Incarto n.
52.2024.192

 

Lugano

13 febbraio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2024 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 aprile 2024 (n. 1999) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa contro la risoluzione dell'11 settembre 2023 con cui il Municipio di Miglieglia gli ha ordinato la demolizione e rimozione del suo rustico e delle opere esterne, vitandone l'uso (part. __________);

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. RI 1 è proprietario di un fondo di 3'660 m2 (part. __________; già part. __________ RT) situato a Miglieglia, in località __________, in una zona indicata dal piano regolatore quale area forestale. Sul terreno vi era una vecchia cascina a vocazione agricola (stalla-fienile; m 4.40 x 5).

b. A richiesta del Municipio, con risoluzione del 31 maggio 1999 il Dipartimento del territorio ha approvato una modifica di poco conto all'inventario degli edifici situati fuori della zona edificabile (approvato con ris. gov. n. 3622 del 9 luglio 1996) inserendovi il citato rustico, che è stato classificato come meritevole di conservazione 1a (in stato di conservazione discreto-buono; cfr. scheda descrittiva con rilievo maggio 1999). 

c. Con decisione del 30 giugno 1999, il Consiglio di Stato ha accertato la natura solo parzialmente boschiva del fondo, stabilendo attorno alla cascina un'area (di ca. 1'500 m2) non soggetta alla legislazione forestale (cfr. planimetria annessa alla relativa decisione).

 

B.   a. Nel frattempo, il 4 maggio 1999 RI 1 ha presentato una domanda di costruzione per ristrutturare il predetto rustico e trasformarlo in un'abitazione secondaria (con un pian terreno e un sottotetto abitabile). All'edificio doveva essere inoltre annesso un nuovo corpo (2 x 5 m) interrato nel pendio a monte (da destinare a un bagno e una cantina), oltre a un bacino di chiarificazione.

b. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 23996), con decisione del 20 luglio 1999 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto.

 

C.   a. Nel corso dei lavori il proprietario non si è tuttavia attenuto al progetto approvato, ma ha apportato svariate modifiche. In particolare, già nel corso di un sopralluogo del 2007 è emerso che:

-     l'edificio era stato ampliato sul lato ovest mediante un nuovo volume (4.40 x 2.45) alto un piano, coperto da un tetto a falda con tegole (destinato a una cucina e un bagno), realizzato al posto del corpo interrato a monte;

-     sul lato est era stata eretta una tettoia-legnaia, previo sbancamento del pendio (poi sorretto da un muro);

-     alla facciata est era stata applicata una canna fumaria;

-     sul terreno circostante erano state posate due baracche per il deposito di attrezzi e mobili vari.

L'edificio risultava inoltre innalzato e le facciate tutte ricoperte da intonaco, con aperture di foggia e dimensioni diverse.

 

b. Dando seguito a un ordine del Municipio, con domanda di costruzione del 16 ottobre 2007, RI 1 si è limitato a chiedere il permesso a posteriori per il nuovo volume a ovest (spostamento locali di servizio), la legnaia con il muro retrostante (est), la canna fumaria e le due nuove baracche.

c. Con avviso del 28 dicembre 2007 (n. 60080), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio del permesso. Fatto proprio tale avviso, il 29 gennaio 2008 il Municipio ha negato a RI 1 il permesso richiesto. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

d. Il 25 settembre 2008 il Municipio ha chiesto al Dipartimento del territorio di emettere il suo avviso giusta l'art. 47 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), sottoponendogli una proposta di sanzione pecuniaria (per il maggior valore dato dallo spostamento dei locali e dalla sopraelevazione del rustico di ca. 0.50 m).

e. Il 21 ottobre 2008, il Dipartimento del territorio ha negato che vi fossero gli estremi per pronunciare una simile sanzione, chiedendo al Municipio di ordinare:

-     il ripristino del rustico come ai piani approvati con licenza del 20 luglio 1999;

-     la demolizione della tettoia a est del rustico;

-     la demolizione delle due baracche.

Ha invece preavvisato favorevolmente la sanzione per il maggior volume dato dalla sopraelevazione (ritenendo sproporzionato esigerne il ripristino). Il Municipio è in seguito rimasto passivo.


D.   a. Dopo alcuni anni, così sollecitato anche dall'Ufficio dello sviluppo territoriale ARE, il 14 agosto 2018 il Municipio ha infine ordinato a RI 1 di demolire unicamente la tettoia eretta sul lato est e le due baracche (disp. n. 1). Considerando sproporzionato pretendere l'abbassamento del tetto alla quota originaria,

gli ha inoltre imposto di pagare una sanzione pecuniaria di fr. 16'000.- per il maggior volume creato (disp. n. 2).

b. Con giudizio del 29 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi i ricorsi interposti dall'ARE e dal proprietario contro tale risoluzione; in sostanza ha annullato l'ordine di demolizione della tettoia, ingiunto al Municipio di chiedere l'inoltro di nuove domande di costruzione (per il corpo annesso sul lato est e altri interventi difformi dalla licenza edilizia del 1999) e di valutare i provvedimenti da adottare per il corpo aggiunto sul lato ovest e la canna fumaria, annullando inoltre la sanzione pecuniaria per il maggior volume creato.

 

 

E.   a. Adito da RI 1 e dall'ARE, con la predetta pronuncia del 30 aprile 2021 questo Tribunale ha respinto il ricorso del primo e accolto in quanto ricevibile quello dell'ARE, annullando la decisione governativa e retrocedendo gli atti al Municipio per procedere come indicato al consid. 8.1, ossia per emanare un ordine di demolizione e rimozione integrale della casa d'abitazione e di tutte le costruzioni e opere di sistemazione esterna, ripristinando il terreno al suo stato naturale, entro 90 giorni dalla crescita in giudicato e con le comminatorie di rito.
In sostanza, dopo aver constatato che l'edificio attuale non aveva più nulla da condividere con la cascina originaria, che era stata trasformata in una moderna casa di vacanza (ben diversa dal progetto autorizzato con la licenza edilizia del 1999, di cui il ricorrente non si poteva più prevalere), e che pure lo spazio circostante era stato alterato e disseminato di costruzioni senza permesso, il Tribunale ha accertato come tutte le opere si ponessero in palese e insanabile contrasto con il diritto materiale. In particolare, ha escluso che i lavori di trasformazione della vecchia cascina e le costruzioni esterne potessero conseguire un'autorizzazione in base all'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), all'art. 24c della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) o a un'altra delle norme che regolano gli interventi fuori della zona edificabile. Ha quindi rilevato come al provvedimento di demolizione integrale e ripristino del terreno allo stato originario postulato dall'ARE sussistesse un importante interesse pubblico, che una simile misura risultava conforme al principio di proporzionalità e che alla stessa non ostava il principio di buona fede, né il termine di perenzione trentennale. Ha sottolineato l'importanza di una tale soluzione, anche in un'ottica di parità di trattamento, rispetto agli inconvenienti di natura economica che ne derivano al proprietario, che ha comunque potuto approfittare di una situazione d'illegalità per una ventina d'anni, rinviando pertanto gli atti al Municipio come sopraindicato, in accoglimento del ricorso dell'ARE. Ha infine ritenuto che, con l'emanazione del giudizio impugnato, la domanda dell'ARE di adozione di provvedimenti cautelari, volta a vietare al proprietario l'utilizzo dei manufatti ordinando il deposito delle chiavi presso il Comune, il sigillamento di porte e finestre e l'interruzione degli allacciamenti esistenti, fosse diventata priva di oggetto (per tutto quanto sopra cfr. 52.2020.239/247 del 30 aprile 2021).

b. Il proprietario e l'ARE hanno impugnato la predetta pronuncia davanti al Tribunale federale che, con sentenza del 17 febbraio 2023 (1C_343/2021, 1C_349/2021, parz. pubbl. in RtiD II-2023 n. 52), ha dichiarato irricevibile il gravame del primo e respinto, in quanto ammissibile, quello dell'Ufficio federale che ne chiedeva in sostanza l'annullamento nella misura in cui non era stata esaminata nel merito la sua richiesta di vietare al proprietario l'utilizzo dei diversi manufatti abusivi (deposito delle chiavi, ecc.).
Disattendendo la domanda dell'ARE, l'Alta Corte ha in sostanza stabilito che, in applicazione della legislazione cantonale, non spettava al Tribunale cantonale, ma alla competente autorità comunale e dipartimentale adottare le misure di ripristino e stabilirne le modalità. Ha inoltre escluso che la Corte cantonale avesse leso il diritto federale, non applicando anticipatamente la modifica legislativa non ancora in vigore (oggetto della seconda fase della revisione parziale della LPT), che prevede di vietare immediatamente le utilizzazioni non autorizzate di edifici, disponendo senza indugio il ripristino dello stato legale (cfr. art. 25 cpv. 3). Ha nondimeno osservato come nel caso in esame, visti i manifesti e reiterati abusi edilizi, le autorità competenti dovranno seriamente considerare l'adozione di un divieto di utilizzo delle opere abusive (segnatamente con il sigillamento di porte e finestre, il deposito delle chiavi o il cambiamento di serrature nonché l'interruzione degli allacciamenti). Eventuali gravami contro l'ordine di demolizione, ha aggiunto, vista la chiarezza della situazione, dovranno essere esaminati anche tenendo conto di un eventuale abuso di diritto.


F.    Ripreso possesso dell'incarto, dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale ex art. 47 RLE, l'11 settembre 2023 il Municipio ha quindi ordinato a RI 1: (1) la demolizione e rimozione della casa d'abitazione e di tutte le costruzioni e opere di sistemazione esterna realizzate sulla proprietà e il ripristino del terreno allo stato originario entro il 29 febbraio 2024 (allegando il piano di ripristino con la documentazione fotografica) e (2) il divieto d'uso della casa (disponendo la consegna delle chiavi d'accesso alla cancelleria comunale, l'interruzione dell'erogazione di acqua potabile mediante chiusura dell'allacciamento e l'apposizione di sigilli all'edificio), con (3) la comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e (4) quella dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato, (5) levando a un'eventuale ricorso l'effetto sospensivo.



G.   Con giudizio del 24 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal proprietario avverso il suddetto provvedimento che ha confermato, precisando ulteriormente il primo dispositivo (1) nel senso che il ripristino del terreno naturale originario dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del bosco di cui alla decisione di accertamento del 30 giugno 1999; ha inoltre fissato il nuovo termine per l'esecuzione del predetto dispositivo così riformato in 6 mesi dalla crescita in giudicato della decisione.
Dopo aver ripercorso la motivazione della pronuncia già resa da questo Tribunale, a cui è vincolato, ha appurato come l'ordine di demolizione e rimozione ne seguisse appieno le indicazioni e fosse del tutto chiaro e preciso. Relativamente al ripristino del terreno originario ha nondimeno ritenuto che il provvedimento, generico, fosse da completare con la puntualizzazione relativa al rispetto dei limiti del bosco accertato. Ha poi fissato il nuovo termine per l'esecuzione. Il Governo ha infine confermato anche il divieto d'uso, configurato quale provvedimento cautelare, rispettoso del principio di proporzionalità, ritenendo prevalente l'interesse pubblico a impedire la continuazione dell'uso dell'edificio abusivo, colpito da ordine di demolizione, rispetto a quello privato del ricorrente, precisando che il divieto sarebbe stato da confermare anche volendovi ravvisare una misura di ripristino ai sensi dell'art. 43 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

 

H.   Contro tale pronuncia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che l'ordine del Municipio sia riformato limitatamente al suo dispositivo (1), nel senso che la demolizione e rimozione siano circoscritte alle sole costruzioni e opere esterne (in modo da ripristinare una situazione conforme al permesso del 20 luglio 1999), e per il resto annullato. In via provvisionale, chiede che il divieto d'uso della casa d'abitazione sia revocato.
Nel merito, l'insorgente eccepisce in particolare che l'ordine di demolizione e rimozione non sarebbe sufficientemente preciso, poiché non indicherebbe il destino del fabbricato preesistente. Altrettanto poco chiaro sarebbe l'ordine di ripristino del terreno originario (che non sarebbe in realtà mai stato modificato); ancor meno con la puntualizzazione introdotta dal Governo relativa al limite del bosco (senza indicazioni circa la morfologia del terreno, la sorte dei camminamenti, ecc.). Inoltre, aggiunge, diverse imminenti modifiche legislative, de lege ferenda, imporrebbero di sospendere la demolizione (quantomeno della casa d'abitazione). Evoca inoltre anche la sua buona fede e la lunga tolleranza da parte delle autorità.


I.     All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono l'ARE, l'Ufficio delle domande di costruzione e il Municipio, con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.

 

 

J.    Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti salienti emergono in modo sufficientemente chiaro dagli atti e sono noti al Tribunale dal precedente giudizio. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove offerte dall'insorgente (testi, sopralluogo) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

 

 

2.    2.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile (cfr. RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid. 3.1 e rimandi, 52.2012.508 del 22 ottobre 2013 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1264 ad art. 43 LE).
Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione

che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Scolari, op. cit., n. 1277 ad art. 43 LE).

2.2. L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico o se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostano importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).
La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra tante, STA 52.2017.634 del 28 aprile 2021 consid. 3). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).

 

 

3.    3.1. In concreto, come visto in narrativa, l'esistenza di una violazione del diritto materiale è già stata acclarata nella pregressa procedura, segnatamente con la sentenza di questo Tribunale del 30 aprile 2021 (n. 52.2020.239/247), tutelata dal Tribunale federale (STF 1C_343/2021, 1C_349/2021 del 17 febbraio 2023). La Corte cantonale ha in particolare già chiaramente accertato il palese contrasto insanabile con il diritto materiale dell'edificio attuale, ben diverso dalla cascina originaria, che è stata abusivamente trasformata in una moderna casa di vacanza. Ha pure rilevato che, se anche non fosse stato demolito e ricostruito totalmente, era manifesto che il vecchio rustico aveva subito un'alterazione radicale e che l'attuale edificio era riconducibile a una vera e propria nuova costruzione, ben diversa dal progetto autorizzato con la licenza edilizia del 1999, di cui il ricorrente non si poteva più prevalere (cfr. consid. 3). Assodata la violazione materiale di tutte le costruzioni abusive presenti sul fondo (edificio e opere esterne; cfr. consid. 5 e 6), questo Tribunale ha poi stabilito che s'imponeva la loro demolizione integrale e il ripristino del terreno al suo stato originario. Ha considerato tale misura sorretta da un importante interesse pubblico e rispettosa del principio di proporzionalità, negando che alla stessa ostasse il principio di buona fede e il termine di perenzione trentennale, rinviando quindi gli atti all'autorità comunale per procedere in tal senso (cfr. consid. 7 e 8.1).
In queste circostanze, non v'è chi non veda come l'ordine di demolizione e rimozione disposto dal Municipio (previo avviso dell'autorità dipartimentale) e tutelato dal Governo risulti del tutto conforme al diritto. Non vi è del resto alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni tratte nel precedente giudizio, alle cui considerazioni si rinvia integralmente, e in particolare anche per quanto riguarda il tema della buona fede rievocato genericamente dal ricorrente (cfr. consid. 7.3, in cui era anche già stata respinta la richiesta di audizione testi riproposta in questa sede).
Contrariamente a quanto pretende in modo sommario, nessuna modifica legislativa imminente permette invece di soprassedere all'eliminazione delle costruzioni abusive e al ritorno a uno stato di legalità. Semmai il contrario: la modifica della LPT del 29 settembre 2023 (seconda fase della revisione, LPT2), non ancora entrata in vigore, prevede che l'autorità cantonale competente assicura che le utilizzazioni non autorizzate siano accertate in tempo utile e immediatamente vietate e interrotte; il ripristino dello stato legale è ordinato e attuato senza indugio (cfr. art. 25 cpv. 3; pure STF 1C_343/2021, 1C_349/2021 citata consid. 5). Privi di rilevanza risultano invece gli articoli o le altre iniziative a cui accenna l'insorgente, soprattutto laddove riguardano i rustici compresi nel PUC-PEIP, da cui il suo edificio è stato invero frattanto definitivamente escluso (cfr. STA 90.2010.128 (R14)/ 90.2021.29 del 16 luglio 2021, in particolare consid. 23). 

3.2. A torto l'insorgente lamenta che il provvedimento di demolizione difeso dal Governo non sarebbe sufficientemente preciso, nella misura in cui non definirebbe il destino del fabbricato preesistente. Il controverso ordine non lascia spazio a dubbi sul suo contenuto: la casa d'abitazione dev'essere abbattuta e rimossa integralmente (unitamente a tutte le opere esterne; cfr. pure piano di ripristino con documentazione fotografica). Non vi è quindi alcun edificio preesistente da ripristinare: anche se non fosse stata distrutta e ricostruita totalmente, la cascina originaria è comunque stata trasformata in modo radicale al punto da essere assimilabile a una vera e propria nuova costruzione, interamente abusiva, come già sopraricordato e constatato nel precedente giudizio (STA 52.2020.239/247 citata consid. 3). Basta del resto un semplice raffronto delle immagini agli atti per rendersene conto (cfr. foto rustico originale 1999 e foto annesse all'ordine di demolizione). La censura, pretestuosa, va quindi respinta.

3.3. Identica conclusione vale per l'ordine di ristabilire il terreno naturale, così come confermato dal Governo. Una volta rimosse tutte le costruzioni abusive è chiaro che il terreno dovrà essere riportato al suo stato originario, evidentemente solo laddove è stato alterato (cfr. ad esempio gli innegabili interventi di sbancamento del pendio attorno alla vecchia cascina, cfr. foto citate). Riporto che, come puntualizzato dalla precedente istanza e già indicato dal Tribunale (STA 52.2020.239/247 citata consid. 8.1), dovrà chiaramente essere conforme alla decisione di accertamento del limite del bosco del 30 giugno 1999 (cfr. pure doc. 1 prodotto dall'UDC). Per il resto, le modalità d'esecuzione dell'ordine di ripristino potranno senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure di ripristino (cfr. STF 1C_220/2015 del 4 maggio 2015 consid. 1.6.1 e rimandi).


3.4. Parimenti da tutelare è infine il divieto d'uso confermato dall'Esecutivo cantonale. A fronte dei manifesti e reiterati abusi edilizi già accertati nella pregressa procedura, è in particolare evidente che sussiste un interesse pubblico preponderante all'immediata inibizione dell'uso della casa d'abitazione, che risulta prevalente su ogni interesse particolare già addotto dal ricorrente (divieto che già l'Alta Corte federale aveva chiesto di seriamente considerare, STF 1C_343/2021, 1C_349/2021 citata consid. 5.3). E ciò, così come indicato dal Governo, sia che si configuri il provvedimento alla stregua di una misura provvisionale giusta l'art. 42 LE o quale misura di ripristino ex art. 43 LE, dichiarata immediatamente esecutiva (cfr. consid. 4.7; cfr. pure STA 52.2023.57 del 29 agosto 2023 consid. 2, 52.2021.3/200 del 27 agosto 2021 consid. 3.2 e 6.3, 52.2020.105 del 12 maggio 2021 consid. 2 e rimandi).

 

4.    4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.

4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda cautelare formulata dal ricorrente.

4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, soccombente.


 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è posta a carico del ricorrente.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

     

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera