Incarto n.
52.2024.443

 

Lugano

17 ottobre 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

 

cancelliere:

Federico Lantin

 

 

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2024 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5248) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 9/17 ottobre 2023 con cui il Municipio di Stabio ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per il cambiamento di destinazione da abitazione ad uffici dello stabile al mapp. __________ di quel Comune;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

che CO 1 e CO 2 sono stati comproprietari fino al 20 maggio 2025 di uno stabile nel Comune Stabio che sorge sul mapp. __________, attribuito alla zona estensiva; l'immobile fa parte del complesso residenziale denominato __________, composto da altre 5 abitazioni, tra cui quella di proprietà di RI 1 (part. __________);

 

ESTRATTO DEL PIANO DEL REGISTRO FONDIARIO                                   N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che il 9 maggio 2023 CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di Stabio la licenza edilizia per il cambiamento di destinazione del loro stabile da abitazione a uffici; secondo la relazione tecnica, gli spazi verrebbero utilizzati dalla __________ __________, una società di consulenza e Project Management, attiva in vari ambiti industriali, come ad esempio: Informatica, Debt collection, Sales & Marketing e Turismo;

 

                                         che, nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1, il quale ha contestato il progetto sotto svariati profili (incompletezza della domanda, non conformità di zona, numero di posteggi necessari ecc.);

 

che, dopo aver chiesto un complemento degli atti, con avviso cantonale n. 108588 del 28 settembre 2023, inclusivo in particolare di quello della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e della Sezione della mobilità, l'Autorità dipartimentale ha preavvisato favorevolmente il progetto;

 

che, preso atto dell'avviso cantonale favorevole, il 9/17 ottobre 2023 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta;

 

che con giudizio del 6 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dall'opponente avverso la predetta licenza edilizia; disattese le censure di carente motivazione della decisione municipale e di incompletezza della domanda, il Governo ha ritenuto che il progetto fosse conforme alla funzione di zona; ha inoltre reputato che la questione del diritto di passo pedonale e veicolare a carico del mapp. __________ attenesse al diritto privato, disattendendo infine pure le critiche relative al calcolo dei posteggi necessari;

 

che contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullato unitamente alla licenza edilizia; in via subordinata, postula il rinvio degli atti al Municipio per una nuova decisione;

 

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; a identica conclusione pervengono CO 1 e CO 2, qui resistenti, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso; il Municipio è rimasto silente, mentre l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si limita a richiamare le proprie prese di posizione dinanzi all'istanza inferiore;

 

che con la replica il ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio, approfondendo le proprie tesi;

 

che in data 20 maggio 2025 CO 1 e CO 2 hanno venduto il mapp. __________ a terzi;

 

che in duplica, i resistenti prendono posizioni sulle allegazioni della controparte e, richiamato l'art. 44 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), sostengono che sebbene l'immobile sia stato nel frattempo venduto una sostituzione delle parti risulterebbe a questo punto della procedura tardiva oltre che iniqua; dal canto loro, l'UDC richiama la propria risposta, mentre il Municipio e il Consiglio di Stato sono rimasti silenti;

 

 

considerato,                 in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100);

 

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, già opponente e destinatario del giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 LPAmm);

 

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); le prove sollecitate dal ricorrente (sopralluogo, ispezione presso Ufficio tecnico, Ufficio controllo abitanti e a Registro fondiario) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio;

 

che, come accennato in narrativa, in data 20 maggio 2025 gli istanti in licenza, qui resistenti, hanno venduto il mapp. __________ a terzi;

 

che al riguardo, in sede di duplica (pag. 4), i resistenti hanno precisato che, per quanto dato a loro di sapere, l'immobile in questione è stato acquistato a meri fini abitativi e che pertanto vi è motivo di credere che gli acquirenti non sono interessati alla licenza edilizia per il cambio di destinazione e, di riflesso, a una sentenza che la confermi;

 

che gli acquirenti non hanno in effetti chiesto di subentrare nel procedimento, né hanno altrimenti manifestato un interesse al controverso permesso; anzi, risulta che essi hanno acquistato l'immobile a meri fini abitativi;

 

che, in tali circostanze, si deve giocoforza ritenere che non sussiste più alcun interesse degno di protezione ad una decisione nel merito sulla legittimità della controversa licenza edilizia (STF 1C_263/2022 del 5 marzo 2024 consid. 1.2);

 

che in effetti, a seguito della vendita, i resistenti non hanno più alcun interesse attuale al cambiamento di destinazione, che non possono nemmeno più realizzare concretamente;

 

che pertanto il ricorso va stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto (STF 1C_263/2022 citata consid. 1.2);

 

che, di conseguenza, sia la licenza edilizia sia il giudizio governativo che l'ha confermata vanno annullati;

 

che nelle particolari circostanze concrete per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili - a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore - non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa: la scomparsa dell'interesse è infatti imputabile unicamente al comportamento dei resistenti, già istanti in licenza, che hanno venduto l'immobile oggetto del cambio di destinazione nelle more della procedura ricorsuale, di modo che, a prescindere dai motivi che hanno determinato la loro iniziativa, essi vanno considerati quale parte soccombente (cfr. in tal senso: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2000, n. 5 ad art. 110; cfr. pure STF 1C_263/2022 citata consid. 2 con rimandi; STA 52.2023.324 del 19 giugno 2024 con rinvii, 52.2023.2 del 6 novembre 2023, 52.2013.359/464/475/ 476/500 del 12 settembre 2014, 52.1997.204 del 10 novembre 1997);

 

che la tassa di giustizia, ridotta in considerazione dell'esito, è posta a carico dei resistenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm); questi ultimi rifonderanno inoltre a RI 1, patrocinato, una congrua indennità a titolo di ripetibili di entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

2.   La decisione del 6 novembre 2024 (n. 5248) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 9/17 ottobre 2023 del Municipio di Stabio sono annullate.

 

 

3.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei resistenti, in solido, i quali verseranno inoltre al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

      All'insorgente va retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         Il cancelliere