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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2025 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 novembre 2024 (n. 565) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con petizione del 5
luglio 2021 l'avv. RI 1 - agendo in nome e per conto di S__________ - ha
convenuto in giudizio, davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, D__________
e altri litisconsorti, chiedendone la condanna al pagamento di diversi milioni
di franchi e di altre valute, a titolo di risarcimento per atto illecito
rispettivamente arricchimento indebito.
b. Dopo che il 31 maggio 2023 la terza Camera civile del Tribunale d'appello
aveva annullato una prima decisione del Pretore che ingiungeva all'avv. RI 1 di
rinunciare al mandato, il 19 febbraio 2024 il Pretore ha nuovamente accolto un'istanza
del convenuto D__________ volta ad accertare l'incapacità di postulare del
legale e ribadito l'ingiunzione (ritenendo che l'avv. RI 1 avesse assunto in
passato dei mandati professionali a favore di D__________ e sussistesse un
concreto rischio di conflitto d'interessi). Nuovamente adita, il 17 maggio 2024
la terza Camera civile ha stralciato dai ruoli un reclamo interposto da S__________
contro la predetta decisione, in quanto divenuto privo d'oggetto e d'interesse,
e dichiarato irricevibile una richiesta del legale.
Il 25 luglio 2024 la Pretura di Lugano ha trasmesso alla Commissione di
disciplina degli avvocati (Commissione) le ultime due decisioni, per i suoi
incombenti.
c. Il 29 luglio 2024 la
Commissione ha quindi aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento
disciplinare per possibile violazione del divieto di incorrere in conflitti
d'interessi.
d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito.
B. Con decisione del 22 novembre 2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'500.-.
Ripercorsi i fatti e l'iter giudiziario che ha portato alle decisioni allegate alla segnalazione, la precedente istanza, osservato come il denunciato non avesse prodotto alcun atto dell'incarto civile, ha ritenuto di poter esprimersi sulla base dei documenti richiamati e illustrati dal pretore. Si è quindi ampiamente fondata sulla decisione del giudice civile e sulla citata documentazione prodotta in quella sede da D__________ (quattro procure a favore del legale, la cui autenticità non sarebbe stata validamente messa in discussione, e una ricevuta, che l'avvocato avrebbe riconosciuto di avere sottoscritto, relativa alla consegna di un anticipo di fr. 30'000.-), per confermare l'esistenza in passato tra lui e il segnalato di mandati di patrocinio. Ha dunque concluso che, a fronte del concreto rischio di utilizzare, anche solo inconsapevolmente, nella nuova causa avviata contro l'ex cliente informazioni acquisite nello svolgimento dei precedenti incarichi, il denunciato avrebbe dovuto rinunciare al mandato, ciò che invece egli si è guardato bene dal fare. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità della violazione e dell'assenza di segni di autocritica da parte dell'interessato nonché della sua incensuratezza.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento.
Il ricorrente - che nega categoricamente di avere mai patrocinato D__________
- contesta l'autenticità delle procure da lui fatte valere, rilevando come due
sue collaboratrici non abbiano trovato alcun documento simile nei suoi
incartamenti. Nega di avere mai svolto attività in relazione con quei presunti
mandati, lamentando la difficoltà di dimostrare tale circostanza, trattandosi
di fornire una prova negativa. Esclude poi di avere ricevuto l'importo di fr.
30'000.- a titolo di anticipo, negando fermamente di avere mai riconosciuto la
sua firma sulla ricevuta prodotta da D__________. L'accettazione di un tale
importo a contanti sarebbe del resto stata a suo modo di vedere inammissibile
per ragioni legate all'incertezza riguardo alla provenienza dei fondi. In ogni
caso, il rischio di utilizzare informazioni acquisite da D__________ sarebbe
soltanto astratto visto che le stesse si sono rivelate tutte false e vista l'assenza
di connessione tra i presunti mandati e la causa civile attualmente pendente.
D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge
sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,
personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è
destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere
posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli
accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2.
2.1. Giusta l'art. 12 lett. c
LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e
quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di
rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale
della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12
lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato
esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza
sancito dall'art. 12 lett. b LLCA, come pure all'art. 13 LLCA relativo
al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. Per costante giurisprudenza, l'avvocato
deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare
contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in tal caso non
sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza
nei confronti di ognuno di essi (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.;
STF 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 4.1 e rimandi).
2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante
perdura anche dopo la fine di un
rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse
anche quando assume un incarico contro un ex cliente. Unicamente a queste condizioni
sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che tutela la
fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la salvaguardia
del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009 del 25 marzo
2010 consid. 2.2 e rinvii). La possibilità di agire in qualità di
patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata
dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del
singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è
escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a
conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto
professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che
sussista anche solo la possibilità di un
utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite
(cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1 e rimandi; STF 2C_315/2024 citata consid. 3.3 e rif.). Deve perciò essere
evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un
conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto
della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del
nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento
dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata
l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia
instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di
fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021
consid. 3.1 che conferma la STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1, 2C_795/2019
del 13 febbraio 2020 consid. 7 che conferma la STA 52.2018.409 del 7 agosto
2019 consid. 2.2, 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii).
2.4. Un rischio meramente astratto
o teorico non è sufficiente; occorre che tale rischio sia concreto. Non è
tuttavia necessario che il rischio si sia concretizzato e che l'avvocato abbia
già eseguito il mandato in maniera
discutibile o a discapito del proprio cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; STF 2C_315/2024 citata
consid. 3.2 e rif.).
2.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv,
sono essenzialmente recepiti anche a livello
di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura
in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,
costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole
professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 150 II 217 consid. 4.2, 144 II 473 consid. 4.4, 140 III 6
consid. 3.1 e rif.; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11
del previgente codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD, abrogato
con il nuovo codice entrato in vigore il 1° luglio 2023), giusta il quale
l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri
interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti
professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui
l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante
o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli
interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che,
quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto
professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato
rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13
CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il
mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente
cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di
precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio (cfr. pure art.
5 dell'attuale CSD).
3. 3.1. Come accennato in
narrativa, nell'ambito della procedura civile avviata nel 2021 dal ricorrente
in nome e per conto di S__________, con decisione del 9 dicembre 2022 il pretore,
in accoglimento di un'istanza formulata da D__________, ha accertato l'incapacità
di postulare dell'insorgente, ravvisando un conflitto d'interessi dato che
sarebbe già stato consulente legale di entrambi in una causa in cui erano stati
convenuti davanti ai tribunali inglesi da Sc__________ per questioni legate
alla titolarità delle azioni della società proprietaria di un appartamento a
Londra e come tale avrebbe seguito gli aspetti legali della pratica
coordinandosi con il loro avvocato inglese, acquisendo così informazioni
confidenziali tali da influenzare l'oggettività del suo attuale patrocinio.
Il reclamo interposto da S__________ avverso tale decisione è stato accolto,
previa concessione dell'effetto sospensivo, con sentenza del 31 maggio 2023
della terza Camera civile del Tribunale d'appello, rimasta incontestata. Dopo
aver passato in rassegna tutta la corrispondenza e-mail richiamata dal pretore e
considerato come nessuna procura, nota d'onorario, fattura o pagamento fosse
stata prodotta, i giudici d'appello hanno infatti escluso che D__________ fosse
stato patrocinato e assistito dall'insorgente nel contesto della predetta causa
davanti ai tribunali inglesi. Non essendo stata dimostrata l'esistenza per
altre ragioni di un eventuale rapporto di fiducia tra D__________ e il
ricorrente, i giudici d'appello hanno ritenuto che quest'ultimo fosse stato
nella causa inglese il consulente del solo S__________ e che D__________,
divenuto suo litisconsorte per una questione ben delimitata e in un
frangente ben specifico, si fosse semplicemente accomodato sull'agire
di S__________ e del suo legale dal momento che avevano interessi in
concreto coincidenti.
Il 14 agosto 2023 D__________ ha presentato una nuova eccezione di incapacità
di postulare dell'insorgente, allegando alla stessa quattro procure a suo
favore e una ricevuta relativa alla consegna da parte sua di fr. 30'000.- a
titolo di acconto per lo svolgimento di tali mandati. In base alle procure -
rilasciate dal solo D__________ o unitamente a una sua società londinese - il
ricorrente sarebbe stato incaricato di rappresentarlo “in ogni e qualsiasi
procedura” nei confronti di Sc__________, come pure di __________ Z__________ e
della M__________ Limited rispettivamente di K__________ Limited. L'istante ha
affermato che i documenti in questione - che risultano tutti sottoscritti il 13
marzo 2018 ma che sarebbero stati reperiti soltanto dopo la sua scarcerazione
avvenuta il 6 febbraio 2023 - riguarderebbero fattispecie commerciali rilevanti
per la causa attualmente pendente davanti alla Pretura di Lugano, di modo che
il rischio di conflitto d'interesse sarebbe concreto ed evidente.
Con decisione del 19 febbraio 2024 il pretore ha nuovamente accolto l'istanza.
Da un lato, ha ritenuto che S__________ e il ricorrente non avessero
sufficientemente messo in dubbio l'autenticità dei documenti prodotti dal
convenuto (non vi è in particolare riscontro di ricerche infruttuose svolte
nell'arco di una mattinata). Dall'altro, ha considerato che la
documentazione versata agli atti con la prima istanza dimostrava che l'insorgente
aveva seguito le pratiche del procedimento inglese in collaborazione con il
sollicitor inglese e che i nuovi documenti prodotti permettevano una
diversa lettura di quelli già agli atti, che portava a escludere che D__________
si fosse meramente accomodato su interessi coincidenti con quelli di S__________
nell'ambito della causa inglese. Ha quindi concluso che fra D__________ e
il ricorrente fossero sorti rapporti di mandato a titolo professionale in diversi
ambiti nei quali il legale ha discusso con i clienti di temi e fatti
coperti dal segreto professionale, che avrebbero potuto influenzare, anche
involontariamente, l'imparzialità del suo patrocinio nell'attuale procedura contro
l'ex cliente.
Con sentenza del 17 maggio 2024 la terza Camera civile del Tribunale d'appello
ha stralciato dai ruoli il reclamo presentato da __________, in quanto divenuto
privo di oggetto (a seguito della revoca del mandato), e dichiarato
irricevibile una richiesta del ricorrente.
3.2. Nella pronuncia impugnata la Commissione, fondandosi sulla decisione
pretorile, ha in sostenza ritenuto che le procure prodotte da D__________ - la
cui autenticità non era stata validamente messa in dubbio - costituissero la
prova provata che anche lui era stato in passato cliente dell'avv. RI 1. Ha poi
considerato che il legale non avesse dimostrato, perlomeno in quella sede, di
non aver mai svolto attività in relazione ai mandati a favore di D__________. Anche
la ricevuta sottoscritta dal denunciato rappresenterebbe un'ulteriore
importante prova, tanto più considerato che egli avrebbe persino ammesso che
la firma su quel documento fosse la propria e non l'ha mai contestata. Ha
quindi ritenuto che gli atti e la decisione del pretore avessero permesso di
appurare come il segnalato fosse a conoscenza della fitta rete di rapporti
fra D__________ e S__________ e di fatti appresi direttamente da loro
durante i loro incontri sull'arco di anni, riconoscendo il rischio concreto che
tali informazioni potessero essere utilizzate nella vertenza contro l'ex
cliente e pertanto il dovere del legale di rinunciare al mandato, pena la
violazione del divieto di incorrere in un conflitto d'interessi.
3.3. L'insorgente ribadisce essenzialmente di non avere mai patrocinato D__________,
con il quale non avrebbe avuto a che fare ai fini della tutela dei suoi
interessi ma unicamente quale amico e collaboratore di S__________. Contesta l'autenticità
delle procure da lui fatte valere, producendo le dichiarazioni di due sue
collaboratrici che confermano di avere cercato in ufficio procure firmate da D__________
senza trovarle. Data l'impossibilità di fornire la prova effettiva di non aver
svolto alcuna attività per D__________, ritiene che sarebbe spettato semmai a
lui dimostrare quali passi sarebbero stati intrapresi in suo favore. Ciò che
però non avrebbe fatto. Le stesse email da lui prodotte in sede civile
dimostrerebbero anzi proprio il contrario, come rilevato anche dal Tribunale d'appello
nella sua precedente pronuncia del 31 maggio 2023. Contesta poi fermamente di
avere riconosciuto come sua la firma in calce alla ricevuta di fr. 30'000.-,
che anzi ritiene tremolante e solo vagamente simile alla sua. Ribadisce
di non avere in ogni caso mai ricevuto da D__________ un tale problematico
importo (a fronte dei rischi legati alla provenienza dei fondi,
inspiegabilmente ignorati dal pretore, ritenuto che una semplice ricerca in
internet consentiva di scoprire che D__________ era oggetto in Italia di una
condanna per reati finanziari). A sostegno della sua tesi, produce le
dichiarazioni di S__________ e di una sua collaboratrice che affermano di non
avere mai visto lui e D__________ insieme negli uffici in cui sarebbe stata
firmata la ricevuta (né di aver saputo che si erano incontrati lì da soli).
Ritiene in ogni caso soltanto astratto il rischio di utilizzare nell'ambito
dell'attuale mandato informazioni acquisite da D__________ nello svolgimento
del precedente incarico, avuto riguardo, da un lato, al fatto che quest'ultimo
ha sempre mentito e, dall'altro, all'assenza di connessione tra i presunti
mandati e la causa attualmente pendente davanti alla Pretura.
3.4. Ora, per quanto riguarda le controverse quattro procure (cfr. doc. 9-12) e
la ricevuta (doc. 20), tutte datate 13 marzo 2018, occorre dar atto che il ricorrente
ha prodotto in questa sede le dichiarazioni di due sue collaboratrici, in cui
esse confermano che presso lo studio legale non esistono incarti intestati
al signor D__________ quale cliente e di aver cercato negli incarti che
vedono il signor S__________i, come cliente, delle procure rilasciate a favore
dello Studio Legale dal signor D__________, senza trovarle (cfr.
doc. 7). Ha inoltre allegato le dichiarazioni di S__________ e di una sua
impiegata (doc. 21 e 22), in cui essi negano di avere mai visto l'avv. RI 1
incontrare D__________ negli uffici di via __________, dove sarebbe stato
consegnato l'acconto di fr. 30'000.-. S__________ ha inoltre escluso di aver
mai ricevuto da D__________ una tale somma o di aver in altro modo saputo di un
tale importo da consegnare al legale. Non è invece dato di sapere se nel
frattempo l'insorgente abbia anche intrapreso altre iniziative, segnatamente a
livello penale, in particolare in relazione alla controversa ricevuta, di cui contesta
fermamente la firma.
A prescindere da queste considerazioni, va rilevato che, al di là dell'importo
che sarebbe stato versato a titolo di anticipo (che da solo non basta per
trarre conclusioni, cfr. STA 52.2022.191 del 13 marzo 2023 consid. 3), dagli
atti e dalla decisione impugnata ben poco emerge sull'effettiva natura ed entità
dei mandati (di cui alle quattro procure) e dell'attività svolta dall'insorgente
in loro esecuzione. Tali aspetti risultano tuttavia in concreto necessari per
stabilire la connessione e il grado d'identità con l'oggetto del nuovo incarico,
rispettivamente per definire l'intensità del rapporto di fiducia instauratosi
tra D__________ e il ricorrente e valutare quindi la violazione dell'art. 12
lett. c LLCA per cui quest'ultimo è stato sanzionato con la multa impugnata.
Nulla è anzitutto dato di sapere sui mandati relativi al procedimento nei
confronti di Z__________ e M__________ Limited nonché di K__________ Limited,
che, stando a D__________, riguardavano una fattispecie conflittuale rispettivamente
un'ulteriore fattispecie relativa a “K__________”, in cui anche lui
sarebbe stato patrocinato dall'avv. RI 1 (cfr. eccezione del 14 agosto 2023,
pag. 3, ad 9 e 10). In particolare non è dato di sapere quali attività
rispettivamente quali atti giuridici e non avrebbe concretamente effettuato il
legale a favore di D__________. Gli unici documenti contenuti nell'incarto sono
infatti quelli redatti dal ricorrente in nome e per conto di S__________ e da
lui prodotti in questa sede, che attestano l'esistenza di un rapporto di
patrocinio soltanto per S__________. Nemmeno è chiaro in che misura il
ricorrente avrebbe svolto delle prestazioni in rappresentanza di D__________
nella citata causa inglese in cui, secondo quanto già considerato dalla terza
Camera civile nella sua prima sentenza, quest'ultimo era divenuto litisconsorte
di S__________ per una questione ben limitata e in un frangente ben
specifico.
In queste circostanze, non è insomma possibile capire quale sia concretamente l'intreccio
(…) fattuale strettissimo tra le fattispecie oggetto delle controverse
procure e quello della causa pendente in Pretura (cfr. citata eccezione del 14
agosto 2023) rispettivamente quali siano effettivamente i rapporti di
mandato a titolo professionale, sorti in diversi ambiti, che hanno
comportato discussioni di temi e fatti coperti dal segreto professionale
di cui il ricorrente si sarebbe potuto avvalere nella nuova procedura contro l'ex
cliente, così come concluso dal pretore in base a una diversa lettura
di quegli stessi documenti già agli atti ed esaminati in precedenza (e che
avevano indotto la terza Camera civile a negare l'esistenza di un rapporto di
mandato), ma che la Commissione a torto ha ritenuto di non dover richiamare.
D'altra parte, se è in generale vero che per un legale può essere difficile
dimostrare di non aver effettuato delle prestazioni, come afferma l'insorgente,
in concreto - perlomeno per quanto riguarda la citata causa inglese - potrebbe
anche concorrere a far chiarezza una semplice dichiarazione scritta del legale
inglese che spieghi a che titolo si è interfacciato con l'avv. RI 1
(segnatamente se in veste di traduttore e/o consulente legale del solo S__________i
o anche di D__________), allegando se del caso eventuale documentazione a
sostegno (quali ad es. le procure in suo possesso). L'avvocato inglese potrebbe
inoltre agevolmente inquadrare la natura e l'entità dell'eventuale mandato
svolto dal ricorrente. Utili elementi di giudizio potrebbero altresì essere
dedotti dalle note di onorario emesse dall'avv. RI 1, anche solo nei confronti
di S__________.
In assenza di sufficienti riscontri oggettivi, non è invece possibile valutare l'esistenza
o no del conflitto di interessi, e in particolare di un concreto rischio che
informazioni confidenziali acquisite nello svolgimento dei presunti precedenti
incarichi potessero essere utilizzate dal legale, persino inconsapevolmente,
nello svolgimento del nuovo mandato contro D__________. Valutazione per cui,
come visto, assume anzitutto particolare rilievo la connessione e il grado d'identità
tra l'oggetto dei precedenti e del nuovo incarico (cfr. supra, consid.
2.3; cfr. pure DTF 145 IV 128 consid. 2.1).
A fronte di tale situazione, è evidente che la Commissione avrebbe dovuto
effettuare maggiori approfondimenti (in particolare richiamando dal pretore i
documenti alla base della sua decisione e raccogliendo eventualmente ulteriori
elementi, quali la documentazione di cui si è detto [dichiarazione del legale
inglese, ecc.] e interpellando semmai anche D__________), in modo da accertare
maggiormente i fatti (sulla base di riscontri oggettivi) e valutare più
accuratamente l'esistenza di un concreto conflitto d'interessi vietato dall'art.
12 lett. c LLCA. In tali circostanze, gli atti devono pertanto essere rinviati
alla precedente istanza, affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunci
nuovamente (cfr., per analogia, DTF 135 II 145 consid. 9.2).
4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla precedente istanza affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, così come indicato al consid. 3.4, si pronunci nuovamente.
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio
dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con
esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr.
STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25
agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che non si preleva alcuna tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6
LPAmm). Non
si assegnano tuttavia ripetibili al ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ritenuto
che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.
7.2).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 22 novembre 2024 (n. 565) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi alla Commissione di disciplina degli avvocati affinché proceda come indicato al consid. 3.4 e 4.1.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera