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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2024 di
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RI 1,
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contro |
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la decisione del 23 maggio 2024 (n. 28) del Presidente del Consiglio di Stato che respinge l'istanza dell'insorgente tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame da lui presentato avverso la risoluzione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale in materia di revoca dell'autorizzazione cantonale all'esercizio delle attività soggette alla LPPS; |
ritenuto, in fatto
che
RI 1, cittadino italiano nato il __________ 1993 al beneficio di un permesso G,
esercita la professione di agente di sicurezza privata dipendente dal 2017;
che la relativa autorizzazione ai sensi della legge sulle prestazioni private
di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS; RL 550.400) gli è
stata rinnovata il 15 novembre 2023 fino al 14 novembre 2024;
che con sentenza del 7 dicembre 2023 (n. 81.2022.396), passata in giudicato, il
giudice della Pretura penale ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 60.-, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di ripetuta guida senza
autorizzazione (ex art. 95 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01) per avere, nel
periodo compreso tra il 28 gennaio e il 5 aprile 2022, ripetutamente condotto
il suo veicolo senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,
essendo il suo permesso italiano scaduto in data 27 gennaio 2022;
che preso atto di tale condanna, iscritta nel casellario giudiziale, con
decisione del 23 aprile 2024 il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata
della Polizia cantonale, ritenendo che RI 1 non soddisfacesse più le condizioni
previste dalla legge, gli ha revocato l'autorizzazione quale agente di
sicurezza dipendente, con la precisazione che una nuova istanza di
autorizzazione avrebbe potuto essere esaminata soltanto dopo la cancellazione
della condanna reiterata iscritta a casellario giudiziale;
che conformemente all'art. 30 cpv. 3 LPPS, la decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva;
che RI 1 è insorto contro la predetta risoluzione davanti al Governo,
chiedendone l'annullamento; in via cautelare ha chiesto il ripristino
dell'effetto sospensivo al gravame, così da essere autorizzato a svolgere
attività di sicurezza assoggettate alla LPPS fino all'evasione del ricorso;
che con giudizio del 23 maggio 2024, il Presidente del Consiglio di Stato ha
respinto quest'ultima richiesta; premesso che, nella misura in cui come
nella fattispecie è la legge stessa a derogare al principio generale secondo
cui il ricorso ha effetto sospensivo, la prevalenza dell'interesse
all'immediata esecutività del provvedimento sul contrapposto interesse di chi
ne è gravato è presunta, ha ritenuto che in concreto non vi fossero particolari
e eccezionali motivi per i quali tale presunzione possa essere sovvertita,
facendo propendere l'interesse privato su quello pubblico volto alla tutela
della sicurezza e dell'incolumità delle persone;
che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e riproponendo la richiesta
cautelare rimasta inascoltata;
che l'insorgente contesta la ponderazione degli interessi svolta dall'istanza
inferiore; rileva come il provvedimento che gli ha imposto di cessare
immediatamente la sua attività professionale svolta dal 2017 sia del tutto
sproporzionato e stia comportando effetti nefasti a seguito della disdetta al
31 maggio 2024 da parte del suo datore di lavoro (che, se a breve, in caso di
ripristino dell'effetto sospensivo, sarebbe disposto a riassumerlo);
che egli nega che sussista una preponderante esigenza di tutela della
sicurezza e dell'incolumità delle persone: la condanna riguarderebbe un
reato bagatellare, per cui gli sarebbe stata riconosciuta una colpa minima
(come dimostrerebbe la pena inflitta), commesso per semplice disattenzione (non
essendosi avveduto che il regime di proroga di tutte le patenti italiane in
stato di emergenza COVID non sarebbe stato applicabile fuori dai paesi membri
dell'UE); il reato in materia di LCStr, aggiunge, non avrebbe inoltre alcuna
connessione con la sua funzione di agente di sicurezza, né avrebbe comportato
una messa in pericolo dell'incolumità di altre persone;
che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il Presidente del
Governo che il Servizio giuridico della Polizia cantonale con argomenti di cui,
per quanto necessario, si riferirà in appresso;
che
con la replica e la duplica il ricorrente rispettivamente il Servizio giuridico
della Polizia cantonale si sono riconfermati nelle proprie posizioni,
sviluppando in parte le rispettive tesi che, all'occorrenza, verranno riprese
in seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 2 LPPS;
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e
direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 30
cpv. 1 LPPS e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm);
che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Governo si
è rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente
contro la decisione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza
privata della Polizia cantonale, dichiarata immediatamente esecutiva, di
revocargli l'autorizzazione a esercitare l'attività di agente di sicurezza;
revoca che è stata pronunciata a fronte della citata condanna, sulla base
segnatamente degli art. 13 cpv. 1 lett. e, 14 cpv. 1 lett. a e 18 cpv. 1 lett.
a LPPS (cfr. pure risposta del Servizio giuridico della Polizia cantonale);
che in applicazione dell'art. 18 cpv. 1 lett. a LPPS, l'autorità
dipartimentale revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione
segnatamente a chiunque non soddisfi più alle condizioni previste per il
rilascio dell'autorizzazione;
che per ottenere un'autorizzazione ad
esercitare l'attività di agente di sicurezza o di investigatore privato,
dipendente o indipendente, non devono tra l'altro sussistere motivi di rifiuto
ai sensi dell'art. 14 LPPS (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. e LPPS);
che secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. a LPPS, l'autorizzazione è in particolare rifiutata a chi in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;
che, per legge, i ricorsi contro le decisioni prese dall'autorità
dipartimentale in applicazione della LPPS non hanno effetto sospensivo (art. 30
cpv. 3 LPPS);
che il destinatario di una simile decisione può nondimeno chiederne la
sospensione al Presidente del Governo (art. 71 LPAmm), in generale competente
ad adottare misure provvisionali (cfr. art. 37 cpv. 1 e 2 LPAmm);
che l'esclusione o la
revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte
dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un
ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva,
dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata
si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle
decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplichino
effetti prima della loro crescita in giudicato formale;
che al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla
concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione
dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto
dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a
soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati;
che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli
interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima
facie degli elementi di giudizio noti; in questa valutazione l'autorità
deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione
di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; può
tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi
circa lo stesso (cfr. DTF 145 I 73 consid. 7.2.3.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129
II 286 consid. 3; STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 2.2, 2C_630/2016
del 6 settembre 2016 consid. 3; tra tante: STA 52.2023.70 del 12 luglio 2023, 52.2018.322
del 14 settembre 2018 consid. 3.1 e rimandi);
che in tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,
sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il
profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere
d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm); l'istanza di ricorso deve
quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità
inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da
motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto,
segnatamente quello di proporzionalità (cfr. tra tante: STA 52.2019.272 del 27
agosto 2019 consid. 4.1, 52.2018.322 citata consid. 3.1 e rinvii);
che nella fattispecie, come visto, il Presidente del Governo, dopo aver
premesso che la prevalenza dell'interesse all'immediata esecutività del
provvedimento sul contrapposto interesse di chi ne è gravato è presunta
(poiché è la legge stessa a derogare al principio generale secondo cui il
ricorso ha effetto sospensivo), ha escluso che sussistessero particolari e
eccezionali motivi per i quali tale presunzione possa essere sovvertita,
facendo propendere l'interesse privato su quello pubblico volto alla tutela
della sicurezza e dell'incolumità delle persone;
che tale motivazione, essenzialmente orfana di un effettivo confronto con la
situazione concreta e i relativi interessi in gioco, non può essere tutelata;
che il fatto che l'art. 30 cpv. 3 LPPS dichiari immediatamente esecutiva ogni
decisione resa in applicazione della LPPS, e quindi anche una revoca dell'autorizzazione
(cfr. messaggio n. 7762 del 27 novembre 2019 sulla revisione totale della legge
sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976
[LAPIS], commento all'art. 30, pag. 40), presumendo in generale la sussistenza
di un interesse pubblico prevalente alla sicurezza pubblica e alla tutela dei
beni di polizia, non significa che l'autorità di ricorso adita con una domanda
di concessione dell'effetto sospensivo possa omettere una reale ponderazione
degli interessi pubblici e privati in discussione, esaminando se, nella
situazione specifica, il provvedimento rispetti il principio di
proporzionalità;
che anche senza esprimersi sull'esito della causa, da un esame sommario, va
anzitutto rilevato che nel caso di specie la revoca che il Servizio
dipartimentale ha pronunciato nei confronti del ricorrente si fonda su una
condanna in materia di circolazione stradale (dipendente dalla scadenza di un
permesso di condurre estero), non in relazione con l'assolvimento dei compiti
di agente privato di sicurezza, commessa all'apparenza per una negligenza e che
ha comportato una pena contenuta;
che in queste circostanze, l'interesse pubblico a impedire che l'attività possa
essere eseguita da persone che, a causa del loro precedente comportamento, non
assicurano un corretto svolgimento della professione (cfr. al riguardo:
Complemento al messaggio n. 7085 del 14 aprile 2015 concernente la modificare
della norma transitoria di cui all'art. 25 LAPIS, a cui rimanda il citato
messaggio n. 7762, commento all'art. 14, pag. 29) non appare particolarmente
marcato;
che d'altra parte il ricorrente, che svolge pacificamente la sua professione
dal 2017, ha un sicuro interesse privato a esercitare il proprio lavoro nelle
more della procedura;
che a questo stadio, l'interesse alla sicurezza pubblica e alla tutela dei beni
di polizia non appare di conseguenza prevalente su quello del dipendente a continuare
a svolgere la sua attività lavorativa; indipendentemente dall'esito della lite,
non sussiste attualmente un particolare rischio che egli non possa adempiere
correttamente la sua funzione nell'attesa del giudizio di merito;
che l'opposta conclusione del Presidente del Governo, non sorretta da motivi
pertinenti, non può pertanto essere confermata, in quanto lesiva del diritto
(art. 69 cpv. 1 LPAmm);
che il ricorso deve di
conseguenza essere accolto, annullando il giudizio impugnato e concedendo
l'effetto sospensivo all'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato
contro la citata decisione del 23 aprile 2024;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 LPAmm); lo Stato del Cantone Ticino rifonderà invece all'insorgente,
assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 23 maggio 2024 (n. 28) del Presidente del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. al ricorso inoltrato al Governo da RI 1 contro la decisione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata è concesso l'effetto sospensivo.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo versato a
titolo di anticipo.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 complessivamente fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera