Incarto n.
52.2024.292

 

Lugano

28 agosto 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Sarah Socchi

 

assistita

dal segretario:

David Algul

 

 

statuendo sull'istanza del 29 luglio 2024 di

 

 

 

RI 1  

 

 

tendente

 

 

 

a ripristinare l'effetto sospensivo all'eventuale ricorso contro la decisione dell'8 luglio 2024 della Commissione per il notariato del Tribunale d'appello che ha svincolato dal segreto professionale il notaio CO 1;

 

ritenuto,                         in fatto

che con istanza del 7 marzo 2024 il notaio CO 1 ha chiesto alla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (Commissione) di essere svincolato dal segreto professionale dovuto alla RI 1 per far valere in giudizio una pretesa civile (riferita alla cessione di un credito);

che con decisione dell'8 luglio 2024, per quanto qui interessa, la Commissione ha parzialmente accolto l'istanza, svincolando il notaio dal segreto professionale dovuto alla società - pro futuro, con effetto dalla data di emissione della decisione - nella misura necessaria a far valere il credito di cui all'istanza di conciliazione del 21 novembre 2023 (inc. CM.2023.621) e alla petizione del 10 aprile 2024 (inc. OR.2024.65) promosse davanti alla Pretura di Lugano;

che in estrema sintesi, la Commissione ha ritenuto che alla concessione dello svincolo non ostassero interessi pubblici o privati preponderanti rispetto a quelli del notaio a far valere la propria pretesa in giudizio; ha nondimeno accolto solo parzialmente l'istanza, ritenuto che lo svincolo da parte dell'autorità non potrebbe avvenire a posteriori, ma solo con effetto a decorrere dalla data di emissione della decisione;

che la decisione, corredata dell'indicazione sui rimedi giuridici, è stata notificata alla RI 1 il 19 luglio 2024;

che con domanda di ripristino dell'effetto sospensivo del 29 luglio 2024, la RI 1si rivolge ora a questo Tribunale chiedendo che la sua istanza sia accolta e che le sia riconosciuto il diritto a ricorrere;

che la società ritiene che la Commissione, statuendo pro futuro e con effetto immediato, l'avrebbe implicitamente privata del diritto di ricorrere; il notaio potrebbe a suo dire mandar avanti la sua petizione civile, attualmente sospesa in attesa di una decisione definitiva in merito alla svincolo; l'eventuale ricorso, entro i termini di legge (comprensivi delle ferie), risulterebbe intempestivo e privo d'efficacia, senza il ripristino dell'effetto sospensivo;

che l'istanza non è stata intimata alle parti per la presentazione di una risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);


Considerato,                in diritto

 

che la competenza di questo Tribunale, e per esso di questa giudice (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100);
che secondo l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;

che in base alla recente giurisprudenza federale, una decisione sull'effetto sospensivo presuppone l'esistenza di un ricorso (litispendenza) al quale possa eventualmente essere conferito un tale effetto (cfr. STF 2C_1018/2018 del 19 novembre 2018 consid. 3, 2C_1080/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 2.3-2.4; Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurigo 2023, n. 161 ad art. 55 VwVG e rimandi);

che in concreto, l'istante si limita a richiedere la concessione dell'effetto sospensivo all'eventuale ricorso che potrebbe inoltrare, entro i termini di legge, contro la decisione della Commissione di cui si è detto in narrativa (che peraltro, a prima vista, non appare aver levato l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa, né tanto meno privato l'interessata della facoltà di ricorrere);

che in assenza di un atto ricorsuale - almeno sommariamente motivato - l'istanza in questione non può che essere d'acchito dichiarata irricevibile;

che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'istante.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   L'istanza è irricevibile.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'istante, alla quale va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice delegata                                               Il segretario