Incarto n.
52.2024.383

 

Lugano

18 dicembre 2024        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2024 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 settembre 2024 (n. 4261) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 4 aprile 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   RI 1, nato il __________ 1976, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1995.
Impiegato di professione, nel recente passato risulta essere stato oggetto in particolare di un ammonimento da parte della Sezione della circolazione a seguito di un'infrazione lieve alle norme della circolazione (eccesso di velocità in autostrada, + 26 km/h ove il limite era di 100 km/h) commessa il 30 gennaio 2016 (decisione dell'11 aprile 2016).

 

 

B.   a. Il 6 dicembre 2016, verso le 16.30, mentre stava circolando alla guida dell'autovettura __________ immatricolata __________ sull'autostrada A2 in direzione sud, RI 1 è stato oggetto di un controllo di polizia effettuato con un'auto civetta. Gli agenti intervenuti lo hanno dapprima notato, in territorio di Grancia, spostarsi dalla corsia di destra a quella di sorpasso senza concedere la dovuta precedenza e in seguito, in territorio di Capolago, effettuare una manovra completa di sorpasso a destra (con uscita, accelerazione e rientro) di tre veicoli, omettendo nuovamente di dare la precedenza in occasione dello spostamento finale sulla corsia di sorpasso e mantenendo poi, per circa 870 metri a una velocità di circa 90 km/h, una distanza di sicurezza insufficiente (inferiore a 15 metri) dal motoveicolo che lo precedeva.

Interrogato dalla polizia cantonale il 23 dicembre 2016, il conducente ha negato di avere commesso l'infrazione rimproveratagli, continuando a mantenere la sua posizione anche una volta confrontato con i fotogrammi estrapolati dal filmato realizzato dalla polizia (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 5).


b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 18 gennaio 2017 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, con scritto del 2 febbraio 2017 gli ha poi comunicato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.

 

c. A seguito dei predetti accadimenti, con atto d'accusa del 24 ottobre 2018, il competente procuratore pubblico ha deferito RI 1 alla Corte delle assise criminali, ritenendolo autore colpevole - oltre che di una serie di altri reati che qui non rilevano - di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere il 6 dicembre 2016:

- a Grancia, (…) mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;

- a Capolago, (…) svolto una manovra completa di sorpasso a destra (uscita, accelerazione e rientro) di tre veicoli;

- a Capolago, (…) mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;

- a Capolago, (…) circolato con una distanza di sicurezza insufficiente per circa 870 metri (distanza inferiore a 15 metri), mentre circolava ad una velocità di circa 90 km/h.

 

d. Con sentenza del 2 ottobre 2020, la Corte delle assise criminali ha confermato l'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, oltre che di svariati altri illeciti. Tenuto conto di una violazione del principio di celerità, ha quindi condannato RI 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

 

e. Adita sia dall'interessato sia dal procuratore pubblico, con sentenza del 17 febbraio 2022 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha, per quanto qui interessa, a sua volta confermato la condanna per infrazione grave alle norme della circolazione stradale. Riconosciuta la violazione del principio di celerità, la CARP ha ricommisurato la pena complessiva (alla luce anche del proscioglimento da uno degli altri reati rimproveratigli), fissandola in 130 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per due anni.

 

f. Contro la predetta pronuncia, RI 1 si è aggravato al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. L'Alta Corte federale, con sentenza del 3 marzo 2023 (6B_409/2022), ha confermato la decisione dell'ultima istanza cantonale, la quale è quindi divenuta definitiva unitamente alla condanna subita.

 

g. Più volte riattivata (il 5 febbraio 2021 e il 18 marzo 2022) e poi nuovamente sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale (il 26 febbraio 2021 e l'8 aprile 2022), la procedura amministrativa ha per finire ripreso il suo corso il 15 marzo 2024, dopo che il 6 marzo precedente la Sezione della circolazione aveva chiesto alla CARP copia della sentenza d'appello con l'attestazione del passaggio in giudicato (trasmessale il giorno successivo). Raccolte le osservazioni dell'interessato, il 4 aprile 2024 l'Autorità amministrativa gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi (dal 4 ottobre 2024 al 3 gennaio 2025 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

 

 

                                  C.   Con giudizio del 4 settembre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della sentenza del 17 febbraio 2022 della CARP, avallata dal Tribunale federale. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi. Durata, questa, che ha ritenuto di non poter ridurre né per l'invocata violazione del principio di celerità (che ha negato sul piano amministrativo), né per la necessità professionale fatta valere dal conducente.

 

 

                                  D.   Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e, subordinatamente, che la durata della revoca sia ridotta a un mese e/o che gli sia concesso di usare il veicolo per scopi professionali.
Il ricorrente lamenta anzitutto un diniego di giustizia da parte del Governo, che non avrebbe risposto a molte delle censure sollevate, riproponendo poi le argomentazioni rimaste inascoltate. Contesta in particolare l'opportunità della misura a fronte del tempo trascorso (che la priverebbe del suo scopo educativo, superato dal buon comportamento tenuto nel frattempo) e della violazione del principio di celerità (considerata la durata complessiva della procedura penale e di quella amministrativa, riattivata oltre un anno dopo l'emanazione della decisione del Tribunale federale in materia penale). In ogni caso, ribadisce la sua necessità professionale di disporre della patente.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.

 

 

                                  F.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

                                   2.   L'insorgente rimprovera anzitutto al Governo un diniego di giustizia per non aver preso posizione su tutte le argomentazioni sviluppate in quella sede. Così facendo lamenta in sostanza una carente motivazione della decisione impugnata, che non tratterebbe tutte le censure sollevate.

 

                                         2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rimandi).

2.3. In concreto, il Consiglio di Stato, ripercorsi i fatti e l'iter procedurale, ha anzitutto ritenuto, in base alla giurisprudenza, di essere vincolato all'accertamento fattuale operato in sede penale. Illustrato poi il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile, ha considerato che avendo effettuato un sorpasso sulla destra e non avendo rispettato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, l'insorgente fosse incorso in un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr. Ha quindi escluso una violazione del principio di celerità, considerato che la tempistica della procedura era stata dettata unicamente dal parallelo procedimento penale, prolungatosi per l'esaurimento da parte del ricorrente dei rimedi giuridici. Ha infine escluso che la necessità professionale addotta dall'insorgente e peraltro non comprovata potesse condurre a una riduzione della durata della misura, corrispondente al minimo legale.

Ora, la decisione impugnata consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a confermare la qui controversa revoca e respingere le censure sollevate dall'insorgente. La fondatezza o non di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni dell'Esecutivo cantonale sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, in concreto, non è ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di essere sentito. Anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente in questa sede; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).

 

 

                                   3.   Il ricorrente non contesta né i fatti né la loro qualifica giuridica, per modo che ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della controversa revoca sia conforme ai principi applicabili. A tal proposito, l'insorgente lamenta infatti che la Sezione della circolazione abbia atteso oltre un anno dopo la conclusione del procedimento penale prima di riattivare quello amministrativo e critica il Governo per avere ingiustamente negato l'invocata violazione del principio di celerità (assumendo a torto che l'autorità dipartimentale avesse riattivato la procedura già nel 2023 allorquando lo ha fatto soltanto un anno dopo). Ritiene in ogni caso eccessiva la durata complessiva della procedura (penale e amministrativa), atteso che dall'infrazione commessa sono ormai trascorsi otto anni, durante i quali non è più incorso in violazioni del codice stradale.


3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2. Il principio sancito dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, secondo cui come visto la durata minima della revoca non può essere ridotta, vale anche nel caso di una violazione del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole secondo gli art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; DTF 135 II 334 consid. 2.2). In una simile circostanza, qualora la violazione sia grave e non possa essere considerata in altra maniera, ci si può tutt'al più chiedere se sia possibile rinunciare eccezionalmente ad adottare una misura (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; cfr. pure Hans Giger, SVG Kommentar, IX ed., Zurigo 2022, n. 2 ad art. 16). L'esame della durata del procedimento sotto il profilo degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso, sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso. Devono in particolare essere considerati l'ampiezza e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (cfr. STF 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.2 e rif.).

3.3. In concreto, dopo gli accadimenti del 6 dicembre 2016, a fronte del rapporto della polizia del 6 gennaio 2017, il 18 gennaio 2017 la Sezione della circolazione ha aperto il procedimento amministrativo, che già il 2 febbraio successivo, viste le osservazioni del ricorrente, è poi stato sospeso in attesa dell'esito dell'inchiesta penale in corso. La sentenza della Corte delle assise criminali datata 2 ottobre 2020 è pervenuta il 25 gennaio 2021 alla Sezione della circolazione, che il 5 febbraio ha riattivato il procedimento amministrativo, per poi nuovamente sospenderlo il 26 febbraio 2021, dopo che il 23 febbraio 2021 il ricorrente aveva segnalato di aver impugnato la decisione davanti alla CARP, chiedendo di sospendere nuovamente la procedura fino alla sentenza della Corte cantonale ed eventualmente del Tribunale federale. La pronuncia di secondo grado del 17 febbraio 2022 è giunta il 22 successivo all'autorità dipartimentale, che ha riattivato ancora una volta il procedimento il 18 marzo 2022. Con email del 25 marzo 2022 l'insorgente ha segnalato di avere interposto ricorso davanti al Tribunale federale, di modo che la Sezione della circolazione ha nuovamente sospeso il suo procedimento amministrativo in attesa dell'esito dell'impugnativa pendente in sede penale. Il 3 marzo 2023 i giudici federali hanno confermato la condanna di secondo grado, respingendo il ricorso del conducente. Il 6 marzo 2024 l'autorità dipartimentale ha chiesto aggiornamenti sullo stato della procedura penale alla CARP, che l'indomani le ha trasmesso copia della propria sentenza con l'attestazione di crescita in giudicato del 16 marzo 2023. Nuovamente riattivato il procedimento amministrativo il 15 marzo 2024 e raccolte le osservazioni dell'interessato, ha quindi emanato il provvedimento di revoca il 4 aprile 2024, cioè nemmeno un mese dopo. Il Consiglio di Stato ha statuito il 4 settembre 2024 sull'impugnativa del 7 maggio 2024 dell'insorgente, vale a dire poco meno di quattro mesi dopo. Contro la decisione governativa il ricorrente è insorto il 9 ottobre 2024 davanti a questo Tribunale, la cui decisione viene adottata in data odierna, ossia a poco più di due mesi dall'inoltro del gravame.
Nelle suddette circostanze, bisogna dar atto che tra il giorno dell'infrazione e il giudizio che viene reso in data odierna sono trascorsi circa 8 anni, e quindi un lasso di tempo oltremodo lungo. Va nondimeno considerato che la durata del procedimento penale (6 anni e 3 mesi) e il differimento di quello amministrativo, che ha inevitabilmente concorso ad allungare i tempi, sono stati auspicati dallo stesso ricorrente, rispettivamente in parte dettati dalla sua scelta di adire (finora) tutte le vie ricorsuali (cfr. STF 1C_157/2023 del 23 febbraio 2024 consid. 4.3). Non può inoltre essere ignorato, come ricorda anche l'insorgente, che una violazione del principio di celerità è già stata riconosciuta per la procedura penale, dove ha comportato una riduzione della sanzione pronunciata in quella sede. Pur avuto riguardo al ritardo accumulato dalla Sezione della circolazione nell'informarsi circa l'esito del ricorso pendente davanti all'Alta Corte federale - che non le aveva invero nemmeno comunicato l'insorgente, il quale aveva evidentemente un interesse ridotto a una rapida riattivazione, visto che nel frattempo poteva continuare a guidare (cfr. STF 1C_157/2023 citata consid. 4.5) - e quindi al periodo di circa un anno trascorso tra l'emanazione della pronuncia federale in materia penale e il riavvio del procedimento amministrativo, va poi considerato che la procedura amministrativa, ripresa a metà marzo 2024 e che si conclude già con il giudizio di data odierna (dopo circa 9 mesi dalla riattivazione), non ha di per sé avuto una durata eccessiva (cfr. pure STF 1C_486/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.3.1). A ciò aggiungasi che, anche senza ritenere una sua disattenzione del principio di celerità, la Sezione della circolazione ha comunque precisato di aver contenuto la misura amministrativa al minimo legale in considerazione del tempo trascorso (cfr. sua risposta del 31 maggio 2024 al Governo).
Alla luce di tutte queste circostanze, è quindi da escludere che sussista in concreto una violazione del principio di celerità tanto grave da permettere in via eccezionale di rinunciare
all'adozione della criticata misura, che come visto corrisponde al minimo legale e non può essere ridotta, non avendo il tempo sin qui trascorso privato il controverso provvedimento del suo scopo educativo (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; STF 1C_157/2023 citata consid. 4.5, 1C_41/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2, 1C_190/2018 del 21 agosto 2018 consid. 5.1, 1C_591/2012 citata consid. 4.3, in: RtiD I-2014 n. 47).

 

3.4. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sotto il quale non è possibile scendere neppure in presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo: le circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Regola, questa, che vale addirittura per autisti professionali (DTF 134 II 39 consid. 3, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 2.3, 1C_13/2014 citata consid. 2.4 e rinvii).

Deve altresì essere negata all'insorgente la possibilità - evocata nel gravame - di scontare il provvedimento soltanto al di fuori degli orari di lavoro. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di stabilire che una revoca d'ammonimento circoscritta al solo tempo libero è incompatibile con lo scopo educativo e preventivo che contraddistingue la misura (DTF 134 II 39 consid. 3, 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_288/2008 del 22 dicembre 2008 consid. 4; con riferimento agli autisti professionali, cfr. anche STF 1C_417/2022 citata consid. 5.2, 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.3). In effetti, nelle intenzioni del legislatore, affinché un tale provvedimento esplichi l'effetto educativo voluto, al conducente resosi autore di un'infrazione alle norme della circolazione deve per un determinato periodo di tempo essere fatto totale divieto di guidare veicoli a motore (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3, 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_417/2022 citata consid. 5.2, 1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii; STA 52.2022.248 del 7 novembre 2022 consid. 3.4, 52.2018.338 del 15 ottobre 2018 consid. 2.2). L'insorgente non potrebbe nemmeno beneficiare del nuovo art. 33 cpv. 5 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), in vigore dal 1° aprile 2023, che permette all'autorità cantonale di autorizzare corse durante il periodo di revoca nella misura necessaria per l'esercizio della propria professione, già soltanto poiché l'infrazione da lui commessa non è lieve (cfr. art. 33 cpv. 5 lett. a OAC; STF 1C_417/2022 citata consid. 4.2; STA 52.2023.373 del 23 ottobre 2023).

 

 

                                   4.   Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 4 ottobre 2024 al 3 gennaio 2025 inclusi, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al dicembre 2016.

 

 

5.   5.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta per tenere conto della sua situazione finanziaria, è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice presidente                                           La cancelliera