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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell'11 dicembre 2024 (n. 6092) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 26 luglio 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1963, è
titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1981.
Ingegnere di professione, non risulta avere precedenti in materia di
circolazione stradale.
B. a. Il 16 dicembre 2022, verso le 19.15, RI 1 stava circolando alla guida dell'autovettura immatricolata __________ su via Tesserete a Massagno (in direzione di Tesserete) quando, giunto all'intersezione con via Selva e intenzionato a svoltare a sinistra per immettervisi, si è fermato per la presenza di un veicolo proveniente dalla direzione opposta. Al momento di ripartire, nel compiere la manovra di svolta (a una velocità dichiarata di circa 5 km/h), non si è avveduto della presenza di tre pedoni (una donna con i due figli di 7 e 9 anni) che stavano attraversando la strada (da destra verso sinistra rispetto alla sua direzione di marcia) sulle strisce pedonali. Secondo quanto emerge dal rapporto di constatazione del 26 dicembre 2022, avrebbe così urtato con la parte anteriore del veicolo la gamba sinistra di uno dei bambini che, cadendo, avrebbe trascinano con sé la madre e il fratello. Interrogati entrambi il 24 dicembre 2022 dalla polizia cantonale, la donna ha confermato la predetta dinamica, mentre il conducente - che, pur pretendendo di essere stato concentrato sulla strada, ha ammesso di non aver visto i pedoni - ha negato ogni collisione con il bambino, sostenendo che la caduta sarebbe stata provocata dalla reazione della madre che avrebbe tirato verso di sé il figlio che camminava poco più avanti a lei. Ha precisato di essere subito sceso dall'auto per sincerarsi delle loro condizioni, prima di chiamare la polizia e di dire alla donna di pur recarsi dal medico se lo avesse ritenuto necessario. Confrontato con il fatto che i colleghi della polizia comunale avevano riferito che il bambino aveva subito lamentato dolori a una gamba, ne ha preso atto, spiegando di avere tentato di contattare via SMS la donna nei giorni successivi ma senza ricevere alcuna risposta.
Dopo aver visitato il bambino la sera del 16 dicembre 2022, i medici del pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale Civico di Lugano hanno riscontrato un trauma cranico con un'amnesia circostanziale della durata di circa due ore (cfr. lettera di dimissione provvisoria del 17 dicembre 2022 della dr.ssa med. ________).
b. Preso atto del predetto rapporto di polizia, con scritto del 3 febbraio 2023
la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo
amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta
penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue
responsabilità.
c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 29 marzo 2023 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di:
1. lesioni colpose
per avere, per negligenza, cagionato lesioni al pedone Y.Z. (05.02.2015) quando, circolando
con il veicolo __________ targato __________,
nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra, ometteva
di avvistarlo per tempo mentre stava attraversando la strada sul passaggio
pedonale (unita-
mente alla mamma ed al fratello) da destra verso sinistra rispetto alla sua
direzione di marcia,
urtandolo e facendolo cadere a terra. A seguito dell'urto Y. Z. riportava
un trauma cranico con
amnesia circostanziale della durata di circa 2 ore (…);
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con il surriferito veicolo,
nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra,
negligentemente omesso di avvistare per tempo il pedone Y. K. che stava attraversando
la
carreggiata, unitamente ai suoi due figli, da destra verso sinistra
rispetto al suo senso di mar-
cia, urtando uno dei due bambini (Y. Z., nato il 05.02.2015) che, cadendo,
ha trascinato a terra
anche la mamma ed il fratello. A seguito dell'urto Y. Z. ha riportato le
conseguenze fisiche de-
scritte al punto 1. del presente decreto d'accusa.
Fondandosi sugli art. 125 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) - in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 33 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 e 6 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) -, ne ha quindi proposto la condanna a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 45 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna (pari a complessivi fr. 6'750.-) e al pagamento di una multa di fr. 700.-.
d. Chiamata a pronunciarsi sull'opposizione
interposta dall'interessato, con sentenza del 16 maggio 2024 la presidente
della Pretura penale, esperita l'istruttoria e celebrato il
dibattimento, ha prosciolto il conducente dall'imputazione di lesioni colpose,
condannandolo invece per infrazione alle norme della circolazione per i fatti
descritti al punto 2 del decreto d'accusa alla multa di fr. 300.-. Tale
pronuncia, priva di motivazione, non è stata ulteriormente contestata ed è
quindi nel frattempo passata in giudicato.
e. Preso atto della predetta condanna penale, il 26 giugno 2024 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 26 luglio successivo l'autorità dipartimentale ha risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata di un mese (dal 27 gennaio al 26 febbraio 2025 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr e 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio dell'11
dicembre 2024, l'Esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento
amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Governo ha reputato di
non potersi scostare dai contenuti della sentenza della Pretura penale che,
confermando il punto n. 2 del decreto d'accusa, ha dato per acquisito l'urto
tra il veicolo e il bambino. Ha quindi confermato la commissione di
un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, per la quale la
Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una
revoca della patente della durata minima di un mese.
D. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento della risoluzione dipartimentale.
Riproponendo le tesi rimaste inascoltate davanti alle precedenti istanze, il
ricorrente contesta essenzialmente di avere urtato il bambino, come avrebbe del
resto confermato anche l'autorità penale prosciogliendolo dall'imputazione di
lesioni colpose. Rileva che sarebbe stato sproporzionato impugnare la sentenza
penale solo per correggere l'incoerenza contenuta nella descrizione del capo d'accusa
confermato, che, malgrado il parziale proscioglimento, menziona ancora l'urto.
Alla luce della solo lieve infrazione commessa, ritiene di dover essere mandato
esente da ogni sanzione in base all'art. 16a cpv. 4 LCStr.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,
riconfermandosi nel proprio provvedimento.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
G. Il Tribunale ha acquisito agli atti l'incarto sfociato nella condanna penale, dandone comunicazione alle parti, che non hanno formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la
tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (cfr. art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati
dall'incarto penale richiamato dalla Pretura penale, di cui si è detto in
narrativa (cfr. supra, consid. G). Neppure l'insorgente sollecita del
resto l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
2. 2.1. Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente a ordinare la revoca della licenza
di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in
giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la
procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II
312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo
se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui
non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce
a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o
infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124
II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio
della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del
caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_305/2020
del 24 agosto 2020 consid. 3.2, 1C_415/2016
del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,
1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2.
Di principio, il conducente condannato con sentenza
penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere che l'autorità
amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di condanna definitiva
priva di motivazione rispettivamente ch'essa in un secondo
tempo completi l'istruttoria. L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio
penale "vincolante" deve infatti addurre i propri argomenti difensivi
in quella procedura ed esibire poi una decisione penale motivata, dalla quale
risultino le ragioni d'ordine oggettivo e soggettivo, che hanno comportato un
giudizio favorevole all'accusato. In virtù del dovere di collaborazione delle
parti, applicabile anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve
richiedere la motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la
forma di dispositivo qualora egli intenda addurre fatti e prove che non
risultano dall'incarto (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; STF 1C_26/2022 del 28
febbraio 2022 consid. 2.4 che conferma la STA 52.2021.159 del 23 novembre 2021;
STA 52.2020.443 del 9 novembre 2021 consid. 2.2 con numerosi rimandi).
2.3. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 16 dicembre
2022, il competente procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa con cui
ha ritenuto RI 1 colpevole di lesioni colpose e di infrazione alle norme della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr, proponendone la condanna a una
pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di 45 aliquote giornaliere (da fr.
150.- cadauna) e al pagamento di una multa di fr. 700.-. In sostanza, il
magistrato penale ha ritenuto che, non avendo avvistato per tempo i tre pedoni
che stavano attraversando la carreggiata sul passaggio pedonale, il conducente
avesse urtato uno dei bambini (che, cadendo, ha trascinato a terra anche la
mamma e il fratello), provocandogli un trauma cranico con amnesia
circostanziale della durata di due ore, così come meglio illustrato in
narrativa (cfr. consid. Bc). Adita dall'interessato, la presidente della
Pretura penale, completata l'istruttoria, indetto il pubblico dibattimento e interrogato
l'insorgente (cfr. verbale d'interrogatorio del 16 maggio 2024), lo ha tuttavia
prosciolto dall'imputazione di lesioni colpose, condannandolo unicamente per
l'infrazione alle norme della circolazione e riducendo conseguentemente la
sanzione ad una multa di fr. 300.-. Come si evince dal dispositivo della
sentenza, che rimanda espressamente al punto n. 2 del decreto d'accusa, la
giudice penale ha in particolare confermato l'accertamento relativo al
verificarsi dell'impatto con uno dei bambini che è caduto, trascinando a terra
anche la mamma e il fratello, riportando il predetto trauma cranico (cfr.
sentenza del 16 maggio 2024, disp. n. 2). La predetta decisione non è stata
ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al consid. 2.1, in questa sede il
ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità
penali (neppure, dunque, il verificarsi dell'urto tra
il suo veicolo e il bambino), le quali hanno ormai statuito sulla
fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di
giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze
inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno
portato alla condanna pronunciata il 16 maggio 2024. Nulla muta del resto che la presidente della Pretura
penale abbia prosciolto l'interessato dall'imputazione di lesioni colpose,
considerato che non è dato di sapere quali siano i motivi alla base di una tale
assoluzione, che non trapelano dalla sentenza, di cui il ricorrente non ha
ritenuto di chiedere la motivazione. Se
l'insorgente riteneva che la decisione penale contenesse un'evidente
contraddizione con il proscioglimento di cui al pto. 1 e fosse quindi stata
emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe infatti dovuto pretendere,
com'era suo diritto (cfr. disp. n. 5), una
sentenza motivata dalla quale risultassero le ragioni d'ordine oggettivo
e soggettivo, che avevano indotto la giudice penale a proscioglierlo dal punto
n. 1 del decreto d'accusa, confermandone invece il punto n. 2 (cfr. supra,
consid. 2.2). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non occorreva del
resto condurre una vera e propria procedura di ricorso al fine di semplicemente
modificare la descrizione dell'infrazione di cui al pto. 2 del decreto d'accusa,
attività ritenuta sproporzionata, già solo per i costi (cfr. ricorso,
pag. 3). Bastava infatti in un primo tempo chiedere all'autorità penale di
motivare la sua decisione, ciò che già avrebbe permesso al ricorrente di
comprendere le ragioni alla base dell'apparente contraddizione da lui
lamentata. Solo a quel punto avrebbe semmai potuto e dovuto far capo ai rimedi
di diritto disponibili al fine di far correggere l'asserita incongruenza non
chiarita nella motivazione. Per ragioni sue, RI 1 ha invece rinunciato a
chiedere la motivazione, accettando quindi di essere multato per non avere
avvistato per tempo il bambino e averlo fatto cadere a seguito dell'impatto con
la sua vettura, così come risulta dal dispositivo della pronuncia della Pretura
penale. In tali circostanze, il
ricorrente non può certo pretendere che l'autorità amministrativa legga come fa
comodo a lui una sentenza di condanna definitiva priva di motivazione. L'insorgente, assistito da un legale,
non poteva in effetti ritenere in buona fede che, a fronte del proscioglimento
dal reato di lesioni colpose, non avrebbe potuto incorrere nel contestato
provvedimento amministrativo. Gli spettava invece semmai richiedere un giudizio
motivato e, qualora la fattispecie ritenuta nello stesso non concordasse con i
suoi assunti, impugnarlo lamentando eventuali incoerenze in esso contenute. Tanto
più che ha sempre negato l'impatto con il bambino. La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa
sede - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi
al meglio. L'insorgente deve dunque assumere le conseguenze della
strategia processuale da lui adottata. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in
discussione i fatti accertati in sede penale al fine di eludere la misura di
revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). E ciò a maggior ragione che la Sezione della circolazione gli aveva
chiaramente preannunciato di tenere il sospeso la propria decisione in attesa
di un giudizio penale risolutivo ai fini dell'accertamento delle sue
responsabilità (cfr. scritto del 3 febbraio 2023).
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nella sentenza del 16 maggio 2024 della Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389 segg.).
3.2. Le infrazioni
delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca
della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della
revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(art. 16 cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;
medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti
dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che,
violando norme della circolazione, provoca un
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art.
16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e
altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre
deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2
lett. a LCStr).
3.3. Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr.
DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138
consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art.
16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in
essa non siano racchiusi tutti gli elementi
costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a
LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave
ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa
in pericolo della sicurezza altrui).
3.4. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 ONC precisa che il conducente deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima
frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le
circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo,
l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (cfr. DTF 137 IV 290
consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018
consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare
rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni
materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un
pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze
(cfr. STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011
del 5 luglio 2012 consid. 2.1; STA
52.2023.12 del 13 marzo 2023 consid. 3.3).
Secondo l'art. 33 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata (cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi
pedonali, deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi,
dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv.
2). Questa regolamentazione è concretizzata dall'art. 6 cpv. 1 ONC, secondo
cui, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente
deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio
pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo.
Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter
adempiere a questo obbligo. La "particolare prudenza" per i pedoni di
cui all'art. 33 cpv. 2 LCStr significa che l'automobilista deve prestare
maggiore attenzione nei pressi dei passaggi pedonali e nelle loro immediate
vicinanze ed essere pronto ad arrestare il veicolo quando un pedone attraversa
la strada o manifesta la volontà di farlo (cfr. STA 52.2015.597 del 9 agosto
2016 consid. 3.1 e rif., confermata dalla STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016;
STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4).
3.5. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 16 dicembre 2022 RI 1,
mentre stava circolando in territorio di Massagno alla guida dell'autovettura
targata __________, ha omesso di prestare la dovuta attenzione e non si è
avveduto della presenza di tre pedoni (madre e due figli) intenti ad
attraversare la strada sulle apposite strisce, urtando un bambino che è caduto
(trascinando con sé, a catena, anche la madre e il fratello), procurandosi un
trauma cranico con amnesia circostanziale di circa due ore. In tale
comportamento è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art. 31
cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2 e 90 cpv. 1 LCStr, nonché 3 cpv. 1 e 6 cpv. 1 ONC.
Disposizioni, queste - richiamate in buona parte anche dalle autorità penali (cfr.
decreto d'accusa del 29 marzo 2023 e sentenza della Pretura penale del 16 maggio
2024) - che impongono in sostanza al conducente di rispettare il diritto di
precedenza dei pedoni sulle strisce pedonali e di moderare per tempo la
velocità e all'occorrenza fermarsi onde adempiere quest'obbligo. A maggior
ragione se - come preteso dal ricorrente (cfr. verbali d'interrogatorio del 24
dicembre 2022 pag. 3-4 e del 16 maggio 2024 pag. 1 e 2 nonché ricorso al
Governo, pag. 4) - la visibilità del conducente risulta ostruita da un ostacolo
(in casu, il veicolo proveniente in senso inverso fermatosi oltre la linea del
dare precedenza, da dietro il quale sarebbero sbucati i pedoni), ciò che
gli impone di aumentare il grado di prudenza.
3.5.1.
La giurisprudenza federale considera che una messa in pericolo astratta
accresciuta (grave) è realizzata già solo per il fatto di passare relativamente
vicino ad un pedone, senza urtarlo (cfr. STF 1C_504/2011 citata consid. 2.5;
cfr. pure Mizel, op cit., pag. 284
e 289 seg.). A maggior ragione in concreto, in cui, sebbene a ridotta velocità,
un impatto tra veicolo e pedone vi è stato, come accertato in maniera
vincolante in sede penale (cfr. supra, consid. 2.3). Già soltanto per
questo motivo è dunque escluso che ci si possa trovare in presenza di
un'infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr,
caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo.
3.5.2. Dal profilo soggettivo, la colpa dell'insorgente che, in una situazione che gli avrebbe imposto una prudenza accresciuta, per una disattenzione non ha scorto per tempo tre pedoni intenti ad attraversare la strada su un passaggio pedonale, appare medio grave (cfr., a quest'ultimo proposito, Cédric Mizel, in: RDAF 2004 I 361, pag. 377). Ad ogni modo, anche volendo benevolmente attribuire al ricorrente una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr, così come ritenuto dalla Sezione della circolazione.
3.6. Se ne deve concludere che il provvedimento amministrativo della durata di un mese tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dall'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente. Minimo, si detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
3.7. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 27 gennaio al 26 febbraio 2025 inclusi, ma le procedure ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al dicembre 2022 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera