Incarto n.
52.2024.258

 

Lugano

14 novembre 2024     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2024 dell'

 

 

 

avv. RI 1,

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 maggio 2024 (n. 20.2024.1) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 2'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. Nel 2020, il notaio RI 1 ha redatto, nella forma del brevetto notarile, tre contratti di mutuo fruttifero (della durata di 36 mesi) tra A__________ rispettivamente O__________ (mutuanti) e  F__________ (mutuatario che, tramite una sua società, intendeva promuovere un'operazione di crowdfunding immobiliare in Italia). In particolare:

-  con contatto del 15 maggio 2020 (brevetto n. 5164) A__________ ha concesso a F__________ un mutuo di Euro 100'000.-;

-  con contratto del 15 maggio 2020 (brevetto n. 5165) O__________ ha concesso a F__________ un mutuo di Euro 200'000.-;

-  con contratto del 31 luglio 2020 (brevetto n. 5183) A__________ ha concesso a F__________ un ulteriore mutuo di Euro 250'000.-.

Secondo le pattuizioni, le mutuanti avrebbero dovuto versare gli importi al più tardi il giorno della sottoscrizione del contratto sul conto clienti del notaio, che avrebbe dovuto girarlo al mutuatario F__________ al più tardi il giorno seguente la firma del brevetto.

A garanzia di ciascuno dei mutui, il mutuatario avrebbe dovuto depositare a titolo fiduciario presso il notaio una cartella ipotecaria, che sarebbe stata consegnata alla parte mutuante solo nel caso in cui il mutuatario non avesse ottemperato al contratto (cfr. clausola n. 7 dei rispettivi contratti).

b. Siccome  F__________ non stava ossequiando i suoi obblighi contrattuali, le mutuanti si sono rivolte al notaio, il quale tuttavia durante un incontro tenutosi il 17 aprile 2023 non è stato in grado di consegnare le cartelle ipotecarie che avrebbero dovuto garantire i mutui.

c. Con scritto raccomandato dell'11 dicembre 2023, le mutuanti, per il tramite dell'avv. prof. __________ del foro di Milano, hanno interpellato il pubblico ufficiale al fine di definire in via bonale la controversia relativa al risarcimento dei danni subiti a causa del suo operato, non ottenendo tuttavia alcuna risposta.

 

 

B.  a. Il 10 gennaio 2024 A__________ e O__________ hanno quindi segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio RI 1. Al denunciato hanno in particolare rimproverato di averle indotte a sottoscrivere i contratti e a procedere al versamento degli importi pattuiti sul chiaro e fondamentale presupposto che capitale e interessi fossero ampiamente garantiti da cartelle ipotecarie depositate fiduciariamente presso di lui, per poi invece bonificare gli importi in questione a  F__________ nonostante questi non avesse consegnato i pegni immobiliari. Ciò che, a fronte dell'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dello stesso, avrebbe provocato loro un ingente danno (pari ad almeno Euro 350'000.- complessivi, oltre interessi). Hanno dunque imputato al notaio gravi responsabilità e negligenze professionali, segnatamente per non avere adeguatamente salvaguardato i loro interessi e non avere dato prova della massima diligenza.

b. Preso atto di tale segnalazione, l'11 gennaio 2024 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito, rilevando in particolare come i brevetti non prevedessero alcun termine per il deposito delle cartelle ipotecarie e ciò per espressa volontà delle parti che avevano chiesto di modificare la clausola in tal senso presente nella prima bozza dell'atto. Ha tra l'altro osservato di aver mostrato alle segnalanti, il 17 aprile 2023, una cartella di fr. 40'000.- consegnatagli da F__________, che non è però stata loro consegnata perché i contratti non erano ancora scaduti.

 

 

C.   Con decisione del 22 maggio 2024, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 2'500.-.
La precedente istanza, pur ritenendo che l'aver intrattenuto corrispondenza unicamente con una delle parti all'atto non configurasse di per sé una violazione degli obblighi che incombono al notaio, ha precisato che non vi era alcuna prova che anche le segnalanti (cioè la parte che andava tutelata dal rischio di mancata restituzione dei mutui) avessero dato il loro consenso o fossero anche solo state messe al corrente della modifica alla clausola contrattuale che prevedeva una data certa entro la quale avrebbe dovuto essere depositata presso il notaio la garanzia del mutuo. Ha pure ritenuto che, essendosi assunto determinati obblighi nei confronti delle parti (tra cui la tenuta in deposito delle cartelle ipotecarie e la loro eventuale consegna alle segnalanti), il pubblico ufficiale avrebbe dovuto, fin dalla fase di redazione dei contratti, predisporre quanto necessario affinché gli impegni presi fossero anche effettivamente eseguibili. Ha pure osservato che la consegna delle cartelle ipotecarie non avrebbe potuto essere rifiutata per il solo fatto che i contratti non erano ancora scaduti e che il notaio non aveva comunque spiegato se e quando erano effettivamente state consegnate e/o richieste le cartelle ipotecarie a F__________ (descritte peraltro in modo assai lacunoso nei brevetti). Da tutto ciò, la Commissione ha concluso che il notaio avesse violato il suo dovere di informazione, oltre che gli obblighi di imparzialità e di diligenza.

 

 

                                  D.   Avverso tale decisione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente ribadisce di essere stato contattato da  F__________ per redigere i primi due contratti di mutuo, sostenendo che le parti li avrebbero poi discussi fra loro, indicando le modifiche da apportare. Le bozze corrette sarebbero state portate a loro conoscenza prima della sottoscrizione, in occasione della quale egli avrebbe verificato accuratamente che i patti corrispondessero alla loro reale volontà (ciò che sarebbe confermato dalla stipula, qualche mese dopo, da parte di una delle segnalanti di un secondo contratto con esattamente le stesse clausole). Sostiene in particolare che, su sua precisa domanda, F__________ avrebbe informato le denuncianti dei motivi alla base della modifica della clausola n. 7 (riconducibili all'impossibilità per lui di consegnare a quel momento una cartella ipotecaria, ma solo di lì a poco); le mutuanti avrebbero poi sottoscritto i contratti, sapendo che le garanzie sarebbero state consegnate appena possibile. Le ragioni della macanta consegna, come pure le implicazioni giuridiche della loro assenza al momento della stipula sarebbero state spiegate oralmente, per modo che nulla potrebbe essergli rimproverato. Nega inoltre di aver disatteso i doveri di diligenza e imparzialità in relazione agli obblighi contrattuali assunti, tra cui non figurava quello di “vegliare” a che il mutuatario rispettasse i suoi impegni. Le denuncianti non potrebbero pretendere, in contrasto con il chiaro tenore letterale dei contratti, che egli avrebbe dovuto verificare, al momento della stipula, l'avvenuta consegna delle cartelle ipotecarie. Egli non avrebbe alcuna colpa se il mutuatario non ha successivamente onorato il suo obbligo (per il fatto che nel 2022 è stato arrestato insieme al suo socio). Tra l'altro, riafferma, una cartella (di fr. 40'000.-) è poi stata depositata e ora che i contratti sono scaduti le mutuanti, se del caso, ne potrebbero domandare la consegna. Solleva infine dubbi sulla buona fede delle mutuanti (patrocinate dall'avvocato che difende il socio di F__________ in sede penale), le quali avrebbero peraltro recuperato il denaro, senza dargliene comunicazione.

 

 

                                  E.   In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.

 

                                  F.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi probatori.

 

 

2.    2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

 

2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi).

 

2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LN, il notaio informa le parti sulla natura, sul contenuto e sulla portata giuridica dell'atto e fornisce le necessarie spiegazioni. A livello di norme deontologiche, l'obbligo d'informazione delle parti è ricordato all'art. 12 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio cura specialmente l'informazione alle parti sulla natura, il contenuto e la portata giuridica dell'atto, fornendo ogni necessaria spiegazione. Il contenuto e il grado di approfondimento dell'informazione - che può essere fornita anche oralmente - dipende dal caso di specie ed è funzione delle esigenze delle parti, cioè delle loro conoscenze e della natura del negozio giuridico (cfr. Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 211 seg., 215 e 223; cfr. pure Ufficio federale di giustizia, Rapporto esplicativo relativo alla modifica del Codice civile svizzero concernente gli atti pubblici, dicembre 2012, ad art. 55e, pag. 14).


2.4. L'art. 11 cpv. 1 LN dispone poi che il notaio deve salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti (cfr. pure art. 13 del codice professionale, secondo cui il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico). Il dovere d'imparzialità implica che il notaio non tenti di difendere maggiormente gli interessi di una delle parti (cfr. STF 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., n. 242; UFG, rapporto citato, pag. 16). Egli deve assicurarsi che le parti dispongano delle stesse informazioni: quando le loro conoscenze non sono identiche, deve attirare l'attenzione della parte meno avvezza agli affari sulle conseguenze del suo atto (cfr. Mooser, op. cit., n. 223). Il notaio non può consigliare né favorire una delle parti a discapito dell'altra né prima, né durante, né dopo la stesura dell'atto (cfr. RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.3 e rif.).

 

2.5. L'art. 12 LN impone infine al notaio di usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Il dovere di diligenza deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2022.6 del 23 dicembre 2022 consid. 2.4 e rif.). Secondo il codice professionale, il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1). Egli deve dunque consacrare il massimo impegno alla pronta esecuzione del compito che gli è affidato, trattando con solerzia le pratiche e garantendo ai piccoli incarti la stessa cura che dedica alle operazioni più importanti (cfr. Mooser, op. cit., n. 149). Il notaio è tenuto al suo obbligo di diligenza anche prima e dopo la firma dell'atto (cfr. STA 52.2024.29 del 23 luglio 2024 consid. 2.3, 52.2022.6 citata consid. 2.4 e rif.; cfr. Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 495a e 496).

 

 

3.    3.1. In concreto, come visto in narrativa, tra il 15 maggio e il 31 luglio 2020 il ricorrente ha redatto su richiesta di  F__________ tre contratti di mutuo fruttifero in base ai quali quest'ultimo avrebbe dovuto ricevere ingenti somme di denaro in prestito da A__________ (complessivamente Euro 350'000.-) e O__________ (Euro 200'000.-; brevetti n. 5164, 5165, 5183). Secondo i patti, le mutuanti avrebbero dovuto versare gli importi al più tardi il giorno della sottoscrizione del contratto sul conto clienti del notaio, che avrebbe dovuto girarlo a F__________ al più tardi il giorno seguente la firma dei brevetti. La clausola n. 7 dei rispettivi contratti prevedeva che “A garanzia del mutuo, il mutuatario depositerà a titolo fiduciario presso il notaio, avvocato RI 1, una cartella ipotecaria” (che sarebbe stata consegnata alle mutuanti solo nel caso in cui il mutuatario non avesse ottemperato al contratto). La predetta clausola, che in un primo tempo prevedeva che la garanzia avrebbe dovuto essere depositata il giorno della stipula del contratto (cfr. doc. 6.1), è successivamente stata modificata, eliminando ogni riferimento temporale (cfr. doc. 6.8 e 1-3). Fatto sta che, malgrado il notaio abbia tempestivamente riversato a F__________ gli importi messi a disposizione dalle mutuanti sul suo conto clienti, quest'ultimo non ha dato seguito ai suoi impegni contrattuali, omettendo di consegnare le citate garanzie (ad eccezione di una cartella ipotecaria di fr. 40'000.- relativa ad un fondo sito a __________).


3.2. La Commissione ha ravvisato nell'agire del notaio una violazione dei suoi doveri di informazione, d'imparzialità e di diligenza. Come visto, ha in particolare ritenuto che agli atti non vi fosse alcuna prova che anche le segnalanti (cioè la parte che andava tutelata dal rischio di mancata restituzione del denaro) avessero acconsentito alla predetta modifica contrattuale o fossero anche solo state messe al corrente di tale importante dettaglio contrattuale (data di deposito fiduciario presso il notaio delle cartelle ipotecarie). Ha inoltre ritenuto che il notaio avesse redatto dei brevetti senza predisporre quanto necessario per garantire l'effettivo adempimento degli impegni presi, in cui egli stesso era coinvolto (essendosi assunto l'obbligo di tenere in deposito i pegni immobiliari e di eventualmente consegnarli alle segnalanti), rispettivamente senza rendere espressamente attente, nel brevetto stesso, le parti sui relativi rischi.

 

3.3. Ora, è anzitutto pacifico che il ricorrente ha redatto dei contratti di mutuo, per i quali le parti - anche se la legge non prescrive una forma particolare, come indica l'insorgente - hanno espressamente inteso rivolgersi a un pubblico ufficiale (per volontà delle parti, andava sottoscritto innanzi a un notaio; ricorso, pag. 3). Assodato è pure che, nella fase di preparazione, egli si è confrontato solo con una parte (il mutuatario, direttamente o tramite il suo socio, cfr. plico doc. 6); ciò che, seppur non possa essere motivo di rimprovero (come rilevato dalla Commissione), implica di principio un particolare dovere di informazione nei confronti dell'altra parte, al più tardi al momento della stipula (cfr. anche UFG, rapporto citato, pag. 14; Mooser, op. cit., n. 218).
Va poi osservato che i contratti di mutuo confezionati dal ricorrente in forma di brevetto, così come formulati, risultano oggettivamente assai carenti, segnatamente per quanto attiene alla controversa clausola modificata di cui al punto n. 7. Da un lato, perché essa contempla la consegna di una garanzia solo in data imprecisata e che, alla luce delle informazioni fornite dal mutuante a giustificazione del ritardo, appare del tutto aleatoria in quanto dipendente da circostanze vaghe e incerte (cfr. ricorso, pag. 4: l'ing. F__________ riferiva che aveva diversi cantieri in essere e tutti i fondi risultavano ipotecati. Di conseguenza al momento della sottoscrizione non era in grado di consegnare nessuna cartella ipotecaria, non essendo oltretutto gli istituti di credito d'accordo con l'emissione di ulteriori cartelle ipotecarie su questi fondi. Alcuni appartamenti in costruzione erano però quasi terminati e già due prenotazioni erano state sottoscritte. Pertanto di lì a poco sarebbe stato in grado di consegnare le cartelle richieste). Inoltre, l'entità di tale garanzia non è descritta in alcun modo, come anche annotato dalla Commissione (fondo gravato dalla cartella ipotecaria, il relativo valore nominale, grado e tasso d'interesse).
Neppure va poi dimenticato che in base al contratto il notaio si è pure assunto determinati obblighi (gestire il pagamento dei mutui, tenere in deposito a titolo fiduciario i pegni immobiliari e consegnarli alla parte mutuante nel caso in cui il mutuatario non avesse ottemperato ai contratti), che non avrebbe tuttavia potuto adempiere in caso di mancata consegna della garanzia.

Il ricorrente afferma di avere verificato con le parti che il contratto, così come formulato, corrispondesse alla loro reale volontà, interpellando il mutuatario, che avrebbe in particolare spiegato verbalmente le ragioni della modifica della clausola n. 7. Le mutuanti sarebbero segnatamente state informate oralmente delle motivazioni circa la mancata consegna delle cartelle ipotecarie al momento del contratto come pure delle implicazioni giuridiche della loro assenza al momento della stipula. Non afferma però di aver attirato l'attenzione della parte mutuante - con la quale non aveva avuto contatti in precedenza - sul fatto che i contratti, a dispetto di quanto poteva indurre a credere la clausola n. 7, non conferivano in realtà alcuna garanzia, in quanto quella menzionata era del tutto aleatoria e indefinita nei suoi elementi essenziali. In altre parole, non pretende né tanto meno dimostra di avere reso particolarmente attente le mutuanti che, a causa della formulazione carente dell'atto, esse erano esposte a un importante rischio, poiché la cartella ipotecaria non solo non veniva depositata al momento della sottoscrizione del contratto, ma avrebbe potuto non essere fornita nemmeno in seguito o essere inappropriata in quanto insufficiente a garantire il mutuo concesso, rispettivamente che egli stesso non avrebbe quindi potuto adempiere ai suoi obblighi contrattuali. A questo proposito irrilevante è il fatto che il terzo contratto sia stato sottoscritto dalle parti un paio di mesi dopo, con esattamente le stesse clausole; anzi, proprio in quel contesto, non essendo ancora in possesso dei pegni immobiliari per i primi due contratti, il notaio avrebbe a maggior ragione dovuto attirare l'attenzione della mutuante sull'inefficacia della clausola di garanzia e sull'elevato rischio cui continuava a esporsi.
In queste circostanze, forza è constatare che il ricorrente non ha dato prova della massima diligenza nell'espletare le sue mansioni (art. 12 LN), non ha informato tutte le parti (in particolare quella più esposta) sulla portata giuridica dei contratti lacunosi da lui redatti (art. 6 cpv. 1 LN), né ha salvaguardato in modo sufficientemente equo e imparziale i loro interessi (art. 11 cpv. 1 LN).
Non giustifica evidentemente il suo agire, come già indicato dalla Commissione, ma avvalora semmai che avesse più a cuore la tutela degli interessi del mutuatario, il fatto che, quando il 17 aprile 2023 le mutuanti si sono rivolte a lui reclamando la consegna dei pegni immobiliari che avrebbero dovuto essere stati depositati a garanzia dei mutui, l'insorgente si è rifiutato di liberare anche solo una cartella ipotecaria di fr. 40'000.- nel frattempo ricevuta da F__________ con la motivazione che i contratti non erano ancora scaduti (cfr. osservazioni, pag. 6; cfr. pure ricorso, pag. 6). E ciò benché fosse invece scaduto il termine di pagamento di tutti gli interessi pattuiti (cfr. doc. 1-3) e che anche tale inadempienza da parte del mutuatario, in assenza di maggiori precisazioni contrattuali, dovesse di per sé comportare la consegna della cartella (cfr. clausola n. 7).
Nulla muta infine alla valutazione del comportamento del ricorrente la circostanza che il mutuatario avrebbe almeno in parte restituito il dovuto alle segnalanti o che il loro avvocato patrocini il suo socio in sede penale.
Alla luce di tutto quanto sopra occorre quindi concludere che l'insorgente è effettivamente incorso nelle violazioni degli obblighi professionali rimproverategli dalla precedente istanza.

 

 

4.    Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere alla ricorrente.

4.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:  

-  con l'avvertimento;

-  l'avvertimento;

-  l'ammonimento;

-  la multa fino a fr. 20'000.-;

-  la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

 

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

4.2. In concreto, il comportamento del ricorrente ha configurato una violazione tutt'altro che trascurabile di doveri fondamentali che incombono al notaio nell'esercizio della sua professione (informazione, imparzialità e massima diligenza). A favore dell'insorgente depone d'altro canto l'assenza di precedenti disciplinari, ritenuto che la sanzione precedentemente pronunciata nei suoi confronti (oggetto di separata sentenza di data odierna, cfr. inc. 52.2023.297) non è ancora passata in giudicato e nemmeno la Commissione l'ha presa in considerazione quale precedente.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 2'500.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta ancora adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

 

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

5.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera