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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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segretario: |
David Algul |
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2024 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 marzo 2024 (n. 1213) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 luglio 2022 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economica in materia di sanzione pecuniaria per mancato rispetto del salario minimo; |
ritenuto, in fatto
A. La RI 1, con sede a __________, è una società attiva nel settore dell'organizzazione di eventi culturali e musicali (cfr. iscrizione a RC).
Il 28 dicembre 2021 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha invitato l'azienda a fornire la descrizione dettagliata del genere d'attività svolto, una distinta (debitamente compilata) del personale occupato nel mese di dicembre 2021 (stagisti compresi), nonché copia dei loro contratti di lavoro, conteggi salariali e rendiconti di lavoro. Il 22 marzo 2022 ha chiesto alla ditta di produrre ulteriore documentazione (curriculum vitae e descrizione dettagliata delle attività svolte) in relazione a 22 dipendenti indicati quali stagisti ().
B. Dopo aver analizzato la documentazione prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 17 maggio 2022 ha quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 7 della legge sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 (LSM; RL 843.600) per inosservanza del salario minimo.
In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a 21 dipendenti (ovvero tutti quelli sopra menzionati eccetto __________), che non potevano essere ritenuti stagisti, un salario per il mese di dicembre 2021 inferiore (fr. 16'930.65 complessivi) a quello minimo (fr. 44'192.19 complessivi) prescritto (differenza del - 61.69%).
Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 19 luglio 2022 l'autorità
cantonale le ha inflitto una multa di fr. 30'000.-. La decisione è stata resa
sulla base degli art. 1, 2, 4, 6 e 7 LSM, del relativo regolamento del 18
novembre 2020 (RLSM; RL 843.610) e del decreto esecutivo concernente il salario
minimo orario per settore economico, nella versione in vigore all'epoca del
controllo (BU 56/2020 del 20 novembre
2020, pag. 332 segg.).
C. Con giudizio del 13
marzo 2024, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
In sintesi, l'Esecutivo cantonale, disattesa una censura di carente
motivazione della decisione impugnata e illustrato il quadro giuridico
applicabile, ha accertato che i collaboratori
non potevano essere considerati degli stagisti che potevano sfuggire all'applicazione
della LSM. Respinta anche l'ulteriore doglianza relativa alla violazione della
libertà economica (in quanto l'imposizione di un salario minimo per i 22
collaboratori in questione non poggerebbe su di una valida base legale), ha
quindi ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione
pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione
impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta
pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente - che si duole anzitutto di un diniego di giustizia formale da
parte del Governo, che non avrebbe risposto a tutte le censure sollevate -
ripropone essenzialmente le argomentazioni rimaste inascoltate davanti alla
precedente istanza, contestando la decisione impugnata dal profilo dell'accertamento
manifestamente errato della fattispecie determinante, della violazione del
principio di legalità e della libertà economica, come pure dell'uso erroneo del
potere di apprezzamento (nell'applicazione sia delle disposizioni legali, sia
della sanzione, che ritiene sproporzionata).
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il
Consiglio di Stato, che l'autorità dipartimentale, quest'ultima con
argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in appresso.
F. In sede di replica e duplica, l'insorgente rispettivamente l'UIL si sono riconfermati nelle rispettive antitetiche posizioni, sviluppando ulteriormente i propri argomenti. Di questi si riferirà, nella misura del necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile per il rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le audizioni testimoniali sollecitate dall'insorgente in replica (pag. 4-5), come si vedrà, non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2. L'insorgente rimprovera anzitutto al Governo un diniego di giustizia formale per essersi rifiutato di entrare parzialmente o totalmente in materia rispetto ad alcune censure sollevate in quella sede. Così facendo lamenta in sostanza una carente motivazione della decisione impugnata, che non tratterebbe tutte le tesi sviluppate nel ricorso.
2.1.
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una
decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per
costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando
la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa
(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità
esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle
sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a
influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232
consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò
non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può
anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da
rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale
ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha
avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in
diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto
importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 145 I
167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rimandi).
2.3. In concreto, il Consiglio
di Stato, ripercorsi i fatti e l'iter procedurale, ha anzitutto disatteso una
censura di carente motivazione della decisione dell'autorità dipartimentale.
Illustrate le norme applicabili alla fattispecie, ha passato in rassegna i
criteri elencati nell'allegato al RLSM, ritenendo che non fossero adempiuti
almeno otto dei dieci criteri di cui alla lettera B e che i rapporti di lavoro
in questione non potessero dunque essere considerati quali semplici stage. Ha
in particolare reputato che all'interno
dell'azienda la proporzione tra il numero di
stagisti (22) e il numero di dipendenti effettivi (8) non fosse
sostenibile rispetto agli obiettivi formativi (cfr. B.10) e che le sole due persone di riferimento identificabili non
fossero in grado di seguire tutti gli stagisti nel loro percorso formativo
(cfr. B.3). Inoltre, ha considerato che i rapporti di lavoro in questione non
adempissero i criteri sub B.6 e B.8, ritenuto che gli stagisti - assunti per
una durata corrispondente a quella delle mostre - non hanno beneficiato di
attività di formazione specifiche in loro favore ma svolto attività operative
determinanti, semplici e ripetitive, a vantaggio dell'azienda. Il Governo ha
inoltre spiegato che le norme previste dal regolamento e dal suo allegato, non
introducendo nuovi obblighi o nuovi diritti rispetto alla legge formale (art. 3
cpv. 1 lett. d LSM) su cui si fondano ma limitandosi a precisare il concetto
giuridico relativamente vago di stage, non necessitassero per la loro
adozione di una delega legislativa. Riconosciuta quindi una valida base legale
e considerato l'interesse pubblico perseguito dalla LSM, ha quindi respinto la
censura di violazione del principio della libertà economica. Ha infine
commisurato la sanzione avuto riguardo al numero di dipendenti in infrazione,
alla durata su cui è stata accertata, all'importante (- 61.69%) differenza
percentuale tra il salario dovuto e quello effettivamente versato, al vantaggio
economico di cui ha beneficiato l'azienda, alla mancata reintegrazione
salariale come pure all'assenza di precedenti.
Ora, come annota l'insorgente, è ben vero che con questa motivazione il Governo non ha affrontato in modo esplicito tutte le censure da lei sollevate. Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a confermare la qui controversa sanzione e rigettare, anche solo implicitamente come rileva rettamente l'UIL (cfr. risposta, pag. 5), le eccezioni da lei avanzate (segnatamente quelle relative all'asserito eccesso del potere di apprezzamento e all'arbitrio). La fondatezza o non di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni dell'Esecutivo cantonale sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita. Peraltro, anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come visto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente in questa sede; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).
3. 3.1.
A seguito dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 9 aprile 2013
denominata “Salviamo il lavoro in Ticino!”, approvata in votazione popolare il
14 giugno 2015, è stato introdotto nella Costituzione della Repubblica e
Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000) l'art. 13 cpv. 3,
secondo cui ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri
un tenore di vita dignitoso, con la precisazione che, se un salario minimo non
è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà generale o
con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e
corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e
settore economico interessati.
3.2. Allo scopo di attuare tale disposto costituzionale, l'11 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha adottato la LSM
(cfr. art. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Salvo alcune eccezioni
(cfr. art. 3), di cui si dirà per quanto necessario in appresso (cfr. infra,
consid. 3.3), tale normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro che si svolgono nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1) e non ammette deroghe
a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice (cfr. art. 2 cpv. 2). Il salario minimo lordo legale - che prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori
(cfr. art. 2 cpv. 3) - è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di fr. 19.75/ora
e una soglia superiore di fr. 20.25/ora, in base a quanto stabilito dall'art. 4 e dai successivi decreti esecutivi concernenti il salario minimo orario per settore
economico (RL 843.620). La sua
introduzione è prevista per fasi, secondo le scadenze di attuazione sancite
dall'art. 11. Entro il 31 dicembre 2021, il salario minimo orario lordo per il
settore delle attività sportive e ricreative doveva ammontare a fr. 19.50 (cfr.
art. 11 cpv. 2 LSM e decreto esecutivo del 18 novembre 2020, BU 56/2020
citato).
3.3. L'art. 3 cpv. 1 lett. d LSM sottrae al campo di applicazione della LSM le persone in stage e in formazione, purché quest'ultima sfoci
in un certificato ufficiale riconosciuto. L'art. 2 cpv. 1 del regolamento della
legge cantonale sul salario minimo del 18 novembre 2020 (RLSM; RL 843.610)
precisa che rientrano in questa definizione gli studenti delle scuole superiori
o universitarie rispettivamente le persone che intendono reinserirsi in una
nuova attività professionale, a patto che soddisfino determinati criteri
elencati nel suo allegato. Quest'ultimo, al fine di distinguere gli stagisti da
altre figure professionali, prevede due gruppi di criteri e dispone che un
rapporto di lavoro è considerato stage se soddisfa almeno uno dei criteri di
cui alla lettera A e otto dei dieci criteri di cui alla lettera B. I criteri
sub A, nella versione dell'allegato in vigore al momento del controllo (BU
2020, 335), riguardano la motivazione dello stage:
A.1 Presenza di un
contratto a tre tra un istituto di formazione, lo studente e il datore
di lavoro. Lo stage è contemplato nel piano di studio dell'istituto di formazione.
A.2 Lo stage viene svolto nel quadro di un reinserimento professionale o di un nuovo
orientamento professionale della durata massima di sei mesi.
A.3 Periodo lavorativo di pre-tirocinio avente durata massima di quattro setti- mane
presso l'azienda in cui verrà svolto l'apprendistato o nella prospet- tiva di
un'assunzione del candidato apprendista. La proroga della durata del
pre-tirocinio potrà essere ammessa soltanto sulla scorta di un con- tratto
di apprendistato firmato e potrà protrarsi al massimo fino all'inizio dell'anno
scolastico seguente.
A.4 Stage di fine studio al termine di un percorso accademico o per neo diplo- mati
di scuole o istituti di formazione professionale a tempo pieno. Sono considerati
stage i periodi di formazione nell'anno successivo all'otteni- mento del
diploma.
A.5 Stage richiesto da un istituto di formazione presso il quale lo stagista è iscritto
della durata massima prevista dal regolamento dell'istituto di for- mazione.
Questo tipo di stage può essere svolto quale prerequisito per accedere
alla formazione o essere integrato nella stessa al fine dell'ot- tenimento
del titolo accademico o del diploma.
I criteri sub B si riferiscono invece alle caratteristiche dello stage:
B.1 Il datore di lavoro e lo stagista
hanno concordato per iscritto gli obiettivi dello stage prima dell'inizio
dello stesso.
B.2 All'interno dell'azienda sono identificabili una o più funzioni di
riferimento che ipoteticamente al termine dello stage la persona
potrebbe svolgere.
B.3 All'interno dell'azienda sono identificabili una o più persone di
riferimento che seguono lo stagista nel suo percorso formativo.
B.4 Durante il periodo di stage sono programmati dei colloqui tra lo stagista e
la persona di riferimento al fine di verificare le diverse fasi di
acquisizione delle conoscenze professionali.
B.5 Alla fine dello stage il datore di lavoro rilascia allo stagista un
attestato con gli obiettivi raggiunti ed il dettaglio delle diverse fasi di
apprendi- mento.
B.6 Il lavoro svolto dallo stagista non è ripetitivo e deve permettere allo
stesso di acquisire il maggior numero di conoscenze possibili nel lasso
di tempo a disposizione.
B.7 L'orario di lavoro è definito tra le parti in funzione degli obiettivi
formativi.
B.8 L'attività svolta dallo stagista in azienda non deve avere uno scopo lucra- tivo
per il datore di lavoro.
B.9 Al momento dell'ingaggio dello stagista non è stata garantita l'assunzione.
B.10 All'interno dell'azienda la
proporzione tra il numero di stagisti rispetto al personale effettivo è
sostenibile rispetto agli obiettivi formativi.
La predetta regolamentazione riprende essenzialmente quanto indicato nella versione rivista nel marzo 2021 delle linee guida adottate dalla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone per stabilire, in modo oggettivo, se i datori di lavoro che nelle inchieste del mercato del lavoro e nei controlli per il rispetto dei contratti normali di lavoro con salari minimi svolti dall'UIL classificavano parte del proprio personale quale “stagista" offrissero dei veri stage di formazione o procedessero, piuttosto, ad assunzioni di lavoratori a basso costo (cfr. anche Messaggio n. 7452 dell'8 novembre 2017 relativo alla nuova Legge sul salario minimo, ad art. 3, pag. 16; cfr. pure Messaggio n. 8444 del 26 giugno 2024 sulla valutazione dell'impatto del salario minimo, pag. 5). A differenza delle suddette linee guida, ripetutamente passate al vaglio delle varie autorità di ricorso ma che costituivano soltanto una sorta di direttiva interna volta ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo senza che fossero in alcun modo vincolanti per gli amministrati o per i tribunali, i criteri per distinguere gli stagisti da altre figure professionali contenuti nell'allegato al RLSM hanno ora assunto valore normativo (cfr. STA 52.2023.85 del 20 luglio 2023 consid. 3.2.1 e rimandi).
4. 4.1. Come accennato in
narrativa, nell'ambito del controllo effettuato dall'UIL, sulla base della
documentazione fornita dalla ricorrente, l'autorità cantonale ha riscontrato
che la stessa non aveva rispettato il salario minimo prescritto nei confronti di
21 collaboratori (). In particolare, per
il mese di dicembre 2021, questi ultimi sarebbero stati retribuiti con uno
stipendio complessivo di fr. 16'930.65 lordi
allorquando il minimo previsto dalla LSM (in combinazione con il citato decreto
esecutivo concernente il salario minimo orario per
settore economico) sarebbe stato di fr. 44'192.19. Da cui un ammanco complessivo di fr. 27'261.54 (pari a - 61.69%).
Sulla base di tali riscontri, l'UIL - dopo aver raccolto le osservazioni dell'insorgente - le ha quindi inflitto
una sanzione amministrativa di fr. 30'000.-.
L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato le tesi dell'UIL, respingendo
le eccezioni della ricorrente (essenzialmente riferite alla qualità di stagisti
dei dipendenti in questione), considerando il provvedimento adeguato alla
gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente.
4.2. La ricorrente - la quale evidenzia come la LSM non contenga una
definizione del termine stage né stabilisca i criteri per delimitare il
campo d'applicazione dell'eccezione prevista al suo art. 3 cpv. 1 lett. d -
sostiene che, in assenza di una valida delega legislativa, il Governo si sia a
torto arrogato il diritto di disciplinare la materia nel RLSM e nel relativo
allegato, peraltro in maniera non sufficientemente precisa.
4.2.1. L'art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce in
termini generali il principio della legalità, stabilendo che il diritto è
fondamento e limite dell'attività dello Stato. Ciò significa che un atto statale
deve fondarsi su una base legale sufficientemente precisa, emanata da un organo
competente. La precisione (o densità
normativa) della base legale in questione varia a seconda degli ambiti del diritto
interessati e dipende dalle circostanze (cfr. STF 9C_483/2023 del 28 maggio 2024 consid. 4.1.1 e rif.). Questo principio
garantisce il rispetto della ripartizione delle competenze statali e al tempo
stesso tiene conto delle esigenze, da profilo dello stato di diritto, della
parità di trattamento e della prevedibilità dell'azione statale (cfr. DTF 141
II 169 consid. 3.1 e rif.; STF 1C_144/2019 del 6 luglio 2021 consid. 4.2).
Strettamente connesso con il principio della legalità
è il principio della separazione dei poteri, che vieta in linea generale a un
organo dello Stato di usurpare la competenza di un altro organo; in particolare,
proibisce al potere esecutivo di emanare norme di diritto che dovrebbero
figurare in una legge se non nel quadro di una valida delega conferita dal
legislatore (DTF 138 I 196
consid. 4.1, 136 I 241 consid. 2.5.1, 134 I
322 consid. 2.2). La delega
del potere legislativo all'autorità esecutiva è consentita a condizione che il
diritto cantonale non la proibisca, sia sancita in una legge soggetta al voto
popolare, sia limitata a una materia determinata e la legge enunci nelle grandi linee le regole fondamentali (cfr. DTF 140 I 218
consid. 6.5, 134 I 322 consid. 2.4 e rinvii; cfr. pure STF 9C_483/2023 citata consid. 4.1.2 e rif., 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016 consid. 10.2).
4.2.2. Nel Cantone Ticino, la separazione dei poteri è garantita espressamente
dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14
dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000).
Giusta l'art. 70 lett. b Cost./TI, il Consiglio di Stato cura l'esecuzione
delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le
necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre
disposizioni. In virtù dell'art. 67 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui
rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), il
regolamento (di esecuzione) disciplina l'applicazione di una legge; non può
tuttavia regolare questioni estranee alla stessa (cfr. anche STA 52.2003.256
del 10 novembre 2003 consid. 3.2). Esso si limita a precisare meglio le
disposizioni della rispettiva legge mediante norme di dettaglio e contribuisce
così a una miglior applicabilità della legge (cfr. DTF 141 II 169 consid. 3.3 e
rimandi). La Costituzione cantonale non esclude poi la delega legislativa (cfr.
art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70 lett. b Cost./TI; art. 62 segg. LGC, in
particolare art. 64 cpv. 2 LGC; cfr. STF 9C_483/2023
citata consid. 4.1.2). In ogni caso, sia in presenza di un'ordinanza di
esecuzione, sia di fronte a un'ordinanza sostitutiva fondata su una delega, la
regolamentazione dell'autorità esecutiva deve di principio rimanere entro i
limiti delle facoltà conferitele dal legislatore, trattandosi in entrambi i
casi di ordinanze dipendenti dalla legge (cfr. Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 96
segg.; cfr. STA 90.2018.14 del 10 marzo 2020 consid. 3.2, in: RtiD
II-2020 n. 6).
4.2.3. Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il Governo non è affatto andato oltre le sue competenze adottando il controverso regolamento con il suo allegato. Come visto, è infatti la LSM stessa - cioè una legge in senso formale - a prevedere al suo art. 3 cpv. 1 lett. d l'esclusione dal suo campo d'applicazione delle persone in stage e in formazione. Emanando il RLSM, in particolare il suo art. 2 cpv. 1 e l'allegato, l'Esecutivo cantonale non ha fatto altro che precisare la norma giuridica indeterminata contenuta nella legge formale, spiegando come riconoscere uno stagista ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d LSM, peraltro conformemente a quanto prospettato nei materiali legislativi (cfr. citato Messaggio n. 7452, pag. 15, laddove il Consiglio di Stato raccomanda espressamente di fare riferimento esplicito alla direttiva adottata dalla Commissione tripartita per la definizione dello stage che permette di valutare in modo oggettivo le modalità di assunzione e, conseguentemente, determinare se ci si trova di fronte a veri stage o piuttosto ad assunzioni di lavoratori a basso costo). Del resto, come evidenziato anche dall'UIL (cfr. risposta, pag. 10 seg.), in concreto il RLSM rispetta le condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché un regolamento d'esecuzione possa essere ritenuto conforme al principio della legalità e della separazione dei poteri (cfr. DTF 142 V 26 consid. 5.1, 130 I 140 consid. 5.1, 129 V 95 consid. 2.1), posto che:
- concerne una materia oggetto della legge che intende eseguire (in casu l'eccezione per gli stagisti);
- non abroga né modifica la legge;
- persegue le finalità della legge, limitandosi a precisare e completare la regolamentazione già essenzialmente in essa tratteggiata (anche mediante norme contenenti concetti giuridici di natura indeterminata, che lasciano all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del loro contenuto e margine di apprezzamento in sede di applicazione concreta);
- non impone al cittadino nuovi obblighi che non derivano dalla legge.
Il principio della
legalità risulta dunque rispettato. Non trattandosi di un regolamento di
sostituzione, non s'imponeva infatti alcuna delega legislativa in favore del
Governo, contrariamente a quanto preteso nel gravame. Inoltre, le disposizioni
del RLSM e il suo allegato appaiono sufficientemente chiare e precise per
consentire di determinare quali lavoratori possano essere considerati stagisti.
L'operato dell'UIL e del Governo, che si fonda su una legge formale (art. 3
cpv. 1 lett. d LSM), precisata nel relativo regolamento e nel suo allegato, non
presta dunque il fianco a critiche in relazione con il principio della
legalità. Da questo profilo, il ricorso deve pertanto essere respinto.
4.3. Per le stesse ragioni, da respingere è pure la censura con cui la
ricorrente lamenta una violazione della libertà economica sancita dall'art. 27
cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101) per il fatto che le restrizioni di questo diritto fondamentale che limitano la libertà
di assumere personale con il ruolo di stagista, essendo precisate soltanto nel
RLSM, non rispetterebbero le condizioni previste dall'art. 36 Cost. Conformemente a quest'ultimo disposto,
ogni restrizione di un diritto
fondamentale deve poggiare su una base legale; se gravi, devono essere previste
dalla legge medesima (cpv. 1). Deve inoltre essere giustificata da un interesse
pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2) ed essere
proporzionata allo scopo (cpv. 3), senza violare l'essenza del diritto in
questione (cpv. 4).
Quando la restrizione è grave, la base legale, oltre che essere di rango
legislativo (cfr. art. 36 cpv. 1 Cost.), deve anche essere chiara e precisa
(cfr. DTF 147 I 393 consid. 5.1.1 e rif.; STF 9C_483/2023 citata consid. 4.1.1). Ciò che, come visto (cfr. supra,
consid. 4.2), è il caso in concreto.
La ricorrente non contesta l'adempimento
degli altri requisiti che l'art. 36 Cost. impone per la restrizione dei diritti
fondamentali, di modo che la sua censura di violazione della libertà economica
si rivela infondata.
4.4. Riproponendo la censura sollevata senza successo davanti all'istanza inferiore, l'insorgente lamenta poi un accertamento manifestamente errato della fattispecie determinante. Contesta in particolare l'applicabilità della LSM al caso di specie, sostenendo che all'epoca del controllo i dipendenti in questione stessero svolgendo in azienda uno stage formativo. Manifestamente insostenibili sarebbero quindi le opposte conclusioni cui sono pervenute le precedenti istanze.
4.4.1. Sia l'UIL che il Governo hanno pacificamente riconosciuto che i
lavoratori in questione adempissero almeno uno dei criteri relativi alla
motivazione dello stage di cui alla lettera A dell'allegato al RLSM (cfr.
risoluzione dipartimentale, pag. 1, e decisione impugnata, consid. 7). Hanno
tuttavia ritenuto che non fossero invece realizzati almeno otto dei dieci
criteri di cui alla lettera B relativi alle caratteristiche dello stage. In
particolare, non sarebbero rispettati i criteri B.3 e B.10, B.6 e B.8.
4.4.2. Come correttamente rilevato dalle precedenti istanze, dalla distinta del personale fornita all'UIL risulta che nel mese di dicembre 2021 la ricorrente impiegava in totale 30 persone. Di queste, 22 figuravano come stagisti (10 a tempo pieno, 9 al 50%, 1 al 50/60%, 1 al 50/55% e 1 retribuito a ore su chiamata), mentre solo 8 (tutti attivi al 100%) risultavano essere dipendenti effettivi. Non v'è quindi chi non veda come tra il numero di stagisti (pari a poco meno di 16 unità FTE [full time equivalent]), e quello del personale effettivo in seno all'insorgente sussista una chiara sproporzione, i primi rappresentando circa il doppio rispetto ai secondi. A ragione dunque le precedenti istanze hanno ritenuto che tale marcato divario fosse insostenibile rispetto agli obiettivi formativi degli stagisti. Questi ultimi devono infatti poter essere adeguatamente seguiti da colleghi già formati, ciò che in concreto non è tuttavia all'evidenza stato possibile, in ragione del numero insufficiente di lavoratori non stagisti impiegati dalla ricorrente. Aggiungasi poi che, in base ai contratti agli atti, le persone di riferimento per tutti i 22 stagisti erano solo due: T__________ per gli 8 assunti a Lugano (corrispondenti a poco più di 6 unità FTE) e __________ per i 14 attivi a Losanna (corrispondenti a 9.5 unità FTE). Proporzione, questa, che pure dimostra l'impossibilità per le responsabili di seguire convenientemente gli stagisti nel loro percorso formativo, accompagnandoli nell'attività da imparare e controllandoli nella sua esecuzione. E ciò tanto più se si considera che dai piani di lavoro per il mese di dicembre 2021 risulta che, nei suoi giorni di presenza all'esposizione di Lugano, T__________ avrebbe dovuto seguire contemporaneamente da 4 a 5.5 unità FTE; in diverse occasioni (il 20, 23, 24, 27 e 28 dicembre 2021) gli stagisti lavoravano addirittura autonomamente, senza neppure che la responsabile o altri dipendenti effettivi risultassero presenti. Lo stesso vale relativamente alla mostra tenutasi a Losanna: dai piani di lavoro emerge infatti che la responsabile S__________, tenuta a sua volta a coprire i turni delle varie mansioni (merchandising, controllo biglietti, Covid-check, cassa, sala immersiva e bar; cfr. ad esempio, giovedì 23 dicembre 2021, quando dalle 8.30 alle 14.30 era addetta al merchandising e dalle 14.30 alle 19.30 alla sala immersiva), avrebbe dovuto seguire nel contempo da 4 a 6 stagisti che svolgevano attività diverse dalla sua e differenti tra loro (coprendo da soli la maggior parte delle postazioni). Anche lei risulta essere stata assente i giorni 1° (mattina), 2, 7 (mattina), 8, 9 (mattina), 10 (sera), 12 (pomeriggio), dal 14 al 17, 18 (mattina), 19 e 26 dicembre 2021, ritenuto che nei giorni 2 (mattina), 9 (mattina) e 19 gli stagisti appaiono essere stati perfino lasciati senza alcuna supervisione e senza nemmeno essere affiancati da altri dipendenti effettivi (inconsistente è in tal senso la sommaria obiezione secondo cui l'attività della spettabile RI 1 e dei suoi dipendenti non si limitava unicamente a quanto riportato nelle tabelle, ma comprendeva uno spettro più ampio di attività che caratterizzano ogni società di organizzazione di eventi; cfr. ricorso, pag. 11). Sebbene all'interno dell'azienda siano a prima vista identificabili delle persone di riferimento per gli stagisti, non si può quindi dire che le stesse fossero realmente tali rispettivamente in grado di seguirli in maniera seria e fruttuosa nel loro percorso formativo. In queste circostanze, senza che l'UIL abbia mai preteso (cfr. risposta, pag. 8) che per ogni singolo stagista, all'interno dell'azienda deve essere identificato (e presente) una persona di riferimento diversa (contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, cfr. replica, pag. 6), merita pertanto conferma la deduzione delle precedenti istanze secondo cui non risultano in concreto adempiuti i criteri B.3 e B.10 relativi all'identificazione all'interno dell'azienda di persone di riferimento per gli stagisti rispettivamente alla proporzione tra il numero di stagisti rispetto al personale effettivo.
4.4.3. Dai contratti
agli atti emerge che gli stagisti sono stati assunti in relazione e per la
durata delle mostre __________ di Lugano e __________ di Losanna. Nelle
osservazioni presentate all'UIL l'8 giugno 2022, la ricorrente ha indicato che
tutti gli stagisti, a rotazione, hanno svolto attività di front office, gestione
delle casse, gestione del personale, gestione delle sale mostre,
preparazione e gestione visite guidate per le scuole, creazione
eventi, reportistica, gestione del piccolo shop, gestione della
piccola caffetteria, piano marketing, gestione social media mostre e montaggio/smontaggio
mostre, precisando che la durata dello stage generalmente è di due
settimane per attività, in modo che gli stagisti possano apprendere e capire in
modo approfondito lo svolgimento di una mostra in ogni suo singolo dettaglio.
Tale versione appare tuttavia inverosimile, già soltanto alla luce della durata
complessiva dello stage (troppo corta per permettere una rotazione completa).
Essa è inoltre manifestamente smentita dai piani di lavoro agli atti, da cui
risulta come gli stagisti fossero addetti soltanto ad attività tipicamente
operative, ovvero al controllo audio/video, alla cassa, al controllo biglietti,
allo shop, al bar, alla sala immersiva, al Covid-check, al guardaroba e alla
preparazione e gestione delle visite guidate per le scuole, e ciò ogni volta
per pochi giorni (almeno sull'arco di un mese, cfr. in particolare piani di
lavoro della mostra di Losanna). In ogni caso, né dalle osservazioni presentate
dalla ricorrente, né dai piani di lavoro emerge che durante l'asserito periodo
di stage siano effettivamente state svolte da parte della ricorrente attività
di formazione specifica in favore degli stagisti. La tesi dell'insorgente
secondo cui gli stagisti sono regolarmente stati invitati a partecipare a
giornate di formazione a loro indirizzate all'interno dell'azienda (cfr.
ricorso, n. 3.8.3) non è stata sufficientemente dimostrata, ritenuto che il
doc. F prodotto al Governo non comprova che la presentazione sulla
"produzione" fosse una formazione rivolta agli stagisti, mentre la
formazione sui "social media, management e comunicazione digitale" si
è svolta lunedì 28 febbraio (verosimilmente) 2022, allorquando gli asseriti
periodi di stage erano già conclusi (tutti eccetto due [__________ e __________]
che prendevano fine proprio quel giorno, cfr. contratti agli atti). Non basta a
portare ad altra conclusione l'email del 7 novembre 2022 (doc. I) che evoca una
non meglio precisata formazione che una dipendente effettiva della ricorrente aveva fatto agli stagisti
in videochiamata. In effetti, non va dimenticato che in tutti i settori dell'economia vi è
un onere formativo a carico dei datori di lavoro, che devono trasmettere ai dipendenti specifiche
conoscenze, affinché possano pienamente esercitare le loro funzioni (cfr. STF
4C_1/2015 del 15 luglio 2015 consid. 6.3; STA 52.2023.85 del 20 luglio 2023
consid. 3.2.4, 52.2023.92 del 10 luglio 2023 consid. 4.3, 52.2022.29 e
52.2022.30 del 12 settembre 2022 consid. 3.3, 52.2020.160 del 23 novembre 2020
consid. 4.3.2), e ciò tanto più se i lavoratori in questione non dispongono di
una formazione attinente allo specifico campo d'attività (come in concreto, già
soltanto ritenuto che diversi collaboratori erano studenti universitari
iscritti alle facoltà di lettere, storia, psicologia e scienze sociali e
politiche). L'assunzione di dipendenti senza o con poca esperienza lavorativa
in un determinato settore è quindi un rischio che deve essere assunto dal
datore di lavoro e non riversato sui dipendenti, ritenuto che, in caso
contrario, la LSM potrebbe facilmente essere elusa camuffando da stage le
assunzioni di collaboratori a basso costo (cfr. Messaggio citato, pag. 15;
inoltre, per analogia, STA 52.2018.470 del 21 settembre 2020, in: RtiD I-2021
n. 47 consid. 6.3.2; 52.2023.92 citata consid. 4.3 e rif.).
Il fatto che in diverse occasioni (a
Lugano il 20, 23, 24, 27 e 28 dicembre 2021 e a Losanna il 2 [mattina], 9
[mattina] e 19 dicembre 2021) gli stagisti abbiano addirittura lavorato senza
neppure che la responsabile o altri dipendenti effettivi fossero presenti
dimostra peraltro come essi fossero perfettamente in grado di svolgere in
completa autonomia le attività loro affidate. Ne discende che i compiti da loro
svolti durante le citate esposizioni hanno chiaramente avuto uno scopo
lucrativo per la ricorrente, che per tali mansioni - semplici, che non
necessitano di particolare formazione e ripetitive - ha potuto far capo a quei
collaboratori a basso costo anziché a regolari dipendenti. In tali circostanze,
non è senz'altro scorretto ritenere che non siano realizzati i criteri B.6 e
B.8 relativi alla ripetitività del lavoro svolto dagli stagisti e al suo scopo
lucrativo per il datore di lavoro.
Nulla muta a tale deduzione il fatto che la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) abbia intrapreso una collaborazione con la ricorrente al fine di permettere ai propri studenti di effettuare degli stage pratici presso l'azienda (cfr. ricorso, punti H e 3.8.6) e ciò già soltanto perché la convenzione che istituisce tale partenariato (doc. N) è entrata in vigore solo successivamente (1° ottobre 2022) al controllo effettuato dall'UIL (dicembre 2021). Ecco perché non occorre procedere alle audizioni testimoniali sollecitate dalla ricorrente in replica (cfr. supra, consid. 1.2). Del resto, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, se è ben vero che le mansioni da svolgere nell'ambito degli stage previsti dalla SUPSI ricalcano per certi versi quelle effettuate dai lavoratori qui in discussione, è altrettanto vero che il focus è posto sulla formazione, tant'è che la convenzione di cui al doc. N, al punto n. 2.2, precisa che l'azienda si impegna a occuparsi della formazione degli studenti SUPSI durante i periodi di stage e ad assumersi la piena responsabilità di un adeguato accompagnamento pedagogico e della valutazione dello studente (lett. a), nonché a considerare lo studente come "soggetto in formazione" offrendogli esperienze formative pertinenti allo specifico periodo di formazione e proponendo delle alternative padagogiche/organizzative che favoriscano l'apprendimento (lett. d) e a garantire che lo studente venga accompagnato da personale qualificato (lett. e). Già soltanto per questo le modalità dello stage proposto dalla SUPSI non sono paragonabili a quelle dei periodi di lavoro qui oggetto d'esame.
4.5. In definitiva, a giusta ragione le precedenti istanze hanno escluso che i dipendenti in questione potessero essere considerati persone in stage e in formazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d LSM e delle relative norme del regolamento e sfuggire al campo di applicazione della LSM. Nelle conclusioni dell'UIL, tutelate dal Governo, non è come visto ravvisabile alcun accertamento manifestamente errato dei fatti, né un uso scorretto della latitudine di giudizio e del potere d'apprezzamento conferito dalle predette norme. Tutte le relative doglianze della ricorrente vanno pertanto respinte.
4.6. Ferme
queste premesse, lo stipendio versato
(fr. 16'930.65 complessivi) ai 21
citati collaboratori in questione () per il periodo oggetto del controllo
risulta effettivamente inferiore al salario minimo obbligatorio ai sensi della
LSM per il settore economico interessato. Salario che - come indicato dall'UIL
- ammonta a fr. 44'192.19 complessivi (secondo
gli incontestati calcoli indicati nella tabella allegata alla decisione dell'UIL),
con un ammanco complessivo di fr. 27'261.54 (pari
a - 61.69%). Ne discende che, per quanto
riguarda la materialità dell'infrazione, la decisione impugnata non presta il
fianco ad alcuna critica.
5. Appurata la realizzazione
dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla
ricorrente.
5.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LSM, l'autorità cantonale competente
può, per infrazioni alla legge o alle disposizioni di applicazione,
pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo
sino a fr. 30'000.-. Il capoverso 2 della medesima disposizione precisa che la
sanzione amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori di
lavoro o dalle datrici di lavoro e ammonta al 160% della differenza tra il
salario dovuto secondo la legge e il salario effettivamente versato; in caso di
comprovata integrazione salariale retroattiva, la sanzione può essere ridotta
fino al 50% della suddetta differenza salariale. La sanzione comminata dal cpv.
1 della norma corrisponde a quella prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. f della
legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e
il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8
ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per infrazioni
alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di
lavoro ai sensi dell'art. 360a del codice delle obbligazioni del 30
marzo 1911 (CO; RS 220) commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori
in Svizzera (cfr. citato Messaggio, ad art. 7, pag. 16). I criteri per la
commisurazione della sua entità (cpv. 2) ricalcano del resto le raccomandazioni
emanate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) - l'ultima volta il 24
ottobre 2022 - in materia di violazioni alla LDist (cfr. in particolare il
punto n. 1.4 che rimanda al punto n. 1.2; cfr. pure STA 52.2023.456 del 27
febbraio 2024 consid. 3.2).
5.2. In concreto, il Governo ha confermato la sanzione di fr. 30'000.- inflitta dall'UIL tenendo conto dell'importo (fr. 27'261.54) risparmiato dalla datrice di lavoro, in base all'art. 7 cpv. 2 prima frase LSM, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. La conclusione non presta il fianco a critiche. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente non è ravvisabile alcuna ragione per soprassedere all'inflizione di una sanzione, segnatamente per motivi riconducibili all'assenza di una base legale in senso formale o sufficientemente precisa, come visto infondati. Sanzione che, analogamente a quanto avviene nell'ambito della LDist (cfr. la formulazione analoga dell'art. 9 cpv. 2 LDist; cfr. pure Messaggio citato, ad art. 7, pag. 16), mira a garantire la credibilità della LSM, il rispetto dei salari minimi e il versamento retroattivo dei salari dovuti (cfr., per analogia, Messaggio del 2 marzo 2012 concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, in: FF 2012, 3035; cfr. pure STA 52.2020.294 del 16 novembre 2020 consid. 4.3; Rapporto del 31 maggio 2024 dell'Istituto di ricerche economiche dell'Università della Svizzera italiana [IRE] sugli impatti del salario minimo in Ticino, allegato al citato Messaggio n. 8444, pag. 55 e 58).
Ciò posto, non avendo preteso di avere coperto l'ammanco salariale, l'insorgente non può beneficiare di una riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LSM. Nemmeno può prevalersi della collaborazione prestata all'autorità, ritenuto come la stessa costituisca un obbligo legale ai sensi degli art. 6 cpv. 2 e 8 cpv. 1 lett. b LSM. Neppure il fatto che la crisi legata alla diffusione del virus Covid-19 abbia avuto ripercussioni particolarmente gravose per gli operatori attivi nel settore dell'organizzazione di eventi (cfr. replica, pag. 14) soccorre la ricorrente. Ancorché corrispondente al massimo comminato in caso di infrazione alle disposizioni sui salari minimi e seppur determinata in maniera schematica, la sanzione inflitta risulta comunque rispettosa del principio della proporzionalità, tiene debitamente conto dell'importante gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata alla ricorrente (che ha riguardato ben 21 dipendenti che sono stati retribuiti con uno stipendio mensile inferiore di oltre la metà a quanto dovuto, permettendole un risparmio di quasi fr. 30'000.-), nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile (pur considerando l'assenza di precedenti a suo carico, a fronte del fatto che il quadro legale era chiaro e inequivocabile).
6. 6.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico della ricorrente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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1. Dipartimento finanze e economia Ufficio dell'ispettorato del lavoro, 6500 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente Il segretario