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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 marzo 2025 (n. 1062) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 22 novembre 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo e le ha ordinato di sottoporsi a perizia specialistica; |
ritenuto, in fatto
che il 28 agosto 2024 RI
1 (1989), mentre circolava sull'autostrada A2 (in prossimità dell'area di
servizio di __________) alla guida del suo veicolo con a bordo i due figli
(2018 e 2019), è incorsa in un incidente, a causa di un improvviso malore
seguito da episodio sincopale; in quel frangente, la Polizia cantonale le ha
sequestrato precauzionalmente la licenza di condurre;
che dopo averle provvisoriamente restituito la patente l'11 settembre 2024,
preso atto del rapporto di polizia del 16 novembre 2024, con decisione del 22
novembre 2024 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, sospettando
seriamente una sua inidoneità alla guida, le ha revocato la licenza di condurre
a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato e
ordinato di sottoporsi a perizia specialistica presso un medico del traffico
SSML, richiamando in particolare gli art. 15d cpv. 1 della legge
federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01) e
30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC;
RS 741.51);
che il 12 marzo 2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto
dalla conducente avverso tale risoluzione; in estrema sintesi, a fronte delle
circostanze in cui si era verificato il sinistro, anche alla luce della
documentazione medica esibita dall'insorgente, che non attestava la totale
assenza di problematiche mediche né la sua attitudine alla guida, ha confermato
l'esistenza dei seri dubbi in merito, tutelando i provvedimenti disposti dall'autorità
dipartimentale;
che contro tale giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione
dipartimentale e le sia restituita la patente, previa restituzione dell'effetto
sospensivo al gravame; richiamata la documentazione già prodotta e ulteriori
atti medici, l'insorgente esclude in sostanza che sussistano ancora indizi
concreti di una sua inidoneità alla guida, tali da giustificare le misure
ordinate nei suoi confronti;
che in sede risposta la Sezione della circolazione produce la perizia di
medicina del traffico del 17 aprile 2025 (della dr. med. __________), a cui l'insorgente
si è frattanto sottoposta, la quale conclude che la stessa è attualmente idonea
alla guida dal profilo medico, indicando però che dovrà sottoporsi a una valutazione
specialistica di psicologia del traffico; l'autorità dipartimentale ritiene
quindi che siano ora dati i presupposti per annullare la revoca preventiva;
che la risposta del Governo è invece stata estromessa dall'incarto, siccome
tardiva (cfr. decreto del 5 maggio 2025);
che in sede di replica l'insorgente osserva che, con la restituzione della
patente prospettata dalla Sezione della circolazione, la presente procedura
diverrà priva d'oggetto; conferma inoltre la sua piena disponibilità a
sottoporsi all'esame di psicologia del traffico;
che con le sue ulteriori osservazioni l'autorità dipartimentale ribadisce essenzialmente
che non sussistono ora impedimenti ad annullare la revoca preventiva, per poi
procedere all'ulteriore valutazione a cura dello psicologo del traffico;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre
1985 (LALCStr; RL 760.100);
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100); il ricorso, rivolto contro una decisione cautelare (cfr. DTF 150
II 537 consid. 2; STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rinvii), è inoltre
tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm) e quindi ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità
alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica; la
norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla
guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e);
che anche in assenza di una comunicazione di un medico (cfr. art. 15d
lett. e LCStr), malattie fisiche o psichiche possono far suscitare dubbi sull'idoneità
alla guida (cfr. DTF 150 II 537 consid. 4.4; Expertengruppe Verkehrssicherheit,
Leitfaden Fahreignung del 27 novembre 2020 [Leitfaden Fahreignung], pag. 19);
che
secondo la predetta direttiva, i disturbi della coscienza al volante (Bewusstseinsstörungen
am Steuer) - di cui possono costituire indizi vuoti di memoria, “blackout”,
offuscamenti della vista (Schwarz werden vor Augen), brevi svenimenti (kurzes
Wegtreten), particolari circostanze a monte (ad es. malessere,
considerevole stress psicologico, ecc.) - richiedono di regola un'esame di
verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico di livello 4
(Leitfaden Fahreignung, pag. 19, cifra 4, D1);
che secondo l'art. 30 OAC, se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di
una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo;
che per
giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando
viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II
396 consid. 3; STF 1C_260/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 4.2; cfr. pure per
il caso della perdita di coscienza al volante, Leitfaden Fahreignung, pag. 19,
cifra 4, D1);
che in concreto, a seguito dell'episodio occorso il 28 agosto 2024 all'insorgente
(che mentre circolava sull'autostrada, a causa di un malore, seguito da breve
perdita di conoscenza, è andata a collidere contro lo spartitraffico centrale e
il guidovia laterale, fortunatamente con soli danni materiali conseguenti, così
come riportato nel rapporto di polizia), ben poteva la Sezione della
circolazione nutrire seri dubbi sulla sua attitudine alla guida e disporre un
esame di verifica a cura di un medico del traffico ex art. 15d LCStr,
revocandole nel contempo a titolo preventivo la licenza di condurre (art. 30
OAC);
che ciò vale a maggior ragione considerando la dinamica repentina dell'accaduto
e la recidiva dell'insorgente (che nel 2022 e 2023, in altre circostanze, aveva
già vissuto due episodi di breve evento sincopale); del resto anche altri
medici avevano frattanto raccomandato l'astensione o limitazione massima della
guida sino alla conclusione degli accertamenti (cfr. rapporti del 16 settembre
e 17 ottobre 2024 agli atti), così come indicato dal Governo;
che in queste circostanze, il giudizio impugnato che ha tutelato la decisione
dipartimentale va quindi esente da critiche;
che come visto in narrativa, occorre considerare che pendente procedura l'insorgente
si è sottoposta alla perizia disposta nei suoi confronti - rendendo invero su
questo punto il ricorso privo di oggetto;
che il referto del medico del traffico del 17 aprile 2025, al termine di una
valutazione che ha tra l'altro incluso la raccolta di certificati medici
recenti (del medico curante e di altri specialisti che non hanno ravvisato
controindicazioni alla guida dal lato cardiologico e neurologico), conclude
che l'interessata è attualmente idonea alla guida dal profilo medico; ritiene
comunque che debba sottoporsi a una valutazione di psicologia del traffico che
ne attesti l'idoneità da questo profilo (cfr. perizia pag. 11 seg.);
che alla luce di questa diversa situazione, la Sezione della circolazione
ritiene che non sussistano ora più gli estremi per mantenere la revoca
preventiva, ma che debba essere disposta la valutazione a cura di uno psicologo
del traffico (cfr. osservazioni del 25 aprile, 13 e 20 maggio 2025), cui l'interessata
appare peraltro disponibile a sottoporsi (cfr. replica);
che in queste circostanze, essendo il quadro mutato, si giustifica quindi
rinviare gli atti all'autorità dipartimentale affinché si ripronunci
nuovamente;
che in generale giova peraltro ricordare alla Sezione della circolazione che le
misure cautelari possono essere riconsiderate e modificate dall'autorità di
prime cure in ogni momento sulla base di nuovi elementi o una modifica dello
stato di fatto (cfr. STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 in RtiD I-2023 n. 67 consid.
3.5 e rif.), senza che a ciò osti l'effetto devolutivo (cfr. Michel Dumm/ David Rechsteiner,
Kommentar zum Gesetz über di Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
2020, n. 48 ad art. 27);
che sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è
diventato privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi; gli
atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione, così
come sopraindicato;
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico
dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera