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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2024 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 giugno 2024 (n. 3066) del Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione del servizio trasporti occorrente all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, ha annullato il concorso limitatamente al lotto 2 (_______) e deliberato gli altri due lotti; |
ritenuto, in fatto
A. Il 15 marzo 2024 il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio trasporti dei bambini dal proprio domicilio e/o istituto scolastico alle sedi dei centri psico-educativi di __________ __________ (lotto 1), __________ (lotto 2) e __________ (lotto 3; FU n. 54 del 15 marzo 2024, pag. 6 seg.).
Il bando di concorso precisava che era possibile concorrere per singolo lotto o più lotti (avviso di gara, punto n. 2.12).
Il capitolato d'appalto annunciava i seguenti motivi d'esclusione dell'offerta e di annullamento della procedura (pag. 18, punto 4.20):
Con riferimento all'art. 55 RLCPubb/CIAP, di regola il
committente annullerà la gara qualora l'importo di tutte le offerte valide
pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non risulti
più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Direzione OSC
in busta chiusa e sigillata l'importo di preventivo di riferimento per il
mandato in oggetto. Il committente aprirà la busta contenente il preventivo di
riferimento prima dell'apertura delle offerte pervenute.
Le offerte che superano il preventivo di riferimento non saranno prese in
considerazione per l'aggiudicazione della commessa (offerta esclusa). Qualora
tutte le offerte superino il preventivo di riferimento maggiorato del 10% il
committente si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e
proseguire la procedura di concorso o di annullare il concorso e procedere
all'incarico diretto ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. a LCPubb.
B. Per il lotto 2 (__________), sono giunte al committente due offerte: quella dell'__________, di fr. 936'315.20 IVA esclusa, e quella della RI 1, di fr. 1'355'668.- IVA esclusa. Contestualmente all'apertura delle offerte, in seduta pubblica il committente ha reso noto l'importo del preventivo di riferimento, che per il lotto 2 ammontava a fr. 800'000.-.
C. Il 19 giugno 2024 il committente ha annullato il concorso limitatamente al lotto 2 per mancanza di offerte valide. Ha ritenuto infatti passibili di esclusione sia l'offerta dell'__________, per carenze formali, sia quella della RI 1, per superamento dell'importo preventivato.
D. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 chiedendone l'annullamento e la delibera del lotto 2 in proprio favore. Sostiene che l'importo del preventivo risulterebbe errato se paragonato agli altri due lotti. Pur essendo il lotto __________ più grande, l'importo di riferimento è infatti di quasi fr. 500'000.- inferiore agli altri due.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Sostiene che la stima del preventivo si basa sui costi degli anni passati, corrispondenti a circa fr. 130'000.- annui. Il preventivo considera inoltre un margine al rialzo del 20%. Inoltre, il lotto __________, benché comprenda più tragitti settimanali, prevede un percorso complessivo più breve, così come tratte singole più brevi rispetto agli altri lotti. Senza contare che considerata l'utenza in tale zona, vi è maggiore possibilità di trasportare più bambini contemporaneamente rispetto agli altri due lotti.
F. Con la replica, la ricorrente ribadisce la propria tesi, aggiungendo che anche l'offerta della ditta che lo ha svolto fino ad ora, e conosce quindi i costi legati al mandato, è superiore al preventivo di riferimento.
G. Con la duplica, il committente conferma la propria posizione.
H. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
La ricorrente è legittimata a contestare la propria esclusione dalla procedura di aggiudicazione: se riammessa in gara, la sua offerta sarebbe l'unica valida e avrebbe pertanto concrete possibilità di ottenere la commessa (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a contestare l'annullamento del concorso potrà invece esserle riconosciuta solo in caso di accoglimento delle censure rivolte contro la sua estromissione dalla gara (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
2. 2.1. Notoriamente, soltanto offerte
conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per
l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il
profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr.
art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro
apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché
compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della
relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL
730.110). Questo, in particolare, per permettere al committente di
effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere
quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio
escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di
esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata
compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di
prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.
Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare
nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno
tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12
aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA
52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo
Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel
Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2. Nel caso concreto, il bando di concorso prevedeva esplicitamente che le
offerte superiori al preventivo di riferimento sarebbero state escluse dal
concorso (cfr. supra consid. A).
3. La ricorrente sostiene che il preventivo di riferimento sarebbe inattendibile, siccome troppo basso per rapporto a quanto stimato per gli altri due lotti che compongono l'appalto.
3.1. Come sopra esposto, il preventivo per il lotto 2 prevede una stima dei
costi di fr. 800'000.-. Le prestazioni del lotto 1 e del lotto 3 sono invece
state stimate in fr. 1'450'000.-.
Le ragioni che hanno guidato il committente nella stima dei costi del lotto 2
sono state ben descritte da quest'ultimo, il quale ha esposto il prezzo pagato per
il servizio svolto lo scorso anno scolastico (fr. 128'487.-). Ipotizzando la
stessa spesa, arrotondata a fr. 130'000.-, per la durata quinquennale del
concorso esso ha ottenuto un importo di fr. 650'000.-. Il committente ha quindi
aggiunto un margine del 20%, ottenendo così fr. 780'000.-, che ha poi
arrotondato a fr. 800'000.-. L'ente appaltante ha poi illustrato le differenze
con gli altri due lotti, in termini di percorso e di possibilità di effettuare
trasporti con più utenti.
Nemmeno dopo aver preso atto dei dati oggettivi e delle spiegazioni fornite dal
committente la ricorrente è stata in grado di sostanziare la sua tesi e
apportare elementi che possano far dubitare dell'attendibilità del preventivo.
Tant'è che ci si può chiedere se il ricorso non sia da dichiarare irricevibile
per carenza di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm).
Sia come sia, alla luce dei dati forniti dall'ente appaltante, il preventivo
appare tutto fuorché allestito al ribasso e non presta il fianco alla critica.
3.2. Essendo superiore al preventivo, l'offerta dell'insorgente è stata correttamente esclusa dalla gara in applicazione delle regole del concorso.
4. Estromessa a ragione dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare l'annullamento della stessa. Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ricevibilità.
5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
6. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera