|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
Sarah Socchi |
|||||
|
|
|||||
|
assistita dal segretario: |
David Algul |
||||
statuendo sull'istanza del 29 luglio 2024 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
tendente |
|
|
|
a ripristinare l'effetto sospensivo all'eventuale ricorso contro la decisione dell'8 luglio 2024 della Commissione per il notariato del Tribunale d'appello che ha svincolato dal segreto professionale il notaio CO 1; |
ritenuto, in
fatto
che con istanza del 7 marzo 2024 il notaio CO 1 ha chiesto alla Commissione per
il notariato del Tribunale d'appello (Commissione) di essere svincolato dal
segreto professionale dovuto alla RI 1 per far valere in giudizio una pretesa civile
(riferita alla cessione di un credito);
che con decisione dell'8 luglio 2024, per quanto qui interessa, la Commissione
ha parzialmente accolto l'istanza, svincolando il notaio dal segreto
professionale dovuto alla società - pro futuro, con effetto dalla data di
emissione della decisione - nella misura necessaria a far valere il credito di
cui all'istanza di conciliazione del 21 novembre 2023 (inc. CM.2023.621) e alla
petizione del 10 aprile 2024 (inc. OR.2024.65) promosse davanti alla Pretura di
Lugano;
che in estrema sintesi, la Commissione ha ritenuto che alla concessione dello
svincolo non ostassero interessi pubblici o privati preponderanti rispetto a
quelli del notaio a far valere la propria pretesa in giudizio; ha nondimeno
accolto solo parzialmente l'istanza, ritenuto che lo svincolo da parte dell'autorità
non potrebbe avvenire a posteriori, ma solo con effetto a decorrere dalla data
di emissione della decisione;
che la decisione, corredata dell'indicazione sui rimedi giuridici, è stata notificata
alla RI 1 il 19 luglio 2024;
che con domanda di ripristino dell'effetto sospensivo del 29 luglio
2024, la RI 1si rivolge ora a questo Tribunale chiedendo che la sua istanza
sia accolta e che le sia riconosciuto il diritto a ricorrere;
che la società ritiene che la Commissione, statuendo pro futuro e con
effetto immediato, l'avrebbe implicitamente privata del diritto di
ricorrere; il notaio potrebbe a suo dire mandar avanti la sua petizione
civile, attualmente sospesa in attesa di una decisione definitiva in merito
alla svincolo; l'eventuale ricorso, entro i termini di legge (comprensivi
delle ferie), risulterebbe intempestivo e privo d'efficacia, senza il
ripristino dell'effetto sospensivo;
che l'istanza non è stata intimata alle parti per la presentazione di una
risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100);
Considerato, in diritto
che la competenza di
questo Tribunale, e per esso di questa giudice (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 102 cpv. 1
della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100);
che secondo l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la
legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con
specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di
ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;
che in base alla recente giurisprudenza federale, una decisione sull'effetto
sospensivo presuppone l'esistenza di un ricorso (litispendenza) al quale possa
eventualmente essere conferito un tale effetto (cfr. STF 2C_1018/2018 del 19
novembre 2018 consid. 3, 2C_1080/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 2.3-2.4; Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf
[curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurigo 2023, n. 161 ad
art. 55 VwVG e rimandi);
che in concreto, l'istante si limita a richiedere la concessione dell'effetto
sospensivo all'eventuale ricorso che potrebbe inoltrare, entro i termini
di legge, contro la decisione della Commissione di cui si è detto in narrativa
(che peraltro, a prima vista, non appare aver levato l'effetto sospensivo a un'eventuale
impugnativa, né tanto meno privato l'interessata della facoltà di ricorrere);
che in assenza di un atto ricorsuale - almeno sommariamente motivato - l'istanza
in questione non può che essere d'acchito dichiarata irricevibile;
che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico
dell'istante.
Per questi motivi,
decide:
1. L'istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'istante, alla quale va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice delegata Il segretario