Incarto n.
52.2024.188

 

Lugano

28 maggio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

cancelliera:

Sonja Dobrijevic

 

 

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2024 di

 

 

 

RI 1  

 

 

Contro

 

 

 

l'opuscolo informativo Progettazione di massima della nuova casa anziani a __________ allestito dal Municipio di CO 1 per la votazione comunale del 9 giugno 2024 (concessione del credito di fr. 650'000.- per la progettazione di massima della nuova casa anziani e autorimessa interrata a __________);

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

 

A.   L'11 dicembre 2023 il Consiglio comunale di CO 1 ha concesso al Municipio un credito di fr. 650'000.- per la progettazione di massima della nuova casa anziani e di un'autorimessa interrata a __________, sulla base del relativo messaggio (n. 23-23) del 31 ottobre precedente (reperibile su https://www.__________.ch). Essa verrebbe realizzata sul mapp. __________ di __________, proprietà comunale di 4'173 m2, ubicata in zona __________, in posizione centrale del paese, dove esistono attualmente un posteggio pubblico e il parco giochi. Il fondo è assegnato alla zona per edifici di interesse pubblico EP 9 Casa per anziani, destinato appunto a ospitare questo edificio, e ulteriori spazi di servizio per la collettività, compatibili e sinergici con la destinazione principale; inoltre, è prevista un'autorimessa pubblica per le strutture di interesse pubblico e dei residenti del nucleo di __________ (art. 66 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).

 

 

B.   Contro la decisione del Legislativo appena descritta è stato promosso, con successo, un referendum. Pertanto, il Municipio di CO 1 ha convocato l'Assemblea comunale per domenica 9 giugno 2024 per pronunciarsi in merito al citato credito.

 

 

C.   a. Con ricorso del 14 maggio 2024, RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, criticando il contenuto dell'opuscolo informativo inviato agli elettori insieme al materiale di voto.

 

b. Constatato che l'atto di ricorso non era firmato e che nemmeno era allegato l'opuscolo contestato, il 15 maggio 2024 il giudice delegato all'istruzione della causa ha fissato un termine di tre giorni all'insorgente per rimediare ai difetti, con la comminatoria dell'irricevibilità dell'impugnativa.

 

c. Il 16 maggio 2024 il ricorrente ha trasmesso l'opuscolo in parola e l'atto di ricorso firmato. Egli domanda di porre rimedio nei modi e nei tempi che l'autorità competente riterrà di indicare a chi di dovere all'informazione, che ritiene non oggettiva e fuorviante, del testo Perché votare SÌ a pag. 5 e 9. In particolare, ritiene che non sarebbe vero che il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) avrebbe scartato "siti valutati". Pure falso sarebbe affermare che non sussistono alternative.

 

 

D.   Chiamato a presentare una risposta, il Municipio di CO 1 resiste al ricorso, con argomenti che verranno discussi in seguito, se necessario.

 

 

E.   Con la replica l'insorgente ribadisce di contestare nuovamente l'affermazione secondo cui non vi sarebbero alternative. Conferma anche di ritenere scorretta l'alternativa posta a pag. 9, laddove mancherebbe la precisazione dell'ubicazione, ciò che costituirebbe il nocciolo della questione. Ritiene ormai viziato l'esito della votazione da questa irregolarità, alla quale chiede venga posto rimedio.

 

 

F.    Il Tribunale, alla luce dell'esito dell'impugnativa, ha rinunciato a raccogliere la duplica dal Comune.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    Rivolto contro un atto della procedura preparatoria del Municipio, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a evadere il ricorso discende dall'art. 133 cpv. 1 e 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, avente diritto di voto nell'affare in causa (STA 52.2019.599 del 3 giugno 2020 consid. 1.2), è data. Quanto alla tempestività, notoriamente l'invio da parte dei Comuni del materiale di voto avviene per posta semplice, sicché non è possibile una prova documentale del momento della ricezione. Ora, la data di martedì 14 maggio 2024 indicata dall'insorgente appare del tutto plausibile. Nemmeno il Municipio pretende altrimenti. Il Tribunale considera pertanto tempestivo il ricorso (art. 133 cpv. 5 LEDP), che è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti prodotti dalle parti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

 

 

2.    2.1. La garanzia dei diritti politici di cui all'art. 34 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Ciò significa che il cittadino elettore può pretendere che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsati alla volontà liberamente espressa dal corpo elettorale (DTF 138 II 13 consid. 6.3).

 

2.2. La garanzia dei diritti politici tutela il diritto dei cittadini di non subire pressioni o di essere influenzati in modo inammissibile nella formazione e nell'espressione della loro volontà politica: ogni cittadino deve dunque potersi determinare, formando la sua opinione nel modo più libero e completo possibile ed esprimere di conseguenza la sua scelta.

Secondo la giurisprudenza, l'esito di una votazione è falsato allorquando le autorità influenzino in maniera inammissibile gli aventi diritto di voto. Un condizionamento di questo genere può essere esercitato segnatamente per il tramite delle informazioni ufficiali indirizzate dalle Autorità ai cittadini. La libertà di voto ammette l'utilizzo di spiegazioni o messaggi ufficiali relativi a una votazione, nei quali l'Autorità spiega l'oggetto dello scrutinio e raccomanda di accettarlo o di respingerlo. La stessa non è tenuta a un obbligo di neutralità, motivo per cui può formulare una raccomandazione di voto; essa deve tuttavia rispettare un dovere di obiettività. Le spiegazioni di voto rispettano l'esigenza di obiettività quando sono equilibrate e rispondono a motivi importanti, forniscono un'immagine completa del progetto illustrandone i vantaggi e gli svantaggi e permettono all'avente diritto di voto di formarsi un'opinione: al di là di determinate esagerazioni, le informazioni non devono essere contrarie alla verità, né tendenziose né semplicemente inesatte o incomplete. L'Autorità non è tenuta a discutere ogni dettaglio del progetto né a evocare ogni obiezione che potrebbe essere sollevata in merito: le è tuttavia vietato di passare sotto silenzio elementi importanti per la decisione dei cittadini o di riprodurre in maniera inesatta gli argomenti dei promotori o degli avversari dell'iniziativa. Scopo precipuo dell'opuscolo informativo non è, infatti, tanto la propaganda politica, ma l'informazione obiettiva, equilibrata e possibilmente esauriente dei cittadini sui vantaggi e svantaggi di un progetto legislativo, mentre ai comitati d'iniziativa dev'essere concesso di esporre i loro argomenti anche con una certa esagerazione, che non sfoci tuttavia in asserzioni false e non oggettive (per tutto quanto precede: RtiD II-2021 n. 1 consid 3.1 con riferimenti).

 

2.3. Importante è pure la situazione complessiva dell'informazione che precede una votazione popolare, dovendosi esaminare se i votanti, sulla base delle informazioni diffuse dai differenti mezzi di comunicazione di massa e dagli attori del dibattito politico, sono effettivamente in grado di formarsi un'opinione sufficiente e obiettiva sull'oggetto posto in votazione. In quest'ambito occorre tener conto dell'insieme delle informazioni divulgate, non essendo decisivo ch'esse provengano, in parte, dalle spiegazioni inserite nell'opuscolo informativo (RtiD II-2021 cit. consid. 3.2 con riferimenti).

 

2.4. Spetta in primo luogo al diritto cantonale disciplinare il modo di informare i cittadini (DTF 132 I 104 consid. 3.1). Nel nostro Cantone, l'art. 17 cpv. 3 LEDP dispone che nelle votazioni il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione, con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo. Nelle votazioni comunali il compito di redigere un documento di presentazione degli oggetti posti in votazione con le spiegazioni spetta al Municipio (art. 10 cpv.1 del regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019; REDP; RL 150.110). L'informazione (soggiunge la norma, cpv. 2), dev'essere succinta, oggettiva, accurata, attrattiva, comprensibile e, per quanto possibile, tenere conto delle diverse opinioni. Il cpv. 3 del medesimo articolo stabilisce poi che l'opuscolo informativo contiene una breve presentazione dell'oggetto con il testo sottoposto al voto e la domanda, che figura sulla scheda (lett. a), un testo con le argomentazioni a favore dell'oggetto (lett. b), uno con quelle contrarie (lett. c) nonché, nelle votazioni comunali, le eventuali raccomandazioni di voto del Consiglio comunale e del Municipio (lett. d).

 

 

3.    L'opuscolo in esame consta di 10 pagine. Le prime quattro descrivono l'oggetto della votazione e l'iter che ha condotto alla concessione del credito. Viene anche spiegato che, se prevale il sì, il Comune potrà procedere con la realizzazione del progetto, mentre, se prevarrà il no, il credito decade e la casa anziani non verrà realizzata.

Seguono quindi le argomentazioni favorevoli alla concessione del credito (pag. 5-6), cui il ricorrente fa riferimento. Egli critica, in sostanza, due paragrafi di queste: 

 

Edificio di pregio

e nuovo parco

giochi

Il luogo dove sorgerà la nuova casa anziani è stato avallato dal Dipartimento Sanità e Socialità, rispetto ad altri siti valutati: la sua centralità e la possibilità di dialogare con il nucleo di __________ sono stati gli argomenti che hanno portato alla scelta del mappale __________ di proprietà comunale quale luogo ideale dove realizzare la Casa anziani.

 

 

Nessuna

Alternativa

Qualora il credito non venisse concesso non esiste un piano B per la casa anziani, bisogna essere coscienti che la stessa non verrebbe realizzata sul territorio di __________! Realizzare la Casa anziani altrove avrebbe costi superiori a quelli previsti siccome il Comune dovrebbe prima acquistare il terreno, pianificare il comparto e indire un nuovo concorso d’architettura dilatando così in modo smisurato i tempi di realizzazione.

 

3.1. In merito all'affermazione il luogo dove sorgerà la nuova casa anziani è stato avallato dal Dipartimento Sanità e Socialità, rispetto ad altri siti valutati il ricorrente spiega che essa sarebbe falsa, poiché il DSS non avrebbe affatto scartato siti valutati. La scelta dell'ubicazione è, invece, stata affrettata e per niente ponderata e dettata dalla sfida per l'assegnazione della casa per anziani tra noi (__________) a [recte: e] __________. Sennonché, proprio quanto affermato dal ricorrente, che trova riscontro negli atti trasmessi dal Municipio, conferma la correttezza di quanto affermato nell'opuscolo. In particolare, con scritto del 29 ottobre 2014 alla fondazione __________, il DSS ha dichiarato che alla luce della Relazione sul progetto Casa Anziani trasmessa dalla Fondazione aveva il piacere di confermarvi che condividiamo la vostra conclusione di indicare nel mapp. __________ la migliore localizzazione per la nuova casa anziani. Scritto che fa riferimento al Rapporto complementare della Fondazione del 16 ottobre 2014 sulle sinergie, confinanti e valutazioni tecniche inerenti al progetto di casa Anziani nella piana del Basso Ceresio, dove vengono appunto valutate le ubicazioni proposte per __________ e ________.

3.2. Per quanto concerne le possibili alternative nel territorio di __________, l'opuscolo si esprime invero in modo un po' categorico laddove spiega che, in caso il credito venisse rifiutato, non esisterebbe una alternativa. Ora, tuttavia, nell'insieme l'affermazione viene poi fortemente relativizzata con la sua motivazione: stando lo stadio (avanzato) del progetto, già consolidato a livello pianificatorio e oggetto di un concorso di architettura, sorgerebbero nuovi costi e anche i tempi di realizzazione si dilaterebbero. Affermazioni che non sono destituite di pregio (basti pensare cosa significa modificare un piano regolatore, acquisire un terreno ecc.).

Va poi considerato che tali argomenti vengono contestati con dovizia di argomentazioni nel testo che riporta le posizioni dei promotori del referendum (pag. 7 dell'opuscolo), secondo i quali, invece, esistono valide alternative, che non comportano costi diversi da quelli stimati e non vi sarebbe urgenza.

 

3.3. Il ricorrente critica poi la formulazione delle domande a pagina 9 dell'opuscolo:

 

Chi è favorevole

alla progettazione di una

nuova casa anziani e

autorimessa interrata

vota

 

Chi è contrario

alla progettazione di una

nuova casa anziani e

autorimessa interrata

vota NO

 

Sostiene, in particolare che in esse manchi la precisazione relativa all'ubicazione che, in fin dei conti, sarebbe il nocciolo della questione. La critica cade nel vuoto.

È vero che quanto riportato non riproduce pedissequamente la domanda che figura sulla scheda, ma ne costituisce una semplificazione e non può in nessun caso sfuggire all'elettore (anche a quello meno accorto) che oggetto della votazione è la concessione del credito riferito al ben preciso progetto e non un generico referendum sulla progettazione di una casa anziani. Del resto, la questione dell'ubicazione della stessa non figura nemmeno sulla scheda di votazione. A ragione, poiché, come appena spiegato, oggetto del referendum è un ben determinato progetto non già la scelta dell'ubicazione della struttura. Quest'ultima è solo uno degli argomenti oggetto di discussione politica.

4.    Tutto ponderato, quanto affermato in detto opuscolo appare rispettoso dell'oggettività dell'informazione, rientrando ancora nell'ambito della dialettica politica. Il tema dell'ubicazione della casa anziani, pur non essendo di per sé l'oggetto della votazione, non viene sottaciuto; favorevoli e contrari hanno potuto esprimere le loro antitetiche visioni, formulando previsioni circa la portata politica che il rifiuto della concessione del credito potrebbe avere. Informazione che poi è stata ulteriormente ribadita, per quanto concerne il fronte del no, attraverso il "volantino arancione" prodotto dal ricorrente con la replica e destinato a tutti i fuochi. Ciò che permette ulteriormente di ritenere che i cittadini dispongano di una visione globale e corretta della posta in gioco e che, pertanto, il loro diritto alla libera formazione della volontà di voto risulta garantito.

 

 

5.    Il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-, anticipata da RI 1, resta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera