Incarto n.
52.2025.114

 

Lugano

21 maggio 2025  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2025 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinata da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 marzo 2025 (n. 1062) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 22 novembre 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo e le ha ordinato di sottoporsi a perizia specialistica;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

che il 28 agosto 2024 RI 1 (1989), mentre circolava sull'autostrada A2 (in prossimità dell'area di servizio di __________) alla guida del suo veicolo con a bordo i due figli (2018 e 2019), è incorsa in un incidente, a causa di un improvviso malore seguito da episodio sincopale; in quel frangente, la Polizia cantonale le ha sequestrato precauzionalmente la licenza di condurre;
che dopo averle provvisoriamente restituito la patente l'11 settembre 2024, preso atto del rapporto di polizia del 16 novembre 2024, con decisione del 22 novembre 2024 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, le ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato e ordinato di sottoporsi a perizia specialistica presso un medico del traffico SSML, richiamando in particolare gli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

che il 12 marzo 2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla conducente avverso tale risoluzione; in estrema sintesi, a fronte delle circostanze in cui si era verificato il sinistro,  anche alla luce della documentazione medica esibita dall'insorgente, che non attestava la totale assenza di problematiche mediche né la sua attitudine alla guida, ha confermato l'esistenza dei seri dubbi in merito, tutelando i provvedimenti disposti dall'autorità dipartimentale;

che contro tale giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione dipartimentale e le sia restituita la patente, previa restituzione dell'effetto sospensivo al gravame; richiamata la documentazione già prodotta e ulteriori atti medici, l'insorgente esclude in sostanza che sussistano ancora indizi concreti di una sua inidoneità alla guida, tali da giustificare le misure ordinate nei suoi confronti;

che in sede risposta la Sezione della circolazione produce la perizia di medicina del traffico del 17 aprile 2025 (della dr. med. __________), a cui l'insorgente si è frattanto sottoposta, la quale conclude che la stessa è attualmente idonea alla guida dal profilo medico, indicando però che dovrà sottoporsi a una valutazione specialistica di psicologia del traffico; l'autorità dipartimentale ritiene quindi che siano ora dati i presupposti per annullare la revoca preventiva;

che la risposta del Governo è invece stata estromessa dall'incarto, siccome tardiva (cfr. decreto del 5 maggio 2025);

che in sede di replica l'insorgente osserva che, con la restituzione della patente prospettata dalla Sezione della circolazione, la presente procedura diverrà priva d'oggetto; conferma inoltre la sua piena disponibilità a sottoporsi all'esame di psicologia del traffico;

che con le sue ulteriori osservazioni l'autorità dipartimentale ribadisce essenzialmente che non sussistono ora impedimenti ad annullare la revoca preventiva, per poi procedere all'ulteriore valutazione a cura dello psicologo del traffico;

 

considerato,                 in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, rivolto contro una decisione cautelare (cfr. DTF 150 II 537 consid. 2; STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rinvii), è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm) e quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica; la norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e);

che anche in assenza di una comunicazione di un medico (cfr. art. 15d lett. e LCStr), malattie fisiche o psichiche possono far suscitare dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. DTF 150 II 537 consid. 4.4; Expertengruppe Verkehrssicherheit, Leitfaden Fahreignung del 27 novembre 2020 [Leitfaden Fahreignung], pag. 19);

 

                                       che secondo la predetta direttiva, i disturbi della coscienza al volante (Bewusstseinsstörungen am Steuer) - di cui possono costituire indizi vuoti di memoria, “blackout”, offuscamenti della vista (Schwarz werden vor Augen), brevi svenimenti (kurzes Wegtreten), particolari circostanze a monte (ad es. malessere, considerevole stress psicologico, ecc.) - richiedono di regola un'esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico di livello 4 (Leitfaden Fahreignung, pag. 19, cifra 4, D1);

che secondo l'art. 30 OAC, se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo;

che per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_260/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 4.2; cfr. pure per il caso della perdita di coscienza al volante, Leitfaden Fahreignung, pag. 19, cifra 4, D1);

che in concreto, a seguito dell'episodio occorso il 28 agosto 2024 all'insorgente (che mentre circolava sull'autostrada, a causa di un malore, seguito da breve perdita di conoscenza, è andata a collidere contro lo spartitraffico centrale e il guidovia laterale, fortunatamente con soli danni materiali conseguenti, così come riportato nel rapporto di polizia), ben poteva la Sezione della circolazione nutrire seri dubbi sulla sua attitudine alla guida e disporre un esame di verifica a cura di un medico del traffico ex art. 15d LCStr, revocandole nel contempo a titolo preventivo la licenza di condurre (art. 30 OAC);

che ciò vale a maggior ragione considerando la dinamica repentina dell'accaduto e la recidiva dell'insorgente (che nel 2022 e 2023, in altre circostanze, aveva già vissuto due episodi di breve evento sincopale); del resto anche altri medici avevano frattanto raccomandato l'astensione o limitazione massima della guida sino alla conclusione degli accertamenti (cfr. rapporti del 16 settembre e 17 ottobre 2024 agli atti), così come indicato dal Governo;

che in queste circostanze, il giudizio impugnato che ha tutelato la decisione dipartimentale va quindi esente da critiche;

che come visto in narrativa, occorre considerare che pendente procedura l'insorgente si è sottoposta alla perizia disposta nei suoi confronti - rendendo invero su questo punto il ricorso privo di oggetto;

che il referto del medico del traffico del 17 aprile 2025, al termine di una valutazione che ha tra l'altro incluso la raccolta di certificati medici recenti (del medico curante e di altri specialisti che non hanno ravvisato controindicazioni alla guida dal lato cardiologico e neurologico),
conclude che l'interessata è attualmente idonea alla guida dal profilo medico; ritiene comunque che debba sottoporsi a una valutazione di psicologia del traffico che ne attesti l'idoneità da questo profilo (cfr. perizia pag. 11 seg.);

che alla luce di questa diversa situazione, la Sezione della circolazione ritiene che non sussistano ora più gli estremi per mantenere la revoca preventiva, ma che debba essere disposta la valutazione a cura di uno psicologo del traffico (cfr. osservazioni del 25 aprile, 13 e 20 maggio 2025), cui l'interessata appare peraltro disponibile a sottoporsi (cfr. replica);

che in queste circostanze, essendo il quadro mutato, si giustifica quindi rinviare gli atti all'autorità dipartimentale affinché si ripronunci nuovamente;

che in generale giova peraltro ricordare alla Sezione della circolazione che le misure cautelari possono essere riconsiderate e modificate dall'autorità di prime cure in ogni momento sulla base di nuovi elementi o una modifica dello stato di fatto (cfr. STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 in RtiD I-2023 n. 67 consid. 3.5 e rif.), senza che a ciò osti l'effetto devolutivo (cfr. Michel Dumm/ David Rechsteiner, Kommentar zum Gesetz über di Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2020, n. 48 ad art. 27);
che sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi; gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione, così come sopraindicato;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico dell'insorgente.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La cancelliera