statuendo sul ricorso del 23 aprile 2025 delle
ritenuto, in fatto
che con decisione del
3 marzo 2025 il Municipio di CO 2 ha deliberato, in esito a pubblico concorso -
retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) - la commessa concernente le opere da
giardiniere per la realizzazione del campo da calcio a __________ alla ditta CO
1, la cui offerta di fr. 711'531.90 è giunta prima in graduatoria;
che la decisione è stata notificata ai concorrenti, tra cui il Consorzio RI 3,
composto dalle ditte RI 1 e RI 2, all'indirizzo della prima azienda;
che con scritto del 17 aprile 2025, il predetto Consorzio si è rivolto al
committente, dichiarando la propria opposizione all'aggiudicazione, di cui
sarebbe venuto a conoscenza solo due giorni prima;
che con ricorso del 23
aprile 2025 il Consorzio RI 3 insorge dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo contro la delibera, chiedendone l'annullamento; in via
subordinata domanda la restituzione in intero del termine di impugnazione;
sostiene di essere stato privato del suo diritto di ricorrere siccome la
decisione è stata notificata alla Consorziata RI 1 e non alla capofila RI 2;
questa sarebbe venuta a conoscenza dell'aggiudicazione soltanto il 15 aprile
2025 grazie a segnalazioni di operatori del settore; nel merito, il ricorrente
contesta che l'offerta della CO 1 sia meritevole di ottenere la commessa;
che la giudice
delegata del Tribunale ha richiamato gli atti di cui si dirà in seguito;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15
cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del
Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6
febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510);
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza, il ricorso può essere evaso da un giudice unico (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), sulla base degli atti, integrati dalla documentazione attestante l'invio raccomandato della decisione impugnata richiamata dal committente (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che il consorzio è una società
semplice ai sensi dell'art. 530 della legge federale di complemento del codice
civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911
(CO; RS 220) che non ha capacità giuridica né processuale; solo i singoli
membri della società, riuniti in un litisconsorzio necessario, fruiscono della
legittimazione attiva (DTF 131 I 153 consid. 5), anche se per prassi questo
Tribunale è solito riconoscere la potestà a ricorrere anche al consorzio in
quanto tale, partendo dall'assunto che comparenti siano i suoi soci (STA
52.2018.130 dell'8 giugno 2018);
che, di principio, le ditte formanti il Consorzio RI 3, secondo classificato al
concorso a cui ha preso parte, sono legittimate a contestare, congiuntamente, la
delibera alla CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); può
essere lasciata aperta la questione di sapere se il ricorso è stato validamente
presentato a nome e per conto di entrambi i membri del Consorzio, siccome lo
stesso va comunque dichiarato irricevibile;
che dal profilo dei presupposti d'ordine occorre verificare la tempestività del
gravame, che per legge doveva essere inoltrato entro 10 giorni dalla notifica
della decisione (art. art. 15 cpv. 2 CIAP);
che l'art. 20 LPAmm
stabilisce che una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun
pregiudizio; tale regola è tuttavia temperata dal principio della buona fede e
da quello della sicurezza giuridica, allo scopo di evitare che la notifica
difettosa di una decisione permetta di differire illimitatamente il termine per
impugnarla;
che pertanto, quando una parte è venuta a conoscenza di una decisione che non
le è stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può
attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse,
allora agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con
ciò la tempestività di un suo eventuale ricorso contro una notifica tardiva
della decisione;
che in quest'ordine d'idee, l'art. 68 cpv. 1 LPAmm stabilisce che il termine per presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla “conoscenza” della decisione impugnata (cfr. STA 52.2020.464 del 14 marzo 2022 consid. 2.2 con riferimenti);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ipotesi particolare
in cui una parte rappresentata riceva essa soltanto l'atto, le incombe l'onere
di informarsi presso il suo rappresentante al più tardi l'ultimo giorno del
termine di ricorso dalla notifica irregolare in merito all'ulteriore modo di
procedere; a partire da questa data decorre dunque il termine di ricorso (STF 9C_18/2016 del 7
ottobre 2016 consid. 5.3.1 segg., cfr., in materia di patrocinio legale, anche 2C_1021/2018
del 26 luglio 2019 consid. 4.2);
che, nel caso
concreto, il Consorzio ricorrente sostiene che la decisione non gli è stata
correttamente notificata siccome il committente l'ha inviata all'indirizzo
della consorziata RI 1, anziché alla RI 2, che nell'atto di consorzio allegato
all'offerta era stata indicata come azienda pilota, ossia
rappresentante del Consorzio;
che il Tribunale non dispone del carteggio completo e non può pertanto escludere che il Consorzio abbia indotto in errore il committente designando in modo contraddittorio i propri rappresentanti nella procedura di concorso; la questione non merita tuttavia approfondimento poiché, anche considerando che effettivamente il committente abbia notificato in modo errato la decisione, in difetto di intimazione al rappresentante dell'offerente, il ricorso va comunque considerato tardivo;
che la decisione di delibera è stata inviata per raccomandata alla RI 1 il
4 marzo 2025 ed è stata ritirata il giorno seguente (cfr. tracciamento postale
n. 98.40.239144.05026861);
che uno dei due membri del consorzio è pertanto venuto a conoscenza della
decisione impugnata il 5 marzo 2025 e, stando a quanto riportato nel ricorso,
non ha mai informato la sua socia;
che la passività della RI 1 non può essere scusata, a maggior ragione se si
considera che, come sopra ricordato, l'impugnativa, affinché sia ricevibile,
necessita di essere presentata congiuntamente da tutti i membri del consorzio;
che il principio della buona fede imponeva invece alla consorziata di
attivarsi, informando la capofila dell'avvenuta delibera per valutare
l'eventualità di introdurre insieme un ricorso; ciò almeno entro 10 giorni
dalla ricezione della decisione, ossia al più tardi il 17 marzo 2025;
che seguendo la giurisprudenza sopra enunciata, il gravame avrebbe dovuto essere
introdotto nel termine di 10 giorni a contare dalla predetta data; termine che è
quindi scaduto il 7 aprile 2025;
che essendo stato presentato soltanto il 23 aprile 2025, dopo un primo scritto
indirizzato al committente il 17 aprile 2025, il ricorso è manifestamente
tardivo e va dichiarato inammissibile (art. 72 LPAmm);
che non avendo la RI 1 dato prova della diligenza richiesta dalle circostanze,
la domanda di restituzione contro il lasso del termine di ricorso - peraltro
nemmeno motivata - non adempie ai presupposti di cui all'art. 15 cpv. 1 LPAmm;
la stessa va quindi respinta nella misura della sua ricevibilità;
che la tassa di giustizia, ridotta, segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di restituzione del termine è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico delle ricorrenti.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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5. Intimazione a: |
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La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo |
La cancelliera |