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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di
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RI 1 RI 2 RI 3
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contro |
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la decisione del 2 aprile 2025 (n. 1479) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa contro la risoluzione del 24 agosto 2023 con cui il Municipio di Losone ha negato loro la licenza edilizia per delle modifiche alle grondaie e canali di scolo provenienti dai fondi vicini (part. __________, ______ e __________); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario di
un fondo con un edificio (part. __________) situato a Losone, nel nucleo di __________,
in cui risiedono anche i figli RI 3 e RI 2 (pure proprietaria dell'adiacente part.
__________).
A CO 1 appartengono il fondo confinante a est (part. _______) e ovest (part. __________)
con le vicine part. __________ e __________ (in comproprietà).
B. a. Dopo vicissitudini
che non occorre riprendere, il 6 settembre 2021 RI 1, anche tramite i due
figli, ha inoltrato al Municipio una notifica di costruzione per intervenire
sui tubi e canali di gronda che - a loro dire senza diritto (servitù o altro) -
permettono lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai tetti degli
stabili vicini (part. __________ e part. __________, __________ e __________),
attraverso la part. __________. In base allo scritto che accompagna la
notifica, con riferimento all'edificio sulla part. __________, l'intervento
prevede (a sud) il taglio della scossalina a confine e la posa di
due teste piatte, in modo che il tetto della vicina resti senza
scarico del canale. Verso il cortile interno (a nord), prospetta invece di
modificare l'estremità inferiore del tubo verticale che scarica le acque del
tetto, con un nuovo piede finale direzionato sul cortile della vicina,
sigillando il pozzetto di scolo nel cortile del mapp. __________ (con la
conseguenza che sarà poi compito della vicina fare un nuovo foro
nella gronda orizzontale del proprio tetto a cui fissare il canale verticale
dopo averlo spostato dalla nostra parete e fissato sulla parete della sua abitazione
e fatto confluire un nuovo piede finale in un proprio pozzetto
costruito nel suo cortile). Anche per il tetto dello stabile sulle part. __________,
__________ e __________ la domanda prevede di suddividere il canale di gronda,
tagliando la scossalina a confine e posando due teste piatte, impedendo
così alle acque meteoriche di confluire nel tubo verticale e nel pozzetto di
scarico della part. __________.
La domanda è essenzialmente motivata dal fatto che CO 1, nonostante le loro
diffide, non avrebbe spostato e/o dotato i propri edifici di canali e pozzetti
di scarico autonomi.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1,
come pure dei vicini __________ e __________ e __________ (part. __________ e __________).
c. Dopo che erano stati completati gli atti e raccolti i preavvisi favorevoli
dell'Ufficio della natura e del paesaggio e dell'Ufficio dei beni culturali
(per una zona d'interesse archeologico), il 24 agosto 2023 il Municipio ha
negato il permesso. Premesso che l'istante non aveva dimostrato il suo diritto
di disporre dei canali che servono gli edifici vicini, esistenti da oltre 30
anni, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che la notifica fosse incompleta, non
solo perché priva dell'avallo dei proprietari delle opere, ma anche poiché
prospetta degli interventi non a regola d'arte, che modificano i percorsi dei
canali riversando le acque sui fondi vicini senza alcun specifico
approfondimento.
C. Con giudizio del 2
aprile 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1, RI
3 e RI 2 avverso la predetta risoluzione. Il Governo ha preliminarmente
ammesso la qualità di parte dei vicini opponenti __________. Nel merito, dopo
aver lasciato aperto il quesito se il proprietario della part. __________
avesse o no un diritto di disporre delle opere, ha a sua volta ritenuto che la
domanda fosse lacunosa in relazione ai lavori previsti, non dettagliati
mediante dei piani, non concepiti a regola d'arte e scarsamente approfonditi
così come indicato dal Municipio, che era tenuto a esigerne il completamento.
Ha infine ritenuto superata una questione relativa alla tassa d'esame.
D. RI 1, con RI 3 e RI 2,
impugnano ora il predetto giudizio davanti a questo Tribunale, postulandone l'annullamento
e formulando una serie di domande (in via principale o subordinata) con cui
chiedono in sintesi che i piani delle canalizzazioni delle acque
fluviali degli edifici delle part. __________ e __________ siano accertati
come non conformi alla situazione in essere e che i controversi
canali siano accertati come sprovvisti di licenza edilizia e abusivi, con
conseguente ordine alla vicina di provvedere al loro scollegamento/spostamento
e/o di dotarsi di opere di scarico autonome. Con una domanda, postulano anche
il rilascio della licenza edilizia.
In buona sostanza, dopo alcune premesse sul precedente giudizio del Governo del
6 novembre 2024 (non impugnato nella misura in cui rinviava a questa procedura
per le loro contestazioni sui canali che scaricano le acque sulla part. __________)
e dopo aver ripercorso diversi fatti (lamentando anche la passività del
Municipio e della vicina e altri interventi a loro dire abusivi), gli
insorgenti contestano in particolare il giudizio impugnato in quanto frutto di
una situazione paradossale. Affermano segnatamente che essi non
potrebbero presentare una domanda più completa per realizzare e/o spostare i
canali di scolo delle acque sulle part. __________ e __________, di cui non
sono proprietari, mentre CO 1 non potrebbe inoltrare dei piani aggiornati delle
attuali canalizzazioni (con i canali sulla part. __________) in quanto il suo
proprietario non li sottoscriverebbe mai. Ritengono che, rinunciando a esigere
un piano delle canalizzazioni legalmente e correttamente aggiornato, ma
tollerando lo status quo a solo vantaggio della vicina, le precedenti
istanze violerebbero la legge edilizia.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato.
L'Ufficio delle domande di costruzione non formula particolari osservazioni,
mentre il Municipio riconferma la sua decisione. CO 1 chiede la reiezione del
gravame nella misura della sua ricevibilità, con argomenti di cui si dirà se
del caso in appresso.
F. Con la replica e
le dupliche le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive
conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Dal profilo
della legittimazione attiva, vi sarebbe da chiedersi se a tutti i ricorrenti possa
essere riconosciuto un interesse degno di protezione a insorgere contro il
giudizio impugnato a loro destinato (cfr. art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Va in effetti osservato che istante in licenza appare essere unicamente RI 1,
proprietario della part. __________ (cfr. formulario della notifica di
costruzione), al quale è stato negato il permesso. Non anche RI 3 e RI 2, che
hanno apparentemente agito solo in veste di suoi rappresentanti. La questione
può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura in cui ricorso è
presentato da RI 1, l'abilitazione ad agire è certa. Con questa premessa l’impugnativa,
tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Va comunque
ancora precisato che qui oggetto della lite è solo il giudizio governativo del
2 aprile 2025 che ha respinto il gravame contro il diniego della licenza del 24
agosto 2023. Nella misura in cui tendono a qualcosa d’altro, le diverse domande
dei ricorrenti (volte ad accertare la non conformità alla situazione in
essere dei piani delle canalizzazioni delle acque fluviali
degli edifici delle part. __________ e __________ e il carattere abusivo di
singoli collegamenti e/o canali sporgenti sulla part. __________, come pure a
ottenerne lo stacco o rimozione) sono quindi inammissibili, tanto più che si
tratta anche di domande nuove (art. 70 cpv. 2 LPAmm).
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),
senza istruttoria.
2. 2.1. La licenza
di costruzione è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che nessun
impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti
(art. 1 cpv. 1 del regolamento id applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992; RLE; RL 705.110). La licenza edilizia dev'essere concessa se i
progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle
costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre
prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura
della licenza edilizia (art. 2 cpv. 1 LE).
2.2. In concreto, con la controversa domanda di costruzione il proprietario
della part. __________ non ha chiesto la licenza edilizia per le opere di
smaltimento delle acque meteoriche esistenti (di cui non è peraltro addotta
alcuna violazione materiale delle norme di diritto pubblico), né tanto meno per
un nuovo diverso sistema di evacuazione delle acque. L'intervento si limita
infatti solo a prospettare dei sabotaggi o manomissioni a singoli canali di
gronda o pluviali esistenti (tagli di scossaline, posa di teste piatte,
distorsione dell'estremità di un pluviale, sigillatura di un pozzetto),
ritorsivi nei confronti della vicina, che dal profilo del diritto edilizio e
dello smaltimento delle acque sono contradditori e privi di senso. Gli
interventi sui manufatti non tendono infatti a permettere alcuna corretta
evacuazione delle acque meteoriche, conforme alla loro funzione, ma esattamente
il contrario, per fini di natura prettamente civile. Se il proprietario della
part. __________ ritiene che le grondaie o i pluviali delle proprietà vicine si
colleghino o sporgano senza diritto (servitù o altro) sul suo fondo è però semmai
tenuto ad adire il giudice civile. Non può invece tentare di conseguire
attraverso un permesso edilizio un risultato che esso palesemente non si
prefigge. Secondo un principio generale del diritto, applicabile anche nella
procedura amministrativa, l'abuso manifesto di diritto non è infatti protetto
dalla legge (art. 2 cpv. 2 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS
210). Un abuso di diritto può segnatamente realizzarsi quando, come in
concreto, un istituto giuridico viene utilizzato in modo contrario al proprio
scopo (cfr. DTF 132 I 249 consid. 5 e rinvii).
In queste circostanze, al di là delle carenze evidenziate dalla precedente
istanza a livello di piani e documentazione annessa alla notifica di
costruzione, è quindi evidente che la licenza edilizia per l'intervento
prospettato non può essere rilasciata. Il giudizio impugnato va pertanto
confermato.
3. 3.1. Nella
misura della sua ricevibilità, il ricorso, manifestamente infondato, è dunque
respinto.
3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dei ricorrenti, che sono inoltre tenuti a rifondere alla resistente,
assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa
sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
3.3. La presente decisione è notificata anche ai vicini già opponenti __________
e __________ e __________, ai quali per una svista non è stato intimato il
ricorso. Atto che, visto l'esito del gravame, non si rende comunque necessario.
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta in solido a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La cancelliera