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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sui ricorsi del 6 maggio 2025 dell'
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 9 aprile 2025 (n. 569 e 570) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha tra l'altro respinto le istanze di ricusa dei suoi tre membri inoltrate dall'insorgente; |
ritenuto, in fatto
A.
Nell'ambito di un procedimento
disciplinare (n. 518) che ha condotto la Commissione di disciplina degli
avvocati (Commissione) il 30 agosto 2024 a pronunciare nei confronti dell'avv. RI
1 una sanzione per violazione del dovere di cura e diligenza per attacchi alla
controparte (confermata con decisione odierna di questo Tribunale), l'interessato
aveva presentato un'istanza di ricusa dei commissari __________, __________ e __________.
L'istanza era stata respinta con decisione incidentale del 14 febbraio 2024, rimasta
incontestata e dunque regolarmente passata in giudicato.
B. a. A seguito di una
segnalazione, il 3 settembre 2024 la Commissione, nella medesima composizione
di cui sopra, ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un nuovo procedimento
disciplinare per un'ulteriore possibile violazione dei suoi doveri professionali
(n. 569).
b. Parallelamente, sempre il 3 settembre 2024, la medesima Commissione, preso atto di un'ulteriore segnalazione avente per oggetto il suo operato, ha aperto contro l'avv. RI 1 un altro procedimento disciplinare (n. 570).
c. Nel termine prorogato assegnatogli per presentare le sue osservazioni, con istanza del 14 novembre 2024 l'avv. RI 1 ha chiesto l'annullamento (subordinatamente la sospensione) di entrambi i procedimenti. Ha in sostanza rimproverato ai commissari __________, __________ e __________ di essersi macchiati di un misfatto gravissimo, poiché in un determinato passaggio della predetta decisione del 30 agosto 2024 avrebbero scritto il falso, mentendo sapendo di mentire, precisando di averli segnalati alla Commissione di disciplina e al Consiglio della Magistratura e prospettando l'intenzione di procedere penalmente.
d. Con due decisioni incidentali di identico tenore emanate il 3 marzo 2025, prive
dell'indicazione dei rimedi di diritto, la Commissione ha respinto le istanze,
assegnando al legale un termine per presentare le proprie osservazioni di
merito. Dopo aver ripercorso i fatti e inquadrato il passaggio recriminato, la
Commissione ha negato l'esistenza di gravi vizi procedurali che imponessero un annullamento
dei procedimenti.
e. Entro il termine impartito, il 24 marzo 2025 l'avv. RI 1 ha presentato per entrambi i procedimenti una formale istanza con cui ha chiesto la ricusa dei medesimi commissari essendo accusati su sua denuncia in un procedimento penale per gravi reati legati al loro comportamento delittuoso messo in atto nei suoi confronti sfruttando la loro posizione, domandando inoltre l'emanazione di una formale decisione (assortita dell'indicazione dei mezzi di ricorso) sia sulla ricusa, che sulla richiesta di annullamento (subordinatamente sospensione) dei procedimenti. Nel suo allegato ha anche mosso dei rimproveri d'inimicizia e mancanza di imparzialità che trasuderebbero dalle predette decisioni del 3 marzo 2025.
C. Il 9 aprile 2025, con
due decisioni pressoché identiche (n. 569 e 570), la Commissione ha respinto l'istanza
di ricusa, così come la richiesta di annullamento (subordinatamente
sospensione) dei procedimenti, assegnando all'interessato un ultimo termine per
presentare le proprie osservazioni.
Posto che l'istante si sarebbe limitato a riproporre argomenti già disattesi in
precedenza, con l'unica novità, non comprovata, di una denuncia penale per non
meglio specificati reati della quale i diretti interessati non avrebbero avuto
notizia, la Commissione ha d'acchito concluso per il rigetto delle istanze, ai
limiti della ricevibilità, precisandone ulteriormente i motivi. In
particolare, sulla questione della ricusa ha essenzialmente specificato che, in
assenza di nuovi elementi dimostrati, non vi fossero motivi per scostarsi dalle
precedenti decisioni, rilevando come l'istante si limitasse in pratica ad
addurre una sequela di invettive contro i commissari, senza agganciarle
alle norme in materia di ricusa. Analoghe deduzioni ha fondamentalmente tratto
per la richiesta di annullamento (rispettivamente sospensione), in assenza di
gravi vizi procedurali, non dati e nemmeno spiegati.
D. Con due ricorsi di
tenore identico (a) e (b), l'avv. RI 1 deferisce ora le predette decisioni a
questo Tribunale, chiedendo che siano dichiarate nulle o annullate.
L'insorgente - che critica il fatto che siano stati proprio i commissari di cui
ha chiesto la ricusa ad auto-decidere in merito alla sua istanza -
sostiene di essersi prevalso di motivi mai addotti in precedenza poiché non
ancora avveratisi (inimicizia dimostrata dalla decisione del 3 marzo 2025 e
procedimento penale avviato nei confronti dei commissari a seguito della sua
denuncia del 25 novembre 2024, attualmente pendente davanti alla Corte dei
reclami penali). Lamenta che i commissari, quand'anche non avessero avuto
conoscenza della denuncia nei loro confronti (ciò che ritiene impossibile),
avrebbero dovuto accertare d'ufficio l'esistenza della stessa, anziché dare
arbitrariamente per assodato che egli mentisse.
E. a. Rispondendo a uno dei due ricorsi, la Commissione ne ha postulato il rigetto in ordine e nel merito, riconfermando la sua posizione, con argomenti di cui si dirà se del caso in appresso.
b. In sede di replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche tesi e conclusioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalle decisioni impugnate, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi congiuntamente, fondandosi sul medesimo impianto fattuale (art. 76 cpv. 1 LPAmm). Il giudizio è reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La ricusa di un membro di un'autorità non
giudiziaria - quale deve essere considerata la Commissione di disciplina, che
non è un tribunale (cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STA 52.2018.432 del 19
dicembre 2018 consid. 2.1 e rinvii) - va determinata sulla scorta del diritto
procedurale applicabile, come pure dei principi stabiliti dall'art. 29 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101; cfr. ad esempio, STF 5A_707/2011 del 28 novembre 2011 consid. 3.1). Questa
norma dispone che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o
amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 29 cpv. 1 Cost. permette in
particolare di esigere la ricusa dei membri di un'autorità amministrativa la
cui situazione o il cui comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla
loro imparzialità. Mira a evitare che delle circostanze estranee alla causa possano
influenzare una decisione a favore o detrimento della parte interessata. La
ricusa può imporsi anche se una prevenzione effettiva del membro dell'autorità
adita non può essere accertata. È sufficiente che le circostanze suscitino
l'apparenza di una prevenzione e facciano sorgere un dubbio di parzialità.
Tuttavia devono essere prese in considerazione solo circostanze oggettive; non
sono invece determinanti le impressioni puramente individuali di una delle
persone implicate (cfr. STF 2C_238/2018 del 28 maggio 2018 consid. 4.2,
2C_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.1 e rimandi).
In linea generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri
delle autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Diversamente dagli
art. 30 Cost. e 6 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - applicabili solo ai tribunali - l'art.
29 cpv. 1 Cost. non impone l'indipendenza e l'imparzialità come massima di
organizzazione. Di regola, le prese di posizione che s'iscrivono nel normale
esercizio delle funzioni governative, amministrative o di gestione o nei
normali compiti di un'autorità parte a una procedura - allorquando la stessa si
esprime con il necessario riserbo - non permettono di concludere per
l'apparenza di una parzialità e di giustificare una ricusa; diversamente, la
procedura amministrative sarebbe privata del suo senso (cfr. DTF 140 I 326
consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.3 e rimandi). Un'autorità, o uno dei suoi
membri, ha per contro il dovere di ricusarsi allorquando vanta un interesse
personale in relazione all'oggetto che deve trattare, se manifesta
espressamente la sua antipatia nei confronti di una parte o se si è già formata
un'opinione irremovibile ancor prima di aver preso conoscenza di tutti i fatti
pertinenti alla causa (cfr. STF 2C_238/2018 citata consid. 4.2, 2C_931/2015
citata consid. 5.1 e rimandi; RtiD II.2021 n. 22 consid. 2.1 e rif.; STA
52.2022.145 del 30 agosto 2022 consid. 2.1, 52.2018.432 citata consid. 2.1).
2.2. La LPAmm - applicabile anche a tutte le procedure in prima istanza e su ricorso rette dalla LAvv (cfr. art. 30 LAvv) - prevede all'art. 50, che le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi se:
a) hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
b) hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c) sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro;
d) sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e) possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
2.3. L'art. 52 cpv. 1 LPAmm dispone che la parte che intende chiedere la
ricusazione di una persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità
superiore o all'autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena
viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPAmm, in
caso di contestazione, decide l'autorità superiore o, trattandosi di un membro
di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro
ricusato. Di principio, una persona non può quindi partecipare alla decisione
sulla ricusa che la concerne. Questa regola non è tuttavia assoluta: la
giurisprudenza del Tribunale federale ammette infatti che un'autorità possa
statuire essa medesima, con il concorso del membro ricusato, su domande abusive
o manifestamente infondate (cfr. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2, 122 II 471
consid. 3a; STA 52.2018.432 citata consid. 2.3 e rimandi; cfr. in tal senso
anche art. 53 cpv. 3 LPAmm, che permette espressamente al Consiglio di Stato e
al Tribunale cantonale amministrativo di statuire essi stessi su domande di
ricusazione in blocco o della maggioranza dei membri, manifestamente
irricevibili o prive di qualsiasi fondamento).
In materia di ricusa di membri di autorità giudiziarie, in base alla
giurisprudenza del Tribunale federale, un giudice non può essere ricusato per
il solo fatto che contro di lui è stata sporta una denuncia penale o che ha in
precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l'istante; un'istanza di
ricusa così formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile
(cfr. STF 4A_67/2018 del 15 marzo 2018). La relativa decisione può essere
adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale
applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a
un'altra autorità (cfr. STF 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1, 4A_67/2018
citata, 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1, 2C_191/2013 del 29 luglio
2013 consid. 2.3 e rimandi).
3. 3.1. Nel suo
ricorso l'insorgente ribadisce in particolare di aver chiesto la ricusa dei
commissari per un nuovo motivo, e meglio la denuncia penale sporta nei loro
confronti (precisando che il procedimento è ancora pendente). Si chiede quindi
come i membri interessati possano giudicare serenamente il Collega che ha
avviato contro di loro un procedimento penale tuttora in corso per avere
scientemente scritto il falso allo scopo di danneggiarlo e che, invece
di farsi da parte, almeno per decenza, si ostinano con la bava alla bocca
a volere giudicare e condannare l'avvocato che li ha denunciati penalmente.
Sarebbe inoltre impossibile, aggiunge, che i commissari non abbiano avuto
notizia di tale denuncia.
3.2. Dagli atti prodotti in questa sede dal ricorrente risulta effettivamente
che, il 25 novembre 2024, egli ha sporto una denuncia penale nei confronti dei
tre commissari (per abuso di autorità e falsità in atti formati da pubblici
ufficiali o funzionari), poi sfociata in un decreto di non luogo procedere del
2 dicembre 2024, che egli ha impugnato alla Corte dei reclami penali (cfr.
ricorso pag. 3 e decisione del 5 settembre 2025 della PP che ha negato ai
commissari l'accesso agli atti). In base a quanto spiegato dall'insorgente
(cfr. replica), questa denuncia si riferisce a un passaggio di un considerando
- a suo dire falso - della decisione disciplinare del 30 agosto
2024 (supra consid. A) in cui la Commissione, vagliando la violazione
del dovere di cura e diligenza rimproveratagli, aveva tra l'altro rilevato che
l'avv. RI 1 “non ha ritenuto di sporgere una denuncia per il comportamento
tenuto dal segnalante, che a suo dire costituirebbe un reato penale”.
3.3. Ora, al proposito va anzitutto ricordato che il ricorrente conosceva sin dal
3 settembre 2024 la composizione dell'autorità disciplinare chiamata a statuire
sulle nuove segnalazioni (cfr. notifiche di apertura dei procedimenti). Il
motivo fatto valere, come rileva peraltro in questa sede anche la Commissione,
risale invece al 25 novembre 2024: conformemente
all'art. 52 cpv. 1 LPAmm e al principio di buona fede (cfr. DTF 132 II 485
consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3), non v'è quindi che non veda come egli
avrebbe semmai dovuto chiedere immediatamente la ricusa dei tre membri e
non attendere il 24 marzo 2025. L'istanza, presentata ben quattro mesi dopo
essere venuto conoscenza del motivo sui cui si fondava, era pertanto
manifestamente tardiva e andava a ben vedere, già solo per questo motivo,
respinta in ordine.
A ciò aggiungasi che, come visto, il solo fatto di avere sporto una denuncia
penale contro i membri dell'autorità di sorveglianza non basta per concludere a
un'apparenza di prevenzione e giustificare una loro ricusa, ritenuto che
altrimenti la parte avrebbe sempre la possibilità di influire sulla composizione
dell'autorità giudicante (cfr. DTF 134 I 20 consid. 4.3.2; STF 4A_67/2018 citata; Stephan Breitenmoser/Robert Weyeneth, in: Waldmann/Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed.,
Zurigo 2023, n. 86 ad art. 10). Così come non
basterebbero peraltro le precedenti denunce presentate all'autorità di
sorveglianza e al Consiglio della Magistratura (apparentemente già dichiarate
irricevibili, cfr. risposta della Commissione). Anche da questo profilo, la sua
istanza non poteva quindi che essere d'acchito dichiarata inammissibile. Va
comunque precisato che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente,
nulla in atti permette di ritenere che i commissari fossero a conoscenza della
denuncia in questione (che l'insorgente, contrariamente al suo obbligo di
motivazione ex art. 52 cpv. 1 LPAmm, non ha invero circostanziato nella sua
istanza). Dalla citata decisione del 5 settembre 2025 della PP (che ha negato
ai commissari l'accesso agli atti) risulta anzi che il decreto di non luogo a
procedere emanato nei loro confronti il 2 dicembre 2024 non è stato loro
intimato (cfr. pag. 1) e che essi non potevano pertanto esserne al corrente,
come sicuramente noto al ricorrente. Infondate risultano quindi anche tutte le
sue critiche relative a un'insufficiente accertamento dei fatti.
4. 4.1. L'insorgente
afferma inoltre di aver sollevato quale altro nuovo motivo di ricusa l'inimicizia
(e, dunque, la parzialità) nei suoi confronti, che sarebbe dimostrata
dalla decisione del 3 marzo 2025 (cfr. istanza 24 marzo 2025, punto 3).
4.2. Ora, una simile allegazione, scarsamente motivata (cfr. art. 52 cpv. 1
LPAmm e 70 cpv. 1 LPAmm), non è di per sé atta a fondare un tale motivo di
ricusa. E questo anche considerando il punto richiamato della sua istanza, in
cui ha semplicemente recriminato il seguente passaggio della decisione del 3
marzo 2025: “in data 29 ottobre 2024 l'avv. RI 1 ha inoltrato la propria
replica tuonando contro il fatto che la Commissione non abbia
praticamente preso posizione nei confronti del ricorso [...]”. Il mero uso
del verbo “tuonare” - che altro non è che un modo per riferire la forza con cui
viene espresso qualcosa - è infatti all'evidenza inidoneo a suscitare
seriamente un qualsivoglia sospetto di prevenzione per antipatia nei confronti
di una parte. Tanto più se si considera che, nella replica in questione (cfr. STA
52.2024.373 citata), l'insorgente non ha effettivamente lesinato i duri toni
delle sue critiche alla Commissione (la quale in sede di risposta si era
limitata a riconfermare la sua decisione, rimettendosi al giudizio del
Tribunale), imputandole che, evitando di prendere posizione, ammette
di aver intenzionalmente scritto il falso e che si tratta di un
accertamento incredibile e tremendo, ribadendo poi con vigore le sue
obiezioni.
Da questo profilo, la sua istanza di ricusa non poteva quindi che essere
ritenuta d'acchito inammissibile o comunque manifestamente infondata. Anche su
questo punto, la decisione impugnata che non ha dato seguito alla ricusa,
rigettando in breve pure tutti gli ulteriori rimproveri (invettive)
mossi dal ricorrente, quand'anche nuovi, è in ogni caso conforme al diritto.
4.3. A titolo
abbondanziale, identica conclusione varrebbe per gli altri sommari addebiti di
parzialità indicati nell'istanza del 24 marzo 2025 - non ripresi e motivati nei
ricorsi (ex art. 70 cpv. 1 LPAmm), che su questo punto sarebbero quindi
inammissibili - relativi a un altro passaggio della decisione del 3 marzo 2025,
ancora riferito alla procedura di cui all'inc. 52.2024.373: in data 22
novembre 2024 l'avv. RI 1 ha poi presentato al Tribunale amministrativo delle
osservazioni spontanee con le quali non ha comunque fatto accenno, né
contestato quanto argomentato dalla CDAvv nella presa di posizione del 14
novembre 2024 (...).
Ora, al riguardo andrebbe invero dato atto al ricorrente che in tali
osservazioni spontanee egli si era effettivamente riferito alla duplica del 14
novembre 2024 (cfr. incarto citato). Egli non ha tuttavia contestato le diverse
argomentazione esposte dalla Commissione, o perlomeno non quelle in cui ha
specialmente negato di aver esperito un'indagine segreta presso il Ministero
pubblico, spiegando su quali elementi (atti dell'incarto) si era fondata ai
fini della sua decisione (in cui ha tra l'altro osservato che, in base alle informazioni
in suo possesso, l'avv. RI 1 non ha ritenuto di sporgere una denuncia per il
comportamento tenuto dal segnalante, che a suo dire costituirebbe un reato
penale). Tant'è che il ricorrente, pur ribadendo la falsità di tale
affermazione, ha poi piuttosto rimproverato all'autorità disciplinare una disattenzione
del suo obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti (peraltro a torto, come
risulta dal giudizio separato di data odierna, cfr. STA 52.2024.373). In ogni
caso, anche se nel passaggio in questione la Commissione fosse incappata in un'imprecisione,
è evidente che pure tale sola circostanza, contenuta in una decisione
sfavorevole al ricorrente, risulta d'acchito inidonea a fondare un sospetto di
prevenzione. A maggior ragione se si considera che, per costante
giurisprudenza, persino eventuali sbagli possono e devono essere contestati
seguendo il normale corso d'impugnazione e che unicamente errori
particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come
violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono se del caso giustificare un
sospetto oggettivo di prevenzione (cfr. DTF 116 Ia 14 consid. 5b; cfr. pure STA
52.2018.432 citata consid. 3.2 e rif.).
5.
In queste circostanze, e alla luce della giurisprudenza
sopraesposta (supra, consid. 2.3), altrettanto certo è che la
Commissione poteva rigettare direttamente le istanze di ricusa, come visto
inammissibili o comunque manifestamente infondate. A titolo abbondanziale, va
comunque osservato che, anche se le istanze contro i tre commissari (gli unici
a potersi occupare dei procedimenti disciplinari a seguito di astensioni e
autoricuse) fossero state trasmesse a questo Tribunale (quale autorità superiore,
cfr. art. 53 cpv. 1 e 2 LPamm), l'esito non avrebbe evidentemente potuto essere
diverso (cfr. STA 52.2018.432 citata consid. 3.3). Altresì certo è che non
sussiste neppure alcun motivo per annullare o sospendere i procedimenti
disciplinari in questione.
6.
6.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, i ricorsi devono dunque essere respinti.
6.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), già anticipata dall'insorgente,
rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente, al quale va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera