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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 aprile 2024 (n. 2154) del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso di CO 1 e CO 2 e CO 3 avverso la risoluzione del 29 luglio 2022 con cui il Municipio di Riva San Vitale ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per costruire due nuovi capannoni industriali (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario di un fondo (part. __________) situato a Riva San Vitale, tra via __________ e via __________, già appartenente alla zona industriale (IN) e ora alla zona per il lavoro (approvata con ris. gov. n. 2379 del 10 maggio 2023).
B. a. Il 16 febbraio 2021
RI 1 ha inoltrato al Municipio una domanda di costruzione per erigere sul suo
fondo due nuovi capannoni, previa demolizione degli edifici esistenti. I due
nuovi stabili (m 37 x 26 ca.), articolati su tre piani fuori terra e in parte
uno interrato, saranno disposti a L e collegati da un corpo centrale (riservato
a vani tecnici, spogliatoi, mensa, scale e lift). Secondo la relazione tecnica,
i due volumi saranno adibiti in parte ad attività di produzione di beni e
servizi e in misura minore ad attività di produzione intensiva di beni e
servizi, ritenuto che i contenuti finali saranno notificati non
appena definiti. Il progetto prevede anche un'autorimessa interrata (con 15
posti auto), come pure dei posteggi esterni (30) e piazzali di manovra.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione
congiunta di CO 1 (part. __________ e __________) e CO 2e CO 3 (part. __________
e __________), proprietari di fondi situati nella vicina zona residenziale.
c. A richiesta dell'autorità dipartimentale, la domanda è stata successivamente
integrata da ulteriore documentazione, tra cui un complemento della relazione
tecnica che ha prospettato il magazzino quale ipotesi di utilizzo
dei due capannoni, proponendo di adibire i relativi spazi alla deponia e al
magazzinaggio di vari materiali e prodotti finiti delle varie ditte.
d. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 117197), il 29 luglio
2022 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, subordinata ad alcune
condizioni, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta. Ha in particolare
precisato che il permesso era concesso per la destinazione d'uso definita nel
predetto complemento (magazzino adibito al deposito di materiali e prodotti
finiti).
C. Con giudizio del 30
aprile 2024, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dai vicini
opponenti avverso la predetta decisione, che ha annullato.
Dopo aver ammesso la legittimazione attiva degli insorgenti, inclusa quella dei
ricorrenti CO 2, in sintesi il Governo ha ritenuto che il progetto non avesse
sufficientemente definito la destinazione dei due nuovi edifici e che l'attività
autorizzata dal Municipio non fosse comunque conforme alla zona per il lavoro.
D. RI 1 deduce ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia rilasciatagli dal Municipio.
Rimproverando al
Governo di non aver considerato il citato complemento della relazione tecnica e
le ulteriori precisazioni fornite nella procedura ricorsuale, l'insorgente
contesta di non aver sufficientemente definito la destinazione dei due
capannoni (magazzino e tipo di materiali che saranno depositati). Ritiene che
tale attività logistica, già compatibile con la precedente area industriale,
sarebbe conforme anche alla zona per il lavoro in quanto attività di servizi
(settore terziario). Invoca infine il principio della parità di trattamento
anche nell'illegalità, ritenuto che sarebbe prassi dell'autorità
comunale autorizzare delle attività di magazzinaggio in zona industriale, ora zona
per il lavoro.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio del Tribunale. CO
1 e CO 2 e CO 3 chiedono che il gravame sia respinto con argomenti di cui si
dirà per quanto occorre in appresso.
F. In sede di replica e duplica, il ricorrente e i vicini già opponenti si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le proprie tesi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione del ricorrente, istante in licenza e proprietario del fondo
dedotto in edificazione, personalmente e direttamente toccato dal giudizio
impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE, 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo, al pari del richiamo dal Comune delle procedure
di rilascio delle licenze edilizie per magazzini/depositi in area industriale
negli ultimi 20 anni, come si vedrà, non appare idoneo a portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. 2.1. La domanda di costruzione deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria (art. 4 cpv. 1 LE). Deve in particolare contenere tutte le indicazioni elencate all'art. 9 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), tra queste, l'esatta destinazione dell'edificio o dell'impianto (lett. c). Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA 52.2019.261 del 4 ottobre 2019 consid. 3.1, 52.2010.172 del 12 ottobre 2010 consid. 5.1)
2.2. Giusta l'art. 22
cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22
giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett. b della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100),
l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle
finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della
zona in cui si collocano (cfr. RtiD I-2022 n. 42 consid. 2.1; RDAT II-2002 n.
77 consid. 3.1, I-2002 n. 59 consid. 2.1, II-1994 n. 56 consid. 4.1; Alexander Ruch, Kommentar zum
Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, n. 70 seg. ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 472 ad art.
67 LALPT).
2.3. Secondo l'art. 43 delle norme di attuazione del piano regolatore di Riva
San Vitale (NAPR), la zona per il lavoro è destinata alle attività di
produzione di beni e servizi. L'abitazione è ammessa limitatamente alle
esigenze aziendali di sorveglianza o di esercizio (cpv. 1). Nelle aree indicate
nel piano delle zone con retino quadrettato, sono ammesse attività di
produzione intensiva di beni e servizi (cfr. cpv. 2).
La zona per il lavoro è il frutto di una variante di PR relativa alla zona
industriale, che è stata preceduta da una zona di pianificazione adottata il 10
aprile 2018 (confermata da questo Tribunale, cfr. STA 90.2018.11 del 9 aprile
2019). Adottata dal Legislativo comunale e pubblicata dal 9 giugno 2021, è
infine stata approvata dal Governo il 10 maggio 2023. Tale variante, oltre ad
adattare la zona e le relative norme alla tipologia e terminologia della LST e
delle relative linee guida, ha in particolare inteso adeguare le prescrizioni
applicabili in questa zona alla necessità di ridurre in modo efficace gli impatti
negativi delle attività e di garantirne un inserimento nel paesaggio adeguato,
soprattutto per le aree lavorative poste in prossimità di aree insediative
sensibili, in particolare residenziali. In determinate aree - tra cui quella
che tocca in parte il mapp. __________, posta tra via __________ e via __________,
al margine della zona residenziale R2 - è quindi stata limitata la possibilità
di insediare attività di produzione di beni e servizi a quelle di tipo non
intensivo.
I concetti di attività di produzione di beni e di servizi, intensiva o non,
sono definiti all'art. 8 NAPR. Secondo l'art. 8 cpv. 4 NAPR, le attività di
produzione di beni sono le attività produttive del settore secondario
dell'economia, con l'impiego di risorse di personale e infrastrutturali
(artigianato e industria). L'attività di produzione intensiva di
beni, si caratterizza per rilevanti immissioni, grandi volumi di costruzione,
ampie superfìci di produzione, deposito, posteggio, ecc. In base all'art. 8
cpv. 5 NAPR, per attività di produzione di servizi si intendono le
attività legate al settore terziario dell'economia, caratterizzate dalla
fornitura di beni (commercio) o da prestazioni d'opera. Sono produzione intensiva
di servizi, le attività del terziario che necessitano di grandi superfici e
generano immissioni importanti, in particolare per il traffico indotto, quali
centri commerciali, centri logistici, ecc.
2.4. In concreto, va rilevato che il progetto - anche tenendo conto del
complemento alla relazione tecnica prodotto davanti al Municipio e delle
ulteriori precisazioni fornite davanti al Governo (doc. 2) - non indica l'esatta
destinazione dei due capannoni (art. 9 lett. c RLE), ma semplici ipotesi di
utilizzo, riassunte genericamente nella deponia e magazzinaggio di
varie ditte, per possibili beni, prodotti o materiali molto diversi tra
loro: materiale edile (caldaie, caminetti, sanitari, ecc.), generi di
prima necessità (bibite, ecc.) e mobili. Stando alla sommaria
descrizione addotta dall'istante (cfr. doc. 2), il servizio di deposito dovrebbe
includere una serie di azioni: carico e scarico merci da automezzi,
stoccaggio di bancali, preparazione di ordini di spedizione, raccolta e
spedizione di quantitativi di articoli, ricondizionamento e pallettizzazione
delle merci, carico e scarico di container di merce pallettizzata. Potrebbe
avere una frequenza di 2/3 interventi al giorno (3 o 4
alla settimana in caso di mobili) per uno o due furgoncini e
un magazziniere a tempo pieno (cfr. doc. 2).
Ora, è evidente che da una simile descrizione non è possibile comprendere
concretamente la natura e l'estensione dell'attività che sarà insediata nei due
nuovi capannoni, che avranno dimensioni notevoli (ognuno di essi occuperà un'area
di ca. 1'000 m2 e sarà articolato su tre piani fuori terra, oltre al
corpo di collegamento e un piano interrato). Non è chiara la sua entità in
termini di mezzi (muletti, carrelli industriali, automezzi, ecc.) e manodopera
impiegati (vista l'importanza delle superfici, che prevedono anche diversi
spogliatoi sui vari piani e una mensa, oltre a 45 posteggi [cf. piante P-1, PT
e 1-2P], in ogni caso inverosimile è la presenza di solo un magazziniere
a tempo pieno, cfr. citato scritto doc. 2). Né è possibile cogliere le
effettive ripercussioni ambientali e il traffico indotto dall'attività, che
sono evidentemente suscettibili di variare in modo sensibile a dipendenza del
tipo di materiali, beni o prodotti che saranno realmente depositati e
movimentati. Insufficiente al riguardo è pure la perizia fonica annessa al
progetto, che dà espressamente atto di ignorare i contenuti finali degli spazi
interni (cfr. pag. 3; cfr. pure pag. 13) e risulta quindi del tutto astratta. A
ciò aggiungasi che, nella misura in cui l'attività è quella di un'infrastruttura
adibita a ricevere, movimentare, stoccare, preparare e distribuire merce, la
stessa è effettivamente suscettibile di rientrare nella nozione di centro
logistico, ovvero di un'attività di produzione intensiva di servizi ai
sensi dell'art. 8 cpv. 5 NAPR, che nella zona per il lavoro non contrassegnata
da un retino quadrettato non è tuttavia ammessa (ossia su gran parte della
superficie della part. __________, che sarebbe pari al 70.5% secondo il calcolo
allegato alla domanda; cfr. piano delle zone della variante approvata il 10
maggio 2023, che già al momento della decisione del Municipio esplicava
comunque un effetto anticipato negativo, cfr. art. 63 LST).
In queste circostanze, forza è constatare che il permesso per la costruzione
dei due nuovi capannoni non poteva essere rilasciata. Insostenibile è l'opposta
deduzione del Municipio. Il giudizio impugnato deve pertanto essere confermato
(senza che occorra soffermarsi sulle ulteriori censure dei resistenti, su cui
neppure il Governo si è chinato).
3. Non porta ad
altra conclusione il generico richiamo del ricorrente al principio della parità
di trattamento nell'illegalità.
Il diritto alla parità di trattamento non prevale di regola sul principio di
legalità. Precedenti violazioni della legge non conferiscono al singolo il
diritto di essere trattato allo stesso modo. Soltanto in casi eccezionali,
quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto
dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi interessi
preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento
nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6).
In concreto il ricorrente non spiega in che misura il Municipio avrebbe
rilasciato in passato altre licenze edilizie simili, per attività di magazzino/deposito
indefinite, potenzialmente assimilabili a centri logistici, su altri fondi
situati in zona per il lavoro (segnatamente in aree senza retino quadrettato).
Tanto meno lo chiarisce con riferimento all'unico esempio apportato (edificio
per il deposito di veicoli sul mapp. __________). È quindi escluso che si
possa ammettere l'esistenza di una prassi non conforme, che l'autorità non
intende abbandonare, suscettibile di fondare il diritto invocato dall'insorgente.
Ecco perché non occorre richiamare le licenze edilizie per
magazzini/depositi in area industriale negli ultimi 20 anni.
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili ai resistenti (art. 49 cpv. 1 LPAmm); per
giurisprudenza non ne ha infatti diritto il legale che agisce in causa propria,
sia che agisca personalmente, sia che si faccia patrocinare dallo studio di cui
è titolare (cfr. tra le altre, STA 52.2020.322 del 22 febbraio 2021 consid.
4.2). Non muta tale conclusione il fatto che l'avv. CO 2 abbia presentato il
ricorso unitamente ad altre due ricorrenti, ritenuto che avrebbe dovuto compiere
i medesimi passi procedurali anche se avesse agito singolarmente (cfr. STA
52.2024.75/83 dell'8 ottobre 2025 consid. 11.3, 50.2016.7 del 20 aprile 2018
consid. 5.3).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata, resta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera