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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2024 di
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RI 1 e RI 2,
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contro |
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la decisione del 12 giugno 2024 (n. 2853) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione del 4 novembre 2022 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia a posteriori per delle voliere e un pergolato (part. __________, sezione Ligornetto); |
ritenuto, in fatto
A. CO 1 e CO 2 sono comproprietari di un fondo (part. __________) con un edificio abitativo situato a Mendrisio, nel quartiere di Ligornetto, in zona residenziale estensiva (R2).
B. a. A seguito di vicissitudini di cui si dirà semmai più avanti, il 1° giugno 2022 CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio la licenza edilizia a posteriori per delle voliere collocate nel loro garage e per la costruzione di un pergolato. In particolare, secondo la documentazione allegata alla domanda, le voliere nell'autorimessa, aperta sul fronte sud-est, hanno una superficie totale di 7.30 m2 e un'altezza di un paio di metri e sono destinate alla custodia a scopo hobbistico di alcune coppie di volatili.
ESTRATTO MAPPA
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di diversi
vicini tra cui RI 1 e RI 2, proprietari di un fondo situato più a nord (part. __________).
c. A richiesta della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
(SPAAS), gli istanti hanno prodotto una valutazione del rumore quotidiano,
costituita da un formulario Excel (allegato alla direttiva dell'Ufficio
federale dell'ambiente [UFAM], Aiuto all'esecuzione per la valutazione dei
rumori quotidiani del 2014). Secondo tale formulario, il disturbo generato
dalle voliere nel garage aperto lateralmente - che ospitano più precisamente 5
coppie di pappagallini (3 di kakariki, 1 di rosella cremisi e 1 di parrocchetto
testaprugna) e 2 coppie di uccelli passeriforme (padda) e sono dotate di una
tenda oscurante - potrebbe al massimo essere considerato esiguo.
d. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 124154), integrato dal
preavviso dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) della SPAAS (che ha
solo imposto di oscurare le gabbie tra le 19.00 e le 7.00, in applicazione del
principio di prevenzione ex art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01), il 4 novembre 2022
il Municipio ha rilasciato agli istanti il permesso sia per le voliere che per
il pergolato, respingendo nel contempo tutte le opposizioni pervenute.
C. Con giudizio del 12
giugno 2024, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto
da RI 1 e RI 2 avverso tale decisione, che ha annullato limitatamente al
pergolato.
In sintesi, il Governo ha stabilito che quest'ultimo non poteva essere
autorizzato, non essendo rispettato l'indice di occupazione. Ha per contro
tutelato il permesso per le voliere. In particolare, dopo aver illustrato il
quadro normativo applicabile, ha ammesso la loro conformità di zona. Ha inoltre
ritenuto rispettate le disposizioni sull'inquinamento fonico, indicando
essenzialmente che non vi erano motivi per scostarsi dal preavviso dell'autorità
dipartimentale, vista la valutazione prodotta dagli istanti e la condizione
imposta a titolo di limitazione preventiva delle emissioni.
D. RI 1 e RI 2 deducono
ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato per quanto concerne il permesso a posteriori per le
voliere.
Ripercorsi i fatti e dopo aver eccepito una violazione del diritto di essere
sentito (per carenza di motivazione), i ricorrenti contestano in particolare
che le voliere, per dimensioni e numero di volatili (che sarebbero almeno 18),
siano conformi alla zona residenziale di situazione, non avendo una mera
funzione accessoria a quella abitativa e lamentando i diversi disagi arrecati
(rumori, ma anche richiamo di animali infestanti come piccioni, sporcizia ed
esalazioni). Confutano inoltre le conclusioni tratte dalle istanze inferiori
dal profilo ambientale, sottolineando il carattere molesto delle immissioni
derivanti dagli uccelli esotici nel garage semiaperto e allegando a loro volta
un formulario Excel (annesso alla citata direttiva dell'UFAM), secondo il quale
tale disturbo sarebbe in realtà notevolmente molesto.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si limita a richiama-re le sue
precedenti prese di posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia respinto,
con argomenti di cui si dirà se del caso più avanti; così pure, in sostanza, CO
1 e CO 2.
F. Con la replica e le dupliche, gli insorgenti rispettivamente l'UDC e il Municipio si riconfermano essenzialmente nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte i loro argomenti. Di questi allegati, come pure delle ulteriori osservazioni spontanee dei ricorrenti, si riferirà semmai in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo vicino e già opponenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A
eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli
atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett. b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona in cui si collocano (cfr. STA 52.2019.524 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 in RtiD I-2022 n. 42 consid. 2.1 e rinvii; Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zurigo 2020, n. 78 ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 472 ad art. 67 LALPT).
2.2. La zona residenziale è per
principio destinata all'abitazione e all'insediamento di quelle attività che
sono strettamente connesse con questa specifica finalità. Per giurisprudenza,
la vocazione di tali zone non esclude a priori la possibilità di tenere degli
animali più o meno domestici. La detenzione a titolo ricreativo di alcuni
animali da compagnia può essere considerata quale parte integrante
dell'abitare. Essa è in particolare conforme alla funzione residenziale quando
configura un'attività collaterale, subalterna alla destinazione abitativa. Non
deve avere implicazioni di natura commerciale, né essere fonte di immissioni
moleste, inconciliabili con la destinazione abitativa della zona. Nelle zone
residenziali possono quindi essere ammessi manufatti destinati alla detenzione
di un limitato numero di animali. Determinanti ai fini del giudizio sulla
conformità non sono tanto le dimensioni dei fabbricati, quanto piuttosto il
numero e il genere di animali che vi vengono alloggiati, rispettivamente le
caratteristiche specifiche della zona interessata (cfr. STF 1C_538/2011 del 25
giugno 2012 consid. 2.3 e 5; STA 52.2019.392 del 16 giugno 2021 consid. 2.4 in
RtiD I-2022 n. 43, 52.2010.86 del 28 luglio 2010 consid. 2.2, 52.2004.261 del
28 settembre 2004 consid. 2.1, 52.1994.124 del 21 luglio 1994 consid. 2.2 in
RDAT I-1995 n. 33).
2.3. In base all'art. 37 cpv. 1 delle norme di applicazione del piano
regolatore (NAPR) di Mendrisio, sezione Ligornetto, nella zona R2 sono
ammesse utilizzazioni residenziali, turistiche, commerciali e attività
artigianali non moleste. Si richiama inoltre l'art. 16 NAPR.
La zona R2 non è quindi una zona esclusivamente abitativa, ma mista, che
ammette anche contenuti di natura turistica, commerciale o artigianale. Le
attività non moleste a cui fa riferimento la norma sono quelle che non
hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (cfr. art. 7
cpv. 6 NAPR). Nella zona fa inoltre stato il grado di sensibilità II, secondo
il cpv. 2 dell'art. 16 NAPR.
3. 3.1. In concreto, qui oggetto di contestazione è
solo il permesso, tutelato dal Governo, per le voliere che i ricorrenti
hanno collocato nel loro garage semi-aperto. Il Municipio ha considerato che l'insieme
di queste voliere, destinate alla tenuta a titolo amatoriale di 14 volatili su
una superficie di 7.30 m2, rientrasse nei limiti della destinazione
residenziale (in quanto attività ad essa collaterale e subalterna), negando l'esistenza
di ripercussioni inconciliabili con tale funzione. Questa valutazione è stata
difesa dal Governo, il quale ha preliminarmente considerato che le gabbie
fossero diverse da quelle esterne (di 13.75 m2, destinate a una
ventina di volatili), ritenute non conformi alla zona R2, su cui aveva statuito
con giudizio del 7 luglio 2021. Ha quindi escluso che dai 14 uccelli custoditi
nelle voliere (schermate da un telo tra le 19.00 e le 7.00) derivasse una
particolare molestia, richiamando i filmati agli atti e considerando che le
emissioni sonore dei volatili, solo in parte riconducibili al garrire delle
specie tropicali, fossero piuttosto simili al cinguettio o verso di specie
nostrane.
3.2. Ora, certo è anzitutto che le controverse voliere tenute a titolo
amatoriale - la cui destinazione ed estensione emerge dal progetto, completato
dall'ulteriore documentazione prodotta dagli istanti - possono essere
considerate conformi alla zona residenziale R2 unicamente se svolgono una
funzione subalterna a quella abitativa dell'edificio principale.
Ciò detto, va osservato che il numero di volatili esotici (6 kakariki, 2
parrocchetti testaprugna e 2 rosella cremisi e 4 padda) custoditi nelle gabbie
parzialmente all'aperto non è di poco conto e, come tale - pur avuto riguardo
all'autonomia che occorre riconoscere al Municipio nell'applicazione del
proprio diritto comunale (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6; STF 1C_616/2020 del 2
agosto 2021 consid. 4.1; STA 52.2020.390/391 del 16 agosto 2023 consid. 3.6 e
rinvii) - è suscettibile di trascendere la semplice detenzione di qualche
animali a titolo ricreativo, che può generalmente essere ritenuta compatibile
in un quartiere residenziale, in quanto volta a soddisfare i bisogni degli
abitanti. Non può comunque essere ignorato che - diversamente da quanto
recentemente rilevato dal Tribunale per una voliera esterna destinata a 40
pappagallini agapornis, il cui cinguettio può notoriamente diventare
rumoroso (cfr. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
[USAV], Vögel Tiergerecht halten - passende Gehege und die richtige
Einrichtung, 2017, pag. 9; Schweizer Tierschutz STS, STS-Merkblatt Agaporniden,
2018, pag. 1 e 2; Basler Tierschutzverein, Merkblatt Agaporniden, 2022, pag. 1
e 3), come del resto attestato anche da una perizia fonica (cfr. STA 52.2023.80
del 9 aprile 2025 consid. 3) - nella fattispecie gli elementi agli atti non
permettono di comprendere compiutamente e valutare in modo astratto l'entità
delle ripercussioni derivanti da questi diversi parrocchetti di media taglia e
uccelli passeriformi (padda), soprattutto in termini di rumore (ma anche degli
altri disagi evocati dai ricorrenti). Le brevi ed estemporanee registrazioni
agli atti non sono in realtà concludenti, poiché non rendono in particolare
chiaramente la percettibilità, la frequenza e il carattere del rumore (gridi,
garriti o cinguettii) generato dai pennuti (il cui numero, nelle immagini più
recenti, appare peraltro anche essere accresciuto, cfr. filmato doc. N; cfr.
pure immagini doc. O e S). Aspetto, su cui pure le valutazioni sul rumore
prodotte dagli istanti in licenza e dai vicini invero divergono (cfr. infra
consid. 4). In queste circostanze, non è dunque possibile pronunciarsi sulla
conformità di zona delle voliere (che avevano peraltro già suscitato le
obiezioni di diversi confinanti; cfr. pure scritti doc. I). Le opposte
deduzioni delle istanze inferiori, fondate su un accertamento incompleto e
lacunoso della fattispecie, non possono di conseguenza essere tutelate. Il
giudizio impugnato deve al contrario essere annullato e gli atti rinviati al
Governo affinché si pronunci nuovamente dopo aver assunto gli elementi mancanti
(cfr. pure infra), esperendo anche un sopralluogo. A dipendenza degli
accertamenti, l'istanza inferiore dovrà quindi stabilire se la licenza edilizia
per le voliere possa essere confermata, eventualmente per un numero inferiore
di esemplari, tenuto anche conto delle prescrizioni relative alla legislazione
ambientale (cfr. infra; cfr. STA 52.2023.80 citata, in cui il permesso
per la voliera esterna di ca. 3 m2 in zona residenziale è stato
confermato per ospitare fino a 6 agapornidi).
4. 4.1. Secondo
l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le
radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle
emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni,
nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima
consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni, conclude la
norma (cpv. 3), sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto
conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata
solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di
pianificazione nelle vicinanze (cfr. pure art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro
l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS 814.41). Questa norma vale
anche per quegli impianti - come quelli che generano il cd. rumore quotidiano o
del tempo libero (Alltagslärm), tra cui rientra una voliera - per i
quali gli allegati dell'OIF non hanno fissato dei valori limite d'esposizione
al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche
direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb all'art. 15, tenendo pure
conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF). Secondo l'art. 15
LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono stabiliti in modo
che, secondo
la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino considerevolmente la
popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori di pianificazione per nuovi
impianti fissi devono invece essere inferiori ai valori limite delle
immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il rumore proveniente
dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca importanza (höchstens
geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4, 130 II 32 consid.
2.2). Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente conto della
natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si
manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata.
Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole
persone, ma procedere a una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli
effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili
(cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; cfr. DTF 133 II 292 consid. 3.3, 123 II
325 consid. 4d/bb; STA 52.2010.86 citata consid. 3.2). Elementi utili per il
giudizio possono essere dedotti da direttive delle autorità specializzate della
Confederazione, dei Cantoni o private fondate su sufficienti conoscenze
specialistiche, quali la citata direttiva dell'UFAM del 2014 sulla valutazione
dei rumori quotidiani (cfr. STF 1C_386/2016 del 13 dicembre 2017 consid. 4.2).
4.2. In concreto, come visto gli istanti in licenza hanno prodotto una
valutazione del rumore quotidiano, costituita da un formulario Excel
(allegato alla predetta direttiva dell'UFAM), che essi stessi hanno apparentemente
compilato. Secondo tale formulario (che stima tra l'altro la percettibilità
e la frequenza del rumore come esigua e rara, senza
ritenere la zona R2 particolarmente tranquilla, cfr. punti 6, 7 e 12), il
disturbo generato dalle voliere potrebbe al massimo essere considerato
esiguo. A fronte di questa valutazione, l'UPR ha quindi escluso che i
volatili costituissero una fonte di molestia per il vicinato, limitandosi a
imporre l'oscuramento delle gabbie tra le 19.00 e le 7.00, in applicazione del
principio di prevenzione ex art. 11 cpv. 2 LPAmb. Conclusione, questa, che il Governo ha essenzialmente fatto propria.
I ricorrenti contestano tali deduzioni, allegando a loro volta una valutazione
del rumore quotidiano, impostata mediante il medesimo
formulario Excel, pure apparentemente da loro compilato (cfr. doc. M). In base
a questo documento (che indica invece la percettibilità e frequenza
del rumore come media e molto frequente, ritenendo la zona particolarmente
tranquilla, cfr. punti 6, 7 e 12), il disturbo generato dai volatili
sarebbe notevolmente molesto (ovvero tra i valori limite d'immissione e
i valori d'allarme; cfr. pure citata direttiva UFAM, pag. 16). In sede di
risposta, l'UPR non si è espresso su quest'ultimo formulario, né tanto meno sulle
divergenze con quello degli istanti in licenza.
Ora, considerato che il metodo di valutazione implementato nel formulario Excel
allegato alla direttiva dell'UFAM è in primo luogo destinato a esperti
esecutivi (cfr. pag. 21), non v'è chi non veda come si renda necessaria un'appropriata
valutazione del rumore a cura di uno specialista, il quale dovrà meglio
descrivere e valutare il disturbo arrecato dai volatili, indicando se del caso
le ulteriori misure per la riduzione delle emissioni (cfr. per la procedura
delineata dalla direttiva, pag. 15 segg.).
Anche da questo profilo, s'impone quindi di retrocedere gli atti all'istanza
inferiore, affinché si pronunci nuovamente pure su questo aspetto, dopo aver
raccolto dagli istanti in licenza una valutazione fonica rassegnata da uno
specialista in materia.
5. 5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono - e senza che occorra soffermarsi anche
sulla censura di ordine formale (carenza di motivazione) eccepita dagli
insorgenti - il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Il giudizio impugnato
è di conseguenza annullato e gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per
nuova pronuncia ai sensi dei considerandi.
5.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che
chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto
2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e
rinvii). La tassa di giustizia è dunque posta in solido a carico dei resistenti
(art. 47 cpv. 1 LPAmm), che sono inoltre tenuti a rifondere agli insorgenti,
assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa
sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va invece esente essendo comparso in
lite per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm) rispettivamente non quale
unico antagonista (cfr. Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 12 giugno 2024 (n. 2853) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta in solido a carico di CO 1 e CO 2, i quali
verseranno inoltre ai ricorrenti un identico importo complessivo per ripetibili
di questa sede.
Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera