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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 gennaio 2024 (n. 172) del Consiglio di Stato che stralcia dai ruoli il suo ricorso per denegata giustizia del 20 settembre 2023 in relazione all'agire del Municipio di CO 2, ponendo a suo carico gli oneri processuali (dispositivo n. 2); |
ritenuto, in fatto
che RI 1 è
proprietario di un fondo (part. __________) situato a Coldrerio, che confina a
nord con i fondi appartenenti a CO 1 (part. __________ e __________, già part. __________
di proprietà del defunto marito __________);
che sulla part. __________ vi è una piscina esterna con una vasca
idromassaggio, dotata di un sistema di ricircolo che genera delle cascate e di
una termopompa collocata in un edificio vicino;
che questa piscina è stata oggetto di una licenza edilizia a posteriori del 10
luglio 2015 - parzialmente riformata dal Governo il 28 giugno 2016 - che ha
limitato al periodo diurno (dalle 7.00 alle 19.00) il tempo di funzionamento
dell'impianto di riciclo (cascate) e della vasca idromassaggio (che può inoltre
essere usata solo per una media giornaliera di 30 minuti); un ricorso
interposto da M__________ avverso il giudizio governativo è stato respinto da
questo Tribunale il 2 agosto 2018 (STA 52.2016.434);
che a seguito di vicissitudini di cui si dirà se del caso più avanti, con
scritto del 23 giugno 2023 RI 1 ha segnalato al Municipio di CO 2 il mancato
rispetto delle predette condizioni d'esercizio (nel periodo notturno),
chiedendo di ordinare in via cautelare la messa fuori esercizio dell'intero
impianto e, nel merito, di imporre (in alternativa alla messa fuori uso
definitiva) la posa di un sistema che permetta di verificare gli orari di
funzionamento dei diversi impianti con uno storico di controllo e di revocare la
predetta licenza edilizia qualora tale sistema non venga installato o in caso
di ulteriori violazioni del permesso;
che il 12 luglio 2023, il Municipio ha informato il vicino di aver dato mandato
alla polizia comunale di __________ di esperire dei controlli serali per
verificare la situazione denunciata e che solo in seguito potrà determinarsi in
base alle sue richieste;
che preso atto del rapporto di polizia (che in tre occasioni aveva accertato un
funzionamento degli impianti dopo le 19.00), con decisione del 22 agosto 2023
il Municipio ha ordinato in via cautelare a CO 1 la messa fuori esercizio dell'intero
impianto piscina, ingiungendole nel contempo di posare un sistema che consenta
di appurare gli orari di funzionamento dei diversi impianti e ottenere uno
storico di controllo; inoltre, ha aperto nei suoi confronti una procedura
contravvenzionale;
che tale decisione non è stata comunicata al vicino, il quale aveva frattanto domandato
al Municipio di trasmettergli gli accertamenti di polizia e rinnovato le sue
richieste del 23 giugno 2023 (cfr. scritti del 2 e 17 agosto 2023);
che il 20 settembre 2023, RI 1 si è rivolto al Consiglio di Stato con un
ricorso per denegata giustizia, postulando che al Municipio fosse fatto ordine di
dar seguito alle sue richieste, emanando quindi una decisione di esecuzione delle
prescrizioni d'esercizio confermate da questo Tribunale;
che con giudizio del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha stralciato dai
ruoli il ricorso (disp. n. 1), ponendo a carico di RI 1 la tassa di giustizia
(fr. 400.-) e le ripetibili (fr. 600.-) da rifondere a CO 1 (disp. n. 2);
che il Governo ha considerato che, alla luce della predetta decisione municipale
del 22 agosto 2023 (rimasta incontestata dal ricorrente dopo averne preso
conoscenza), il gravame fosse divenuto privo d'oggetto; pronunciandosi sugli
oneri processuali, ha poi ritenuto che il Municipio avesse agito in modo
sufficientemente tempestivo alle segnalazioni del vicino, escludendo una
violazione del principio di celerità;
che RI 1 impugna ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo quest'ultimo
giudizio, limitatamente al dispositivo n. 2, di cui chiede l'annullamento;
che in sintesi, dopo aver messo in dubbio che il suo ricorso potesse effettivamente
essere ritenuto privo d'oggetto (visto che il Municipio avrebbe finora reso
solo un provvedimento cautelare), ritiene in ogni caso che spese e ripetibili
avrebbero dovuto essere addebitate al Comune per i ritardi da esso accumulati e
la mancata intimazione della decisione del 22 agosto 2023;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato; a
identica conclusione pervengono il Municipio e CO 1, con argomenti di cui si
dirà se del caso in appresso;
che in sede di replica e duplica, l'insorgente e la proprietaria della piscina esterna
si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di
giudizio;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art.
21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
705.100);
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario del fondo confinante
a quello con la piscina, personalmente e direttamente toccato da giudizio
impugnato che, evadendo il suo ricorso per denegata giustizia, gli ha addossato
gli oneri processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; cfr. pure STA
52.2022.1 del 9 marzo 2023 consid. 1);
che l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm);
che come visto, oggetto d'impugnazione è solo il dispositivo n. 2 del giudizio
del Governo, che ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le
ripetibili (cfr. petitum);
che nella misura in cui l'insorgente mette in dubbio che la decisione municipale
del 22 agosto 2023 abbia effettivamente privato d'oggetto il suo ricorso per
denegata giustizia, le sue censure risultano di riflesso inammissibili;
che ciò detto, nella decisione del Consiglio di Stato che ha addossato all'insorgente
gli oneri processuali a fronte del presumibile esito del gravame stralciato dai
ruoli (cfr. STA 52.2019.352 del 27 agosto 2021 consid. 1.3), non è ravvisabile
alcun esercizio scorretto, segnatamente abusivo, del potere d'apprezzamento
riservato dagli art. 47 cpv. 1 e 49 cpv. 1 LPAmm;
che secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che sancisce il principio di
celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative
ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole;
che l'autorità viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe
pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di
procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la
complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella
lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II
486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4);
che per valutare se abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua
decisione occorre segnatamente verificare se vi siano circostanze che
giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144 II 486 consid. 3.2,
125 V 188 consid. 2a);
che in concreto dagli atti risulta che il Municipio, a seguito della
segnalazione del ricorrente del 23 giugno 2023, non è rimasto passivo ma ha
disposto degli accertamenti per verificare la situazione denunciata (cfr.
scritto del 12 luglio 2023); dopo aver ricevuto il rapporto trasmessogli dalla
polizia comunale il 3 agosto 2023 (cfr. doc. 7), in cui risultava che in 3 dei
15 controlli effettuati era stato constatato un funzionamento degli impianti dopo
le 19.00 (pompa di riciclo, filtro o cascata della vasca), il Municipio ha poi
emanato il citato provvedimento del 22 agosto 2023, facendo invero
essenzialmente proprie le richieste del ricorrente;
che è ben vero che tale provvedimento non è stato intimato al vicino; non può
tuttavia essere ignorato che, anche dopo averne preso conoscenza, l'insorgente ha
comunque mantenuto la sua impugnativa, considerando la predetta decisione irrilevante
ai fini dell'esito della procedura e contestando che l'avesse privata
d'oggetto (cfr. replica pag. 4) - come invece poi concluso, peraltro in modo
plausibile, dal Governo che ha stralciato il ricorso dai ruoli (disp. n. 1, qui
non impugnato);
che a ciò aggiungasi che in concreto non risulta in ogni caso che il Municipio
abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione, ma che abbia
agito ancora in tempi ragionevoli, dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti
necessari, così come indicato dalla precedente istanza;
che non portano ad altra conclusione le precedenti segnalazioni inoltrate dal ricorrente
nell'estate del 2020 e nel 2022, posto come dagli atti emerga che anche in quei
casi l'Esecutivo comunale fosse prontamente intervenuto, evadendo le doglianze del
vicino (nel primo caso era stato riscontrato un guasto tecnico, mentre nel 2022
non era stata ravvisata una disattenzione delle prescrizioni d'esercizio, cfr.
risposta del Municipio pag. 2, doc. 1-6, doc. C e G);
che in queste circostanze, immune da violazione del diritto è il giudizio impugnato
che, considerando quindi la soccombenza del ricorrente, gli ha addossato la
tassa di giustizia di fr. 400.- (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e imposto di rifondere
alla resistente, assistita da una legale, un'indennità di fr. 600.- a titolo di
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm);
che l'insorgente non contesta per il resto l'entità dei modici importi posti a
suo carico dal Governo, nei quali non è d'altronde ravvisabile alcun esercizio
abusivo del potere d'apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 LPAmm) che le predette
norme gli riservano;
che, stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto;
che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) per la presente
procedura è posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a
rifondere alla resistente un'adeguata indennità per ripetibili per questa sede
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a rifondere a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede. All'insorgente va retrocessa la somma versata in eccesso a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera