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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2024 del
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 novembre 2023 (n. 5795) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione dell'11 aprile 2023 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 2'000.- per violazione dei suoi obblighi professionali; |
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione del 10 marzo 1983 l'allora Dipartimento delle opere sociali ha concesso a RI 1 l'autorizzazione al libero esercizio e l'esercizio a titolo dipendente nel Canton Ticino della professione di medico, attività che lo stesso svolge nel proprio studio di __________ in forza di due autorizzazioni di rinnovo rilasciate dall'Ufficio di sanità il 2 maggio 2020 e il 2 maggio 2022.
B. L'8 novembre 2021 il
dr. med. RI 1 ha partecipato alla trasmissione televisiva “__________” della __________
in cui si è discusso il tema della votazione federale, poi svoltasi il 28 novembre
2021, riguardante la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre
2020 (Legge COVID-19; RS 818.102) e, più in generale, le varie misure di
politica sanitaria adottate dalle autorità in seguito all'urgenza pandemica.
Nell'ambito del dibattito condotto da __________, il dr. med. RI 1 ha dichiarato
quanto segue (circa minuto 26:45 della trasmissione):
Io ho sempre visitato durante tutta la pandemia.
Io c'ho tantissimi pazienti e non ho mai messo la mascherina. Eppure nessuno
dei miei pazienti si è ammalato. I miei pazienti entrano dentro con la
mascherina perché nello studio bisogna mettere la mascherina, poi quando sono
con me dico “Vuoi lasciare la mascherina o vuoi levarla?” La maggior parte la
vuole levare. Io sono a posto. Io non sono stato vaccinato ma ho fatto la
malattia. Non mi sono accorto di niente, quindi non vedo perché avendo fatto la
malattia devo imporre agli altri la mascherina. È una questione di libertà individuale.
(…)
È giusto che chi vuole proteggersi si metta cinquantamila mascherine e
quarantamila guanti, ma è anche giusto che chi crede che la sua persona non può
contaminare gli altri… io non ho mai contaminato nessuno. Anzi mi hanno
contaminato, però sto bene. E quindi dobbiamo lasciare questa libertà. Chi
vuole proteggersi che si protegga. Chi invece pensa che questa protezione
servono a niente o peggiorano la situazione, le lasciamo fare.
Con scritto del 12 gennaio 2022 l'Ufficio di sanità del Dipartimento della
sanità e della socialità (DSS) ha pertanto segnalato al Ministero pubblico la
condotta del medico per possibile violazione dell'ordinanza sui provvedimenti
per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23
giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379).
C. A seguito di tali
dichiarazioni, il 1° febbraio 2022 il DSS ha disposto l'apertura di un
procedimento amministrativo ai sensi degli art. 38 e 43 della legge federale
sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11) e
art. 56 e 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento
sanitario (LSan; RL 801.100) nei confronti del RI 1, affidando al contempo
l'istruzione dello stesso alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan).
Quest'ultima ha quindi chiesto all'interessato di prendere posizione, ciò che egli
ha fatto con osservazioni del 17 febbraio e del 1° settembre 2022 contestando,
in sostanza, gli addebiti mossigli.
D. Con decisione dell'11
aprile 2023 il DSS, facendo proprie le conclusioni a cui era pervenuta la CVSan
nel suo avviso del 1° marzo 2023 allestito in esito all'istruttoria compiuta,
ha risolto di infliggere al dr. med. RI 1 una multa di fr. 2'000.- per aver
violato i propri obblighi professionali. In sostanza, esso ha ritenuto che
astenendosi dall'indossare la mascherina facciale durante le visite nonostante
l'obbligo legale, permettendo ai pazienti di levarla e proferendo maldestre
affermazioni in merito a tale prassi con il rischio di una pericolosa
propaganda, il medico abbia violato il proprio dovere di tutelare i propri
pazienti e di agire in modo accurato e coscienzioso (art. 40 lett. a e c LPMed).
E. Con giudizio del 29
novembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dal dr.
med. RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. L'Autorità di ricorso si
è allineata a quanto ritenuto dal DSS considerando che il comportamento tenuto
dal medico configurasse una violazione dei suoi obblighi professionali,
segnatamente quelli di tutela dei pazienti e di agire in modo accurato e
coscienzioso. Ha quindi considerato che il provvedimento adottato fosse
correttamente commisurato alle circostanze del caso e rispettoso del principio
della proporzionalità.
F. Contro
quest'ultima pronuncia il dr. med. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento, unitamente a quello della
decisione dipartimentale. In sintesi, egli sostiene che l'obbligo di portare la
mascherina facciale concerneva ogni singola persona per cui il medico non aveva
la competenza né la facoltà di imporre ai pazienti di indossarla; afferma poi
che solo all'interno del locale per le visite (e non nelle altre zone dello
studio medico), in virtù del margine di apprezzamento di cui all'art. 6 cpv. 2
lett. b Ordinanza COVID situazione particolare, l'insorgente comunicava di non
portare la mascherina, rispettivamente di non pretendere che i pazienti la
portassero. Contesta l'efficacia della mascherina per contrastare i contagi e
che si possa far divieto ad una persona, e ancor meno a un medico, di esprime
pubblicamente la propria opinione al riguardo.
G. All'accoglimento del
ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione è pervenuto il DSS, con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
H. Il dr. med. RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1 LSan. La
legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. Giusta l'art. 40 LPMed, chi esercita liberamente una professione medica universitaria deve osservare i seguenti obblighi professionali:
a. esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; deve altresì rispettare i limiti delle competenze acquisite nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento;
b. approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali grazie all'aggiornamento permanente;
c. tutelare i diritti dei pazienti;
d. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente;
e. tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari;
f. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
g. prestare assistenza in casi di urgenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali;
h. concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi alla sua attività o fornire una garanzia equivalente.
Questa enumerazione è esaustiva (messaggio concernente la legge federale sulle
professioni mediche universitarie, in: FF 2005, pag. 199 ad art. 40).
In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della
LPMed o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'art. 43 cpv. 1 LPMed stabilisce
che l'autorità di vigilanza può ordinare a titolo di misure disciplinari: un
avvertimento (lett. a); un ammonimento (lett. b); una multa fino a fr. 20'000.-
(lett. c); un divieto d'esercizio della professione come attività economica
privata sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo
(lett. d); un divieto definitivo d'esercizio della professione come attività
economica privata sotto la propria responsabilità professionale per l'intero
campo d'attività o per una parte di esso (lett. e).
Analoga regolamentazione è prevista dal diritto cantonale all'attuale art. 59
cpv. 1 LSan.
3. 3.1. Come
esposto in narrativa, il DSS, facendo proprie le conclusioni a cui era
pervenuta la CVSan al termine della sua inchiesta, ha ritenuto che il fatto di
non portare la mascherina durante la visita dei pazienti e permettendo a questi
ultimi di scegliere se indossarla, pubblicizzando per di più tale agire durante
una trasmissione televisiva, configura una violazione degli obblighi
professionali previsti dalle lett. a e c dell'art. 40 LPMed, segnatamente
quelli di agire in modo accurato e coscienzioso e di tutelare i diritti dei
pazienti.
Il ricorrente, da parte sua, contesta tali addebiti sostenendo che l'obbligo in
parola concerneva esclusivamente ogni singola persona per cui il medico non
aveva la competenza né la facoltà di imporre coattivamente ai pazienti di
portare la mascherina, ciò che ad ogni modo avveniva unicamente nel locale
destinato alle visite in virtù del margine di apprezzamento di cui all'art. 6
cpv. 2 lett. b Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Egli ritiene pertanto
di aver agito in modo accurato e coscienzioso e di non aver violato in alcun
modo il diritto dei suoi pazienti. Contesta infine l'efficacia della mascherina
facciale nel limitare la trasmissione del virus, provvedimento che non
poggerebbe su nessuna solida base medico-scientifica, ed eccepisce che a nessun
cittadino, e ancor meno a un medico, possa essere impedito di esprimere
pubblicamente la propria opinione al riguardo.
3.2. Scopo principale delle misure disciplinari previste dalla LPMed è quello
di mantenere l'ordine nella professione, di assicurarne il funzionamento
corretto, di salvaguardarne il buon nome e la fiducia che i cittadini devono
poter riporre nei confronti di questa professione, così come proteggere il
pubblico contro quei membri che potrebbero non avere le necessarie qualità (STF
2C_922/2018 del 13 maggio 2019 consid. 6.2.2; Yves Donzallaz, Traité de droit médical,
Berna 2021, n. 4833 e 4989; Rachel
Christinat/Dominique Sprumont, La surveillance disciplinaire dans le
domaine de la santé in: Thierry
Tanquerel/
François Bellanger, Le droit disciplinaire, Zurigo 2018, pag. 107; Madeleine Hirsig-Vouilloz, La
responsabilité du médecin, Berna 2017, pag. 219).
A tal fine, l'art. 40 LPMed elenca, in modo esaustivo, le norme di
comportamento che ogni medico deve rispettare nell'ambito della relazione
individuale tra paziente e curante, doveri che comportano effetti anche sul
rapporto con la comunità, i colleghi, il personale e le autorità (Donzallaz, op. cit., n. 4842) e che se
(colpevolmente) violati possono determinare una responsabilità amministrativa
del medico.
A differenza tuttavia di quanto avviene in diritto penale, dove le norme che
prevedono le infrazioni indicano precisamente gli elementi costitutivi del
reato, nel diritto disciplinare la definizione degli atti punibili è
generalmente fissata mediante una clausola generale (Donzallaz, op. cit., n. 4913), in particolare quella di cui
all'art. 40 lett. a LPMed, poiché non è possibile enumerare precisamente tutte
le possibili violazioni ai doveri professionali (Donzallaz, op. cit., n. 4914). Data la formulazione ampia di
questi obblighi, la loro applicazione concreta necessita di un'interpretazione
fondata sull'insieme delle norme e principi generalmente riconosciuti in seno
alla professione (Donzallaz, op.
cit., n. 4955, e 4961; Christinat/Sprumont,
op. cit., pag. 107).
In questo senso, ogni azione, mancamento o omissione può provocare una sanzione
disciplinare se è incompatibile con il comportamento che può essere
legittimamente preteso da un simile professionista (Donzallaz, op. cit., n. 5000; Hirsig-Vouilloz, op. cit., pag. 223). La regola vale
chiaramente e in primo luogo per tutti gli atti commessi nell'esercizio della
professione; essa si estende anche alle attività extraprofessionali qualora la
gravità del caso rischi di ledere il sentimento di fiducia nei confronti del
medico in quanto tale (Donzallaz,
op. cit., n. 5001).
Nel caso concreto l'Autorità rimprovera al ricorrente la violazione delle lett.
a e c dell'art. 40 LPMed.
Giusta l'art. 40 lett. a LPMed il medico deve esercitare la professione medica
in modo accurato e coscienzioso: benché scopo della norma sia principalmente
quello di prevenire le infrazioni alle regole dell'arte, di natura piuttosto
tecnica, la stessa presuppone altresì un'obbligazione generale d'intrattenere
delle relazioni adeguate con i pazienti, le autorità, i colleghi e pure terze
persone (Donzallaz, op. cit., n.
4845 e segg e n. 4999 e segg.). Il medico
deve dimostrarsi altresì degno di fiducia, condizione da rapportare a quella di
cui all'art. 36 cpv. 1 lett. b LPMed (cfr. pure art. 56 cpv. 1 lett. b LSan), e
questo non solo nei confronti del paziente ma anche verso l'Autorità sanitaria
(cfr. STF 2C_460/2020 del 29 settembre 2020 consid. 6.1, Donzallaz, op. cit., n. 4999). Il
personale medico deve dunque fornire garanzia di un comportamento personale
integro di modo che il paziente e più in generale il pubblico possano fare
affidamento sulla professione e non possano dubitare della moralità e onestà
dei suoi membri (Donzallaz, op.
cit., n. 2824, n. 4997 e segg e n. 5079 e segg.).
L'art. 40 lett. c LPMed garantisce poi il rispetto dei diritti del paziente, il
cui contenuto deve essere cercato nell'ordinamento giuridico nel suo insieme (Donzallaz, op. cit., n. 5475). I doveri
che derivano da tale norma si sovrappongono almeno in parte a quelli della
lett. a del medesimo disposto (Donzallaz,
op. cit., n. 5474).
3.3.
3.3.1. Evocato il quadro normativo applicabile in specie, è poi necessario
considerare che, atteso che lo scopo del provvedimento in parola era quello di
limitare i contagi laddove vi era maggior possibilità di contatto tra le
persone, l'obbligo di portare una mascherina facciale nei luoghi chiusi
accessibili al pubblico di strutture (tra cui gli studi medici) si estendeva
con ogni evidenza anche al locale in cui il medico visitava i suoi pazienti;
vani d'altra parte destinati a ospitare molte persone durante il giorno, tra
l'altro nello specifico pazienti che necessitavano a vario titolo di
prestazioni mediche (cfr. art. 6 Ordinanza COVID-19 situazione particolare e
art. 3b dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19
nella situazione particolare del 19 giugno 2020 [RU 2020 2213]; cfr. pure
rapporti esplicativi relativi all'ordinanza del 19 giugno 2020 sui
provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare del 9 dicembre 2020 e del 26 maggio 2021). Spettava dunque ad ogni
persona che accedesse ai luoghi stabiliti nell'ordinanza, compreso il personale
curante, rispettare l'obbligo di indossare una mascherina facciale. È difficile
credere che il dr. med. RI 1 non fosse a conoscenza del contenuto degli
obblighi contemplati dalla suddetta ordinanza, ciò che ad ogni modo è
ininfluente atteso che spettava a lui e a lui soltanto verificare quali
specifiche misure era tenuto ad applicare all'interno del suo studio medico.
Giova altresì rilevare subito che, contrariamente alla tesi del ricorrente, non
risulta affatto applicabile in specie l'eccezione di cui all'art. 6 cpv. 2
lett. b Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Egli nemmeno pretende che vi
fossero particolari motivi (segnatamente di natura medica) che esentassero lui
e i suoi pazienti dall'obbligo in esame, ciò che avrebbe comunque dovuto essere
certificato (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b Ordinanza COVID-19 situazione
particolare).
3.3.2. Chiariti questi aspetti, si rileva che con le proprie dichiarazioni,
rilasciate nell'ambito della nota trasmissione televisiva, il ricorrente ha chiaramente
affermato di non aver mai indossato la mascherina per eseguire le visite
durante la pandemia e di aver permesso ai propri pazienti di fare altrettanto,
comportamento che l'Autorità di vigilanza ritiene contrario agli obblighi
professionali a cui il dr. med. RI 1, quale medico indipendente, è soggetto in
virtù della LPMed. A ragione.
Allo scopo di garantire un'adeguata assistenza medica alla popolazione, il
sistema sanitario nazionale, formato da una fitta rete di studi medici e
strutture ospedaliere, si basa sul rispetto di numerose norme che regolamentano
l'attività medica praticamente in ogni suo
aspetto; professione che tocca d'altronde beni giuridici di altissima
importanza, quali la salute e l'integrità fisica dei pazienti, e che giustifica
di conseguenza l'imposizione di un regime autorizzativo e disciplinare (cfr. mutatis
mutandis STF 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 6.1; Donzallaz, op. cit., n. 4840). Il medico
assume dunque un ruolo di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell'intero
sistema sanitario, nell'ambito della quale esso è assoggettato a una serie di
obblighi (segnatamente di formazione e di esercizio dell'attività), tesi
sostanzialmente a garantire la qualità delle cure prestate, e che gli riconosce
altresì uno statuto del tutto particolare in seno alla società (cfr. STAF
B-364/2010 del 3 dicembre 2013 consid. 5.4.2.1 e 5.4.2.2). In questi termini,
ci si può legittimamente aspettare da un simile professionista che, con il suo
comportamento, egli partecipi a sostenere l'efficienza del sistema sanitario
ciò che presuppone, all'evidenza e in prima battuta, il rispetto delle regole vigenti
in materia. Non vi può essere d'altra parte un esercizio irreprensibile della
professione e una effettiva tutela dei diritti dei pazienti senza rispetto
dell'ordinamento giuridico in vigore, soprattutto laddove la violazione delle
regole (ancorché in forma contravvenzionale) presenta un forte legame con
l'esercizio dell'attività medica, in relazione, come nel caso specifico, a delle
disposizioni che imponevano misure sanitarie
d'urgenza a protezione della salute pubblica da applicare (anche) all'interno
degli studi medici (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 2825; Christinat/
Sprumont, op. cit. pag. 114 e segg.).
Ma nel caso in esame la lesione dei doveri professionali non è data solo dal
fatto che il ricorrente ha pacificamente ammesso di aver infranto costantemente
l'obbligo di indossare una mascherina e di aver inoltre offerto ai propri
pazienti la possibilità (non prevista dalla legge) di fare altrettanto, ciò che
d'altronde è oggetto di un procedimento penale a suo carico. Premesso che non è
dirimente in ambito disciplinare sapere se siano dati in concreto gli elementi
costitutivi dell'infrazione penale, rispettivamente se l'insorgente sia responsabile
unicamente per sé o anche per il fatto che almeno alcuni pazienti abbiano a
loro volta mancato di portare il presidio medico in esame (commissione per
omissione o istigazione), va detto che un medico che si dimostra del tutto incurante
delle norme adottate dalle Autorità federali in ambito sanitario per
contrastare una situazione di emergenza, come lo è stata quella legata alla
pandemia da COVID-19, al punto da non rispettarle e da permettere che non vengano
seguite dai propri pazienti all'interno del suo studio, è senza dubbio suscettibile
di compromette fortemente la fiducia che la popolazione deve riporre nel
sistema sanitario e ne mina il corretto funzionamento mettendo in discussione
il rispetto stesso delle misure adottate dallo Stato. A più forte ragione ciò
vale se il medico in questione lo dichiara pubblicamente senza alcuna remora
durante una nota trasmissione televisiva. Non v'è chi non veda che un medico
che afferma di tenere costantemente, nell'esercizio della propria professione,
un comportamento contrario alle regole sanitarie vigenti, non può all'evidenza
suscitare fiducia nell'autorità e, peggio, nel pubblico in generale con
conseguente discredito per l'intera professione.
Questo non significa, come pare lamentare il ricorrente, che egli non possa
criticare - anche in maniera decisa - le misure sanitarie decise dall'autorità.
Il diritto di contestare le scelte e i meccanismi in materia di tutela della
salute pubblica adottati in concreto dallo Stato, dibattendo anche la questione
dell'effettiva efficacia della mascherina facciale nel prevenire i contagi (o
di altri provvedimenti), non autorizzava però ancora il dr.RI 1 ad infrangere
le regole vigenti e ancor meno a pubblicizzare questo suo comportamento con il
rischio che altri si sentissero legittimati a fare altrettanto.
La credibilità riposta in un medico che affronta tematiche di politica
sanitaria è infatti molto più elevata rispetto a quella di un laico del
settore, per cui vi è un dovere - in specie del tutto disatteso - di esprimere
le proprie opinioni con la debita prudenza e delicatezza (Donzallaz, op. cit. n. 5061 e n. 5063 e
segg.).
In concreto, premesso che oggetto della votazione in discussione era l'adozione
del certificato COVID e non l'uso delle mascherine, il ricorrente non si è
limitato a contestare i provvedimenti adottati o da adottare, esponendo per
esempio riferimenti scientifici a sostegno delle proprie tesi; egli ha
semplicemente e apoditticamente affermato che la mascherina è inefficacie (e
finanche dannosa) e di non averla pertanto mai usata durante le visite,
atteggiamento che denota un'inaccettabile attitudine del professionista a
violare le ingiunzioni dell'Autorità. Chiamato a partecipare a una trasmissione
televisiva su temi di salute pubblica nella sua veste di medico, invero quale
unico rappresentante della specifica categoria professionale, ritenuto che gli
altri invitati non erano professionisti del settore, egli avrebbe potuto
(rispettivamente dovuto) esporre la propria opinione, anche di biasimo, senza
per questo confessare prassi illecite con il rischio di promuovere
comportamenti contrari alle regole in vigore e/o di intaccare il senso di
fiducia che i cittadini devono riporre nei confronti della professione e, per
estensione, del sistema sanitario.
Stante quanto precede, tenuto conto del comportamento adottato dall'insorgente,
è a giusto titolo che l'Autorità dipartimentale, prima, e il Consiglio di
Stato, poi, hanno ritenuto che il medico abbia violato i suoi doveri
professionali.
4. Accertato che
l'insorgente deve rispondere per violazione dell'art. 40 lett. a e c LPMed, resta
da verificare se la misura disciplinare adottata nei suoi confronti sia
rispettosa del principio di proporzionalità.
4.1. Innanzitutto si deve
considerare che il DSS, in quanto autorità preposta all'esercizio della
vigilanza sugli operatori che esercitano una professione medica universitaria, gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare da adottare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della
durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve
tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della
parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre
quindi considerare lo scopo che
la sanzione disciplinare deve
raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore,
quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario
e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione
della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio
della professione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del
trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il medico ha
svolto la sua professione in precedenza, così come del comportamento da lui
tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. per analogia STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017
consid. 6.1 e riferimenti, concernente una causa in materia di disciplina
notarile; Donzallaz, op.
cit. n. 5745 e segg.).
4.2. Nel caso di specie si ritiene che il genere e l'ampiezza della sanzione
siano, tutto sommato, debitamente commisurate alla gravità della violazione
rimproverata al ricorrente. Seppur vero che il medico ha, con eccessiva
leggerezza e invero in modo maldestro, pubblicamente ammesso di aver violato ripetutamente
le disposizioni dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, va allo stesso
tempo riconosciuto il contesto particolare in cui i fatti si sono svolti. Per
far fronte all'urgenza pandemica mondiale le autorità hanno dovuto adottare
svariate misure sanitarie, provvedimenti che hanno severamente inciso sulle
libertà fondamentali di tutti i cittadini, suscitando spesso un certo
malcontento quantomeno in una fetta di popolazione. L'acceso dibattito politico
sul tema è stato pertanto particolarmente teso e molte sono state le critiche
alla politica sanitaria adottata. Al contesto eccezionale va poi aggiunto che
ormai l'obbligo di portare la mascherina facciale è stato abolito per cui, allo
stato attuale, non vi è più la necessità di ripristinare una situazione conforme
al diritto. La procedura penale a carico dell'insorgente, per infrazioni di
natura unicamente contravvenzionale, è poi tuttora pendente; non è pertanto
dato sapere se l'insorgente sarà effettivamente condannato per tali fatti (il
termine di prescrizione dell'azione penale è d'altronde prossimo alla scadenza;
cfr. art. 109 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),
ciò che non osta alla pronuncia di una misura disciplinare (Donzallaz, op. cit. n. 4922 e segg. e 5758)
ma che deve comunque essere considerato.
In questo senso, si osserva che la pronuncia di un avvertimento o un
ammonimento, le due misure più blande previste dalla legge, non sarebbe stata
sufficientemente incisiva rispetto alla gravità dei mancamenti commessi dal
medico, che ha comunque ripetutamente violato (rispettivamente pubblicamente dichiarato
di violare) un'ordinanza federale in materia di salute pubblica. Allo stesso
tempo, a fronte delle circostanze di cui si è detto e in virtù del principio di
proporzionalità (Donzallaz, op.
cit. n. 5745 e segg.), non si può ritenere che il ricorrente, nonostante le sue
incaute affermazioni, sia totalmente indegno di fiducia, ciò che pertanto
esclude provvedimenti più incisivi, e meglio il divieto temporaneo o definitivo
di esercizio della professione, che a giusto titolo il DSS non ha ordinato. La
misura disciplinare della multa appare dunque la più adatta alle specifiche
circostanze e permette di richiamare all'ordine il medico, che dovrà
dimostrarsi in futuro più rispettoso delle norme vigenti e più attento quando
si esprime pubblicamente, senza eccedere oltre allo scopo di interesse pubblico
che tali provvedimenti devono ricercare. Anche l'ammontare della multa deve
essere confermato: tenuto conto del limite massimo di fr. 20'000.- (art. 43
cpv. 1 lett. c LPMed), l'importo di fr. 2'000.- risulta correttamente
commisurato alla colpa del ricorrente.
5. 5.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
5.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità resistente (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera