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Incarti n. b. 52.2024.43 c. 52.2024.447 |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso (a) del 31 gennaio 2024 di
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CO 1, ,
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contro |
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a. |
la risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6400) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa contro la decisione del 28 aprile 2023 con cui il Municipio di Losone le ha negato il permesso a posteriori per un pannello divisorio di legno posato sul confine del suo fondo part. __________; |
e sui ricorsi (b) del 29 gennaio 2024 e (c) del 16 dicembre 2024 di
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RI 1, RI 2, RI 3, patr. da: avv. PA 1, , per il ricorso (b)
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contro |
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b.
c. |
la risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6395) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la decisione del 5 settembre 2022 con cui il Municipio di Losone ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la posa di un nuovo elemento divisorio in acciaio corten sullo stesso confine della part. __________;
la risoluzione del 6 novembre 2024 (n. 5243) del Governo che evade ai sensi dei considerandi il loro ricorso contro la decisione di accertamento del 18 ottobre 2023 del Municipio di Losone - ma solo nella misura in cui ha per oggetto l'ulteriore recinzione posata lungo lo stesso confine della part. __________ (consid. 9); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario di un fondo con un edificio (part. __________) situato a Losone, nel nucleo di __________, in cui risiedono anche i figli RI 3 e RI 2 (anche proprietaria dell'adiacente part. __________). Il fondo confina a est con il mapp. __________ di proprietà di CO 1, sul quale vi è un edificio con due corti, di cui una rivolta a sud su vicolo __________.
B. a. Nell'ottobre 2020 CO
1 ha posato nella sua corte, a confine con la part. __________, davanti al
cancello dei vicini, un pannello di legno (separazione) alto un paio di
metri. Successivamente ha collocato un'ulteriore recinzione (palizzata) lungo
il resto del confine attiguo al suo giardino, prima dei posteggi (cfr. infra
consid. D).
b. A seguito di vicissitudini di cui si dirà semmai in seguito, il 18 gennaio
2023 l'autorità comunale ha promosso d'ufficio una procedura edilizia a
posteriori per il solo pannello di legno. Alla notifica è stata allegata una
planimetria e delle fotografie del divisorio.
ESTRATTO PLANIMETRIA
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione dei vicini
RI 1 e RI 3 e RI 2.
d. Dopo aver raccolto un preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del
paesaggio (UNP), il 28 aprile 2023 il Municipio ha negato il permesso a
posteriori. Ha in particolare ritenuto che il manufatto disattendesse l'art. 28
delle norme di attuazione del piano regolatore di Losone (NAPR), non
inserendosi correttamente nel tessuto storico, presentando problemi di
sicurezza (in quanto non eseguito a regola d'arte, ma con sbarre incastonate
con travetti fissati a caso, fuoriuscite di viti, ecc.) e non concorrendo alla
valorizzazione della pregevole zona del nucleo.
e. Con giudizio del 20 dicembre 2023 (n. 6400), il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso interposto da CO 1 avverso la predetta decisione. Dopo aver
tutelato la procedura d'ufficio avviata dall'Autorità locale (negando il
carattere provvisorio del manufatto,
presente da più di tre anni), il Governo ha dal canto suo considerato che,
contrariamente a quanto concluso dall'UNP, il pannello divisorio,
assemblato in modo incoerente e disordinato, risultasse degradante per il
nucleo e contrario al principio di inserimento ordinato e armonioso nel
paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011; LST; RL 701.100), condividendo le deduzioni tratte dal Municipio.
f. Con ricorso del 31 gennaio 2024 (a), CO 1 deduce tale pronuncia dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che le sia
rilasciata la licenza edilizia a posteriori per il pannello di legno
provvisorio.
L'insorgente ritiene abusive le argomentazioni con cui il Municipio, nonostante
il preavviso favorevole dell'UNP, ha negato il permesso. Identica conclusione
varrebbe per le tesi addotte dal Governo. Il manufatto, afferma, frattanto
ricoperto di edera, s'integrerebbe in modo armonioso nel nucleo. La parte
danneggiata e oggetto di riparazioni verso la part. __________ sarebbe
imputabile a manomissioni del vicino e non giustificherebbe il rifiuto.
g. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione
(UDC) richiama le sue precedenti comparse, in cui si è rimesso al giudizio dell'Autorità
di ricorso. Il Municipio resiste al ricorso, riconfermando le motivazioni alla
base del rifiuto del permesso. I vicini RI 1 e RI 3 e RI 2 contestano il
contenuto del gravame, indicando poi di non avere richieste (dato che il
permesso è stato concesso [recte: negato]) e di rimettersi al giudizio
del Tribunale.
h. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie
tesi e domande di giudizio.
C. a. Nel frattempo, il
19 dicembre 2021 CO 1 ha chiesto al Municipio la licenza edilizia per posare
nella sua corte, a confine con la part. __________, un nuovo divisorio in
acciaio corten al posto del suddetto pannello di legno. Alla notifica ha
allegato una planimetria, delle foto della corte e un'offerta di una ditta (che
descrive la futura lastra: spessore 3mm con fori, posata con dei
piccoli supporti, dimensioni circa 1250x2000).
b. Nel termine di pubblicazione, i vicini RI 1 e RI 3 e RI 2 si sono opposti al
rilascio del permesso.
c. Preso atto del preavviso favorevole dell'UNP, il 5 settembre 2022 il
Municipio ha concesso la licenza edilizia per la nuova parete divisoria (previa
rimozione del pannello già posato), respingendo nel contempo l'opposizione dei
vicini. Ha in particolare ritenuto che questo manufatto fosse conforme alle
NAPR.
d. Mediante risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6395), il Governo ha respinto
il gravame presentato dai vicini __________ ed RI 2 contro quest'ultima
decisione. Dopo aver tutelato la procedura seguita, ha considerato
sufficientemente completa la domanda e ininfluenti le questioni di natura
civile sollevate dai vicini (diritti di passo). Ha poi ritenuto che il nuovo
divisorio non si ponesse in contrasto con la normativa sugli spazi liberi e che
il Municipio non avesse abusato del potere d'apprezzamento che gli riservano le
NAPR, ammettendo la conformità del manufatto, preavvisato positivamente anche
dall'UNP.
e. Con ricorso del 29 gennaio 2024 (b), RI 1 e RI 3 e RI 2 impugnano il
predetto giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullato e sia
quindi negato il permesso.
Gli insorgenti ribadiscono anzitutto l'incompletezza del progetto, rilevando
quindi come non sia possibile stabilire se il nuovo manufatto rispetti o no l'altezza
massima prescritta per le opere di cinta. Sostengono che una simile opera
sarebbe in ogni caso estranea alle caratteristiche e ai materiali tradizionali
del nucleo e di disturbo sia per il fronte di facciata qualificante ex art. 28
cpv. 1.3 NAPR degli edifici sulle part. __________ e __________, sia per il
muro di cinta segnalato dal PR sul mapp. __________. Il manufatto, del tutto
nuovo, sarebbe anche contrario all'art. 28 cpv. 1.8 NAPR che ammetterebbe solo
la manutenzione delle opere di cinta esistenti. Il divisorio non rispetterebbe
inoltre il principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio,
contrariamente a quanto concluso dall'UNP sulla base di una documentazione
carente. I ricorrenti ribadiscono infine il pregiudizio derivante dall'opera al
loro diritto di passo, invocando una sospensione della procedura.
f. Il Consiglio di Stato propone il rigetto dell'impugnativa. L'UDC richiama le
sue precedenti prese di posizione, confermando il preavviso favorevole dell'UNP.
Il Municipio e l'istante in licenza chiedono la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà se del caso in appresso.
g. Con la replica e le dupliche le parti hanno sostanzialmente riaffermato le
rispettive conclusioni e domande di giudizio.
D. a. Frattanto, a seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, e dopo che questo Tribunale aveva ritenuto fondato un ricorso per denegata giustizia disatteso dal Governo (STA 52.2022.1 del 9 marzo 2023), il 26 aprile 2023 il Municipio si è espresso sull'istanza del 1° dicembre 2020 dei vicini __________ ed RI 2, intesa ad accertare se determinati interventi sui fondi di proprietà di CO 1 fossero sorretti o no da un permesso edilizio. In particolare - relativamente all'altra recinzione collocata a confine con la part. __________ (supra consid. Bb) - il Municipio ha indicato che gli ulteriori manufatti aventi caratteristiche di divisorio lungo gran parte del confine dei due fondi non erano sorretti da alcuna autorizzazione; se vorrà mantenere questi manufatti, ha aggiunto, la proprietaria dovrà pertanto procedere con un'ulteriore richiesta formale edilizia o in alternativa rimuovere quanto posizionato lungo il confine senza autorizzazione (in tal caso è accertata per lo meno una violazione formale).
b. A seguito di ulteriori scambi, con decisione del 18 ottobre 2023,
pronunciandosi ancora sulle diverse opere denunciate, il Municipio ha tuttavia
accertato che la recinzione lungo il confine (...) non richiede una
procedura edilizia ulteriore. E ciò considerato che un recente
sopralluogo aveva permesso di appurare che la situazione attuale rispecchierebbe
quella che era in vigore prima del 2020 (la proprietaria ha dapprima
rimosso la siepe a confine presente da oltre un decennio (…) per poi
ripristinare una separazione vegetale tra i fondi tuttora presente in loco).
c. Con giudizio del 6 novembre 2024 (n. 5243), l'Esecutivo cantonale ha evaso
ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dai vicini __________ ed RI
2 contro quest'ultima decisione, annullandola in quanto riferita ad altre opere
(abbassamento del cortile, posteggi, balconi e cancelli) e rinviando gli atti al Municipio per
nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi (6, 7 e 10).
Per quanto qui interessa - con riferimento alla controversa recinzione/palizzata
- il Governo ha invece osservato come la parete provvisoria in legno fosse
già stata oggetto della procedura a posteriori sfociata nella citata
risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6400), mentre la licenza edilizia per il
nuovo divisorio in corten fosse stata confermata con il predetto
giudizio di stessa data (n. 6395). Ha quindi rinviato alle relative decisioni,
considerando la questione inerente la palizzata già evasa (consid.
9).
d. Con ricorso del 16 dicembre 2024 (c), RI 1 e RI 3 e RI 2 si aggravano davanti
a questo Tribunale anche contro il consid. 9 di tale giudizio, avente per
oggetto la recinzione collocata a confine con la part. __________. Entro questi
termini, ne chiedono l'annullamento, con conseguente accertamento che tale
opera è abusiva e sprovvista di licenza rispettivamente che sia accertato che
la ris. gov. n. 6400 concerne solo il pannello di legno e che anche per la
recinzione il loro gravame al Governo sia dunque accolto e gli atti rinviati al
Municipio per esperire i necessari accertamenti o, in via subordinata, per
ordinarne la rimozione; in via ancor più subordinata, postulano altrimenti che
sia accertato che la ris. gov. n. 6400 riguarda sia il pannello di legno sia la
recinzione e che il consid. 9 sia modificato confermando che entrambi
sono allora parte integrante dell'incarto parallelo di cui al ricorso (a).
I ricorrenti contestano che le risoluzioni evocate dal Governo (n. 6400 e 6395)
avessero per oggetto la recinzione in discussione (formata da pali alti m 2.50
e da canne di bambù rispettivamente da un telo). Affermano che sul fondo della
vicina non vi sarebbe mai stata una cinta e che la siepe menzionata dal
Municipio si sarebbe in realtà trovata sul loro fondo, ribadendo comunque l'illegittimità
delle diverse opere (situate all'interno di uno spazio libero privato del
nucleo, non edificabile).
e. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni.
L'UDC si rimette al giudizio del Tribunale. Il Municipio richiama le precedenti
prese di posizione, chiedendo quindi la reiezione del ricorso. Anche CO 1
postula il rigetto del gravame, nella misura della sua ricevibilità.
f. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive
domande di giudizio, sviluppando in parte le loro argomentazioni.
g. Nel frattempo, il 22 gennaio 2025, il Governo ha dichiarato irricevibile un'istanza
di rettifica/interpretazione inoltrata dai ricorrenti __________ ed RI 2 volta
a ottenere una riformulazione del consid. 9 del giudizio di cui sopra.
Un ulteriore gravame insinuato al Tribunale contro tale decisione d'irricevibilità
è stato stralciato dai ruoli, in quanto ritirato dagli stessi ricorrenti (inc.
52.2025.43).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Per quanto
riguarda il ricorso (a), pacifica è la legittimazione di CO 1, proprietaria del
fondo interessato, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato
di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Relativamente agli altri due ricorsi (b) e (c), certa è pure la legittimazione
attiva degli insorgenti RI 1 e RI 3 e RI 2, proprietari rispettivamente
residenti negli immobili situati nelle immediate vicinanze e già opponenti,
toccati in modo personale e diretto dalle pronunce del Governo loro
indirizzate. I gravami sono inoltre tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Il
ricorso (c) è effettivamente rivolto contro un considerando del giudizio
impugnato (consid. 9). È ben vero, come rileva CO 1, che di principio
impugnabile è soltanto il dispositivo di una decisione e non la sua
motivazione. Ne va tuttavia diversamente quando, come in concreto, i
considerandi sono parte integrante del dispositivo del giudizio che vi rinvia
espressamente (cfr. DTF 120 V 233 consid. 1a).
Tutte le impugnative sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. I ricorsi, che vertono parzialmente sugli stessi fatti rispettivamente
aventi per oggetto opere (realizzate o da realizzare) sul medesimo confine che
separa il fondo di CO 1 dalla part. __________, possono essere evasi con un'unica
sentenza (cfr. art. 76 cpv. 1 LPAmm) e sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1
LPAmm), compresi i documenti prodotti dalle parti in sede di scambio di
allegati. Da respingere sono le ulteriori richieste di assunzione prove dei
ricorrenti __________ ed RI 2 (documenti riguardanti altre procedure e/o
interventi), che non vengono acquisite agli atti, in quanto non idonee ad
apportare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Ricorsi (a) e (b)
2. 2.1. Giusta
l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della
documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), i
progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'esigenza
di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è
volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito
ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni
concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della
licenza edilizia che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA 52.2019.261
del 4 ottobre 2019 consid. 3.1). L'autorità, soggiunge l'art. 11 cpv. 3 RLE, può
all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti. La disposizione, che
permette all'autorità di chiedere, di precisare e completare domande di
costruzione carenti, è espressione del principio di proporzionalità e del
divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un
dovere dell'autorità, che non può respingere domande di costruzione lacunose
dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente
sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le indicazioni
mancanti (cfr. STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 3.1).
2.2. La zona del nucleo comprende gli agglomerati , S. Rocco e di S. Lorenzo e
il nucleo della frazione di Arcegno (art. 27 cpv. 1 NAPR). La regolamentazione
delle aree dei nuclei è definita dai piani di dettaglio e dall'art. 28 NAPR,
che disciplina le categorie di intervento, tra cui gli spazi liberi privati
(cpv. 1.1) e i muri di cinta (cpv. 1.8).
In particolare, secondo l'art. 28 cpv. 1.1 lett. a NAPR gli spazi liberi
privati delle corti, degli orti e dei giardini devono rimanere liberi da
costruzioni, e pavimentate, se del caso, in pietra naturale o in materiali
filtranti (...) Sono ammesse costruzioni sotterranee, purché sia previsto il
mantenimento degli spazi liberi. Corpi secondari esistenti e di servizio all'edificio
principale (scale, terrazze, ballatoi, pensiline ecc.), soggiunge la norma,
possono essere mantenuti e ristrutturati nel rispetto della struttura
tipologica originaria e della composizione architettonica dell'edificio
principale. Altri edifici accessori esistenti non assegnati alla
categoria di edifici stabilita dal cpv. 1.7 quali tettoie e depositi possono
essere mantenuti. In caso di ristrutturazioni importanti, la costruzione
accessoria deve essere limitata alle reali esigenze funzionali dell'edificio e
deve essere integrata in modo decoroso con i valori urbanistici del sito in
particolare e del nucleo storico in generale. La realizzazione di posteggi non
coperti, prosegue la lett. a dell'art. 28 cpv. 1.1 NAPR, è ammessa nella
misura in cui non siano di degrado alla composizione architettonica e
urbanistica dell'impianto edificato e del nucleo in generale (…). L'art. 28
cpv. 1.1 lett. b NAPR precisa poi che questi spazi devono essere
tenuti decorosamente (...).
In base all'art. 28 cpv. 1.8 NAPR, i muri di cinta e di sostegno segnati nel
Piano devono essere mantenuti (lett. a). Sono ammessi i necessari lavori
di manutenzione e di consolidamento nel rispetto delle forme tradizionali dei
manufatti (lett. b).
Le norme che impongono la conservazione degli spazi liberi e il mantenimento
dei muri di cinta concorrono all'obiettivo di conservare la struttura tipica
del nucleo e il rapporto esistente tra edificato e non. In base al suo testo, l'art.
28 cpv. 1.1 NAPR non vieta comunque qualsiasi intervento di sistemazione
esterna negli spazi liberi (pavimentazioni, modifiche del terreno, posteggi),
né limita il diritto di recintare il proprio fondo (cfr. art. 133 cpv. 1 della
legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile
1911; LAC; RL 211.100). L'art. 28 cpv. 1.8 NAPR concerne dal canto suo solo i muri
di cinta specificamente segnalati. Tant'è che sui piani di dettaglio, all'interno
degli spazi liberi privati, sono anche inclusi altri muri non soggetti ad alcun
vincolo particolare. In assenza di una diversa esplicita disposizione, non
appare quindi insostenibile ritenere che a tali muri o manufatti analoghi torni
applicabile la norma generale riservata a questa categoria di opere (art. 15
NAPR), che limita in particolare l'altezza dei muri di cinta a 2 m e le siepi a
2.50 m (cpv. 1). Resta comunque riservato l'art. 28 cpv. 1.1 lett. b NAPR, che
impone di tenere decorosamente gli spazi liberi privati e quindi di ammettere
anche questo genere di opere solo se si integrano in modo decoroso nel contesto
(non diversamente da quanto vale per le costruzioni accessorie o i posteggi,
cfr. lett. a). Rimane inoltre impregiudicata l'applicazione della clausola
estetica di diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 LST).
2.3. Secondo l'art. 104 cpv. 2 LST, le costruzioni devono inserirsi nel
paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della
legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) precisa
che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si
integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le
preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Il principio è applicato
dall'Ufficio della natura e del paesaggio nell'esame delle domande di
costruzione che riguardano, tra l'altro, i nuclei (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b
LST). Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua
sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che
la loro applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o
alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA
52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015
dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La
protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario
ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.).
3. Panello
divisorio di legno - ricorso (a)
3.1. Controverso è anzitutto il pannello che CO 1 ha posato nel 2020 sul suo
fondo, a confine con la part. __________.
Dalla documentazione annessa alla domanda di costruzione non risulta invero con
precisione l'estensione del manufatto divisorio. In assenza di un prospetto,
non è in particolare chiaro se la sua altezza, tenuto anche conto del basamento
in pietra su cui insiste (cfr. ad es. foto allegata alla notifica), non
oltrepassi il limite di 2 m (art. 15 cpv. 1 NAPR), come indicato dall'unica planimetria
di situazione agli atti (supra consid. Bb). Planimetria che, perlomeno
per quanto riguarda il dato riportato della larghezza del manufatto (1.25 m),
non appare peraltro corretta (cfr. foto con metro inserite nell'opposizione del
2 febbraio 2023 pag. 4 segg.).
A prescindere da questa considerazione, non risulta in ogni caso insostenibile
ritenere che il controverso divisorio si ponga in contrasto con le norme del
nucleo. Il manufatto, frutto di un assemblaggio casuale e poco curato di assi
di legno di differente tipo o altezza e sbarre di ferro, con viti o chiodi
sporgenti (cfr. foto citate), stride effettivamente con il contesto del nucleo
e offende il comune senso del decoro. Già solo da questo profilo, disattende l'art. 28 cpv. 1.1 NAPR, come plausibilmente
concluso dal Municipio in applicazione delle norme di diritto comunale autonomo
(cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del
2 agosto 2021 consid. 4.1; STA 52.2023.131 dell'8 novembre 2024 consid. 3.3 e
rinvii). Irrilevante è il fatto che, sul solo lato rivolto sulla part. __________,
l'opera appaia frattanto parzialmente mascherata da un'edera (cfr. foto inserite
nel ricorso al Governo a pag. 6).
Per le stesse ragioni, è inoltre evidente che il pannello in questione,
contrariamente al generico e insostenibile preavviso dell'UNP, non si pone in
una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi e
disattende la clausola estetica di diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 LST).
Anche da questo profilo, il giudizio impugnato che ha confermato il diniego del
permesso a posteriori è pertanto conforme al diritto e resiste alle sommarie
critiche dell'insorgente.
3.2. Il ricorso (a) di CO 1 va dunque respinto.
4. Divisorio in acciaio corten - ricorso (b)
4.1. Qui oggetto di controversia è inoltre la nuova separazione in acciaio
corten, che CO 1 intende posare nella sua corte, al posto del predetto
pannello, a confine con la part. __________.
Come rettamente eccepiscono i vicini ricorrenti, dal progetto non è possibile
comprendere se questo manufatto rispetti l'altezza massima (2 m) prescritta per
le opere di cinta (art. 15 cpv. 1 NAPR). La sola offerta annessa alla notifica
di costruzione non permette di chiarirlo, perché indica soltanto le dimensioni
approssimative della nuova lastra, facendo astrazione dalla sua concreta
modalità di posa sul fondo. In assenza di almeno un prospetto o una sezione -
che a fronte delle contestazioni dei vicini l'istante in licenza avrebbe
agevolmente potuto e dovuto produrre (cfr. art. 11 cpv. 1 RLE) - non è quindi
certo che il nuovo manufatto non oltrepasserà l'altezza di 2 m, a maggior
ragione se collocato ancora sopra un basamento in pietra. Da questo profilo,
gli atti vanno pertanto rinviati al Municipio (al quale, come si vedrà, devono
comunque essere retrocessi anche per la recinzione; infra, consid. 5),
affinché si pronunci nuovamente dopo aver raccolto la documentazione mancante e
sentito le parti.
Per il resto, a prima vista giova comunque rilevare che - diversamente dal
pannello malamente assemblato di cui sopra (consid. 3) - non è dato di vedere
perché un elemento divisorio in acciaio corten (acciaio patinato di
color ruggine), di dimensioni contenute e correttamente collocato a confine tra
i fondi, non possa senz'altro inserirsi in modo decoroso rispettivamente
ordinato e armonioso nel contesto del nucleo (cfr. art. 28 cpv. 1.1 NAPR e 104
cpv. 2 LST), in cui si ritrovano usualmente altri cancelli, inferriate o opere metalliche
simili (cfr. pure risposta dell'UDC in questa sede e decisione su opposizione
del Municipio pag. 2). Va da sé che il Municipio e l'UNP, una volta completata
la documentazione, potranno se del caso ulteriormente motivare la loro decisione
anche su questo punto. Certo è invece che - contrariamente a quanto addotto dai
vicini ricorrenti - la semplice posa di una simile opera di cinta non configura
una trasformazione di un edificio determinante il tessuto tradizionale, né tanto
meno è seriamente atta ad arrecare un disturbo al fronte di facciata da
proteggere o da ripristinare degli edifici sulle part. __________ e __________
rivolto su vicolo __________ (art. 28 cpv. 1.3 NAPR) o al muro di cinta
segnalato sulla part. __________, che neanche sfiora.
Infine, senz'altro infondate risultano le ulteriori obiezioni sollevate dai
vicini con riferimento al diritto di passo. La licenza edilizia accerta infatti
unicamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione
dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Sapere se la servitù invocata dai
vicini osti alla posa del manufatto è invece questione di natura civile, che
esula dalla presente procedura, come già indicato dal Governo. Non è in ogni
caso pregiudiziale ai fini del rilascio del permesso, il quale non pregiudica
minimamente la loro facoltà di far semmai valere i propri diritti reali davanti
al giudice civile. Non giustifica quindi alcuna sospensione della procedura
(cfr. STA 52.2023.360 del 13 maggio 2025 consid. 2.2, 52.2019.349 del 1°
ottobre 2020 consid. 4 confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021).
4.2. Stante quanto precede, il ricorso (b) è parzialmente accolto. Le decisioni
delle precedenti istanze sono di conseguenza annullate e gli atti sono rinviati
al Municipio per nuova decisione ai sensi del precedente considerando.
Ricorso (c)
5. 5.1. Di
principio, il Municipio deve sempre verificare che qualsiasi intervento
rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni sia sorretto dalla
licenza edilizia (cfr. art. 48 cpv. 1 LE; cfr. pure sul tema: STA 52.2018.545
del 13 ottobre 2020, in: RtiD I-2021 n. 12 consid. 4). In caso di reclamo del
vicino, il Municipio deve in particolare accertare, con decisione impugnabile
(art. 63 cpv. 1 LPAmm e 21 LE), resa in contraddittorio, se l'opera realizzata
è sorretta da un valido permesso (cfr. STA 52.2003.10 del 10 aprile 2003
consid. 2.1). In caso di difformità, esso deve sollecitare il proprietario ad
avviare una procedura di rilascio del permesso (cfr. STA 52.2018.545 citata
consid. 3). Di regola, l'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una
violazione del diritto materiale va infatti esperito nell'ambito di una
procedura edilizia in sanatoria (resta riservato il caso in cui una violazione
è già stata precedentemente acclarata o quando il contrasto insanabile con il
diritto materiale è palese e incontestabile). Ove ne siano dati i presupposti, l'Esecutivo
comunale può inoltre far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con
la licenza edilizia (art. 42 LE) e ordinare, se del caso, le opportune misure
di ripristino (art. 43 LE; cfr. STA 52.2022.1 citata, in: RtiD II-2023 n. 4
consid. 4.1 con rimandi).
5.2. In concreto, come visto in narrativa, nel corso del 2020 CO 1 ha collocato
lungo lo stesso confine con la part. __________, a fianco del citato pannello
di legno (consid. 3), un'ulteriore recinzione. Dopo aver stabilito il 23 aprile
2023 che tale cinta non era sorretta da alcuna licenza edilizia, con decisione
del 18 ottobre 2023 il Municipio ha accertato che la proprietaria della part. __________
aveva in realtà semplicemente rimosso una siepe preesistente e posato una nuova
separazione vegetale e che non si giustificava pertanto l'avvio di alcuna
procedura edilizia. Con il giudizio impugnato del 6 novembre 2024, il Governo
ha dal canto suo evaso ai sensi dei considerandi il ricorso interposto
dai vicini contro tale decisione (con cui chiedevano tra l'altro che fosse
invece accertata l'illegittimità della recinzione non sorretta da licenza
edilizia, ordinandone la rimozione); nel consid. 9 ha in particolare ritenuto
la questione già evasa a seguito delle due procedure edilizie relative
ai divisori, sfociate nei due citati giudizi governativi del 20 dicembre 2023.
5.3. Ora, è palese che le due procedure edilizie evocate dal Governo non
riguardano la controversa recinzione che CO 1 ha collocato sul suo fondo nell'ottobre
2020, ma come visto, solo il pannello di legno o il nuovo divisorio in acciaio
corten di cui si è detto nei precedenti considerandi. Inoltre, a differenza di
quanto indicato dal Municipio, dall'incarto non risulta che la proprietaria
abbia semplicemente rimosso una siepe preesistente per posarne un'altra nuova:
le foto agli atti confermano infatti inequivocabilmente che sul fondo è, come
detto, stata posata una recinzione, formata da pali di legno e canne di bambù e/o
un telo (cfr. foto inserite nel ricorso al Governo a pag. 19 segg. e nel
ricorso in questa sede a pag. 3 segg.). Cinta che, seppur parzialmente
ricoperta di vegetazione sul lato rivolto verso la part. __________ (foto
allegata alla decisione del Municipio), risulta apparentemente ancora presente
sul fondo (cfr. foto citate). Inoltre, di un tale manufatto non solo non è
stata dimostrata una preesistenza, ma il Municipio aveva già accertato l'illegittimità
formale (poiché privo di licenza edilizia; cfr. scritto del 26 aprile 2023 pag.
4).
In queste circostanze, il ricorso (c) dei vicini va dunque parzialmente
accolto, annullando su questo punto la decisione municipale del 18 ottobre 2023
e il giudizio governativo che la conferma e rinviando gli atti all'Esecutivo
comunale affinché si pronunci nuovamente, dopo aver esperito i necessari
accertamenti. Il Municipio è in particolare tenuto a sollecitare la
proprietaria affinché avvii una procedura di rilascio del permesso a posteriori
anche per quest'opera, congiungendola poi se del caso con quella già pendente
relativa al nuovo divisorio (supra, consid. 4). La rimozione della cinta
potrà invece essere ordinata solo in caso di diniego del permesso, che attesti
l'eventuale esistenza di una violazione materiale. Va da sé che qualora la
proprietaria dovesse rinunciare all'opera per tenere effettivamente solo un'usuale
siepe, non dovrà invece essere intrapresa una procedura edilizia.
6. 6.1.
Riepilogando, il ricorso (a) di CO 1 è dunque respinto, mentre i ricorsi (b) e
(c) dei vicini __________ ed RI 2 sono parzialmente accolti, con conseguente
rinvio degli atti al Municipio ai sensi dei considerandi.
6.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti all'istanza inferiore con esito
aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF
2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20
marzo 2023 consid. 5.2 e rinvii). Dato l'esito dei tre ricorsi, la tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) deve dunque essere posta a carico di CO 1,
secondo soccombenza. La stessa è inoltre tenuta a rifondere ai vicini un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ma solo nella misura
in cui si sono avvalsi in questa sede di un legale (procedura relativa al
ricorso b).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso (a) del 31 gennaio 2024 è respinto.
2. Il ricorso (b) del 29 gennaio 2024 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 20 dicembre 2023 (n. 6395) del Consiglio di Stato e quella del Municipio del 5 settembre 2022 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi del consid. 4.
3. Il ricorso (c) del 16 dicembre 2024 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5243) del Consiglio di Stato (consid. 9) e quella del Municipio del 18 ottobre 2023 sono annullate, in quanto riferite alla recinzione collocata sul confine con la part. __________;
1.2. gli atti sono rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi del consid. 5.
4. La tassa di
giustizia di fr. 3'600.-, dedotto l'anticipo già versato, è posta a carico di CO
1, la quale è inoltre tenuta a rifondere a RI 1 e RI 3 e RI 2 complessivi fr.
1'500.- per ripetibili di questa sede, limitatamente alla procedura di cui al ricorso
(b).
A RI 1 e RI 3 e RI 2 vanno retrocessi gli importi pagati a titolo di anticipo.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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6. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La cancelliera