Incarto n.
52.2024.66

 

Lugano

29 dicembre 2025   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

cancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2024 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 gennaio 2024 (n. 172) del Consiglio di Stato che stralcia dai ruoli il suo ricorso per denegata giustizia del 20 settembre 2023 in relazione all'agire del Municipio di CO 2, ponendo a suo carico gli oneri processuali (dispositivo n. 2);

 

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

che RI 1 è proprietario di un fondo (part. __________) situato a Coldrerio, che confina a nord con i fondi appartenenti a CO 1 (part. __________ e __________, già part. __________ di proprietà del defunto marito __________);

che sulla part. __________ vi è una piscina esterna con una vasca idromassaggio, dotata di un sistema di ricircolo che genera delle cascate e di una termopompa collocata in un edificio vicino;

che questa piscina è stata oggetto di una licenza edilizia a posteriori del 10 luglio 2015 - parzialmente riformata dal Governo il 28 giugno 2016 - che ha limitato al periodo diurno (dalle 7.00 alle 19.00) il tempo di funzionamento dell'impianto di riciclo (cascate) e della vasca idromassaggio (che può inoltre essere usata solo per una media giornaliera di 30 minuti); un ricorso interposto da M__________ avverso il giudizio governativo è stato respinto da questo Tribunale il 2 agosto 2018 (STA 52.2016.434);

che a seguito di vicissitudini di cui si dirà se del caso più avanti, con scritto del 23 giugno 2023 RI 1 ha segnalato al Municipio di CO 2 il mancato rispetto delle predette condizioni d'esercizio (nel periodo notturno), chiedendo di ordinare in via cautelare la messa fuori esercizio dell'intero impianto e, nel merito, di imporre (in alternativa alla messa fuori uso definitiva) la posa di un sistema che permetta di verificare gli orari di funzionamento dei diversi impianti con uno storico di controllo e di revocare la predetta licenza edilizia qualora tale sistema non venga installato o in caso di ulteriori violazioni del permesso;

che il 12 luglio 2023, il Municipio ha informato il vicino di aver dato mandato alla polizia comunale di __________ di esperire dei controlli serali per verificare la situazione denunciata e che solo in seguito potrà determinarsi in base alle sue richieste;

che preso atto del rapporto di polizia (che in tre occasioni aveva accertato un funzionamento degli impianti dopo le 19.00), con decisione del 22 agosto 2023 il Municipio ha ordinato in via cautelare a CO 1 la messa fuori esercizio dell'intero impianto piscina, ingiungendole nel contempo di posare un sistema che consenta di appurare gli orari di funzionamento dei diversi impianti e ottenere uno storico di controllo; inoltre, ha aperto nei suoi confronti una procedura contravvenzionale;

che tale decisione non è stata comunicata al vicino, il quale aveva frattanto domandato al Municipio di trasmettergli gli accertamenti di polizia e rinnovato le sue richieste del 23 giugno 2023 (cfr. scritti del 2 e 17 agosto 2023);

che il 20 settembre 2023, RI 1 si è rivolto al Consiglio di Stato con un ricorso per denegata giustizia, postulando che al Municipio fosse fatto ordine di dar seguito alle sue richieste, emanando quindi una decisione di esecuzione delle prescrizioni d'esercizio confermate da questo Tribunale;

che con giudizio del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il ricorso (disp. n. 1), ponendo a carico di RI 1 la tassa di giustizia (fr. 400.-) e le ripetibili (fr. 600.-) da rifondere a CO 1 (disp. n. 2);

che il Governo ha considerato che, alla luce della predetta decisione municipale del 22 agosto 2023 (rimasta incontestata dal ricorrente dopo averne preso conoscenza), il gravame fosse divenuto privo d'oggetto; pronunciandosi sugli oneri processuali, ha poi ritenuto che il Municipio avesse agito in modo sufficientemente tempestivo alle segnalazioni del vicino, escludendo una violazione del principio di celerità;

che RI 1 impugna ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo quest'ultimo giudizio, limitatamente al dispositivo n. 2, di cui chiede l'annullamento;

che in sintesi, dopo aver messo in dubbio che il suo ricorso potesse effettivamente essere ritenuto privo d'oggetto (visto che il Municipio avrebbe finora reso solo un provvedimento cautelare), ritiene in ogni caso che spese e ripetibili avrebbero dovuto essere addebitate al Comune per i ritardi da esso accumulati e la mancata intimazione della decisione del 22 agosto 2023;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato; a identica conclusione pervengono il Municipio e CO 1, con argomenti di cui si dirà se del caso in appresso;

che in sede di replica e duplica, l'insorgente e la proprietaria della piscina esterna si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio;

 

 

considerato,                 in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario del fondo confinante a quello con la piscina, personalmente e direttamente toccato da giudizio impugnato che, evadendo il suo ricorso per denegata giustizia, gli ha addossato gli oneri processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; cfr. pure STA 52.2022.1 del 9 marzo 2023 consid. 1);

che l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che come visto, oggetto d'impugnazione è solo il dispositivo n. 2 del giudizio del Governo, che ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le ripetibili (cfr. petitum);

che nella misura in cui l'insorgente mette in dubbio che la decisione municipale del 22 agosto 2023 abbia effettivamente privato d'oggetto il suo ricorso per denegata giustizia, le sue censure risultano di riflesso inammissibili;

che ciò detto, nella decisione del Consiglio di Stato che ha addossato all'insorgente gli oneri processuali a fronte del presumibile esito del gravame stralciato dai ruoli (cfr. STA 52.2019.352 del 27 agosto 2021 consid. 1.3), non è ravvisabile alcun esercizio scorretto, segnatamente abusivo, del potere d'apprezzamento riservato dagli art. 47 cpv. 1 e 49 cpv. 1 LPAmm;

che secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole;

che l'autorità viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4);

che per valutare se abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a);

che in concreto dagli atti risulta che il Municipio, a seguito della segnalazione del ricorrente del 23 giugno 2023, non è rimasto passivo ma ha disposto degli accertamenti per verificare la situazione denunciata (cfr. scritto del 12 luglio 2023); dopo aver ricevuto il rapporto trasmessogli dalla polizia comunale il 3 agosto 2023 (cfr. doc. 7), in cui risultava che in 3 dei 15 controlli effettuati era stato constatato un funzionamento degli impianti dopo le 19.00 (pompa di riciclo, filtro o cascata della vasca), il Municipio ha poi emanato il citato provvedimento del 22 agosto 2023, facendo invero essenzialmente proprie le richieste del ricorrente;

che è ben vero che tale provvedimento non è stato intimato al vicino; non può tuttavia essere ignorato che, anche dopo averne preso conoscenza, l'insorgente ha comunque mantenuto la sua impugnativa, considerando la predetta decisione irrilevante ai fini dell'esito della procedura e contestando che l'avesse privata d'oggetto (cfr. replica pag. 4) - come invece poi concluso, peraltro in modo plausibile, dal Governo che ha stralciato il ricorso dai ruoli (disp. n. 1, qui non impugnato);

che a ciò aggiungasi che in concreto non risulta in ogni caso che il Municipio abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione, ma che abbia agito ancora in tempi ragionevoli, dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, così come indicato dalla precedente istanza;

che non portano ad altra conclusione le precedenti segnalazioni inoltrate dal ricorrente nell'estate del 2020 e nel 2022, posto come dagli atti emerga che anche in quei casi l'Esecutivo comunale fosse prontamente intervenuto, evadendo le doglianze del vicino (nel primo caso era stato riscontrato un guasto tecnico, mentre nel 2022 non era stata ravvisata una disattenzione delle prescrizioni d'esercizio, cfr. risposta del Municipio pag. 2, doc. 1-6, doc. C e G);

che in queste circostanze, immune da violazione del diritto è il giudizio impugnato che, considerando quindi la soccombenza del ricorrente, gli ha addossato la tassa di giustizia di fr. 400.- (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e imposto di rifondere alla resistente, assistita da una legale, un'indennità di fr. 600.- a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm);

che l'insorgente non contesta per il resto l'entità dei modici importi posti a suo carico dal Governo, nei quali non è d'altronde ravvisabile alcun esercizio abusivo del potere d'apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 LPAmm) che le predette norme gli riservano;


che, stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto;


che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) per la presente procedura è posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a rifondere alla resistente un'adeguata indennità per ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a rifondere a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede. All'insorgente va retrocessa la somma versata in eccesso a titolo di anticipo.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

     

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera