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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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segretario: |
David Algul |
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 marzo 2025 (n. 9) del Presidente del Consiglio di Stato che respinge l'istanza dell'insorgente tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame da essa presentato avverso la risoluzione del 18 dicembre 2024 con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di navigazione di un natante; |
ritenuto, in
fatto
che la RI 1 è titolare di un natante a motore (denominato __________, marca __________,
immatricolato __________), adibito al trasporto professionale di persone (60
passeggeri), che è stato messo per la prima volta in circolazione il 1°
settembre 1986;
che il 18 luglio 2024 la Sezione della circolazione, Servizio di navigazione,
ha inviato alla RI 1 la convocazione per il controllo ufficiale del suo natante
previsto il 21 agosto 2024;
che a richiesta della S__________ , agente per conto della RI 1, l'ispezione è
stata rinviata di un mese; nel frattempo, il 10 settembre 2024 il battello è
stato oggetto di un controllo da parte della Sezione lacuale della Polizia
cantonale, nell'ambito del quale è stato riscontrato un inquinamento da fumo
eccessivo e che il controllo periodico delle emissioni era scaduto da più di
due anni; al natante è stato impedito seduta stante di proseguire la
navigazione;
che dopo aver ulteriormente rimandato l'ispezione, il 26 novembre 2024 la S__________
ha informato la Sezione della circolazione che l'imbarcazione era finalmente
pronta per l'ispezione, che è quindi stata rifissata per il 18 dicembre 2024;
che l'11-12 dicembre 2024 ha poi inoltrato all'autorità dipartimentale della
documentazione tecnica richiestale, unitamente a un rapporto sulla sicurezza
del 12 dicembre 2024; a fronte di questa stessa documentazione, il 17 dicembre
2024 la S__________ ha tuttavia comunicato di aver preso atto che in realtà il
natante non era pronto per il collaudo;
che richiamato quanto precede, e ritenuto tra l'altro che secondo il predetto
rapporto di sicurezza il battello non adempiva i requisiti minimi di sicurezza
in caso di falla, il 18 dicembre 2024 la Sezione della circolazione ha revocato
con effetto immediato la licenza di navigazione in base all'art. 19 della legge
federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975 (LNI; RS 747.201),
imponendo alla RI 1 di restituire il permesso con i relativi contrassegni; la
decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
che contro tale provvedimento la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento; in via cautelare, ha chiesto il ripristino dell'effetto
sospensivo al gravame;
che con giudizio del 17 marzo 2025, il Presidente del Governo ha respinto quest'ultima
richiesta; in sostanza, viste le diverse circostanze alla base del
provvedimento (divieto di navigazione già pronunciato dalla polizia lacuale,
ripetuto rinvio dell'ispezione periodica, dichiarazione della RI 1 del 17
dicembre 2024 e riserve del rapporto di sicurezza sul rispetto delle prescrizioni),
e ritenuti i seri dubbi apparenti sulla possibilità di navigare in sicurezza
del natante, ha ritenuto che l'interesse pubblico all'immediata esecutività
della misura (volta a tutelare la sicurezza pubblica oltre che l'ambiente)
prevalesse su quello dell'insorgente, in particolare di natura economica, a
continuare a utilizzare l'imbarcazione a fini commerciali nelle more della
procedura;
che contro questa pronuncia, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullata e che sia accolta la domanda
cautelare rimasta inascoltata;
che l'insorgente rileva come il suo natante - che naviga sul lago Ceresio dal
2009 e rivestirebbe un'importanza centrale per la sua offerta turistica estiva
- avrebbe superato in passato diverse verifiche tecniche; dopo il controllo
della polizia lacuale, essa avrebbe inoltre posto rimedio ad alcune criticità a
livello del motore; ritiene quindi che non sussistono elementi concreti atti a
fondare un pericolo per la sicurezza pubblica o l'ambiente, contestando la
ponderazione degli interessi svolta dalla precedente istanza; il provvedimento
sarebbe inoltre contrario al principio di proporzionalità, atteso che
basterebbe semmai dotare il natante di salvagenti a bordo (misura peraltro già
applicata);
che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Presidente del Governo,
senza formulare osservazioni;
che la Sezione della circolazione ha presentato una risposta che va tuttavia estromessa
dagli atti, per i motivi di cui si dirà nei considerandi in diritto;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 3 della legge
cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 22
novembre 1982 (LALNI; RL 781.100);
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 8 cpv.
4 LALNI e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm);
che l'8 aprile 2025 il Tribunale ha intimato al Presidente del Governo e alla
Sezione della circolazione il ricorso, assegnando un termine perentorio di 15
giorni per la risposta (art. 73 LPAmm); l'atto è stato notificato loro quello
stesso giorno (ritenuto che in caso di invio per posta interna, la
notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna al servizio di
messaggeria, cfr. al riguardo, fra tante: STA 52.2023.374 del 9 febbraio 2024
consid. 1.2 e rinvii a STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg.
in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg.; RtiD II-2009, n. 4c, pag. 625 segg.;
Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag.
13);
che il termine per presentare la risposta, non sospeso dalle ferie (art. 16
cpv. 3 LPAmm), ha quindi iniziato a decorrere il 9 aprile 2025 (art. 13 cpv. 1
LPAmm) ed è scaduto il 23 aprile 2025; l'allegato di risposta inoltrato dalla
Sezione della circolazione il 24 aprile 2025 è pertanto tardivo e va dunque
estromesso dagli atti senza intimazione alle parti;
che come visto in narrativa qui controverso è il giudizio con cui il Presidente
del Governo si è rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente
contro la decisione del 18 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva,
con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di navigazione
del suo battello adibito al trasporto professionale di viaggiatori;
che in base all'art. 13 LNI, i battelli possono navigare soltanto con una
licenza di navigazione (cpv. 1), la quale è rilasciata unicamente se (a) il
natante è conforme alle prescrizioni, (b) è stata conclusa la prescritta
assicurazione di responsabilità civile e, (c) nel caso segnatamente di battelli
per passeggeri, se l'impresa ha fornito l'attestato di sicurezza;
che prima di rilasciare la licenza di navigazione, il battello deve essere
sottoposto a un'ispezione ufficiale (cfr. art. 14 LNI); in seguito, l'autorità
competente sottopone i natanti a successive ispezioni periodiche (cfr. art. 15
LNI e 101 dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre
1978; ONI; RS 747.201.1);
che le licenze e le autorizzazioni devono essere revocate se le condizioni per
il rilascio non sono state o non sono più soddisfatte (art. 19 cpv. 1 LNI);
che il ricorso contro una decisione di revoca della licenza di navigazione ha
effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata - come in
concreto - non dispongano altrimenti; in tal caso, il destinatario può
chiederne la sospensione al Presidente del Governo (cfr. art. 71 LPAmm);
che l'esclusione o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale
ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di
tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata
immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti:
l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una
sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che
le decisioni non esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato
formale;
che al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla
concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione
dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio
del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel
concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati;
che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli
interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima
facie degli elementi di giudizio noti; in questa valutazione l'autorità
deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione
di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; può
tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi
circa lo stesso (cfr. DTF 145 I 73 consid. 7.2.3.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129
II 286 consid. 3; STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 2.2, 2C_630/2016
del 6 settembre 2016 consid. 3; tra tante, STA 52.2023.70 del 12 luglio 2023, 52.2018.322
del 14 settembre 2018 consid. 3.1 e rimandi);
che in tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,
sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il
profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento
(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm); l'istanza di ricorso deve quindi evitare di
sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a
controllare che la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non
disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di
proporzionalità (cfr. STA 52.2024.237 del 13 agosto 2024, 52.2019.272 del 27
agosto 2019 consid. 4.1, 52.2018.322 citata consid. 3.1 e rinvii);
che in concreto, dagli atti risulta che la revoca della licenza di navigazione,
dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata dopo che il battello dell'insorgente,
già oggetto di un divieto di proseguire la navigazione da parte della polizia
lacuale (per un inquinamento da fumo e mancato controllo dei gas di scarico),
nonostante le diverse proroghe, non è stato sottoposto all'ispezione periodica;
che il rapporto di sicurezza del 12 dicembre 2024 prodotto dall'insorgente all'autorità
dipartimentale ha inoltre attestato che il natante non adempie i requisiti
minimi di sicurezza (in particolare a livello di stabilità in caso di falla e
di posizionamento della paratia di collisione); tant'è che, proprio alla luce
di tale rapporto, il 17 dicembre 2024 la stessa ricorrente (tramite la S__________)
ha riconosciuto che il natante non era pronto per il collaudo;
che in queste circostanze, indipendentemente dall'esito della lite, dal profilo
della ponderazione degli interessi non si può rimproverare al Presidente del
Governo di avere fatto un uso scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1
lett. a LPAmm), del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver
attribuito un peso accresciuto all'interesse alla sicurezza pubblica, negando
il ripristino dell'effetto sospensivo;
che l'interesse pubblico a impedire la navigazione di un battello che non
appare offrire la necessaria garanzia di sicurezza d'esercizio (cfr. art. 10
LNI), impedendo la messa in pericolo delle persone a bordo, della navigazione e
di altri utenti della via dell'acqua risulta effettivamente preponderante
rispetto a quello prettamente economico dell'insorgente a impiegare il natante
a scopi turistici nelle more della procedura (dotandolo semplicemente di salvagenti
a bordo);
che l'insorgente non pretende d'altra parte di aver frattanto sottoposto con
successo il suo natante a un'ispezione, né tanto meno di aver ovviato alle
criticità a livello di sicurezza riscontrate nel predetto rapporto del 12
dicembre 2024;
che ininfluente è invece il solo fatto che il natante avrebbe superato in
passato altre verifiche tecniche o che dopo l'intervento della polizia lacuale
nel settembre 2024 sarebbero stati adottati degli accorgimenti solo a livello
del motore;
che il giudizio impugnato che ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo al ricorso contro la decisione del 18 dicembre 2024 della Sezione
della circolazione va quindi confermato, in quanto immune da violazioni del
diritto;
che il ricorso va quindi respinto;
che dato l'esito la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico
dell'insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario