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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2024 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 giugno 2024 (n. 544) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'300.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con scritto
del 9/12 febbraio 2024, A______ H__________ ha segnalato alla Commissione di
disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1,
chiedendosi come potesse un avvocato rappresentare al tempo stesso il CdA di
un'azienda e poi un membro del CdA contro un secondo membro. Alla denuncia
ha allegato copia di uno scritto del 6 febbraio 2024 indirizzato alla Pretura
di __________ nell'ambito della procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione a un precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti da S__________
F__________, assistito dall'avv. RI 1. In tale scritto egli rimproverava
essenzialmente il legale di essere incorso in un conflitto d'interessi per avere,
nel novembre 2022, assunto dal consiglio di amministrazione della __________ SA
(in cui sedevano, insieme ad altri due membri, sia lui che S__________ F__________,
azionisti al 50%) il mandato di occuparsi della vendita di un ramo d'azienda e
della ripresa da parte sua del pacchetto azionario di S__________ F__________,
ma esser diventato nel contempo avvocato di quest'ultimo, avviando il 22
settembre 2023 addirittura una procedura civile nei suoi confronti (poi
ritirata).
b. Preso atto di tale segnalazione, il 14 febbraio 2024 la Commissione ha
aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile
violazione dell'obbligo di cura e diligenza nonché del divieto di incorrere in
conflitti d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni
addebito, ripercorrendo i fatti e sostenendo in sostanza di avere sempre agito
in nome e per conto di S__________ F__________, negando di avere ricevuto
qualsivoglia mandato da parte del consiglio di amministrazione della __________
SA o degli azionisti congiuntamente.
d. In un successivo scambio di allegati, le parti hanno essenzialmente ribadito e ulteriormente sviluppato le proprie contrapposte tesi e posizioni, producendo documentazione aggiuntiva.
B. Con decisione del 13 giugno 2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'300.-. In sintesi, illustrato il quadro giuridico, la precedente istanza ha rilevato come dall'esame degli atti emergesse chiaramente che l'avv. RI 1 non ha agito unicamente per conto di S__________ F__________, ma anche nell'interesse della __________ SA, ponendosi talvolta in contrasto con gli interessi (legittimi o meno, poco importa) del segnalante (che, quale organo della società e azionista, ha poi manifestato il suo disaccordo alla continuazione del mandato da parte del denunciato). Ricordato come l'avvocato non possa rappresentare un cliente e, parallelamente in un altro ambito, agire contro una persona con la quale il proprio mandante ha stretti legami, ha ritenuto che proprio quello fosse successo nella fattispecie: l'avv. RI 1 avrebbe infatti rappresentato formalmente la __________ SA (che ne ha retribuito le prestazioni) per la risoluzione di questioni che coinvolgevano direttamente il suo cliente F__________, i cui interessi non coincidevano sempre con quelli del segnalante, per poi addirittura patrocinare F__________ contro il segnalante in una causa di rigetto provvisorio dell'opposizione (oltre che la __________ SA sempre contro il segnalante in un'altra causa successivamente ritirata). La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media della violazione e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone essenzialmente l'annullamento e postulando, in via
subordinata, la pronuncia nei suoi confronti di un semplice avvertimento.
Il ricorrente ripercorre anzitutto i fatti, negando tra l'altro di avere mai
patrocinato direttamente A__________ H__________h. Anche ammettendo l'esistenza
di un mandato a favore della __________ SA per la sola cessione del ramo
d'azienda, lo stesso sarebbe stato limitato (dal 30 novembre 2022 fino al 26
gennaio 2023, quando H__________ gli ha comunicato di non voler più essere
rappresentato). Essendosi trattato di un incarico circoscritto e avendo avuto
con il segnalante solo pochi contatti, esclude la possibilità di aver fatto capo
a elementi appresi in quel contesto, coperti dal segreto professionale, nel
ruolo di patrocinatore di F__________ in relazione alla cessione del suo
pacchetto azionario, non connessa con la vendita del ramo d'azienda. Critica la
Commissione per aver analizzato la fattispecie solo in astratto e senza
chinarsi sugli interessi in gioco (quelli del segnalante avrebbero coinciso con
quelli della __________ SA e di tutti gli altri membri e azionisti). A fronte
della comunicazione del segnalante del 26 gennaio 2023, ritiene che poteva
rappresentare pienamente F__________ (i cui interessi non pregiudicavano quelli
della società), intraprendendo tutto quanto necessario. Lamenta in tal senso
anche un abuso di diritto da parte del denunciante, che dapprima avrebbe
acconsentito e tollerato che lui continuasse a rappresentare F__________, per
poi invece eccepire il conflitto di interessi (in occasione della richiesta del
pagamento del prezzo per le azioni). In ogni caso, ritiene la sanzione
inflittagli sproporzionata rispetto alla sua eventuale colpa, semmai solo
leggera.
D. In sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.
E. In sede di replica, l'insorgente si è limitato a riconfermarsi nel proprio gravame. La Commissione ha pertanto rinunciato a duplicare.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). I contorni della controversia emergono con sufficiente
chiarezza dalle carte processuali. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I
60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le prove sollecitate dal
ricorrente (audizione testimoniale di S__________ F__________ e della madre F__________,
usufruttuaria dell'intero pacchetto azionario) non appaiono idonee ad apportare
al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio
che è chiamato a rendere.
2.
2.1. Giusta l'art. 12 lett. c
LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e
quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di
rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale
della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12
lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato
esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza
sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1, 134 II 108
consid. 3 e rimandi; STF 2C_679/2021 del 10 ottobre
2023 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto
professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1 e rimandi).
2.2. Per costante giurisprudenza, l'avvocato
deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi
contrapposti, poiché in tal caso non sarebbe più in grado di rispettare
appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi
(cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C_293/2021 del
27 luglio 2021 consid. 4.1 e rimandi). Questi principi tendono in primo luogo a
proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato, assicurando loro una difesa
esente da conflitti d'interesse. Essi mirano parimenti a tutelare la corretta
amministrazione della giustizia, garantendo in particolare che nessun avvocato
sia limitato nella propria capacità di difendere un cliente, segnatamente in
caso di difesa multipla (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 141 IV 257 consid.
2.1; STF 2C_293/2021 citata e rif.). Colui che si rivolge a un avvocato deve
poter contare sul fatto che questi sia libero da ogni legame atto a limitare la
sua capacità di difendere efficacemente gli interessi del cliente nello
svolgimento del mandato affidatogli (cfr. STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1 e
rimandi). Va quindi in definitiva evitata qualsiasi situazione potenzialmente
suscettibile di generare un conflitto d'interessi (cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1; STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1 e rimandi).
Un conflitto d'interessi può sorgere anche quando un avvocato rappresenta un
cliente e in un contesto differente agisce contro una persona alla quale il proprio
cliente è strettamente legato. In tal caso, infatti, l'avvocato rischia di non
potere (o non volere) agire in modo efficace contro quest'ultimo, al fine di non
urtare il proprio cliente (cfr. STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1;
cfr. pure François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1417).
2.3. Il rischio di
incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì
concreto ancorché non materializzato. Non è
quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato
in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi, 135
II 145 consid. 9.1; STF 2C_679/2021 citata consid. 4.2 e rif., 2C_293/2021
citata consid. 4.1 e rimandi).
2.4. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati
dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme
deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui
riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono
una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali
sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid.
3.1.1; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art.
11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), giusta il quale
l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri
interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti
professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui
l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante
o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli
interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che,
quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto
professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato
rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13
CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il
mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente
cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di
precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.
Tali precetti sono
stati ripresi anche dall'art. 5 del nuovo CSD del 9 giugno 2023 (che ha
sostituito il previgente con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello
svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi
dei propri clienti con quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può
rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se
sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento
indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del
caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di
conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre
fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2). L'avvocato non accetta
mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle
informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie
inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo (cpv.
3).
3.
3.1. La fattispecie ruota attorno alla __________ SA, una società anonima il
cui capitale azionario - gravato da un diritto di usufrutto a favore di F__________
F__________ (vedova del fondatore) - era detenuto in nuda proprietà dal figlio
S__________ F__________ e da A__________ H__________ in ragione di 1/2
ciascuno. Membri del consiglio di amministrazione erano F__________ e S__________
F__________, A__________ H__________ e M__________ H__________ (ex-moglie di A__________
e sorella di S__________). Dagli atti emerge che, siccome la casa d'auto (__________)
aveva disdetto la concessione di vendita di veicoli per il 30 settembre 2023,
si trattava di cedere quel ramo d'azienda. In questo contesto, a fine novembre 2022 S__________ F__________, per
il tramite del suo fiduciario, ha organizzato un incontro conoscitivo tra il
ricorrente e tutti i membri del consiglio di amministrazione della __________
SA in vista dell'assunzione dell'incarico relativo alla vendita del ramo
d'azienda (cfr. email del 29 novembre 2022 agli atti). Ne sono seguiti degli
incontri tra l'insorgente e i due azionisti così come con il potenziale
acquirente (__________ SA). L'11 gennaio 2023 il ricorrente ha inviato una
richiesta d'acconto di fr. 5'385.- alla __________ SA per l'onorario e le spese
maturate in relazione all'incarto “__________ SA [1174]”.
3.2. Il 25 gennaio 2023, si è
tenuto un incontro con il rappresentante dell'acquirente alla presenza dei due
azionisti della __________ SA e del ricorrente. In esito a tale riunione, con
email del 26 gennaio 2023, il segnalante ha comunicato al legale di avere
deciso di non voler più farmi rappresentare da lei, spiegandone le ragioni
e precisando che se S__________ volesse continuare a lavorare con lei
lo potrà fare a sue spese (…). Nell'email del 27 gennaio 2023, il legale ha
tuttavia puntualizzato di essere stato incaricato dalla società __________
SA per la consulenza della vendita del ramo d'azienda, che gli
amministratori della Società incaricano un sol legale o rappresentante o
consulente, perché l'oggetto della vendita è uno solo e che gli
azionisti impartiscono le istruzioni sugli affari fondamentali della società
(...), giustificando poi il suo operato e concludendo di restare in
attesa della decisione degli azionisti e degli amministratori in merito al
proseguo del mandato da parte della Società, segnalando che è logico e utile
che la Società abbia un solo rappresentante oppure - come forse è meglio per
voi - il consulente resti interno e non presenzi alle vostre trattative
pubbliche.
Il 13 febbraio 2023 l'avv. RI 1 ha poi
comunicato a F__________ che la bozza del contratto (per la vendita del ramo
aziendale) era pronta per essere condivisa dopo la presentazione e
discussione con voi. Al legale è stato quindi chiesto un incontro per
presentarla (per poi svilupparla coinvolgendo altri consulenti, che avranno
comunque bisogno di supporto legale), insieme a un conteggio delle
prestazioni (è desiderio del CdA avere un conteggio delle ore utilizzate ad
ora da parte sua; cfr. email del 21 febbraio 2023 di S__________ F__________,
con copia agli altri tre membri del CdA). Da un conteggio degli onorari e spese al 22 febbraio 2023 (“1174
- __________ SA/__________ e terzi”) figurano in particolare, fino a quel
momento, le seguenti prestazioni: tre conferenze con clienti (durate complessivamente circa quattro ore) il 30 novembre 2022, 5
gennaio e 22 febbraio 2023 nonché una conferenza con azionisti di un'ora
il 14 dicembre 2022. Risultano inoltre diverse email dal e al sig. F__________
così come un'email da e una a clienti (rispettivamente il 10 e l'11
gennaio 2023), due email da A__________ rispettivamente il 17 e il 26
gennaio 2023 e una email a A__________ il 27 gennaio 2023, oltre al contratto di cessione d'azienda, su cui il legale
ha lavorato a diverse riprese.
3.3. Dagli atti emerge poi
che il 23 agosto 2023 S__________ F__________ ha convocato (per il 25 seguente)
una riunione del consiglio di amministrazione della __________ SA, cui hanno
partecipato solo lui e la madre F__________ (oltre che il ricorrente in veste
di protocollista, il quale ha poi inviato
copia del relativo verbale a tutti i membri del CdA; cfr. verbale citato e
email del 25 agosto 2023 agli atti). In
quell'occasione, i presenti all'unanimità hanno approvato la bozza di
contratto di cessione aziendale a favore della __________ SA, autorizzando i
membri singoli con diritto di firma individuale a sottoscrivere il Contratto il
prima possibile, probabilmente già nel pomeriggio di venerdì 25 agosto 2023 (cfr.
verbale, punto n. 2). A seguito di ulteriori vicissitudini, il contratto è poi
stato sottoscritto per conto della __________ SA inizialmente dal solo S__________
F__________ e, in un secondo tempo, anche dal segnalante (cfr. pure suo scritto
del 6 febbraio 2024 annesso alla segnalazione, pag. 2).
3.4. Il 22 settembre 2023 il ricorrente, in nome e per conto della __________
SA, ha inoltrato davanti alla Pretura di __________ un'istanza supercautelare
(inc. CA.2023.22) contro il segnalante, a suo dire atta ad impedire al
denunciante di interferire con il personale, intento nel trapasso di proprietà (cfr.
osservazioni 15 marzo 2024, pag. 3). Con decisione del 3 ottobre 2023 la
procedura è stata stralciata dai ruoli per desistenza (cfr. lettera del 28
settembre 2023 del ricorrente alla Pretura), con conseguente annullamento della
decisione supercautelare del 29 settembre 2023.
3.5. Dagli atti emerge inoltre che, nel frattempo, il ricorrente ha preparato
il contratto di cessione del pacchetto azionario di S__________ F__________
(con costi a carico di quest'ultimo, cfr. email dell'avv. RI 1 del 25 settembre
2023). Il contratto è quindi stato sottoscritto il 1° ottobre 2023 da F__________
e H__________ (assistito in quella fase da un altro legale). Il 27 novembre 2023 le parti hanno poi concluso
un addendum al contratto, che prevedeva la corresponsione rateale
del prezzo.
Il 15 gennaio 2024 S__________ F__________
ha tuttavia fatto spiccare nei
confronti di H__________ un precetto esecutivo per un importo superiore a fr. __________ (oltre interessi), corrispondente
essenzialmente alle rate ancora scoperte, contro cui il debitore ha interposto
opposizione. Il 26 gennaio 2024 l'avv. RI 1, in nome e per conto di F__________,
ha poi presentato un'istanza di rigetto provvisorio, accolta dalla
Pretura di __________ con decisione
del 25 aprile 2024 (inc. SO.2024.102).
3.6. Nell'ambito di tale procedura A__________ H__________ ha quindi
segnalato il comportamento del ricorrente alla Commissione che, come visto in narrativa, ha ritenuto data
una violazione del divieto di incorrere in
un conflitto di interessi, considerato che l'insorgente aveva agito sia per
conto di S__________ F__________ che della __________ SA, ponendosi
talvolta in contrasto con gli interessi del segnalante, con il quale
quest'ultima aveva stretti legami (essendone azionista al 50% e membro del consiglio
di amministrazione), per poi addirittura agire contro di lui in giustizia sia
per conto della società che di S__________ F__________.
Il ricorrente - che ha per finire ammesso di avere assistito in vista della vendita
del ramo d'azienda non solo S__________ F__________ ma anche la __________ SA -
sostiene che l'incarico a favore della società è stato molto circoscritto,
negando la possibilità di fare capo a elementi appresi in quel contesto e
coperti dal segreto a favore del segnalante nell'ulteriore mandato (in
relazione alla cessione del suo pacchetto azionario) svolto per S__________ F__________
e non connesso al precedente.
4.
4.1. Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è anzitutto manifesto che,
a dispetto di quanto indicato davanti alla Commissione, l'insorgente ha assunto
sin dal novembre 2022 un mandato dalla __________ SA, riguardante in
particolare la vendita del ramo d'azienda. Lo conferma già solo la richiesta di
acconto dell'11 gennaio 2023, insieme al conteggio delle prestazioni al 22
febbraio 2023. Risulta inoltre chiaramente dalla diversa corrispondenza agli
atti (supra, consid. 3.1 e 3.2; cfr. in particolare la sua email del 27
gennaio 2023). Lo ha del resto ammesso per finire anche il ricorrente in questa
sede (pur circoscrivendo il mandato al periodo compreso tra il 30 novembre 2022
e il 26 gennaio 2023, cfr. ricorso, pag. 8).
In questo mandato a favore della __________ SA, pur non essendo cliente
diretto, anche il segnalante era chiaramente coinvolto in prima persona, in
quanto azionista al 50% (insieme a S__________ F__________) e amministratore
della società, oltre che futuro proprietario e amministratore unico
(contestualmente alla vendita del ramo d'azienda, i due azionisti alla pari
avevano infatti anche deciso che S__________ F__________ avrebbe ceduto il suo
pacchetto azionario al segnalante e che la madre F__________ avrebbe rinunciato
al suo diritto di usufrutto; cfr. ricorso, pag. 6; cfr. pure osservazioni del
15 marzo 2024, pag. 2 e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2). Avendo assunto
il mandato dalla società, il ricorrente rappresentava quindi (o avrebbe dovuto
rappresentare) indirettamente anche gli interessi del segnalante (equamente a
quelli di S__________ F__________), dal quale può peraltro pure aver attinto
(perlomeno nella fase iniziale) a informazioni sensibili, coperte dal segreto
professionale. La posizione privilegiata del segnalante in seno alla società
poteva e doveva inoltre essere ritenuta tale da creare (anche) con lui un
legame di particolare fiducia, fondato sull'incarico affidato al ricorrente
dalla società (cfr. pure in senso analogo: STF 2C_293/2021 citata consid. 4.3).
4.2. Certo è inoltre che tale mandato - sebbene dagli atti non emergano
compiutamente le diverse prestazioni effettuate - non si è inoltre protratto
solo fino al 26 gennaio 2023, come pretende il ricorrente. Se è ben vero che con email di tale data il segnalante ha
inequivocabilmente espresso il desiderio di non più essere rappresentato da
lui, dagli atti emerge in particolare che anche successivamente l'insorgente ha
effettuato delle prestazioni per la società ai fini della cessione del ramo
aziendale (cfr. supra, consid. 3.2; cfr. pure scambi di email con M__________ H__________ del
14 e 25 settembre 2023), partecipando
anche ai lavori della riunione del consiglio di amministrazione indetta nel suo
studio per approvare il relativo contratto (cfr. verbale della riunione del 25
agosto 2023, in cui ha assunto il ruolo di protocollista; supra, consid.
3.3). A tutela dell'implementazione del contratto, il 22
settembre 2023, come visto (supra, consid. 3.4), ha poi inoltrato - in
nome e per conto della società - un'istanza supercautelare atta, a suo dire, a
impedire al denunciante di interferire con il personale intento nel trapasso di
proprietà.
Peraltro, anche nel suo ricorso (pag. 9), l'insorgente ha osservato che il
signor H__________ ha poi chiaramente indicato che non voleva che l'avv. RI 1
rappresentasse la società, malgrado l'intero CdA nutriva ancora piena fiducia
nel legale. Infatti, non è il signor H__________ che può decidere singolarmente
il legale della società, sedendo in un Consiglio di Amministrazione composto da
4 membri.
4.3. Il ricorrente non si è tuttavia limitato ad assumere la tutela degli
interessi della società, ma - per sua stessa ammissione - ha sin dall'inizio
curato anche quelli personali del solo S__________ F__________, che ha
assistito sia ai fini della vendita del ramo d'azienda, che della cessione del
suo pacchetto azionario al segnalante (cfr. osservazioni del 15 marzo
2024, pag. 1 seg. e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2 seg., in cui indica
tra l'altro che internamente ho consigliato il sig. F__________ [...]; da
subito il mandato conferitomi dal sig. F__________ - contemporaneamente
alle trattative per la concessione del garage - era quello di cedere le
sue azioni al sig. H__________ [...]).
Ora, così facendo non v'è dubbio che l'insorgente sia incorso in un chiaro
conflitto d'interessi, come anche concluso dalla Commissione. Gli interessi del
solo azionista F__________ (più che altro intenzionato a liquidare la sua
posizione, cfr. pure osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2: l'interesse del
sig. F__________ è stato unicamente di vegliare sulla cessione del ramo
d'azienda, affinché il sig. H__________ avesse i fondi per saldargli il 50%
delle Azioni) non potevano essere considerati convergenti con quelli della
società né, indirettamente, del suo futuro proprietario e amministratore unico,
interessato a mantenere e proseguire l'azienda (cfr. in tal senso anche lo
scritto del 6 aprile 2024, pag. 2, laddove il segnalante lamenta le difficoltà
a rilanciare l'attività della società alla luce di diversi punti sfavorevoli
nella cessione del ramo d'azienda). Eloquente è del resto come davanti alla
Commissione il legale abbia da subito affermato di non aver neppure mai
ricevuto un incarico, rappresentato o agito per conto del consiglio di
amministrazione, né tanto meno di A__________ H__________, ma di aver solo
patrocinato e prestato consiglio a S__________ F__________ (cfr. osservazioni
del 15 marzo 2024, pag. 1 seg., e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2).
Avendo assistito contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, il
ricorrente ha quindi violato l'art. 12 lett. c LLCA. La violazione appare ancor
più grave se si considera che egli ha finanche patrocinato la società e S__________
F__________ per agire in causa contro il segnalante, nel contesto delle
medesime pratiche relative alla vendita del ramo d'azienda e delle azioni
(citate istanze del 22 settembre 2023 e del 26 gennaio 2024).
Pratiche
che, tra di loro, erano evidentemente strettamente connesse (come peraltro già
solo dimostra il contratto di cessione delle azioni, cfr. premesse).
Se aveva intenzione sin dall'inizio di assistere e curare gli interessi del solo
azionista F__________, il ricorrente avrebbe insomma dovuto agire di
conseguenza, rinunciando ad assumere nel contempo un incarico (retribuito) per
conto della società.
4.4. A torto infine l'insorgente rimprovera al segnalante un abuso di diritto
per avere in un primo tempo acconsentito a che continuasse a tutelare gli
interessi di F__________ per poi lamentarsene dal profilo disciplinare. L'email
del 26 gennaio 2023 non poteva in effetti essere intesa nel senso di un'autorizzazione
concessa dalla società all'avvocato a continuare ad agire in conflitto d'interessi,
né tanto meno ad agire in giustizia contro uno dei suoi azionisti e membri del
consiglio di amministrazione. Peraltro, anche l'eventuale consenso dell'interessato
nulla muta al divieto di agire in giustizia contro un cliente per il
quale il legale svolge contemporaneamente un altro mandato (cfr. Giovanni
Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des
Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 115; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1403).
5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
5.2. In concreto, il ricorrente ha infranto in modo almeno medio- grave (se non addirittura grave) una regola professionale fondamentale qual è quella che vieta di incorrere in conflitti d'interesse.
Depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'300.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non entra invece in considerazione la pronuncia di un avvertimento (come richiesto dall'insorgente) o di un ammonimento, ritenuto che tali misure sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. STA 52.2022.190 del 24 aprile 2023 consid. 5.2, 52.2020.323 del 2 luglio 2021 consid. 6.2; cfr. pure Poledna, op. cit., n. 30 e 32 ad art. 17).
6. 6.1. Stante tutto quanto
precede, il ricorso dev'essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera