RI 1

 

Incarto n.
52.2024.178

 

Lugano

23 giugno 2025         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

cancelliera:

Sonja Dobrijevic

 

 

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 27 marzo 2024 (n. 1629) con cui il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e le rispettive varianti relative alla formazione della pista ciclopedonale lungo la ex Ferrovia Retica (tratto tra la stazione FFS e l'intersezione con Via San Bernardino), in territorio di Arbedo-Castione;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. La Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio ha pubblicato dal 6 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022 il progetto stradale e gli atti espropriativi relativi alla formazione del percorso ciclopedonale lungo il tracciato della ex Ferrovia Retica nei Comuni di Arbedo-Castione e Lumino, dalla stazione FFS di Arbedo-Castione fino al confine con il Canton Grigioni, per un tratto di 3'280 m. L'intervento si prefigge l'esecuzione di un percorso ciclopedonale lineare e continuo, separato dal traffico veicolare, che serva in modo diretto i centri abitati e possa così fungere da asse ciclabile per il traffico quotidiano tra i paesi della Mesolcina e la fermata TILO di Arbedo-Castione o il centro urbano di Bellinzona.

Per quanto concerne in particolare il territorio di Arbedo-Castione, riprendendo il vecchio tracciato ferroviario parallelo a via Retica per un tratto di circa 800 m (dall'intersezione con via San Gottardo e sino all'incrocio con via San Bernardino), il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale larga 3 m mediante la posa di asfalto pigmentato (rosa). Lo spazio restante sarà sistemato a verde. Sul lato rivolto verso le strade di quartiere, verrà posato uno strato di verde consolidato (Schotterrasen), percorribile a piedi e in bicicletta, in modo da permettere l'accesso; verranno poi istallati pali dissuasori in legno e messa a dimora un'alberatura. Il lato opposto costeggiante la pista ciclopedonale si caratterizza come chiuso e sarà invece sistemato con un normale strato di terra vegetale. La vecchia fermata ferroviaria Castione Villaggio, in prossimità dell'incrocio con via delle Scuole, sarà mantenuta. Da qui, accanto alla pista ciclabile, verrà poi realizzato anche un nuovo tratto stradale per i bus scolastici, che vi potranno anche sostare per lasciar salire e scendere gli allievi, e che sfocia sulla strada cantonale (via San Bernardino). La pista prosegue anche oltre questa direttrice, per il cui incrocio è prevista un'isola spartitraffico e la conduzione parallela all'attraversamento pedonale, tramite demarcazioni. Infine, il progetto prevede alcuni espropri.

 

b. Il 20 gennaio 2022 RI 1 si è opposto al progetto stradale in quanto riferito al territorio di Arbedo-Castione, domandando di rivederne tutta la progettazione.

 

 

B.   Con risoluzione del 19 ottobre 2022 (n. 5152), passata in giudicato, il Consiglio di Stato, dopo aver rilevato che le opposizioni nel frattempo pervenute si riferivano unicamente al percorso nel Comune di Arbedo-Castione, ha approvato il progetto riferito al territorio di Lumino (tratto compreso tra via Quatorta e il confine con il Canton Grigioni).

 

C.   a. Preso atto delle censure sollevate da vari opponenti, il Dipartimento ha pubblicato dal 23 gennaio 2023 al 21 febbraio 2023 una variante del progetto sopra descritto, limitatamente alla tratta tra l'intersezione di via delle Scuole e via San Bernardino. In sostanza, sono state abbandonate la creazione della strada di accesso per i bus scolastici e le rispettive aree di sosta. Inoltre, per esigenze di visibilità legate al traffico ciclistico, si è deciso di demolire la vecchia fermata ferroviaria Castione Villaggio.

 

b. Il 20 febbraio 2023 RI 1 si è opposto anche a questa variante.

 

 

D.   a. Il 13 ottobre 2023 il Dipartimento ha pubblicato, mediante procedura semplificata, un'ulteriore variante al progetto, relativa allo spostamento della fermata del bus su via San Bernardino, in direzione di Bellinzona.

 

b. Con scritto dell'11 novembre 2023 RI 1 ha ribadito di opporsi al progetto, censurando l'operato delle Autorità, in particolare per il fatto di non essere stato avvisato personalmente della pubblicazione della variante, nonostante il ricorso pendente.

 

 

E.   Con risoluzione del 27 marzo 2024 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale con le citate due varianti pubblicate nel 2023, dichiarando nel contempo irricevibili le opposizioni di RI 1. Il Governo, rinviando all'evasione di altre opposizioni, ha in ogni caso ritenuto le sue obiezioni infondate.

In sostanza, la scelta progettuale, frutto di ponderazione degli interessi, sarebbe stata preferita rispetto ad altre varianti perché permetterebbe di ottenere una pista ciclopedonale lineare e continua, separata dal traffico veicolare, che serve in modo diretto i centri abitati, fungendo da asse ciclabile per il traffico quotidiano tra i paesi della Mesolcina e la fermata TILO di Arbedo-Castione o il centro urbano di Bellinzona. La soluzione ritenuta, oltre a minimizzare l'interazione tra il progetto cantonale e la pianificazione locale, valorizzerebbe, dal punto di vista storico-urbanistico, il vecchio tracciato ferroviario nella sua linea originale. L'intervento comporterebbe poi un minor costo di manutenzione, oltre a una miglior convivenza tra biciclette e pedoni. Le necessarie visibilità e sicurezza secondo le norme vigenti in materia sarebbero garantite anche in corrispondenza delle intersezioni. Il tracciato della ciclopista, inserito quale percorso ciclabile d'interesse regionale RBe4 Castione FFS-Lumino fra le misure stabilite dalla pianificazione direttrice, rivestirebbe una riconosciuta ed accertata pubblica utilità anche a livello di pianificazione comunale, essendo già previsto dal piano regolatore in vigore. Il Governo ha quindi respinto la richiesta di allestire un nuovo progetto lungo l'autostrada A13 e il fiume Moesa. Infine, la domanda di trasformare il vecchio sedime dell'ex Ferrovia Retica in un'area sfruttabile pedonale e di svago esulerebbe dal progetto in esame.

 

 

F.    Con ricorso del 7 maggio 2024, assistito da una replica, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la rielaborazione del progetto per la parte che tocca le zone residenziali di Lumino e Arbedo-Castione, con il coinvolgimento delle autorità e della popolazione locale.

Egli, in sostanza, censura la realizzazione della pista ciclabile dal profilo della sicurezza, dei costi, della sua ubicazione all'interno della zona residenziale a discapito del mantenimento di spazi verdi utilizzabili per lo svago della popolazione locale e dell'impatto con altri progetti del quartiere, proponendo percorsi alternativi.

 

 

G.   Il Municipio di Lumino si rimette al giudizio di questo Tribunale, quello di Arbedo-Castione si attiene a quanto deciso dal Consiglio di Stato, mentre la Sezione amministrativa immobiliare postula, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile e, in via subordinata, la sua reiezione sulla scorta di argomenti dei quali si dirà, ove necessario, in diritto.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100). Destinatario della decisione impugnata, che dichiara irricevibile la sua opposizione, RI 1 è di principio legittimato a insorgere in questa sede (art. 20 cpv. 2 Lstr e 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 25 Lstr). Il quesito di sapere se egli disponga di una legittimazione più ampia, che gli permetta di contestare nel merito il progetto in parola, dipende a sua volta dalla ricevibilità dell'opposizione davanti al Governo. Questione che viene esaminata in appresso.

 

 

2.    2.1. Per l'art 20 cpv. 1 Lstr nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale davanti al Consiglio di Stato. Chi non fa opposizione, prosegue la norma (cpv. 2), è escluso dal seguito della procedura. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile (cpv. 3).

Introducendo il requisito dell'interesse legittimo, che coincide con il concetto di interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm, il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione per ricorrere chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altra persona o che la collettività; occorre, da un lato, l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1 con rinvii).

 

2.2. Per quanto riguarda la legittimazione a contestare i progetti stradali occorre, da un lato, attenersi ai principi sviluppati in merito alle contestazioni contro i progetti di costruzione e, dall'altro lato, far capo alla giurisprudenza sviluppata nell'ambito dei ricorsi contro le prescrizioni tese a disciplinare il traffico locale (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021 consid. 3.2 seg.; cfr. Tribunale amministrativo di Zurigo VB 2021.00601 del 29 aprile 2022 consid. 2.3.2).

 

2.3. Nella prassi, la vicinanza spaziale costituisce un criterio importante per determinare se un vicino dispone di una relazione rilevante o speciale con l'oggetto della contestazione e dunque se sia particolarmente toccato dalla decisione (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021 consid. 3.2 con rinvii). Secondo il Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata. Oltre questa distanza, occorre un esame più approfondito sulla base delle circostanze concrete, al fine di verificare se il vicino possa essere considerato toccato dal progetto in misura maggiore di qualunque altro membro della comunità (DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016 consid. 3.1.1).

L'interesse degno di protezione è dato quando la situazione giuridica o fattuale del ricorrente può essere influenzata dall'esito della procedura. Secondo l'Alta Corte il semplice fatto di utilizzare in maniera più o meno regolare una strada, ad esempio da abitanti in prossimità dell'opera (Anwohner) o pendolari, non è sufficiente a conferire la legittimazione a ricorrere contro un progetto stradale; è necessario che sia quantomeno credibile che il progetto comporti, tenendo conto di tutte le circostanze, un pregiudizio per gli stessi di una certa intensità (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021 consid. 3.3, 1C _527/2016 del 29 novembre 2016 consid. 2.3, 1C_43/2011 dell'8 aprile 2011 consid. 7; Tribunale amministrativo di San Gallo B 2021/38 del 15 luglio 2022 consid. 4.1, Tribunale amministrativo di Zurigo VB 2021.00601 del 29 aprile 2022 consid. 2.3.2; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine praxisorientierte Übersicht drittbetroffener Parteien, Berna 2025, n. 92 e rimandi). La legittimazione è riconosciuta anche a abitanti limitrofi ad altri tratti stradali che subiscono pregiudizi da uno spostamento del traffico a seguito delle misure adottate (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.1, 1C_54/2007 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 con rinvii).

 

 

2.4. In concreto, ancorché sia con la decisione impugnata sia con le prese di posizione dell'Autorità cantonale in questa sede il ricorrente sia stato espressamente confrontato con la problematica della legittimazione attiva, egli non spende nemmeno una parola per spiegare al Tribunale per quale motivo egli ritiene di essere portatore di un interesse degno di protezione. Non lo ha fatto nemmeno in occasione delle opposizioni. L'unica indicazione fattuale in merito è fornita dall'indirizzo che egli ha indicato nei vari atti di causa, ovvero via __________.

Alla luce di questo solo fatto, il Governo ha verificato la legittimazione per rapporto alla residenza dell'opponente, concludendo a giusto titolo che egli non era legittimato a opporsi al progetto.

Si tratta, in effetti, di un'opera di mobilità dolce, il cui impatto sul vicinato è dunque di principio ridotto. Pertanto, sulla base della sola (relativa) vicinanza dell'opera non è possibile ritenere come particolarmente toccato l'insorgente e, di riflesso, scontata la sua legittimazione ad opporsi il progetto. Egli avrebbe dunque dovuto spiegare i motivi per i quali riteneva di disporre di un interesse degno di protezione. Infatti, nonostante la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBI 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n.27; inoltre, per tutto quanto precede: Martin Bertschi, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurigo 2014, ad § 21 n. 38 e sentenze citate alla nota n. 97, in particolare sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo VB.2009.00654 del 25 febbraio 2010 consid. 2 e 4). Alla luce delle censure sollevate (utilizzo di superficie verde ed edificabile, coordinazione con altri progetti, sicurezza ecc.) non possono sussistere dubbi sulla volontà del ricorrente di agire quale defensor civitatis a tutela degli interessi generali della comunità e non in qualità di detentore di un interesse personale, che egli non invoca né tanto meno prova.

 

2.5. Dal momento che, come visto (supra, consid. 2.1), la dimostrazione dell'interesse legittimo dev'essere apportata già nell'ambito della procedura di opposizione, la decisione impugnata è di per sé corretta. Sicché il ricorso andrebbe respinto già solo per questo motivo.

Va poi detto che il ricorrente nemmeno davanti al Tribunale ha tentato di dimostrare di versare in una relazione rilevante e speciale con l'opera in parola, che giustifichi il suo interesse a ricorrere. Del resto, non è dato di vedere in cosa diverga la sua posizione per rapporto al nuovo manufatto rispetto a quella di un qualsiasi altro residente del quartiere.

 

2.6. Il ricorrente non era dunque legittimato ad opporsi al progetto e il Governo, dichiarando irricevibile l'opposizione, non ha violato il diritto. Sotto questo profilo la decisione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

 

2.7. Non essendo legittimato a insorgere davanti al Tribunale, di riflesso il ricorrente non è nemmeno abilitato a sollevare censure di merito davanti allo stesso. A titolo abbondanziale, il Tribunale esamina comunque il merito del ricorso, sulla base degli atti, delle vedute aeree Swisstopo (www.map.geo.admin.ch) e delle viste Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo: STF 1C_593/2020 del 12 maggio 2021 consid. 2.1, 1C_582/2018 del 23 dicembre 2019 consid. 2.4, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5), senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

3.    3.1. Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio dell'11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., 4157 seg.). La natura, a un tempo pianificatoria e d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria. La duplice indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di utilizzazione cantonali (cfr. nello stesso senso il rapporto del 1° marzo 2011 [n. 6309 R] della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio del 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, in: RVGC, anno parlamentare 2011-2012, vol. 1, pag. 483 segg., 494). Ciò implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme e i piani regolatori comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con il suo passaggio in giudicato) rispettivamente che i comuni sono tenuti a uniformare allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; STA 52.2012.57 del 26 giugno 2012 consid. 2.1, 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).

 

3.2. Il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a Lstr).

 

3.3. La citata revisione della Lstr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Per questo motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza di evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e di svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).

 

3.4. Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione di approvazione del progetto stradale cantonale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio in quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante, sia censure relative alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale concretamente applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con pieno potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469 del 1° aprile 2010 consid. 2). In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica, dove le conoscenze degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e la rinvierà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa (STA 52.2008.422/
427 del 31 maggio 2010 consid. 5).

 

 

4.    Il ricorrente, pur non essendo contrario a un percorso ciclabile in territorio di Castione-Lumino, sostiene che quello in esame si porrebbe in contrasto con il principio di economicità e dell'utilizzo parsimonioso del territorio. Infatti, in Mesolcina e parzialmente in territorio di Lumino il percorso si svilupperebbe fuori o comunque ai margini della zona residenziale, mentre per il restante e prevalentemente in territorio di Arbedo-Castione lo stesso si trova in piena zona residenziale. La realizzazione della pista fiancheggiante la strada di servizio via Retica sacrificherebbe un'area utilizzabile invece per scopi di svago e ristoro della popolazione, quella locale in primis. La stessa dovrebbe quindi situarsi all'esterno dell'abitato. Sulla pista in parola sarebbe poi inibito l'uso pedonale e non vigerebbe il limite di velocità di 30 km/h, presente invece su tutte le strade della zona. Infine, l'intervento non terrebbe conto di altri progetti nel quartiere.

 

4.1. Innanzitutto, la creazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri costituisce di per sé un solido interesse pubblico, che nemmeno il ricorrente pone in dubbio. In concreto, poi, l'ubicazione all'interno del comprensorio insediativo contraddistinto da varie funzioni (residenziale e commerciale, attrezzature ed edifici pubblici) appare giustificata dalla funzione che il tracciato è chiamato a svolgere in quanto parte della rete ciclabile dell'agglomerato, destinata agli spostamenti utilitari, dunque alla mobilità quotidiana (cfr. scheda R/M4, allegato II; cfr. anche art. 3 cpv. 1 e 3 della legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo 2022; RS 705). In questo senso, simile scelta si pone in linea con gli obiettivi della pianificazione direttrice, segnatamente di creare una rete completa, sicura, attrattiva ed efficiente per gli spostamenti quotidiani, garantendo una buona accessibilità alle aree centrali, a quelle lavorative con traffico intenso di persone, alle scuole e altri edifici pubblici (scheda R/M4, capitolo 2, pag. 9). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, poi, la pista sarà accessibile pure ai pedoni (Relazione tecnica generale del 20 ottobre 2021, pag. 22 seg.). Inoltre, il tracciato si sviluppa su un sedime comunque già adibito al transito (ex Ferrovia Retica). Dedicato alla mobilità dolce, l'impatto del progetto sulle proprietà vicine è quindi tutto sommato contenuto. Il percorso è poi reso attrattivo, in quanto separato dal traffico veicolare di via Retica. È dunque evidente che l'alternativa proposta dall'insorgente, trovandosi invece all'esterno dei comprensori insediativi, non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi descritti. Inoltre, interessando una zona di protezione delle acque di superficie, la realizzazione di simili impianti è subordinata a determinate (più restrittive) condizioni (cfr. art. 41c dell'ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAc; RS 814.201; art. 8 NAPR di Arbedo-Castione). Per il resto, si rinvia alle considerazioni sviluppate dalla Sezione.

Alla luce di quanto precede, pur facendo capo al pieno potere cognitivo di cui gode eccezionalmente la Corte, non vi sono motivi per sconfessare la scelta fatta, che del resto, come visto, recepisce correttamente la valutazione operata dalla pianificazione direttrice.

 

4.2. In merito all'approccio progettuale si rileva che le critiche avanzate dal ricorrente sono generiche; egli infatti si limita ad indicare che l'intervento meriterebbe una maggiore/migliore attenzione progettuale nei pressi della zona residenziale, senza tuttavia addurre i contrasti con il diritto applicabile. Per quanto concerne le critiche alla sicurezza agli incroci, va considerato che l'intersezione con via San Gottardo è già oggi dotata di semaforo (che verrà riposizionato), mentre all'incrocio di via San Bernardino sono previste l'isola spartitraffico e barriere, nonché la necessaria segnaletica orizzontale e verticale. Quanto alle due ulteriori intersezioni, il tracciato si inserisce all'interno di un comparto per cui la pianificazione comunale prevede l'introduzione della zona 30 km/h, oltre a una zona d'incontro (20 km/h) in prossimità degli edifici pubblici, sicché, pur considerando la conduzione in parallelo del traffico ciclistico all'incrocio con via Cantonale, non vi sono motivi per scostarsi dalla valutazione operata dall'Autorità inferiore circa la sopportabilità del rischio (cfr. Relazione tecnica, pag. 32; inoltre anche: Manuale Mobilità ciclistica nelle intersezioni - Manuale per l'infrastruttura dell'Ufficio federale delle strade USTRA del 2021, pag. 38 seg. e 61). La visibilità è inoltre garantita (cfr. allegato 3 e 4 della relazione tecnica del 20 ottobre 2021, anche grazie all'eliminazione della vecchia fermata ferroviaria Castione Villaggio in prossimità dell'incrocio con via delle Scuole). Sia poi soggiunto che lo spostamento della fermata del bus in via San Bernardino dopo gli attraversamenti per i pedoni e i ciclisti contribuisce a garantire maggiore sicurezza (cfr. Linee guida cantonali, Concezione dello spazio stradale all'interno delle località, Bellinzona 2017, B.7, pag. 7). In quest'ottica le misure appaiono adeguate alla concreta situazione. Va da sé che tutti gli utenti dovranno comunque prestare la dovuta attenzione agli incroci, rispettando le usuali regole di circolazione. Infine, la larghezza di 3 m della pista è sufficiente per l'incrocio sicuro tra ciclisti e ciclista/pedone anche alla luce delle norme edite dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada relativo ai profili geometrici tipo (norma VSS 640 201), che comunque, in quanto direttive (DTF 121 II 478 consid. 2b), non vanno applicate in modo schematico e rigido, ma in funzione delle circostanze concrete (cfr. STF 1C_589/2020 del 25 marzo 2021 consid. 3.1). Anche sotto questo profilo non si ravvedono motivi per annullare il progetto.

 

 

5.    In definitiva il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si assegnano ripetibili in assenza di parti vittoriose patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera