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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 aprile 2024 (n. 2166) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 3 gennaio 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato cautelativamente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, classe 1943, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B).
b. Il 13 agosto 2023 la Sezione della circolazione ha chiesto a RI 1 di sottoporsi alla visita di controllo d'idoneità alla guida (prevista dalla legge per conducenti che hanno superato i 75 anni di età) e produrre il relativo certificato vidimato da un medico abilitato entro 60 giorni. Non avendo fatto pervenire all'autorità l'attestazione richiesta, dopo un primo richiamo del 15 ottobre 2023 (con un ulteriore termine di 30 giorni) rimasto senza seguito, il 19 novembre 2023 l'autorità dipartimentale ha fissato all'interessata un ultimo termine di 10 giorni per trasmettere il certificato in questione, con l'avvertenza che, in caso di mancato ossequio, la patente le sarebbe stata revocata.
c. Con scritto del 5
dicembre 2023, RI 1 ha comunicato alla Sezione della circolazione di essere
reduce da un intervento chirurgico subito il 14 novembre 2023 a seguito del
distacco della retina dell'occhio sinistro, producendo un certificato medico
del 1° dicembre 2023 dei dr. med. __________ e __________. Ha quindi domandato
un'ulteriore proroga del termine per la presentazione dell'attestazione medica
d'idoneità alla guida, in modo da posticipare la relativa visita di tre mesi.
d. Il 12 dicembre 2023 la Sezione della circolazione, vista la data della prima
richiesta, ha negato l'ulteriore proroga, invitando l'interessata a depositare
temporaneamente il suo permesso di guida entro 10 giorni (ritenuto che, non
appena effettuata la visita di controllo, ne avrebbe potuto chiedere la
restituzione). La conducente non ha tuttavia dato seguito alla richiesta.
B. Con decisione del 3 gennaio 2024, la Sezione della circolazione le, Ufficio giuridico, ha quindi revocato cautelativamente la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, precisando che l'eventuale riesame sarebbe stato concesso solo sulla base della richiesta documentazione medica. Il provvedimento, dichiarato immediatamente esecutivo, è stato reso sulla base degli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 5 e 25 cpv. 3 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) nonché 27, 30 e 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 30
aprile 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1
contro il predetto provvedimento, che ha confermato.
Illustrato il quadro normativo ed evocato lo scopo dei controlli periodici
previsti dalla legge, il Governo ha rilevato che, in assenza di una conferma
medica d'idoneità a condurre veicoli a motore (a causa del rifiuto o
dell'eccessivo ritardo nel sottoporsi alle verifiche prescritte dovuto, come in
concreto, all'ottenimento di proroghe del termine per la presentazione della
certificazione), prevale la presunzione legale d'inidoneità alla guida cui
soggiacciono i conducenti con più di 75 anni. Ha poi ritenuto che ciò valesse tanto
più in concreto, alla luce dei disturbi alla vista dell'interessata. Ha dunque
concluso che, in assenza della certificazione richiesta, la Sezione della
circolazione non poteva far altro che revocare a tempo indeterminato la
patente, rilevando come i seri problemi di salute segnalati dalla conducente in
corso di causa non facessero che confermare la sua attuale inidoneità alla
guida. Ha quindi concluso che il provvedimento impugnato fosse giustificato e
proporzionato.
D. Avverso
quest'ultimo giudizio, dichiarato immediatamente esecutivo, RI 1, rappresentata
dalla figlia, si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame -
l'accertamento della sua nullità rispettivamente il suo annullamento.
Dopo aver censurato una violazione del suo diritto di essere sentita in
relazione all'obbligo di motivazione, la ricorrente ribadisce in sostanza che l'autorità
di prime cure, viste le giustificazioni mediche addotte, avrebbe dovuto
concedere un termine straordinario per produrre il certificato d'idoneità
e poi, semmai, sospendere la patente (e non revocarla) in applicazione del
principio della proporzionalità. Contesta pure che i problemi agli occhi
abbiano potuto accrescere i dubbi sulla sua idoneità alla guida (rimproverando
alla precedente istanza di tentare di anticipare l'esito del processo di
guarigione), come pure le considerazioni tratte in merito al suo stato di
salute aggiornato (tuttora degente in ospedale).
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni né sull'effetto sospensivo, né di merito. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nella propria decisione.
F. In sede di replica,
l'insorgente ha ribadito le sue argomentazioni e domande di giudizio,
precisando - a mano di un certificato medico - di essere ancora degente in
ospedale.
Né il Governo, né il Dipartimento hanno presentato una duplica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le
prove genericamente sollecitate dall'insorgente (testi, ispezioni,
produzione documenti, perizie, attestazioni, certificazioni e ogni altra
necessaria) non appaiono infatti atte ad apportare al Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione che è
chiamato a rendere.
2. L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, in particolare per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la sua decisione, trattando tutte le censure sollevate.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1
LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione
legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non
precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché
valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che
comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF
138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la
motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa
in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne
e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In
quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è
quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli
argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono
rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3,
134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la
comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita,
risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr.
DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_175/2021 del 7 aprile 2022 consid. 2.1 e
rimandi).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale
ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha
avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in
diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con
l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere
(cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid.
2.3.2 e rimandi).
2.3. In concreto, il Governo,
illustrate preliminarmente le norme applicabili alla fattispecie, ha anzitutto
ricordato come lo scopo dei controlli periodici previsti dagli art. 15d cpv.
2 LCStr e 27 cpv. 1 lett. b OAC sia quello di garantire che sulle strade
circolino conducenti idonei alla guida, a tutela della sicurezza loro e della
collettività. Ha poi spiegato che, poiché l'età porta con sé una possibile
riduzione delle capacità psicofisiche, il legislatore ha fissato un limite (75
anni) a partire dal quale sussiste una presunzione di riduzione di tale
idoneità che giustifica l'obbligo di procedere con un esame medico di verifica
ogni due anni. Ha quindi rilevato come il rifiuto di sottoporsi alle suddette
verifiche come pure l'eccessivo temporeggiare mediante ripetute richieste di
proroga facciano sì che la presunzione di inidoneità prenda il sopravvento. Ha
pertanto concluso che, in una situazione in cui la ricorrente non aveva
prodotto il richiesto certificato medico d'idoneità alla guida nonostante due
proroghe del termine d'inoltro, l'ulteriore richiesta di proroga dovuta
all'intervento da poco subito agli occhi e la conseguente ridottissima acuità
visiva avevano ancor più accresciuto i dubbi sulla sua idoneità alla guida. Ha
dunque tutelato la decisione dell'autorità di prime cure, che ha ritenuto ancor
più adeguata alla luce dei nuovi e gravi problemi di salute segnalati dall'insorgente
in corso di causa.
Ora, non vi è dubbio che tale decisione
consenta di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno
indotto la precedente istanza a confermare la controversa revoca cautelativa e
respingere le censure sollevate nel gravame, incluse quelle relative alla sua ultima
richiesta di proroga (accompagnata dal certificato del dr. med. __________). La
fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni
dell'Esecutivo cantonale sono del resto state recepite dalla ricorrente, che ha
potuto impugnare con cognizione il suo
giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo le tesi già sollevate senza
successo. Ne discende che, in
concreto, non è ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.
3. 3.1. La licenza
di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1
LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è
l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 LCStr). Qualora questa non sia più data,
in base all'art. 16d LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata
a tempo indeterminato.
3.2. L'art. 15d cpv. 2 LCStr prevede
che, dal compimento dei 75 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni
dall'autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia. Tale
regola è ripresa dall'art. 27 cpv. 1 lett. b OAC. Scopo di queste visite
mediche è quello di rilevare precocemente e in modo sistematico nei conducenti
più anziani il permanere della loro idoneità alla guida (art. 16d
LCStr). Per giurisprudenza tali controlli risultano giustificati considerato in
particolare che, con il progressivo avanzamento dell'età, possono diminuire le
attitudini fisiche e psichiche di una persona, che le consentono di guidare con
sicurezza un veicolo a motore (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr; STF
1C_536/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 3, 1C_391/2012 dell'11 settembre 2012 consid.
3 e rimandi).
3.3. Se un conducente ultrasettantacinquenne non dà seguito all'invito
dell'autorità rispettivamente non fornisce un certificato medico che confermi
la sua idoneità alla guida, la licenza di condurre può essergli revocata a
titolo preventivo ai sensi dell'art. 30 OAC (cfr. STF 1C_391/2012 citata
consid. 3 e rif.; Hans Giger, SVG
Kommentar, IX ed. Zurigo 2022, n. 5 in fine ad art. 15c). Quando un
conducente richiesto di produrre una tale certificazione, generalmente dopo
richiamo, non vi ottempera, va infatti presunta la sua inattitudine e
pronunciata la revoca preventiva della sua licenza di condurre fino a
chiarimento della situazione. Il silenzio dell'interessato, eventualmente
ripetuto, costituisce in effetti un indizio concreto d'inattitudine. Ciò posto,
se i termini legali vanno rispettati scrupolosamente, si può comunque ammettere
- salvo indizio oggettivo contrario - una proroga di qualche settimana o mese,
in caso di invio di un richiamo o d'indisponibilità del medico (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 101 con rimandi; da notare pure che dal 1° marzo 2024 è entrata in vigore una modifica dell'art. 27 OAC [qui
non ancora applicata] che prevede l'inoltro da parte dell'autorità di
promemoria per le visite di controllo, con informazione delle date di scadenza
entro cui devono essere disponibili i risultati della visita, che possono
essere prorogati solo eccezionalmente; cfr. art. 27 cpv. 1bis, 1ter
e 1quinquies OAC; USTRA, Secondo
pacchetto di revisione delle prescrizioni sulla licenza di condurre, rapporto
esplicativo del 10 maggio 2023, pag. 8 seg.).
La licenza di condurre revocata preventivamente va restituita non appena il
conducente produce la certificazione medica richiesta dall'esito favorevole
(cfr. Mizel, op. cit., pag. 102).
4. 4.1. In
concreto, come visto, constatato come la ricorrente non avesse dato seguito alla
richiesta di produrre il certificato medico attestante la sua idoneità alla
guida (in quanto conducente di più di 75 anni), malgrado i richiami, la Sezione
della circolazione le ha revocato la patente cautelativamente giusta l'art. 30
OAC. Decisione, questa, che il Governo ha confermato, ricordando in particolare
come sussista una presunzione d'inidoneità alla guida dei conducenti con più di
75 anni che non forniscono (a causa del rifiuto di sottoporsi alle necessarie
verifiche o dell'eccessivo ritardo nel farlo) il risultato della visita di
controllo.
Tale giudizio resiste alle critiche della ricorrente, che in questa sede ritiene
in particolare che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto accordarle un ulteriore
termine straordinario per presentare il certificato richiesto, motivato dalle
sue condizioni di salute.
4.2. Dopo averle già
concesso un periodo superiore a tre mesi per produrre l'attestazione medica
richiesta, con due richiami rimasti inascoltati, a fronte dei motivi addotti
non è infatti dato di vedere perché la Sezione della circolazione avrebbe
dovuto concedere alla ricorrente - che non si era fino a quel momento sottoposta
all'esame d'idoneità da parte di un medico abilitato - un'ulteriore proroga di almeno
tre mesi. Al contrario, ben poteva l'autorità dipartimentale revocarle il 3
gennaio 2024 la licenza di condurre a titolo preventivo giusta l'art. 30 OAC,
nell'attesa che si sottoponesse alla visita medica prescritta dall'art. 15d cpv.
2 LCStr. Tale misura - che tutela alla fin
fine anche la conducente stessa (cfr. Mizel,
op. cit., pag. 122) - risulta infatti conforme al diritto e alla giurisprudenza
sopraesposta (consid. 3.3). Come visto, la mancata presentazione del
certificato medico d'idoneità alla guida (ripetutamente richiesto) costituisce
un concreto indizio d'inidoneità a condurre, che giustifica, nell'interesse
della sicurezza della circolazione stradale, una revoca preventiva della
patente in attesa che l'interessato si sottoponga alla visita medica
prescritta. Indizio che nel caso di specie non può certo essere scalfito, ma
semmai è avvalorato, come ritenuto dal Governo, dalle stesse problematiche
oftalmologiche segnalate dall'insorgente, attestate nel citato certificato
medico del 1° dicembre 2023 dei dr. med. __________ e __________, dal quale risulta
che, a seguito dell'intervento subito il 14 novembre 2023, l'acuità visiva
dell'occhio sinistro era temporaneamente molto ridotta (si attesta
provvisoriamente a conta dita), che nelle settimane successive si sarebbe
reso necessario un ulteriore intervento chirurgico oftalmologico nello
stesso occhio, a seguito del quale è possibile che vi sia un recupero
visivo (attualmente non quantificabile) e che in ogni caso la situazione
non si sarebbe stabilizzata prima di ulteriori tre mesi. Come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, analoga
conclusione non può poi che essere tratta per gli ulteriori gravi problemi di
salute frattanto avuti dall'insorgente, vittima a due riprese (il 25 febbraio e
il 26 marzo 2024) di un arresto cardiorespiratorio, che l'hanno costretta a una
lunga degenza in ospedale, inizialmente nel reparto di cure intensive (cfr.
replica e scritto del 29 marzo 2024 al Governo con doc. allegati e doc. E, F e
H prodotti in questa sede).
Nulla muta invece la circostanza che la ricorrente abbia restituito le
targhe della sua vettura già nel corso del mese di ottobre 2022 (cfr. doc. D
allegato al ricorso al Governo): una tale iniziativa non le impedirebbe
infatti, qualora il suo stato di salute in futuro glielo permettesse, di
mettersi al volante di un veicolo appartenente a terzi.
4.3. In conclusione, questo Tribunale ritiene che
la controversa revoca cautelativa
della licenza di condurre, fondata in particolare sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 27
e 30 OAC (al di là dell'improprio richiamo dell'art. 17 cpv. 5 LCStr contestato
dall'insorgente), risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato
deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del
diritto. Va da sé che, così come già indicato dall'autorità dipartimentale, la
misura cautelare dovrà comunque essere riesaminata non appena la ricorrente
avrà prodotto la documentazione medica richiesta, attestante la sua idoneità
alla guida.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
5.2. Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame diviene prima d'oggetto.
5.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera