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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello, |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 dicembre 2023 (n. 6401) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 12 maggio 2023 con cui il Municipio di Losone ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per murare l'apertura di una porta (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietario di
un fondo con un edificio (part. _______) situato a Losone, nel nucleo di __________,
in cui risiedono anche i figli CO 3 e CO 2 (pure proprietaria dell'adiacente part.
__________).
A RI 1 appartengono dei fondi confinanti, tra cui quello a ovest (part. __________).
B. a. A seguito di
vicissitudini che non occorre riprendere, il 9 agosto 2021 CO 1, anche tramite
i due figli, ha presentanto al Municipio una notifica di costruzione per murare
l'apertura di una porta laterale che, dal corpo scale a nord dell'edificio
sulla part. __________, tra il 1° e il 2° livello, permette di accedere allo
stabile confinante (part. __________). Apertura che sarebbe stata a loro dire
creata abusivamente, nonostante quest'ultimo fondo non benefici di alcun
diritto di passo sul mapp. __________ iscritto a registro fondiario.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione
di RI 1.
c. A seguito di un complemento degli atti e dopo aver raccolto il preavviso
favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio e dell'Ufficio dei beni
culturali (per una zona d'interesse archeologico), il 9/12 maggio 2023 il
Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo tutte
le opposizioni.
C. Il 20 dicembre 2023 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso la
predetta risoluzione.
Il Governo ha anzitutto disatteso un'eccezione relativa al diritto di essere
sentito. Dopo aver illustrato norme e scopo della licenza edilizia e dell'esigenza
della firma del proprietario sulla domanda di costruzione richiamando la
relativa giurisprudenza, ha lasciato aperto il quesito se il proprietario della
part. __________ avesse o no un diritto di disporre del muro del corpo scale a
cavallo tra i fondi, difendendo l'operato del Municipio che aveva comunque dato
seguito alla notifica. Ha in particolare ritenuto che le contestazioni della vicina
riferite al potere di disporre esulassero dalla procedura e andassero semmai
sottoposte al giudice civile.
D. RI 1 deduce ora il
predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che
sia annullato insieme alla decisione municipale.
L'insorgente ribadisce che il proprietario del mapp. __________ non avrebbe
alcun diritto di disporre del muro divisorio tra i due stabili, in
comproprietà. Non potrebbe quindi murare l'apertura della porta che impedirebbe
l'accesso a uno degli appartamenti sulla part. __________ (la quale godrebbe di
un diritto di passo, esercitato da decenni). A torto il Governo avrebbe fatto
astrazione da questi aspetti, facendo riferimento a una giurisprudenza più
che discutibile, che non può più essere mantenuta in quanto
lesiva della garanzia della proprietà.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato.
L'Ufficio delle domande di costruzione non formula particolari osservazioni,
mentre il Municipio riconferma la sua decisione. CO 1, con CO 3 e CO 2,
contestano il contenuto del ricorso, indicando poi di non avere richieste (dato
che il permesso è stato concesso) e di rimettersi al giudizio del Tribunale.
F. Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è
la legittimazione di RI 1, proprietaria del fondo confinante e già opponente,
personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è
destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),
compresi i documenti prodotti dalle parti in sede di scambio di allegati. Da
respingere sono le ulteriori richieste di assunzione prove dell'istante in
licenza (documenti riguardanti ulteriori segnalazioni/richieste d'intervento),
che non vengono acquisite agli atti, in quanto non idonee ad apportare
ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
1.3. Dal profilo della legittimazione passiva, va invero precisato che istante
in licenza appare essere unicamente CO 1, proprietario della part. __________
(cfr. formulario della notifica di costruzione), al quale è stata rilasciata la
licenza edilizia. Non anche CO 3 e CO 2, che hanno apparentemente agito solo in
veste di suoi rappresentanti. Non occorre comunque dilungarsi sulla loro
qualità di parte ritenuto che gli allegati di causa prodotti in questa sede,
perlomeno in quanto presentati e sottoscritti da CO 1, risultano in ogni caso
ricevibili.
2. 2.1. Giusta
l'art. 4 cpv. 1 LE la domanda di costruzione, corredata della documentazione
necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della
costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista. L'art. 8
cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
(RLE; RL 705.110) precisa a sua volta che la domanda e i progetti devono essere
firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal
progettista.
La firma della domanda da parte del proprietario del fondo è richiesta quale
dimostrazione della facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo.
L'esigenza mira unicamente a evitare all'autorità di doversi pronunciare su
domande di costruzione non suscettibili di tradursi in realizzazioni concrete
(cfr. RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b, I-1996 n. 41 consid. 2.2). La norma tutela
quindi soprattutto gli interessi dell'amministrazione, permettendo all'autorità
di non dar seguito a domande presentate da richiedenti che non dimostrano o
rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto
dell'intervento (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 737 ad art. 4).
Qualora l'autorità dia seguito a una domanda di costruzione non firmata dal
proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale
dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto,
per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si
oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non stabilisce
anche che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali
impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto
del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono
sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità dell'opera
con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.
Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai valere
davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2019.291 del 1° dicembre 2021 consid.
2.1, 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 2.1, 52.2010.125 del 15 marzo 2011
consid. 2.1 con rinvii).
2.2. In concreto, come indicato dal Governo, nulla impediva al Municipio di dar
seguito alla notifica e rilasciare la licenza edilizia anche se la domanda non
era stata sottoscritta dalla vicina, che rivendica la comproprietà del muro
toccato dall'intervento. Come visto, il requisito della firma del proprietario
tutela specialmente gli interessi dell'autorità, che non è tenuta ad
addentrarsi nei complessi rapporti di proprietà derivanti dal diritto privato.
Le sole contestazioni di natura civile fatte valere dalla ricorrente non
inficiano l'autorizzazione rilasciata. Se e in che misura il muro interessato
sia effettivamente in comproprietà e al proprietario della part. __________
faccia difetto il diritto di disporne è questione che esula dalla presente
procedura, come a ragione concluso dalla precedente istanza sulla base della
costante giurisprudenza in materia, da cui non vi è motivo di scostarsi (cfr.
pure la recente STF 1C_393/2024 del 12 marzo 2025, in: RtiD II-2025 n. 13
consid. 2 e 3). Tale quesito non è in ogni caso pregiudiziale ai fini del
rilascio del permesso, che non pregiudica minimamente la facoltà dell'insorgente
di far semmai valere i suoi diritti davanti al giudice civile. Il provvedimento
non lede dunque la garanzia della proprietà. L'eccezione sollevata non
giustificava nemmeno una sospensione della procedura (cfr. STA 52.2023.360 del
13 maggio 2025 consid. 2.2, 52.2019.349 del 1° ottobre 2020 consid. 4
confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021).
Considerato che l'insorgente non fa altrimenti valere alcuna violazione delle
norme di diritto pubblico concretamente applicabili (dal profilo del diritto
edilizio e della pianificazione l'intervento è invero privo di rilevanza), la licenza edilizia va confermata. Per quanto l'intervento
appaia ritorsivo nei confronti della vicina, nell'ottica dell'applicazione
delle disposizioni di diritto pubblico non è ancora ravvisabile un abuso del
diritto. Nulla permette peraltro di escludere che l'insorgente, se del caso
attraverso delle trasformazioni interne, possa dotare anche quell'appartamento
di un ingresso attraverso l'entrata sul suo fondo (come apparentemente già
previsto dal progetto approvato alla fine degli anni '70, da cui si sarebbe
scostata; cfr. decisione su opposizione del 12 maggio 2023; inoltre, risposta
pag. 3 seg. e replica pag. 2).
3. 3.1. Alla luce
di quanto precede, il ricorso non può pertanto che essere respinto.
3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,
soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La cancelliera