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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 settembre 2024 (n. 4558) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione con cui il 26 aprile 2024 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1958, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1979.
Amministratrice e dipendente di una società di trasporti e spedizioni, in passato è stata oggetto di diversi provvedimenti di revoca della licenza di condurre (2004, 2006 e 2010) nonché di un ammonimento (2014) a seguito di svariati eccessi di velocità di gravità variabile da lieve a grave.
B. a. Il 19 novembre 2020, alle
ore 15.57, RI 1 ha circolato alla guida del
veicolo immatricolato __________ in territorio di Mendrisio (autostrada
A2 in direzione sud) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento
radar - di 138 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un
limite di 100 km/h.
Interrogata dalla polizia cantonale il 23 novembre 2020, la conducente ha
ammesso i fatti, spiegando che era "diretta dal nefrologo a Lugano per
una visita medica" e che si era resa conto di procedere a velocità
eccessiva ma che aveva "premura" di recarsi dal medico.
b. Preso atto del relativo rapporto della polizia, il 30 dicembre 2020 la
Sezione della circolazione ha notificato all'interessata l'apertura di un
procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le
sue osservazioni, con scritto del 18 marzo 2021 l'autorità dipartimentale le ha
poi comunicato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato
esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter
esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.
c. Malgrado la sospensione, con lettera del 7 giugno 2021, l'interessata ha
prodotto una "relazione di consulenza medico-legale" redatta
il 3 giugno 2021 dal prof. __________, medico chirurgo, secondo cui
l'infrazione sarebbe stata commessa "in stato di necessità" dovuto
alla "situazione psico-fisica in cui [la conducente] si trovava"
che "ha generato in lei la convinzione che fosse in pericolo la sua
vita e che fosse pertanto di vitale importanza non mancare (…) l'appuntamento
presso il dr. med. __________".
d. Nel frattempo, a seguito degli stessi accadimenti, con decreto d'accusa del
1° febbraio 2021 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS
741.01), proponendone quindi la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 20 aliquote
giornaliere da fr. 230.- cadauna (per un totale di fr. 4'600.-), oltre che al
pagamento di una multa di fr. 500.-.
Chiamata a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessata, con
sentenza del 22 agosto 2022 la giudice della Pretura penale, esperito il
dibattimento, ha confermato l'imputazione e il numero di aliquote giornaliere
inflitte dal magistrato inquirente, riducendo tuttavia l'ammontare della
singola aliquota a fr. 140.- (per un totale di fr. 2'800.-), la durata del
periodo di prova della sospensione condizionale a due anni e l'entità della
multa a fr. 300.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossile e della
sanzione irrogatale, l'interessata ha rinunciato a impugnare la predetta
decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.
e. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna
penale, il 10 novembre 2023 la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento
amministrativo di revoca. Raccolte nuovamente le osservazioni dell'interessata,
il 26 aprile 2024 ha risolto di revocarle la licenza di condurre per la durata
di tre mesi (dal 28 ottobre 2024 al 27 gennaio 2025 inclusi), autorizzando
comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie speciali G e M. La
decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 2
lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 25
settembre 2024 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della sentenza del 22 agosto
2022 della Pretura penale, che ha negato l'esistenza di uno stato di necessità.
Accertamento che ha confermato anche in esito a una propria valutazione, in
particolare degli elementi emersi dopo la pronuncia penale. Ha quindi
confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr,
per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex
lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento insieme al provvedimento di revoca, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Subordinatamene, chiede che gli atti vengano retrocessi al Governo per nuova decisione. In via ancor più subordinata, auspica che la durata della revoca sia ridotta a un mese.
Censurata una violazione del suo diritto di essere sentita, la ricorrente ribadisce essenzialmente le tesi avanzate senza successo davanti alla precedente istanza, tornando in particolare a prevalersi di uno stato di necessità esimente. A tal proposito lamenta la mancata considerazione del suo stato di salute al momento dei fatti e del suo influsso sul proprio comportamento alla guida. Contesta poi che nel suo atteggiamento in corso di procedura possano essere ravvisate incoerenze. Ritiene inoltre che l'esame delle peculiarità del caso concreto avrebbero imposto una diversa qualificazione giuridica del fatto, sia dal profilo oggettivo che soggettivo. Evidenzia infine il suo sincero pentimento per quanto accaduto, il suo comportamento ineccepibile alla guida nell'ultimo decennio così come la sua necessità professionale e personale di disporre della patente.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione
della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente
toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà meglio in seguito, a una
valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove
sollecitate dall'insorgente (perizia e audizione testimoniale) non appaiono
idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
ai fini del giudizio. Prove atte a dimostrare lo stato di apprensione o timore
in cui la ricorrente si sarebbe trovata al momento dell'infrazione avrebbero
dovuto essere offerte già in sede penale. In ogni caso, per quanto riguarda la richiesta
di allestimento di una perizia medica sul suo stato di salute che stabilisca,
dopo aver analizzato la documentazione medica agli atti, il suo stato
psicofisico al momento dei fatti e permetta di delineare la sua percezione soggettiva,
non è dato di comprendere in che modo la documentazione sanitaria prodotta
davanti al Governo, risalente al periodo compreso tra il 30 agosto 2022 e il 12
febbraio 2024 (cioè addirittura a diversi anni dopo l'infrazione che le viene
qui rimproverata), possa consentire di ricostruire lo stato psicofisico della
ricorrente al momento dei fatti e tantomeno la sua percezione
soggettiva dello stesso. Per le stesse ragioni anche la decisione del
Governo di prescindere dall'esperimento di una simile perizia va dunque esente
da critiche.
2. 2.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata
pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II
447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal
giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti
sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume
nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se
l'apprezzamento delle prove compiuto dal
giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il
giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare
quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II
95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103
consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97
consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020
consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21 settembre
2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del
20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Per giurisprudenza, l'autorità amministrativa può di regola
valutare autonomamente la fattispecie dal punto di vista giuridico, a meno che le
valutazioni giuridiche del magistrato penale dipendano fortemente
dall'apprezzamento di circostanze di cui egli ha una miglior conoscenza dell'autorità
amministrativa, in particolare per aver esperito un pubblico dibattimento
nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (cfr. DTF 136
II 447 consid. 3.1 e rimandi, 124 II 103 consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2
luglio 2017 consid. 2.5, 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 2.2,
1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2; cfr. anche STA 52.2018.378 del 14
gennaio 2019 consid. 2.1 e rif.).
2.3. Nel caso di specie, come visto in narrativa, a seguito degli eventi occorsi
il 19 novembre 2020, il competente procuratore
pubblico ha emanato un decreto d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per
avere circolato 38 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite
di 100 km/h, proponendone la condanna a una pena pecuniaria (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 4'600.-
corrispondenti a 20 aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, oltre che al
pagamento di una multa di fr. 500.-. Adita dall'interessato, la giudice della
Pretura penale - indetto un pubblico dibattimento e interrogata la ricorrente -
ha confermato l'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria - che ha sospeso
condizionalmente per un periodo di prova di due anni - a fr. 2'800.- (pari a 20
aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna) e la multa a fr. 300.-. Benché priva
di motivazione, dalla sentenza del 22 agosto 2022 va di tutta evidenza dedotto che
il magistrato penale, previo approfondimento degli accadimenti in sede
dibattimentale, ha in particolare escluso che l'accusata potesse prevalersi di
uno stato di necessità (anche solo putativo) dovuto alle sue condizioni di
salute. È del resto la stessa insorgente a confermarlo (cfr. ricorso, pag. 4). La
predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi
regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in
questa sede la ricorrente non può più contestare questi fatti, né
l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai
statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti
ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative
inferiori - è infatti vincolato non solo alla descrizione degli avvenimenti, ma
anche alla predetta valutazione giuridica, ovvero all'inesistenza di uno stato
di necessità (anche solo putativo), ritenuto come lo stesso dipenda strettamente
dall'apprezzamento di quelle circostanze di cui, in concreto, la giudice penale
aveva senz'altro una miglior conoscenza, posto che in quel contesto sono stati
approfonditi gli accadimenti, e in particolare l'insorgente è stata anche
interrogata nell'ambito di un pubblico dibattimento. Se l'insorgente riteneva
che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti
fattuali inesatti o valutazioni giuridiche errate, avrebbe dovuto insistere nel
far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili
contro il giudizio della Pretura penale, contestando l'infrazione che le veniva
addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale (cfr. rimedi di
diritto indicati a pag. 2). Tanto più che
ella si è in sostanza sempre giustificata sostenendo di avere commesso
l'eccesso di velocità in questione perché aveva urgenza di raggiungere il suo
medico in quanto era preoccupata per il suo stato di salute e temeva che, se
fosse arrivata tardi, avrebbe perso la possibilità di farsi curare (cfr.
ricorso, pag. 2; osservazioni del 12 febbraio 2021, pag. 3 segg.; osservazioni
del 12 gennaio 2024, pag. 2 segg.; ricorso al Consiglio di Stato, pag. 6
segg.). La sua linea difensiva - che ripropone ancora in questa sede (cfr.
ricorso, pag. 6 segg.) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurla a
insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia
avvenuto. La ricorrente, nonostante la gravità del reato imputatole e
l'ammontare comunque apprezzabile della sanzione irrogatale, è invece rimasta
passiva, accettando quindi pure di non essersi trovata in uno stato di
necessità (anche solo putativo; cfr. nello stesso senso: STF 1C_81/2017 del 15
febbraio 2017 consid. 2.2, 1C_345/2012 citata consid. 2.3, 1C_253/2012 del 29
agosto 2012 consid. 4, 1C_135/2008 del 13 agosto 2008 consid. 2.3.2;
Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 324 e 689 seg. con
nota 3371; cfr. inoltre DTF 124 II 103 consid. 1d). Per ragioni sue, di
cui non può che rammaricarsi, non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente
passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto costantemente
assistita da un legale - che la condanna per aver violato gravemente le norme
della circolazione avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della
licenza di condurre. Tanto più che in concreto la procedura amministrativa era
stata sospesa proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr.
supra, consid. Bb) e che la sentenza penale indicava espressamente che,
una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa all'Ufficio giuridico
della Sezione della circolazione (cfr. pag. 3). Del resto, al di là della
personale esperienza maturata dall'insorgente a seguito delle violazioni
commesse in passato (il 3 febbraio e il 15 aprile 2004, il 25 marzo 2006, il 23
giugno 2010 nonché il 4 aprile 2014, peraltro sempre riconducibili a eccessi di
velocità), è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla
circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr.
DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2022.143 del 1° dicembre 2022 consid. 2.2 e
rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce alla
ricorrente di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la
sussistenza stessa del reato al fine di eludere la misura amministrativa che si
impone (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
2.4. Del resto, alla ricorrente si offrivano all'evidenza diverse alternative
al comportamento effettivamente adottato. Accortasi di non poter raggiungere
per tempo il medico, anziché lanciarsi in una corsa verso __________ al volante
della sua auto, avrebbe ad esempio potuto chiamarlo per spiegargli la
situazione e ricevere rassicurazioni da parte sua circa il fatto che l'avrebbe
visitata ugualmente (come poi del resto avvenuto, cfr. osservazioni del 12
gennaio 2024, pag. 2) o avrebbe potuto recarsi presso il vicino pronto soccorso
di __________ (che, nonostante la pandemia da Covid-19, rimaneva aperto per le
urgenze). Ciò che avrebbe a ben vedere potuto fare già dall'insorgenza dei
primi sintomi, senza attendere l'appuntamento fissato dal suo medico, peraltro
non in urgenza, ma soltanto due giorni dopo la relativa richiesta (cfr.
certificato del 3 dicembre 2020 del dott. __________). Come anche rilevato dal
Governo, l'asserita situazione d'urgenza e il timore di un pericolo per la
propria vita mal si concilia del resto pure con il fatto che, quello stesso
giorno, la ricorrente abbia comunque scelto di svolgere, prima della visita,
un'operazione commerciale e doganale. In queste circostanze, non è quindi
proprio dato di vedere come potesse seriamente ritenersi in una situazione di
pericolo per la sua vita tale da configurare uno stato di necessità, che la
giurisprudenza ammette con estremo riserbo (cfr. Philippe Weissenber-ger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz,
Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 21 ad art. 90 e
rimandi).
3. Ferme queste premesse,
resta da esaminare se la sanzione amministrativa inflitta al ricorrente sia
stata quantificata correttamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16
cpv. 3 LCStr.
3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali
non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del
conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono
essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo
per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del
veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16
cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima della
revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;
medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti
dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv.
1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono
precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve
essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. In concreto, come visto, il 19 novembre 2020 la ricorrente ha circolato in
autostrada superando di 38 km/h la velocità massima consentita (100 km/h) sul
tratto di strada che stava percorrendo. Ha quindi commesso un'infrazione grave
sia dal profilo oggettivo che soggettivo ai sensi dell'art. 16c cpv. 1
lett. a LCStr, come rettamente concluso anche dal Governo. Secondo i criteri
schematici posti dalla giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo
(seppur soltanto astratta) accresciuta può infatti essere ammessa già solo in
funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze
in cui è stata commessa l'infrazione (DTF 132 II 234 consid. 3). Tale eccesso è
inoltre, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto
che, secondo i citati criteri schematici
posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito
costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure
costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STA 1C_224/2010
del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra tante, STA 52.2021.189 del 1°
dicembre 2021 consid. 3.5). Escluso è in particolare, come visto in
precedenza, che la ricorrente possa avvalersi di uno stato di necessità
ritenuto che, su questi aspetti, non vi sono seri motivi per scostarsi dal
giudizio reso dalla Pretura penale (cfr. supra, consid. 2.2 - 2.4). In
queste circostanze, il provvedimento di revoca della durata di tre mesi
tutelato dal Consiglio di Stato non può quindi che essere ulteriormente
confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare del resto conforme
al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che
corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui
l'insorgente si è resa protagonista (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr). Minimo, sotto il quale non è
possibile scendere neppure in presenza di una effettiva necessità professionale
di condurre un veicolo: le
circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti
essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la
scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv.
3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile
2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid.
2.4 con numerosi rinvii). Necessità professionale che in casu non è peraltro
stata comprovata, ritenuto che nulla
impedirà alla ricorrente di fare capo ad amici o colleghi per i suoi
spostamenti rispettivamente di utilizzare i mezzi pubblici o un taxi.
3.3. L'insorgente avrebbe dovuto scontare la
misura dal 28 ottobre 2024 al 27 gennaio 2025, ma le procedure
ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del
provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione,
l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e
fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura,
che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che
l'infrazione risale al novembre 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno
scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
4.2. Con l'emanazione della presente decisione, la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato
per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
4.3. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo
soccombenza (cfr. art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (cfr. art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La cancelliera