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Incarto n.
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Lugano 2 ottobre 2025 |
In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliere: |
Mariano Morgani |
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2024 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4
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contro |
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la decisione del 31 gennaio 2024 (n. 492) del Consiglio di Stato che respinge il loro ricorso contro la risoluzione del 6 aprile 2022 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato all'CO 1 la licenza edilizia parziale per realizzare il progetto “Mountain bike Monte San Giorgio - tracciati prioritari” nei comuni di Mendrisio (quartieri di Meride, Rancate e Tremona), Riva San Vitale e Brusino Arsizio; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda di
costruzione del 10 febbraio 2021 l'CO 1 ha chiesto ai Municipi di Mendrisio,
Riva San Vitale e Brusino Arsizio le licenze edilizie per realizzare nei
rispettivi comuni il progetto “Mountain Bike Monte San Giorgio - tracciati
prioritari”. Il progetto mira principalmente a posizionare il Monte San Giorgio
e le sue strutture ricettive nel contesto regionale e interregionale dei
percorsi per mountain bike (MTB), sfruttando le possibilità di collegamento ai
comparti del Monte Arbostora, della Piana del Laveggio e del Monte Generoso e
ai rispettivi percorsi esistenti (iscritti nel portale Svizzera Mobile).
Prospetta quindi la creazione sul Monte San Giorgio di una serie di tracciati
per MTB che mettano in rete il maggior numero possibile di oggetti di interesse
e strutture già esistenti (quali ad es. la funivia Serpiano-Brusino, l'hotel
Serpiano, l'Alpe di Brusino con l'omonimo grotto e altre strutture e aziende
della regione). In particolare, il progetto prevede di realizzare i seguenti
tracciati prioritari, per lo più situati in territorio fuori della zona
edificabile: due discese Serpiano-Brusino Arsizio (di ca. 2.8 e 4 km), 5
loop nelle zone Serpiano, Alpe di Brusino e Meride (circuiti di lunghezza
variabile, di ca. 15 km in tutto) e un circuito Capolago-Riva San
Vitale-Meride-Alpe Brusino-Capolago (di ca. 21 km, che nel tratto di 6 km
tra Capolago e la zona Ronchetto di Mendrisio si riallaccia al percorso
esistente Piano del Laveggio Bike), oltre a un Bike park vicino all'hotel
Serpiano.
b. La domanda di costruzione, pubblicata contemporaneamente nei tre comuni
interessati, ha suscitato diverse opposizioni, tra cui quella inoltrata da RI 1,
agente per sé e per RI 2, unitamente alla RI 3, per sé e per RI 4.
c. Dopo aver raccolto un complemento di documentazione, in sede di avviso
cantonale (n. 117404) i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno
formulato un'opposizione parziale al
progetto, in
particolare per quanto riguarda i loop 3 e 5, preavvisando invece
favorevolmente gli altri tracciati proposti, a determinate condizioni.
d. Fatto proprio tale avviso, con separate decisioni il 6 aprile 2022 i
Municipi di Mendrisio, Brusino Arsizio e Riva San Vitale hanno rilasciato le
licenze edilizie parziali per la realizzazione del progetto nei rispettivi
comuni, ad eccezione dei loop 3 e 5, evadendo nel contempo le
opposizioni pervenute.
B. Con giudizio del 31
gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso
interposto dalle predette associazioni contro la licenza edilizia parziale
concessa dal Municipio di Mendrisio.
In sintesi, premesso che esulavano dalla procedura le censure relative agli
interventi autorizzati nei comuni di Brusino Arsizio e Riva San Vitale - contro
i quali le insorgenti non erano insorte - il Governo, dopo aver disatteso una
censura relativa alla pubblicazione della domanda, ha anzitutto stabilito che
il progetto previsto lungo i sentieri escursionistici esistenti non richiedeva
una pianificazione preventiva, ma un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art.
24 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS
700). Ha quindi ritenuto date le premesse per il rilascio di una tale
autorizzazione, ammettendo il requisito dell'ubicazione vincolata e l'assenza
di interessi preponderanti contrari, escludendo una lesione dell'art. 6 della
legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966
(LPN; RS 451) in relazione all'oggetto Monte San Giorgio, iscritto nell'inventario
federale dei paesaggi, siti e monumenti d'importanza nazionale (IFP). Ha infine
escluso la sussistenza di un compito della Confederazione in base all'art. 2
LPN, negando che dovesse essere obbligatoriamente raccolta una perizia dalla
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFPN) ex
art. 7 cpv. 2 LPN.
C. Contro tale giudizio,
le medesime associazioni insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone in sostanza l'annullamento insieme alla licenza
edilizia parziale rilasciata dal Municipio di Mendrisio o, in via subordinata,
che gli atti siano rinviati al Governo per nuova pronuncia, previa perizia
della CFPN.
In sunto, dopo aver ripercorso i fatti, le insorgenti precisano anzitutto di essersi
opposte anche alla domanda pubblicata nei comuni di Brusino Arsizio e Riva San
Vitale; i due Municipi avrebbero però omesso di notificargli le relative
licenze edilizie parziali (ciò da cui non potrebbe derivar loro alcun
pregiudizio), che esse avrebbero comunque contestato davanti al Governo, il
quale a torto non è entrato nel merito delle loro censure. Nel merito,
ribadiscono poi in particolare che il progetto violerebbe l'obbligo di
pianificare (art. 2 LPT); una pianificazione dei percorsi per mountain bike sarebbe
del resto prevista anche dalla legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo
2022 (LVC; RS 705), oltre che dalla revisione
in corso della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9
febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100). Al riguardo rilevano l'estensione dei
tracciati autorizzati (ca. 36 km), che non interesserebbero solo dei sentieri
esistenti, posto che almeno uno sarebbe completamente nuovo (a Brusino
Arsizio), mentre più della metà richiederebbe interventi equivalenti alla
costruzione ex novo di un percorso, non essendo agibili o percorribili con le
mountain bike (in parte anche per motivi legati all'eccessiva pendenza).
Eccessivo sarebbe pure l'impatto delle piste sul contesto geomorfologico (dal
profilo dell'erosione del terreno, della tranquillità degli spazi forestali,
della regolazione del flusso di visitatori, ecc.).
Sostengono che, anche se non richiedesse una preventiva pianificazione,
il progetto si porrebbe in ogni caso in conflitto con l'IFP: premesso che il
rilascio di un'autorizzazione ex art. 24 LPT costituirebbe, contrariamente a
quanto indicato dal Governo, un compito della Confederazione, le ricorrenti
spiegano come il progetto comporti un intervento grave sull'oggetto
inventariato Monte San Giorgio (alla luce degli obbiettivi di protezione n. 2,
6 e 17), inammissibile in base all'art. 6 LPN. Lo stesso avrebbe inoltre
imposto una perizia da parte della CFPN. Infine, precisano che anche se l'impatto
sull'oggetto inventariato fosse considerato solo lieve, la controversa
autorizzazione avrebbe almeno dovuto imporre delle condizioni mitigative.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene l'Ufficio delle domande di costruzione
(riportando le ulteriori prese di posizione dell'Ufficio della natura e del
paesaggio e della Sezione della mobilità), come pure il Municipio di Mendrisio
e l'CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.
E. In sede di replica e
duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni
e domande di giudizio, in parte sviluppando le rispettive tesi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
l'abilitazione a insorgere delle ricorrenti, rientranti nel novero delle
organizzazioni legittimate a opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LE e,
pertanto, anche a ricorrere ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LE (cfr. STA
52.2022.346 dell'8 marzo 2024 consid. 1.1, 52.2017.192 del 19 luglio 2017
consid. 2), rispettivamente legittimate a ricorrere in base all'art. 12 LPN
(cfr. la relativa ordinanza federale del 27 giugno 1990 [RS 814.076] in cui
figurano RI 2 e RI 4), ritenuto che, contrariamente a quanto assunto dal
Governo, per costante giurisprudenza il rilascio di un'autorizzazione
eccezionale ex art. 24 LPT configura un compito della Confederazione ai sensi
dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LPN (cfr. DTF 136 II 214 consid. 3 e rimandi).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo postulato dalle ricorrenti non appare idoneo a
portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Per quanto qui di
rilievo, la situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dai
piani e dalle diverse fotografie agli atti.
2. Qui oggetto
della lite è unicamente il giudizio del Governo che ha respinto il gravame
interposto dalle insorgenti contro la licenza edilizia parziale rilasciata dal
Municipio di Mendrisio. Infatti, se è ben vero che le associazioni ricorrenti
risultano aver inoltrato la loro opposizione a tutti e tre i Municipi (cfr.
doc. P1 e P3), a differenza di quanto eccepiscono nei loro allegati, le stesse -
assistite da un legale - non risultano essere insorte dinnanzi all'Esecutivo
cantonale anche contro i permessi parziali del 6 aprile 2022 rilasciati dai
Municipi di Brusino Arsizio e Riva San Vitale (cfr. ricorso pag. 1 e petitum
a pag. 9, che fa solo riferimento alla licenza edilizia parziale concessa
dalla Città di Mendrisio). Permessi che, sebbene non siano stati loro intimati,
le insorgenti avrebbero potuto e dovuto in buona fede impugnare entro 30 giorni
dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza (cfr. art. 68 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2020.464
del 14 marzo 2022 consid. 2.2), ovvero - al più tardi - quando hanno consultato
gli atti davanti al Governo, prima dell'inoltro della replica (cfr. incarto
municipale, doc. 2 e 3). Queste autorizzazioni, cresciute in giudicato, esulano
quindi dalla presente procedura, ancorché non sia ben data di vedere la loro
portata pratica senza il permesso parziale per il territorio di Mendrisio
(toccato parzialmente da quasi tutti i tracciati). Al di là di questa
considerazione, ai fini del presente giudizio - e in particolare dell'obbligo
di pianificare che verrà esaminato qui di seguito - va comunque osservato che i
tratti dei percorsi che si snodano nel comune di Mendrisio non possono essere
valutati in modo astratto e isolato, indipendentemente dal progetto complessivo
di cui sono parte integrante (cfr. STF 1C_71/2015 del 23 giugno 2015 consid. 6;
inoltre, STF 1C_238/2021 del 27 aprile 2022 consid. 1.5).
3. 3.1. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, un progetto fuori della zona edificabile
non può beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT
se la natura, le dimensioni o le ripercussioni dell'intervento sul territorio e
sull'ambiente risultano essere tanto incisive da poter essere valutate
adeguatamente soltanto nell'ambito di una procedura pianificatoria. La
questione di sapere se un progetto ha un'incidenza territoriale tale da
richiedere la preventiva modifica o adozione di un piano dell'utilizzazione
discende dall'obbligo di pianificare (art. 2 LPT), dagli scopi e dai principi pianificatori
(art. 1 e 3 LPT), dal piano direttore cantonale (art. 6 segg. LPT) e dall'importanza
dell'intervento alla luce delle garanzie procedurali sancite dalla legge (art.
4 e 33 LPT). L'obbligo di pianificare mira ad assicurare che per simili
progetti la ponderazione dei diversi interessi in gioco (art. 3 OPT), che è
richiesta anche per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24
LPT, avvenga con la partecipazione della popolazione (cfr. DTF 129 II 63
consid. 2.1, 124 II 252 consid. 3; STF 1C_585/2022 del 31
agosto 2023 consid. 5.2.1; Peter Hänni,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2022, pag. 116 seg.). Costituiscono
dei criteri per delimitare l'obbligo di cui all'art. 2 LPT l'estensione territoriale
del progetto, il grado di necessità di una regolamentazione (importanti effetti
sull'ambiente, necessità di coordinamento con altre attività a incidenza
territoriale, ecc.), come pure la circostanza che per un determinato impianto
sia prescritto un esame di impatto ambientale (cfr. STF 1C_141/2021 del 2
maggio 2022 consid. 3.4; Hänni, op.
cit., pag. 116 seg.). L'obbligo di pianificare è stato tra l'altro ammesso per
la realizzazione di un centro sportivo (DTF 114 Ib 180 consid. 3cb), l'ingrandimento
di un posteggio di 120 posti (DTF 115 Ib 508 consid. 6), un'area di sosta per
nomadi relativamente importante (DTF 129 II 321 consid. 3.3) e l'ampliamento di
un complesso di serre su una superficie di 5'440 m2 (DTF 116 Ib 131
consid. 4b). È invece stato negato per l'ampliamento di un percorso di 600 m
destinato a pedoni e biciclette (STF 1C_284/2021 del 18 luglio 2022 consid. 4).
3.2. Per quanto riguarda la legislazione in materia di reti di vie ciclabili,
va anzitutto rilevato che, in attuazione del mandato conferito dall'art. 88
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101) - modificato a seguito della votazione popolare del 23
settembre 2018 - il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la legge federale sulle
vie ciclabili del 18 marzo 2022 (LVC; RS 705). Questa legge, che si orienta per
contenuti e struttura alla legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri
del 4 ottobre 1985 (LPS; RS 704), stabilisce tra l'altro i principi che i
Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, nella realizzazione
e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili (art. 1 lett. a LVC). In base
all'art. 2 LVC, le reti di vie ciclabili sono vie di comunicazione per ciclisti
interconnesse, continue e dotate delle opportune infrastrutture; esse possono
essere per la mobilità quotidiana (art. 3) o per il tempo libero (art. 4).
Queste ultime servono soprattutto allo svago e sono generalmente situate all'esterno
dei comprensori insediativi (art. 4 cpv. 1 LVC); comprendono strade,
ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain
bike e infrastrutture simili ed allacciano e collegano in particolare zone e
paesaggi adatti allo svago, nonché attrazioni turistiche, fermate dei trasporti
pubblici, impianti per il tempo libero e turistici (art. 4 cpv. 2 e 3 LVC).
La LVC sancisce l'obbligo di pianificazione. L'art. 5 cpv. 1 stabilisce in
particolare che i Cantoni provvedono affinché le reti di vie ciclabili,
esistenti e previste, per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano
stabilite in appositi piani (lett. a). I piani sono vincolanti; i Cantoni ne
determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di
stesura e modifica (cpv. 2), ritenuto che le persone e le organizzazioni
interessate devono essere coinvolte nella pianificazione (cpv. 3). Come per la
LPS, l'obbligo per i Cantoni di pianificare le reti ciclabili costituisce uno
degli elementi centrali delle norme di principio federali. La pianificazione è
infatti da intendersi come un processo di risoluzione sistematica dei problemi
da cui scaturisce il piano (cfr. messaggio del 19 maggio 2021 concernente la
legge sulle ciclovie, commento all'art. 5). In quest'attività va tenuto conto
degli obbiettivi qualitativi di carattere generale definiti dai relativi
principi (cfr. art. 6 e 8 LVC). L'obbligo di pianificazione prevede inoltre un
adeguato coordinamento delle reti ciclabili tra loro e con le altre attività di
incidenza territoriale (cfr. art. 7 LVC). La LVC impartisce ai Cantoni un
termine di 5 anni dalla sua entrata in vigore per la stesura dei piani di cui
all'art. 5 cpv. 1 (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. a LVC).
3.3. A livello cantonale, la legge sulle strade del 23 marzo 1986 (Lstr; RL
725.100) disciplina la pianificazione, attuazione e manutenzione dei percorsi
ciclabili (art. 43a segg.). Secondo l'art. 43a cpv. 1 Lstr, il Cantone
pianifica i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale o regionale
tramite il piano cantonale dei trasporti previsto dall'art. 7, ossia il piano previsto
dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di
infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 (RL 751.100), che è
lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale anche in materia
stradale, adottato dal Consiglio di Stato e integrato nel piano direttore
cantonale (cfr. art. 3 e 7 della predetta legge). In base all'art. 43a cpv. 2
Lstr, i percorsi ciclabili locali sono definiti dai piani regolatori comunali.
Di principio i percorsi ciclabili sono attuati sulle strade già esistenti e
ritenute idonee, tramite la posa della segnaletica (cfr. art. 43b cpv. 1 e 2
Lstr). Ove non fosse possibile o opportuno far capo alle strade già esistenti,
l'ente pubblico competente (cfr. art. 43b cpv. 4 e 5 Lstr) provvede alla
realizzazione delle necessarie opere stradali (piste ciclabili, corsie
ciclabili e simili) e ai necessari cambiamenti di funzione secondo la procedura
stabilita dalla Lstr (art. 43b cpv. 3 Lstr), ovvero tramite il progetto
stradale cantonale o comunale (cfr. art. 9 segg. e 30 segg. Lstr).
3.4. Il 20 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio (n.
8605) per la nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain
bike (nLCPS). Il disegno di legge riprende e rielabora l'attuale legge sui
percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100),
che prevede di abrogare, introducendo anche le basi legali per gestire la rete
dei percorsi per MTB. Per quanto qui interessa, esso attribuisce al Cantone il
compito di pianificare la rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike d'importanza
cantonale, mediante il relativo piano cantonale, secondo una procedura che
riprende essenzialmente quella attualmente prevista per il piano cantonale
della rete dei sentieri escursionistici (cfr. art. 5 seg. nLCPS e art. 7 cpv.
1, 8 e 9 LCPS; cfr. messaggio citato pag. 5; inoltre, STA 90.2016.38 del 6
marzo 2018 consid. 2.3). I sentieri e i percorsi per mountain bike di
importanza locale sono invece pianificati dal Comune mediante il piano
regolatore (art. 14 nLCPS).
L'attuazione dei percorsi per mountain bike di interesse cantonale è affidata
all'organizzazione turistica regionale (che elabora il progetto, il preventivo
e un piano di finanziamento per la costruzione, cfr. art. 9 nLCPS); quella dei
percorsi per MTB di interesse locale, al Municipio (cfr. art. 15 nLCPS).
4. 4.1. In
concreto, il Consiglio di Stato ha escluso che il progetto avesse effetti
considerevoli sul territorio e sull'ambiente e che esigesse una pianificazione
preventiva, anziché un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (trattandosi
di interventi ubicati fuori della zona edificabile, in particolare in zona
agricola e forestale). Ha in particolare ritenuto che l'intervento previsto su
dei sentieri e percorsi esistenti - che sarebbero tutti iscritti nel piano
cantonale della rete dei sentieri escursionistici e/o nei piani regolatori
comunali - non modificasse sostanzialmente il comparto in esame, ma adeguasse
solo questi sentieri e percorsi, già utilizzati sia dai pedoni che dai ciclisti
e MTB (conformemente alle norme federali, cantonale e dei PR dei tre comuni
interessati che ammettono, se compatibile, il transito di ciclisti su strade e
percorsi pedonali, forestali e sentieri escursionistici). Il progetto
interverrebbe puntualmente, garantendo la sicurezza e convivenza tra i diversi
utilizzatori; i tratti toccati continuerebbero a essere percorribili sia dai
pedoni, che dai ciclisti e MTB. In assenza di una legge formale che regoli
espressamente il piano dei percorsi di MTB sui sentieri e percorsi pedonali, ha
aggiunto, vigerebbe il principio del mantenimento dei sentieri ai sensi
degli art. 1 LCPS e 6 LPS.
4.2. Tale conclusione non può essere confermata.
Anzitutto va rilevato che il controverso progetto, che non ha una semplice
portata locale, interessa una vasta superficie, trattandosi di percorsi per MTB
che - anche al netto dei tratti non approvati (loop 3 e 5) e di
eventuali sovrapposizioni (cfr. piano del tracciato n. 2188.33.004) - si
sviluppano per almeno una trentina di km. Contrariamente a quanto indicato dal
Governo (oltre che dall'autorità dipartimentale, cfr. avviso cantonale e
risposta dell'UDC), i tracciati non riguardano solo percorsi e sentieri esistenti,
designati nel piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici e/o nei
piani regolatori. Non è ad esempio compreso nel piano cantonale il tratto di
almeno 3 km del circuito di Capolago, che dall'Alpe di Brusino scende verso
Riva San Vitale, o il tratto di oltre 1 km del loop 2 a Meride, tra il
confine con l'Italia e la zona del Crocefisso (prima dell'incrocio con il
sentiero geopaleontologico), o ancora il tratto della discesa 1 sopra Brusino
Arsizio evocato dalle insorgenti (dopo la progressiva 1'500; cfr. piano del
tracciato). I predetti itinerari non figurano in buona parte neppure tra le
percorrenze pedonali inserite nei PR (cfr. in particolare piano del traffico di
Mendrisio, sezione Meride e piano del traffico di Brusino Arsizio). A ciò
aggiungasi che, per stessa ammissione del progetto, almeno 6-7 km dei tracciati
previsti non sono ad ogni modo sentieri preesistenti di fatto già percorribili
in mountain bike (cfr. piano stato tracciati e interventi tipo, tratti rossi e
gialli), come ben si evince anche dalle fotografie agli atti (cfr. ad es. foto
58-66 e 68-71, nonché immagini di cui ai doc. L1 e L2 annessi alla replica
delle ricorrenti al Governo). Anzi, a ben vedere in parte non lo sono neppure a
piedi (cfr. ad es. foto 41-55 relative al predetto tratto di almeno 3 km del
circuito di Capolago, che dall'Alpe di Brusino scende verso Riva San Vitale, in
cui non v'è praticamente (più) traccia di un sentiero, al di là del richiamo
dell'CO 1 alla vecchia carta nazionale). È quindi evidente che - a prescindere dai
lavori descritti in modo generico dal progetto o mediante semplici “interventi
tipo” (cfr. piano stato tracciati e interventi tipo e relazione tecnica) - sul
terreno dovranno necessariamente essere effettuati interventi anche di una
certa importanza, non limitati a mere opere di manutenzione o di sistemazione
puntuale delle preesistenze.
Non può inoltre essere ignorato che il progetto - che mira dichiaratamente a
creare una nuova rete strategica di tracciati per MTB su scala regionale e
cantonale (cfr. relazione tecnica, pag. 1 segg.) - ha un sicuro impatto sul
paesaggio e sull'ambiente. Ha ad esempio un'incidenza dal profilo della
protezione del paesaggio (interessando l'oggetto iscritto nell'IFP n. 1804,
Monte San Giorgio, che è anche compreso nella lista del patrimonio naturale
mondiale dell'UNESCO; cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1) e dell'area forestale (i
percorsi per MTB costituiscono quantomeno delle utilizzazioni nocive ai sensi
dell'art. 16 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 [LFo; RS
921.0]; cfr. DTF 139 II 134 consid. 6.2; STA 52.2011.483 del 1° febbraio 2012
consid. 4.2). Influisce inoltre sulla protezione delle acque, nella misura in
cui tocca parzialmente delle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e S3
(cfr. STF 1C_128/2024 del 18 marzo 2025 consid. 4) e richiede l'attraversamento
di diversi riali mediante la costruzione di nuove passerelle (cfr. piano stato
tracciati e interventi tipo; anche se i percorsi pedonali e i sentieri possono
essere considerati a ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 dell'ordinanza
sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 [OPAc; RS 814.201], ciò non
significa che possano essere realizzati ovunque all'interno di questo spazio,
cfr. STF 1C_654/2021 del 28 novembre 2022 consid. 4 in URP 2023 pag. 208
segg.). La nuova rete di percorsi per mountain bike interessa poi delle zone di
caccia (peraltro, diversamente da quanto indicato nella planimetria situazione
esistente, sub elementi di tutela ambientale “bandita di caccia al cervo”, la
bandita riguarda la caccia alta ed è limitata ad un'area attorno alla vetta del
San Giorgio, non toccata dai tracciati, cfr. decreto esecutivo bandite di
caccia 2021-2026 del 7 luglio 2021, FU 27/2021 pag. 210 segg.), come pure dei
sentieri escursionistici (cfr. planimetria citata, sub percorsi concomitanti),
comportando quindi dei possibili conflitti tra le diverse attività a incidenza
territoriale ammesse, che vanno di principio risolti nel quadro della
pianificazione (cfr. pure Thierry Largey,
L'utilisation sans dangers de randonnée pedestre, in: Perrier
Depeursinge/Dongois/Garbarski/Lombardini/Macaluso (curatori), Cimes et
Châtiments Mélanges en l'honneur du Professeur Laurent Moreillon, Berna 2022,
pag. 276 seg.). Già solo alla luce di questi aspetti - e a prescindere dagli
ulteriori elementi di tutela ambientale risultanti dal progetto (cfr.
planimetria citata) - occorre quindi concludere che nel suo complesso il
progetto non può essere approvato mediante un'autorizzazione eccezionale in
base all'art. 24 LPT, ma richiede una preventiva procedura pianificatoria ai
sensi della giurisprudenza sopraesposta (cfr. consid. 3.1). Procedura nell'ambito
della quale va valutata compiutamente la nuova rete d'importanza regionale e
cantonale di percorsi per MTB, ponderando tutti gli interessi rilevanti, con la
partecipazione della popolazione. A maggior ragione vale questa conclusione se
si tiene conto che, come accennato, anche la LVC entrata in vigore il 1°
gennaio 2023 - ovvero prima dell'emanazione del giudizio impugnato e che il
Governo avrebbe quindi dovuto considerare (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b,
I-1991 n. 23; STA 52.2019.550 del 27 agosto 2021 consid. 2.1 e rinvii) - impone
espressamente ai Cantoni di pianificare anche le reti di vie ciclabili per il
tempo libero, esistenti e previste (cfr. art. 5 LVC).
4.3. Già solo a fronte
di queste considerazioni, il giudizio del Governo che ha tutelato la licenza
edilizia parziale rilasciata dal Municipio di Mendrisio non può pertanto essere
confermato.
5. 5.1. Stante
quanto precede, il ricorso è accolto. Il giudizio del Governo è di conseguenza
annullato, insieme alla licenza edilizia parziale rilasciata dal Municipio di
Mendrisio all'CO 1.
5.2. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art.
47 cpv. 1 e 6 LPAmm). L'CO 1 è per contro tenuta a rifondere alle insorgenti un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) per le due sedi di
giudizio.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 31 gennaio 2024 (n. 492) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia parziale del 6 aprile 2022 rilasciata dal Municipio di Mendrisio all'CO 1.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Alle insorgenti va retrocesso l'importo di fr.
2'000.- versato a titolo di anticipo.
L'CO 1 è tenuta a rifondere alle ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il cancelliere