Incarto n.
52.2025.209

 

Lugano

27 agosto 2025      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

cancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2025 della

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 maggio 2025 del Municipio di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le opere da impresario costruttore occorrenti per la realizzazione della rivitalizzazione dello stabile  alla CO 1;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   Il 31 gennaio 2025 il Municipio CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore per la rivitalizzazione dello stabile __________ ubicato in via __________ a __________ (FU n. __________ pag. __________ e rettifica FU n. __________ pag. __________).

Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior offerente secondo i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (cfr. avviso di gara, punto n. 5 e capitolato d'appalto, pag. 9, pos. 224):

-       economicità-prezzo                                                      50%

-       attendibilità dei prezzi                                                   20%

-       referenze ed esperienze analoghe                                 10%

-       prontezza di intervento in fase di cantiere                        8%

-       responsabilità sociale delle imprese                                4%

-       formazione apprendisti                                                   5%

-       perfezionamento professionale                                       3%

 

Il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione, con l'appunto che in caso di parità di punteggio, la commessa sarebbe stata aggiudicata all'offerta con la nota più alta per il criterio prezzo (pos. 224.100).

 

 

B.   Nel termine (prorogato) prestabilito sono giunte al committente tredici offerte. Fra queste, v'erano quella della RI 1, di fr. 824'851.07 (IVA inclusa), e quella della CO 1, di fr. 809'004.53 (IVA inclusa). Esclusa un'offerta e valutate quelle restanti in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai fattori di ponderazione preannunciati, il consulente del committente ha allestito la graduatoria, che per quanto riguarda le prime due concorrenti si presenta come segue:

 

RI 1

CO 1

 

nota

punti

nota

punti

Economicità-prezzo

5.64

2.82

5.86

2.93

Attendibilità dei prezzi

3.11

0.62

2.55

0.51

Referenze ed esperienze analoghe

6.00

0.60

6.00

0.60

Prontezza d'intervento in fase di cantiere

6.00

0.48

6.00

0.48

Responsabilità sociale delle imprese

6.00

0.24

6.00

0.24

Formazione apprendisti

6.00

0.30

6.00

0.30

Perfezionamento professionale

6.00

0.18

6.00

0.18

Totale

 

5.24

 

5.24


Presone atto e richiamata la pos. 224.100 del capitolato, con risoluzione del 22 maggio 2025 il Municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1.

C.   La RI 1, seconda classificata con un'offerta di fr. 824'851.07, insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta risoluzione, chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Contesta la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione al criterio referenze ed esperienze analoghe. In particolare, sostiene che la referenza n. 5, avente per oggetto il Nuovo magazzino comunale, non possa essere considerata una ristrutturazione. La stessa non meriterebbe pertanto i 4 punti attribuiti dal committente, bensì solo 2, portando il punteggio dell'aggiudicataria da 16 a 14 e all'assegnazione della nota 5 anziché 6. Errata sarebbe pure la nota che la stazione appaltante ha attribuito all'aggiudicataria in punto al criterio della responsabilità sociale. Rileva che quest'ultima non ha apposto alcuna crocetta sull'indicatore n. 15 e, pur sostenendo che non spetti a lei stabilire se si tratti o meno di un formalismo eccessivo ritenere l'offerta incompleta per questo motivo, mette comunque in evidenza tale fatto che di sicuro conferma la non accurata valutazione da parte della committenza. L'insorgente contesta infine la nota conferita alla deliberataria per il criterio perfezionamento professionale. Più precisamente, critica il committente per non essersi attenuto al metodo di valutazione annunciato per l'attribuzione dei punteggi. Rivalutata correttamente sulla base della proposta di valutazione 1 della scheda informativa richiamata dagli atti di gara, all'offerta dell'aggiudicataria spettava dunque la nota 5 (= 0.15 punti). Appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della ricorrente, che con 8 dipendenti in formazione su 57 impiegati totali riceve (comunque) la nota 6 (= 0.18 punti).

 

 

D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, il quale conferma la correttezza dei punteggi attribuiti alle concorrenti per i diversi criteri. Sostiene che la mancata compilazione nell'offerta del punto n. 15 della tabella degli indicatori non poteva portare all'esclusione dal concorso. Del resto, neppure la ricorrente chiede espressamente che l'offerta dell'aggiudicataria sia esclusa dalla gara per questo motivo.

E.   Con la replica e la duplica la ricorrente e l'ente banditore ribadiscono le proprie tesi, con argomentazioni di cui si dirà nei seguenti considerandi.

 

 

F.    Con osservazioni spontanee l'insorgente conferma le sue domande e tesi. Lo scritto viene intimato alle parti con il presente giudizio.

 

 

G.   La deliberataria e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio non formulano osservazioni.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non serve assumere le prove sollecitate dalla ricorrente.

 

 

2.   2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. cbis del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid. 3.1; STA 52.2025.119 del 22 maggio 2025 consid. 3.1, 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio 2014 consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1).
I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, devono essere pertinenti con la commessa. Secondo il cpv. 3 della norma è obbligatoria, salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri che mirano a premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla formazione professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP). Richiamato l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal 1° gennaio 2025 il Governo ha emanato disposizioni al riguardo (direttive sui criteri di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle imprese). Esso ha decretato, tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di aggiudicazione inerente al contributo alla formazione professionale con valore di ponderazione del 3%, stabilendo (cfr. FU n. 241 del 16 dicembre 2024 e n. 246 del 23 dicembre 2024):

      La sua valutazione deve essere fatta conteggiando i lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con scadenza entro il 30 settembre 2025 valgono i contratti di lavoro stipulati a partire dal 1° luglio 2020 e per i concorsi con scadenza ulteriore quelli dal 1° luglio 2021.

 

2.2. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.).

2.3. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).
La definizione di "lavori analoghi" va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile 2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid. 2.2, 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).

 

2.4. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

-    la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;

-    una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

-    una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).

Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

 

 

3.    3.1. In relazione al criterio delle referenze, il capitolato prescriveva quanto segue (pos. 224.400 CPN 102, pag. 11):

Si possono presentare al massimo 5 referenze.

Sono considerate referenze per lavori analoghi i lavori ultimati e collaudati negli ultimi 5 anni.

-       Importo dei lavori per opere da impresario costruttore uguale o maggiore a 500'000 CHF (IVA esclusa)

Ciascuna referenza secondo i requisiti sopraindicati da diritto minimo ad un punto.

Nel caso in cui la referenza è attinente a lavori nell'ambito di un intervento di ristrutturazione di un edificio si aggiungono ulteriori 2 punti.

Nel caso in cui i lavori sono per un Ente Pubblico si aggiunge un ulteriore punto.

 

I concorrenti erano tenuti a indicare le proprie referenze compilando degli specchietti, con i seguenti dati (capitolato, pag. 11 e segg.):

-       Località e mappale

-       Ente Appaltante/Committente

-       Anno di conclusione

-       Importo

-       Oggetto (Indicare specificatamente se si tratta di un nuovo edificio o di ristrutturazione)

 

Gli atti di gara non imponevano l'inoltro di documenti giustificativi in merito alle referenze. Al committente era tuttavia riservata la facoltà di contrarre informazioni presso gli enti nei quali sono stati eseguiti i lavori.

Le note sarebbero state attribuite nel seguente modo:

Nota 6

Punteggio ³ 16

Nota 5

Punteggio ³ 13

Nota 4

Punteggio ³ 10

Nota 3

Punteggio ³ 7

Nota 2

Punteggio ³ 4

Nota 1

Punteggio ³ 1 (l'offerente ha solo la referenza di idoneità)

 

3.2. La ricorrente sostiene che la referenza n. 5 presentata dall'aggiudicataria non consista in una ristrutturazione. Il punteggio ottenuto per questa referenza meriterebbe quindi di essere ridotto da 4 a 2. Orbene, questo Tribunale non ha motivo di dubitare che i lavori in discussione, consistenti nella riorganizzazione del centro di raccolta rifiuti e nella realizzazione del nuovo magazzino comunale, rappresentassero una ristrutturazione. Il progetto, si legge nel messaggio con cui l'Esecutivo del Comune di __________ ha sottoposto al Consiglio comunale la concessione di un credito di fr. 2'630'000.- per i predetti interventi, aveva infatti per oggetto la riorganizzazione dell'ecocentro comunale esistente, situato sul mapp. 87 di __________, e l'inserimento sul medesimo fondo di un magazzino comunale (messaggio municipale n. __________ del __________, reperibile sul sito internet https://__________). Come spiegato anche in questa sede dall'ente banditore, non si è trattato di costruire un edificio ex novo, bensì di demolire e rimaneggiare i manufatti esistenti dell'ecocentro, già presenti in loco. I generici dubbi che la ricorrente solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro oggettivo agli atti. La valutazione operata dal committente merita quindi tutela.


4.    L'insorgente contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in punto al criterio perfezionamento professionale. Nello specifico, rimprovera al committente di essersi a torto fondato sulla proposta di valutazione 2 della scheda informativa redatta dall'UVCP e richiamata negli atti di gara, anziché 1.

 

4.1. In merito al criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale le disposizioni particolari facenti parte della documentazione di gara annunciavano il seguente metodo di valutazione (pos. 224.720, pag. 16).

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa dell'ufficio lavori sussidiati e appalti, valida alla scadenza del concorso (https://www.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/
schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_
professionale.pdf)

Per il calcolo della nota fa stato quanto indicato nella tabella sottostante.

Nota da 1 a 6.

L'offerente deve allegare la documentazione comprovante:

- n° dipendenti (esclusi apprendisti ma compresi i dipendenti in perfezionamento) al momento dell'inoltro dell'offerta. Al fine di determinare il numero dei dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale (AFC tirocini triennali e quadriennali e CPF tirocini biennali) da meno di due anni fa stato il totale di quelli che l'offerente (azienda formatrice e non) ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o ha alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto della durata di almeno 2 anni.

 

Vi era poi una tabella che restituiva le note a dipendenza del numero di collaboratori totali e quelli in perfezionamento professionale.

 

4.2. Occorre anzitutto premettere che le regole di gara afferenti alla valutazione del predetto criterio contenevano delle imprecisioni. Prevedevano infatti che per il calcolo dei punti avrebbe fatto stato la scheda informativa valida alla scadenza del concorso, però poi rinviavano a quella del 2020, invero a quel momento già superata dalla successiva del 1° gennaio 2025. Le imperfezioni insite nel capitolato, riconosciute dalle stesse parti in causa, erano dunque verosimilmente dovute a un refuso, tant'è che per la valutazione del criterio il consulente del committente ha applicato la scheda corretta, in vigore dal 1° gennaio 2025. A torto l'ente banditore ha tuttavia stabilito i punteggi applicando la proposta di valutazione 2, sostenendo in questa sede che tale metodo di valutazione sarebbe quello abitualmente adottato dal Comune. La stessa scheda informativa richiamata dagli atti di gara prevede infatti che nella misura in cui il bando si limita a fare riferimento a queste linee guida senza fornire dettagli sul sistema di valutazione, come in concreto, debba essere utilizzata la proposta di valutazione 1 (cfr. punto n. 2 pag. 2). Nessuno pretende del resto che ci si trovi di fronte ad un settore dove vi è un numero ridotto di posti di tirocinio, per cui in questo caso sarebbe stata determinante la proposta di valutazione 2. Non porta a diversa conclusione il fatto che tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, hanno compilato le tabelle e inserito il numero totale dei dipendenti in perfezionamento professionale applicando il sistema di valutazione 2. Né la circostanza secondo cui tutti i concorrenti sono stati valutati secondo i medesimi parametri. Le regole di gara, rimaste inimpugnate, sono divenute vincolanti tanto per i partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a e c LCPubb).

4.3. Da quanto sopra consegue che la motivazione che ha spinto il committente ad adottare il controverso sistema di calcolo non può essere tutelata. Occorre pertanto rivalutare il criterio del perfezionamento professionale sulla base del sistema di valutazione 1, atteso che entrano in considerazione i dipendenti:

-     alle dipendenze dell'offerente negli ultimi cinque anni (non prima del 1° luglio 2020);

-     per almeno 12 mesi o, se ancora dipendenti al momento della scadenza del concorso da meno tempo, con un contratto di lavoro della durata di almeno 2 anni;

-     in possesso di un CFP o un AFC conseguito da meno di 2 anni dall'inizio del rapporto di impiego (cfr. al riguardo la STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid. 7.2.2).

 

4.4. Nella sua offerta (pag. 16), la deliberataria ha indicato di avere in totale 9 dipendenti in perfezionamento professionale. Gli stessi sono stati così annunciati:

 

 

Dipendente

Certificati o attestati

professionali

Contratto di lavoro

Tot.

Genere

Conseguito

Inizio

Fine

Durata

A__________ D__________

AFC

31.08.2019

01.09.2019

indeterminata

indeterminata

2

A__________ N__________

CFP

31.08.2021

01.09.2021

22.08.2022

12 mesi

1

P__________i G__________

AFC

11.07.2005

01.01.2018

indeterminata

indeterminata

2

A__________ N__________

AFC

01.09.2024

01.09.2022

indeterminata

indeterminata

2

C__________ G__________

AFC

31.08.2006

09.02.2006

indeterminata

indeterminata

2

Totale dipendenti in perfezionamento professionale

9

 

I dipendenti A__________ D__________, P__________ G__________ e C__________ G__________eppe non potevano essere considerati ai fini del punteggio, siccome assunti con un contratto di lavoro stipulato prima del 1° luglio 2020. Per quanto attiene a A__________ N__________, risulta che il medesimo è in realtà un apprendista in formazione. Egli è stato infatti assunto dalla deliberataria con un contratto di tirocinio come apprendista muratore dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025 e non con un contratto di lavoro. Il collaboratore è stato dunque (rettamente) conteggiato tra gli apprendisti, per il calcolo del relativo criterio di aggiudicazione, ma non poteva esserlo tra i dipendenti in perfezionamento professionale. A__________ N__________ ha ottenuto il CFP di aiuto muratore il 31 agosto 2021 ed è stato assunto dall'aggiudicataria a decorrere dal 1° settembre 2021, con un contratto di durata indeterminata ma che, per stessa ammissione di quest'ultima, ha preso fine il 22 agosto 2022. Il dipendente è quindi stato impiegato per meno di 12 mesi. Neppure questo collaboratore meritava pertanto di essere considerato ai fini del calcolo del punteggio. All'offerta della deliberataria, spettava dunque la nota 1.50 (0 collaboratori in perfezionamento per 64 dipendenti), che rapportata al fattore di ponderazione prestabilito (3%), corrisponde a 0.045 punti.

 

4.5. La ricorrente ha dal canto suo annunciato quali collaboratori in perfezionamento 8 persone e compilato la tabella a pag. 16 del capitolato nel seguente modo:

Anno

Dipendenti in perfezionamento professionale (cantiere + amministrativi)

Numero

Nominativo

2020-2021

3

I__________i - M__________ - G__________e

2021-2022

3

I__________ - M__________ - G____________________

2022-2023

2

M__________ - C__________

2023-2024

3

M__________ - C__________o - D__________

2024-2025

3

Ca__________ - D__________ - D__________

Totale

14

 

Dalla documentazione allegata all'offerta dell'insorgente emerge che tutti gli 8 lavoratori annunciati sono stati assunti con un contratto (posteriore al 1° luglio 2020) della durata di almeno due anni e hanno iniziato la propria attività entro due anni dall'ottenimento dell'attestato di capacità (cfr. le copie dei contratti di lavoro e degli attestati AFC, agli atti). Se i contratti dei predetti collaboratori non fossero stati disdetti prima dell'inoltro dell'offerta, rispettivamente non lo fossero stati meno di 12 mesi dalla loro stipula, alla ricorrente andrebbero quindi riconosciuti complessivamente 8 dipendenti in formazione professionale, su un totale di 57 unità annunciate. Applicando la tabella di cui alla scheda informativa dell'UVCP richiamata dagli atti di gara, alla ricorrente spetterebbe la nota 6 per questo criterio, che corrisponde a 0.18 punti (6 x 3%).

 

 

5.     Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, soggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2024.25 del 2 aprile 2024 consid. 2.2, 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

 

 

6.    6.1. Il bando di concorso prevedeva il criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle imprese e stabiliva il seguente metodo di valutazione (pos. 224.630, pag. 13):

Totale dei requisiti ottemperati su una lista di 30, negli ultimi 12 mesi.

Per l'applicazione vale la scheda informativa "Criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle imprese (4%)", versione del 01.01.2024, edita dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) pubblicata sul sito: https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando

Gli offerenti devono compilare la tabella degli "indicatori da valutare" nel presente criterio, apponendo una crocetta su ogni indicatore (requisito) elencato.

Il punteggio verrà poi assegnato applicando la tabellina sottostante, estratta dalla scheda UVCP.
Nel caso in cui l'offerente non compili alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli indicatori "dimenticandosi" di apporre le crocette corrispondenti, l'offerta sarà ritenuta incompleta e quindi non valida. (…)

Seguiva la tabella con la descrizione dei 30 indicatori (economici, sociali e ambientali) selezionati, in cui i concorrenti erano tenuti a confermare, apponendo una crocetta nella casella corrispondente (SI/NO), se i medesimi erano adempiuti oppure no.

Dalla pos. 224.630 (pag. 15) era infine deducibile il seguente schema per l'assegnazione delle note:

Nr. Indicatori

Nota

0-6

1

7-8

1.5

9-10

2

11-12

2.5

13-14

3

15-16

3.5

17-18

4

19-20

4.5

21-22

5

23-24

5.5

25-30

6


6.2. La ricorrente contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in punto al criterio responsabilità sociale delle imprese, per il fatto che essa non ha apposto alcuna crocetta sul punto n. 15 della tabella degli indicatori a pag. 14 del capitolato. Ora, se da un lato è vero che la ricorrente non ha chiesto espressamente la sua esclusione dalla gara per questo motivo, dall'altro lato è altrettanto vero che una domanda in tal senso può perlomeno indirettamente essere desunta dagli allegati di causa. Non va inoltre dimenticato che l'insorgente non è assistita da un legale, per cui a maggior ragione occorre mostrarsi meno rigorosi rispetto alle esigenze di motivazione di cui all'art. 70 LPAmm

6.3. Nel caso concreto, la deliberataria ha lasciato in bianco lo spazio dedicato all'indicazione del rispetto dell'indicatore n. 15 per cui era richiesta l'informazione. L'offerta non è stata compilata in ogni sua parte e va ritenuta incompleta: la medesima andava quindi esclusa. Ci si può in effetti riferire alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui se un concorrente intende offrire prestazioni gratuite non può limitarsi a lasciare una posizione vuota, ma lo deve indicare chiaramente, apponendo "0" o un segno inequivocabile (ad es. "-"; cfr. STA 52.2020.396 del 16 dicembre 2020 consid. 3 con riferimento alle STA 52.2019.284 del 5 agosto 2019, 52.2018.614 del 22 febbraio 2019, 52.2015.251 del 21 luglio 2015). Non permette di giungere ad altra conclusione il fatto che nel caso concreto non si tratti di prezzi, ma dell'indicazione dell'adempimento o meno dei requisiti elencati nella predetta tabella. Del resto, il capitolato di appalto avvertiva inequivocabilmente, con tanto di evidenziatura in grassetto, che la mancata compilazione di alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli indicatori "dimenticandosi" di apporre le crocette corrispondenti avrebbe reso l'offerta incompleta e quindi non valida (pos. 224.630 pag. 14 e 15). Nemmeno il fatto che la deliberataria non ha lasciato la tabella completamente in bianco, omettendo di crociare solo uno dei 30 indicatori elencati, e che (anche) con 25 indicatori dichiarati, il punteggio non sarebbe cambiato, ritenuto che tra i 25 e i 30 indicatori la nota è sempre 6, permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli. In concreto, come visto, non può essere ignorato che il capitolato era chiarissimo in punto alle informazioni richieste e alle modalità di compilazione. Lo è altrettanto la relativa scheda informativa (criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle imprese) redatta dall'UVCP (versione 1° gennaio 2024) alla quale le condizioni di gara si riferiscono, che prevede la stessa sanzione in caso di indicazioni incomplete (cfr. punto n. 5, risposte alle domande frequenti, pag. 10). L'ente appaltante non poteva pertanto che estromettere quest'offerta, conformemente sia alle norme applicabili (art. 40 cpv. 1 e 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) sia alle regole di gara da esso stabilite (pos. 224.630), divenute vincolanti tanto per esso stesso quanto per i concorrenti e da cui non può essere fatta astrazione a posteriori. Tale conclusione non procede da un eccesso di formalismo, né viola il principio della proporzionalità o disattende quello della buona fede. Al contrario, ammettere l'offerta in discussione costituirebbe una palese disattenzione del diritto e del principio della parità di trattamento tra concorrenti che deve guidare l'aggiudicazione di ogni commessa pubblica (vedi art. 1 cpv. 1 lett. a LCPubb).

 

 

7.    Visto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente per nuova decisione. Si ricorda che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. L'ente appaltante dovrà pertanto prendere nuovamente in considerazione le offerte valide di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021 in RtiD I-2022 n. 3 consid. 1.2.2). Dovrà rivalutarle applicando correttamente i vari parametri, secondo quanto considerato nella presente decisione e secondo le regole di gara e ricalcolare tutti i punteggi, se del caso richiedendo agli offerenti la documentazione mancante (ad esempio attestati CFP o AFC). Laddove occorre, si farà inoltre confermare che i dipendenti annunciati quali collaboratori in perfezionamento professionale sono rimasti alle dipendenze della ditta per almeno 12 mesi rispettivamente che i contratti di lavoro dei medesimi non sono stati disdetti prima dell'inoltro dell'offerta.



                                   8.   Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1; STF 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2). La tassa di giustizia è quindi posta a carico della committenza secondo soccombenza, ritenuto che la deliberataria ne va esente non avendo resistito all'impugnativa (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 22 maggio 2025 con cui il Municipio CO 2 ha deliberato alla CO 1 le opere da impresario costruttore occorrenti per la realizzazione della rivitalizzazione dello stabile __________, è annullata;

1.2. la CO 1 è esclusa dalla gara;

1.3. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico del Comune di CO 2. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera