delle
scuole medie trasmessa dalla ricorrente (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2.
L'insorgente lamenta anzitutto una carente motivazione della
decisione impugnata. Sostiene che né il Consiglio di Stato né l'UAST si siano
confrontati con la censura sollevata dalla ricorrente relativa al
riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle scuole svizzere in
Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, limitandosi a richiamare
genericamente disposizioni della LASt.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima
disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa
una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle
facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.
5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione
sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla
decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda
il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,
137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a
una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. In concreto sia dalla decisione impugnata sia da quella da essa tutelata
emerge che per le autorità precedenti gli aiuti allo studio possono essere
concessi unicamente per frequentare istituti scolastici che rilasciano direttamente
un diploma riconosciuto, ciò che non sarebbe il caso dell'Istituto E__________
che per contro prepara all'ottenimento di un certificato di studio rilasciato
dall'autorità italiana. Ora, la fondatezza
o meno di tale argomento è questione di merito, che sarà pertanto trattata in
seguito. Per il resto si deve
ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza
sopra menzionata sono stati nell'occasione ossequiati. L'argomentazione addotta
ha infatti consentito alla ricorrente di rendersi perfettamente conto delle
ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia. Prova ne è che essa,
assistita nella procedura ricorsuale da uno sperimentato legale, è stata in
grado di impugnare il giudizio dinanzi a questo Tribunale con la dovuta
cognizione di causa, dando prova di averne perfettamente compreso il contenuto
e la portata.
Ne discende pertanto che nel caso di specie i diritti
di parte della ricorrente non sono stati disattesi.
3. 3.1. Il Cantone
favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria
nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo
studio (art. 1 cpv. 1 LASt), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2
LASt). I sostegni allo studio, precisa l'art. 2 cpv. 1, sono costituiti dalle
borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne
casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di
grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella
secondaria. Giusta l'art. 2 LASt è borsa di studio il contributo che può essere
concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al
conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l'obbligo scolastico
(cpv. 2); è prestito di studio l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere
concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola
solo per gli studi di grado terziario (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 LASt prevede
che i sostegni allo studio sono concessi anno per anno e per la durata minima
del ciclo di studio. Il richiedente deve essere in possesso di un certificato
di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero,
deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione
equivalente (cpv. 2). La formazione - dispone il cpv. 4 - deve aver luogo in
scuole di grado secondario II e in istituiti di grado terziario che rilasciano
un diploma riconosciuto dallo Stato o da un'autorità statale del Paese in cui
operano, dalla Confederazione o dai Cantoni.
4. 4.1. La
ricorrente sostiene anzitutto che la maturità liceale rilasciata dall'Istituto
E__________ sia, in base ad accordi internazionali vincolanti, un titolo di
studio equiparato ai certificati rilasciati dai licei cantonali, tant'è che
permette l'accesso alle università svizzere, per cui - conformemente dall'art.
13 cpv. 4 LASt - questo tipo di diploma è di fatto riconosciuto in Svizzera.
Contesta l'interpretazione data al suddetto disposto dalle autorità precedenti
rilevando che la legge non prevede affatto che sia l'istituto scolastico stesso
a rilasciare il titolo di studio, ciò che d'altronde non avverrebbe neppure nei
licei cantonali atteso che tale competenza spetta al Governo cantonale per
mezzo del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (art. 26
della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; LSMS; RL 414.100).
Da parte sua l'UAST ha eccepito in sede di risposta che giusta l'art. 13 cpv. 2
LASt il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studi adeguato
per accedere alla formazione di cui si chiede il finanziamento, ciò che in
specie andrebbe ancora accertato. Afferma infatti che, nella denegata ipotesi
in cui il ricorso venisse accolto, l'insorgente dovrebbe ancora dimostrare che
con il suo diploma di scuola media avrebbe potuto accedere a un liceo pubblico.
L'insorgente contesta tale conclusione e osserva che indipendentemente dalle
condizioni di ammissione poste dall'art. 42 del regolamento delle scuole medie
superiori del 15 giugno 2016 (RSMS; RL 414.110), essa potrà comunque sostenere
l'esame di ammissione.
Sennonché, la sua tesi non può essere condivisa.
4.2. Indipendentemente dal fatto di sapere se, come sostengono l'UAST e il
Consiglio di Stato, per ottenere un aiuto allo studio il titolo di studio che
si vuole conseguire debba essere emesso dall'istituto stesso e se nello
specifico tale esigenza sia ottemperata, va rilevato che l'art. 13 cpv. 2 LASt
stabilisce che il richiedente deve essere in possesso di un certificato di
studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero,
deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione
equivalente.
Dai materiali legislativi si evince che scopo di tale disposto è quello di
evitare le "scappatoie formative" ovvero di non finanziare quelle formazioni
alle quali lo studente accede beneficiando di condizioni di ammissione meno
rigide rispetto a quelle imposte per il medesimo tipo di formazione da una
scuola svizzera (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6955 del 25 giugno
2014 sulla legge sugli aiuti allo studio, commento ad art. 13 cpv. 2 LASt che
fornisce quale esempio l'ammissione alla facoltà di medicina, possibile in
altri paesi, con una maturità professionale ciò che in Svizzera non è ammesso).
Questo permette di uniformare i requisiti per ottenere degli aiuti allo studio,
indipendentemente dall'istituto scolastico scelto, garantendo così la parità di
trattamento tra tutti gli studenti e anche tra gli istituti scolastici.
Ora, in Ticino l'art. 42 RSMS stabilisce che possono iscriversi in I classe
nelle scuole medie superiori come allievi regolari, senza esame di ammissione,
gli studenti che sono in possesso della licenza di scuola media e che
cumulativamente: (a) hanno ottenuto una media delle note nelle discipline di
cui all'art. 67 cpv. 1 del regolamento sulla scuola media del 30 maggio 2018 (RscM; 412.110) di almeno 4.65 con al
massimo un'insufficienza e almeno il 4.5 in italiano, (b) hanno frequentato i
corsi attitudinali di matematica e tedesco oppure, limitatamente al tedesco,
non hanno seguito il corso attitudinale ma hanno conseguito almeno la nota 5
nel corso base. Giusta l'art. 43 RSMS chi non adempie tali requisiti, può iscriversi
alla scuola media superiore solo se supera il relativo esame di ammissione.
Dai documenti prodotti dalla ricorrente emerge che RI 2 non poteva all'evidenza accedere a un liceo cantonale
senza sottoporsi all'esame di ammissione, considerato che ha ottenuto una media
generale (delle materie rilevanti) inferiore a 4.65, non ha conseguito almeno
il 4.5 in italiano, non ha frequentato il corso attitudinale di tedesco e la
nota nel corso base è inferiore a 5. Il certificato di studio conseguito dalla
studentessa, dunque, non dà accesso diretto alla scuola media superiore. Irrilevante
ai fini del presente giudizio il fatto che vi sia la possibilità di sottoporsi
a un esame di ammissione: RI 2 nemmeno pretende di aver svolto e superato una
simile prova, ciò che avrebbe potuto fare, per cui, allo stato attuale, si deve
constatare che essa non dispone dei requisiti previsti per essere iscritta in
un liceo cantonale.
Il fatto che abbia ad ogni modo iniziato a frequentare, anche con un certo
successo, il primo anno di scuola media superiore presso l'Istituto E__________,
poiché tale scuola italiana impone esigenze di ammissione meno severe rispetto
a un liceo pubblico ticinese, non è per nulla dirimente. Così come sarebbe
avvenuto se la richiesta fosse stata inoltrata da uno studente per frequentare
la scuola media superiore cantonale, in assenza delle condizioni per essere
ammessi a tale livello scolastico in Ticino (art. 42 o 43 RSMS), nessun aiuto
allo studio può esserle in specie concesso. Ammettere il contrario
comporterebbe d'altronde un'evidente disparità di trattamento nei confronti di
chi sceglie scuole svizzere e favorirebbe ingiustificatamente chi invece opta
per scuole con criteri di ingresso meno restrittivi.
Ne consegue che, in virtù di quanto disposto dall'art. 13 cpv. 2 LASt, la
ricorrente non ha diritto alla concessione di un aiuto allo studio come da lei
postulato.
Stante quanto precede, benché per ragioni diverse da quelle ritenute dalle
Autorità precedenti, il gravame va respinto e la decisione impugnata
confermata, così come quella dell'UAST con cui gli aiuti allo studio sono stati
rifiutati. Non è invece necessario chinarsi sulle altre censure sollevate con
il ricorso.
4.3. A titolo abbondanziale si osserva che la ricorrente ha indicato nel
formulario di domanda di aiuti allo studio del 28 giugno 2023 una richiesta per
un prestito di studio di fr. 13'308.25 e ciò in quanto la tassa scolastica
ammonta nel caso specifico a oltre fr. 12'000.-. Tuttavia, giusta l'art. 4 cpv.
1 lett. f del regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile
2015 (RLASt; RL 431.110) per stabilire i costi di formazione la tassa
scolastica considerata ammonta al massimo a fr. 2'000.- per studi all'estero o
per la frequenza di scuole private. L'importo dell'aiuto allo studio, dunque,
avrebbe dovuto ad ogni modo essere drasticamente ridotto.
5. 5.1. Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente,
secondo soccombenza e tenuto conto della situazione patrimoniale della famiglia
(art. 47 cpv. 1 LPAmm; cfr. doc. 1 e 2 trasmessi con lo scritto del 2 maggio
2024).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera