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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2025 di
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RI 1 e RI 2,
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contro |
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la decisione del 4 giugno 2025 (n. 2723) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la decisione del 4 dicembre 2024 con cui l'Ufficio del veterinario cantonale ha ordinato una serie di misure da adottare nei confronti del cane B__________; |
ritenuto, in fatto
A.
RI 2 è proprietario del cane B__________,
incrocio di pastore bergamasco nato il 9 marzo 2019. Il cane vive nel periodo
invernale presso l'abitazione di RI 1 a __________ e nella stagione
dell'alpeggio è detenuto dal proprietario presso la capanna dell'Alpe __________
(Comune di __________) dove è impiegato quale cane da lavoro.
B. Il 10 ottobre 2020
verso sera, B__________ si trovava senza la presenza del detentore all'interno
di uno dei locali della capanna dell'Alpe __________, quando una ragazzina di
13 anni, persona che l'animale aveva già incontrato in passato, gli si è
avvicinata per salutarlo e accarezzarlo. Il cane ha dapprima ringhiato e poi,
nel momento in cui la ragazza si è abbassata per toccarlo, l'ha morsa al volto.
Considerate le lesioni subite e la giovane età, la vittima dell'aggressione è
stata trasportata dalla Rega per ricevere le cure del caso presso l'ospedale di
__________. A novembre 2020 l'episodio di morsicatura è stato segnalato all'Ufficio
del veterinario cantonale (UVC) da RI 2 mediante apposito formulario.
C. Il 17 ottobre 2024 il
Comune di __________ ha intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione per
violazione del regolamento comunale e dell'ordinanza municipale sulla gestione
dei cani, rilevando che l'8 ottobre 2024 in zona __________ a __________ B__________
non sarebbe stato tenuto al guinzaglio e avrebbe così avuto un comportamento
aggressivo nei confronti di un cittadino. Contestualmente l'Autorità ha fissato
un termine all'interessata per prendere posizione, facoltà rimasta inutilizzata.
Con decreto di multa del 14 novembre 2024, il Municipio ha dunque inflitto a RI
1 una multa di fr. 100.- per l'aggressione, senza ferimento, avvenuta l'8
ottobre 2024, evento giudicato ancor più grave a fronte del precedente episodio
di morsicatura del 10 ottobre 2020. La decisione è stata intimata anche all'UVC
chiedendo di procedere al sequestro e alla soppressione dell'animale.
Parallelamente, con formulario di segnalazione del 15 novembre 2024, RI 2 ha
comunicato all'UVC che l'8 ottobre 2024 il cane era custodito da RI 1, la quale
lo avrebbe portato fuori due volte durante la giornata per delle brevi passeggiate
a causa della forte pioggia; sostiene che il cane è stato tenuto al guinzaglio
e che nessun evento particolare sarebbe occorso quel giorno.
Il 19 novembre 2024, RI 1 e RI 2 hanno impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione di multa emessa dal Municipio di __________. A seguito della revoca della sanzione amministrativa da parte dell'Autorità resistente, con decreto del 16 dicembre 2024 (n. 496) l'Esecutivo cantonale ha stralciato dai ruoli il ricorso divenuto ormai privo d'oggetto.
D. Dopo un colloquio
telefonico con RI 2 e con il segretario comunale di __________, sulla base dei
due predetti episodi di aggressione, con decisione del 4 dicembre 2024 l'UVC ha
ordinato una serie di misure nei confronti di B__________ e meglio: la
conduzione esclusivamente al guinzaglio sull'insieme del suolo pubblico e
l'obbligo di museruola al di fuori del perimetro privato (salvo durante
l'attività lavorativa), la costante sorveglianza dell'animale in presenza di
bambini, anziani, disabili, estranei o altri animali, una visita presso un
veterinario comportamentalista riconosciuto entro il 3 gennaio 2025 con
trasmissione all'UVC del relativo rapporto, nonché l'aggiornamento della banca
dati nazionale per la registrazione dei cani (AMICUS) di ogni eventuale
cambiamento.
E. Con giudizio del 4 giugno 2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 avverso la decisione dell'UVC.
Richiamato il quadro
giuridico applicabile in specie, il Governo cantonale ha ritenuto che visti i
due episodi di aggressione, in particolare quello con ferimento di una persona avvenuto
il 10 ottobre 2020, B__________ fosse da ritenere un cane pericoloso ai sensi
dell'art. 15 della legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani; RL 482.300) e
pertanto l'obbligo del guinzaglio e della museruola era dato ex lege. Per
il resto i provvedimenti ordinati si inscriverebbero nel novero delle misure
gestionali di cui all'art. 18 LCani e risulterebbero del tutto proporzionati
già solo per il fatto che si tratterebbe di quelli meno incisivi. Ritenuto che
nelle more della procedura entrambi le parti hanno trasmesso all'Autorità di
ricorso il rapporto della visita comportamentale del 25 aprile 2025 nel
frattempo fatta eseguire sull'animale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che le
considerazioni ivi espresse permettessero di giustificare il mantenimento delle
misure ordinate, con particolare riferimento all'uso obbligatorio della
museruola.
F. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente a quello della decisione dell'UVC.
In sintesi, essi
lamentano un errato, rispettivamente carente, accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti e ritengono le misure ordinate lesive del diritto e
del principio della proporzionalità. Chiedono inoltre la restituzione del
termine ricorsuale erroneamente indicato dall'Autorità precedente e la
concessione dell'effetto sospensivo.
G. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni. A identica conclusione perviene l'UVC con argomenti di cui si
dirà, ove necessario, in seguito.
H. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo era data dall'art. 22 LCani
nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2025 (BU 2013 478) e ora
discende dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva degli insorgenti,
destinatari della decisione impugnata e parte del procedimento precedente (art.
65 cpv. 1 LPAmm), è pacifica.
1.2. Per quanto attiene alla tempestività del gravame va rilevato che, giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il
ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30
giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della
decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è
invece di 15 giorni (cpv. 2). Quest'ultimo termine si applica anche ai ricorsi
contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative
proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2015.281/52.2014.473
del 7 gennaio 2016 consid. 3.1).
Ora, l'UVC ha ordinato una serie di misure di polizia previste dall'art. 18
LCani. I provvedimenti che l'Autorità può adottare in base alla suddetta norma
sono molteplici e non tutti hanno natura cautelare, come ad esempio la confisca.
Non è ad ogni modo necessario chinarsi oltre sulla questione atteso che sia la
decisione del 4 dicembre 2024 dell'UVC sia quella governativa del 4 giugno 2025
indicavano un termine di ricorso di 30 giorni, con il che i ricorrenti -
all'epoca non patrocinati da un legale (cfr. procure di cui al doc. B) -
potevano in buona fede farvi affidamento. Il ricorso pertanto risulta
tempestivo.
1.3. Gli insorgenti propongono l'assunzione di alcune prove, e meglio il richiamo
dell'incarto riferito al ricorso contro la decisione di multa del 14 novembre
2024, poi sfociato nella risoluzione del 16 dicembre 2024 (n. 496) del
Consiglio di Stato, e l'audizione di RI 2. Questa Corte ritiene tuttavia che l'oggetto
della controversia emerga con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali
per cui, come meglio si dirà in seguito, le prove richiamate risultano del
tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii),
il quale può così essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Giusta l'art. 1
LCani, la legislazione sui cani ha lo scopo di assicurare l'identificazione
della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di
promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani
pericolosi e di riscuotere la tassa annuale. Sia nella versione in vigore al momento
della decisione impugnata sia in quella attuale, l'art. 7 LCani prevede che
ogni detentore debba provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione
del proprio cane; è altresì tenuto ad adottare le precauzioni necessarie
affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri
animali. Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, soggiunge la
norma, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle
circostanze, muniti di museruola. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni
per i cani di utilità, precisandone le categorie.
Il capitolo III della LCani contiene delle disposizioni supplementari
applicabili ai cani pericolosi. Oltre ad una lista di razze soggette a restrizioni
(stabilita dall'Esecutivo cantonale nel regolamento), sono da considerare
pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciato di ledere
l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un
comportamento aggressivo (art. 15 LCani); questi cani devono sempre essere
tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. L'art. 18 LCani (sia nella vecchia
sia nella nuova versione) stabilisce una serie di misure di polizia che l'UVC
può adottare in questi casi, provvedimenti di natura diversa che vanno
dall'imposizione di misure d'ordine gestionale sino all'eutanasia dell'animale
o al divieto di detenere animali. L'UVC ordina una perizia quando occorre
valutare la pericolosità dell'animale e le attitudini del proprietario o del
detentore al fine di adottare le relative misure (art. 17 cpv. 1 LCani, per
entrambe le versioni).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, gli insorgenti contestano anzitutto l'episodio dell'8
ottobre 2024, a loro dire mai avvenuto e che ad ogni modo l'Autorità non
avrebbe correttamente accertato. Relativamente al caso di morsicatura avvenuto
nel 2020, l'unico a loro dire rilevante per il giudizio, ammettono che il cane
abbia aggredito la ragazza ma sostengono che ciò sia avvenuto a seguito di una
provocazione da parte della vittima che ha insistentemente tentato di toccare
l'animale nonostante i segnali di quest'ultimo, con il che B__________ non
potrebbe dirsi pericoloso ai sensi della legislazione applicabile come
d'altronde rilevato dalla veterinaria comportamentale che ha visitato il cane.
Le misure stabilite sarebbero inoltre lesive del principio della
proporzionalità atteso che l'Autorità le ha adottate ben quattro anni dopo i
fatti in esame.
3.2.
3.2.1. È necessario rilevare in entrata che, come eccepito dai ricorrenti,
l'episodio di aggressione dell'8 ottobre 2024 non può certo dirsi accertato e
non può di riflesso essere tenuto in considerazione ai fini della valutazione
di B__________. Infatti, a comprova dell'evento in parola l'UVC si è limitato a
ritenere il rapporto di contravvenzione emesso dal Municipio di __________
(doc. 4), relativo alla multa poi revocata dalla stessa Autorità comunale in
sede di ricorso, e a eseguire un colloquio telefonico (di ignoto contenuto) con
il detentore del cane e con il segretario comunale, stilando poi la scheda di
valutazione del 27 novembre 2024 concernente gli eventi recenti e del 2020
(doc. 7).
Sono gli insorgenti che con l'atto di ricorso trasmettono la segnalazione del
29 novembre 2024 che il Municipio avrebbe ricevuto dopo aver già emesso la
decisione di multa (doc. E), documento che l'UVC non ha commentato in questa
sede. Al di là del fatto che come detto l'Autorità comunale ha poi comunque annullato
la propria decisione e che la lettera di segnalazione neppure è firmata dal suo
autore, nonostante i ricorrenti abbiano da subito contestato il caso di
aggressione (cfr. doc. 6), l'UVC non ha eseguito nessun accertamento volto a
chiarire la dinamica dei fatti, come ad esempio procedere all'audizione della sedicente
vittima. In simili circostanze, l'evento non può dirsi provato e, per le
ragioni che seguiranno a breve, non occorre eseguire ulteriori accertamenti.
3.2.2. Quanto avvenuto il 10 ottobre 2020 non è, per contro, contestato dai
ricorrenti, i quali ammettono che il giorno in questione B__________ ha morso
al volto una ragazzina di 13 anni la quale ha necessitato, anche in ragione
della giovane età, di ricevere le cure del caso presso l'ospedale di __________.
L'episodio, di tutta evidenza, è estremamente grave. Il cane, all'epoca di
circa un anno e mezzo e dunque un esemplare giovane, è stato lasciato senza la
presenza del padrone in un locale della capanna in cui avevano accesso i
frequentatori della stessa, tra cui la vittima. Nonostante dunque si trattasse
degli spazi in cui l'animale vive e dunque che conosce bene, magari
rivendicandoli come proprio territorio per indole naturale, erano di fatto
luoghi accessibili al pubblico ciò che pertanto comportava il rischio - poi
avveratosi - che delle persone entrassero in contatto con lui senza la
necessaria supervisione. La dinamica dell'evento d'altronde è purtroppo fin
troppo frequente: una persona, magari ignara delle regole di comportamento da
adottare con gli animali, si avvicina a un cane il quale interpreta il
comportamento come una minaccia o una provocazione e di conseguenza reagisce,
anche in modo violento. Proprio per evitare questo tipo di situazioni la legge
impone che il cane sia correttamente socializzato ed educato (art. 7 cpv. 1
LCani, art. 70 cpv. 1 e art. 73 cpv. 1 OPAn) e che il detentore metta in atto
tutte le misure necessarie a preservare la sicurezza, ciò che implica che
l'animale sia sempre in grado - evidentemente con l'aiuto del suo padrone che
ne è responsabile - di mantenere un controllo sufficiente per non mettere in pericolo
persone e altri animali. Laddove ci sono situazioni a rischio, spetta
d'altronde al suo detentore scongiurare i possibili pericoli adottando le
misure necessarie a seconda delle circostanze e delle caratteristiche del suo
animale. Ad esempio non lasciando un giovane cane da solo in presenza di
sconosciuti, tra cui minorenni.
Tornando al caso in esame, è chiaro che la vittima non è stata in grado di
recepire i segnali di avviso dati dal cane; ciononostante il solo fatto di
chinarsi per accarezzare l'animale non può essere ritenuto una provocazione e
la reazione del cane non può essere giustificata. Esso d'altronde aveva già
incontrato la ragazza, non si trovava in situazione di pericolo, né in luoghi a
lui sconosciuti e aveva la possibilità di allontanarsi, per cui la valutazione
dell'Autorità di prime cure secondo cui B__________ ha tenuto un comportamento
oltremodo aggressivo e pertanto si imponevano delle misure di polizia, non
presta il fianco a critica. Non è dirimente se si sia trattato di aggressione
da distanziamento o da irritazione (cfr. rapporto visita comportamentale del 25
aprile 2025, doc. G); posto di fronte a una situazione con un certo grado di
stress e di insofferenza, il cane ha reagito con un attacco fisico, quantomeno
di media intensità, ciò che poteva essere evitato con una gestione più attenta
(cfr. doc. G pag. 3).
Osservato preliminarmente che indipendentemente dalla pericolosità la
conduzione al guinzaglio su suolo pubblico è d'obbligo per tutti (cfr. art. 7
cpv. 4 LCani), si ritiene che l'imposizione dell'uso della museruola (eccezion
fatta per l'attività lavorativa) e l'ordine di eseguire una visita
comportamentale, nonché la costante supervisione, risultavano delle misure del
tutto atte a ripristinare immediatamente una situazione conforme al diritto
(segnatamente in riferimento alla pubblica sicurezza) e a permettere una
valutazione individuale dell'animale di modo da eventualmente modificare i
provvedimenti ordinati.
3.2.3. Se non v'è dubbio che nel 2020 vi fossero tutte le condizioni per
procedere con le suddette misure di polizia al fine di mettere in sicurezza la
gestione del cane e valutarne la pericolosità, va in specie considerato che
l'UVC è rimasto del tutto inattivo per oltre quattro anni e questo nonostante
avesse ricevuto sia il rapporto di contravvenzione del 21 ottobre 2020 del
Comune di __________ (dal quale non risulta sia poi scaturita una multa) sia il
formulario di segnalazione di morsicatura di novembre 2020 inoltrato da parte
dello stesso detentore. Visto il lungo tempo trascorso dai fatti, in
applicazione del principio della proporzionalità, segnatamente delle regole
sull'attitudine e la necessità (cfr. Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 552 segg.), è
necessario stabilire se ad oggi le misure ordinate possano essere considerate
valide ed appropriate, tenuto conto d'altronde che nel frattempo il cane è
stato sottoposto ad una specifica visita comportamentale.
Ora, B__________, all'epoca dei fatti, aveva meno di due anni e pertanto era un
esemplare giovane. Ad oggi l'animale ha quasi sette anni per cui è un individuo
adulto, lavora regolarmente una parte dell'anno sull'Alpe di __________ e non
vi sono stati altri episodi in cui ha tenuto un comportamento oltremodo
aggressivo nonostante per oltre quattro anni non abbia dovuto mettere la
museruola.
In questo senso, determinanti sono le considerazioni della veterinaria che lo
ha visitato (cfr. rapporto di visita comportamentale del 25 aprile 2025, doc.
G), dalle quale facilmente si evince il carattere e l'indole del cane e le
misure necessarie alla buona gestione dello stesso.
B__________ è un cane che non ha - di per sé - problemi con gli esseri umani e
tanto meno con altri animali, ma non è sempre socievole con gli estranei, non è
particolarmente a suo agio in situazioni cariche di stimoli (nonostante ad oggi
sia in grado di sopportarne il carico, nella misura del ragionevole) e
necessita del rispetto dei suoi spazi (cfr. doc. G). Non si tratta di
problematiche insormontabili e neppure così infrequenti. Si tratta di conoscere
il cane e comportarsi di conseguenza.
Proprio a seguito degli eventi del 2020, i ricorrenti hanno di loro iniziativa
messo in atto una serie di misure per migliorare la gestione di B__________: RI
1 ha seguito numerosi corsi di cinofila con il suo animale migliorandone così
la gestione e non ci sono stati problemi durante le lezioni; la detentrice
porta regolarmente il cane a fare passeggiate e, viste le caratteristiche dello
stesso, predilige i boschi evitando invece la città. Anche presso la capanna
sull'Alpe di __________, da quanto riportato dalla veterinaria comportamentale,
i ricorrenti hanno apportato dei cambiamenti strutturali di modo che il cane
abbia a sua disposizione un'area protetta e isolata dove ritirarsi senza dover
entrare in contatto con gli ospiti.
Orbene, tenuto conto di quanto già intrapreso negli anni dagli insorgenti al
fine di migliorare la gestione del cane, considerata l'età di B__________,
visto il tempo trascorso senza manifestare comportamenti aggressivi e
soprattutto in virtù delle considerazioni espresse nel rapporto di visita
comportamentale, si giustifica un certo allentamento delle misure ordinate.
Nello specifico, ribadito che la conduzione al guinzaglio su suolo pubblico si
applica a tutti i cani indipendentemente dalla pericolosità, B__________ resta
un cane che necessita (anche nel rispetto delle sue esigenze) di essere tenuto
sempre sotto controllo in presenza di estranei o persone più vulnerabili; allo
stesso tempo, così come già integrato nelle abitudini dei padroni, con B__________
vanno evitati i luoghi affollati. Per quanto attiene all'uso della museruola,
invero l'unica misura rimasta qui in contestazione, si conviene con la
veterinaria comportamentalista che non si tratta affatto di una misura blanda
per l'animale, poco importa che lo stesso non manifesti particolari difficoltà
quando la indossa (cfr. osservazioni della veterinaria comportamentalista al
rapporto da essa stessa stilato, di cui al doc. H). Come proposto nel rapporto
del 25 aprile 2025, che costituisce un referto specialistico di cui non si
vedono motivi di distanziarsi, si giustifica dunque di limitarne l'obbligo ai
luoghi in cui vi è concentrazione di persone ma non di estenderlo genericamente
al di fuori del perimetro privato.
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata
riformata nel senso dei considerandi.
4.2. Con l'emanazione della presente
decisione la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva
d'oggetto.
4.3. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la parziale soccombenza dei
ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm); l'UVC ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti, patrocinati in questa
sede, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza la risoluzione del 4 giugno 2025 (n. 2723) del Consiglio di Stato è riformata come segue:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione del 4 dicembre 2024 dell'UVC è riformata nel senso che, al di fuori dell'attività lavorativa, è fatto obbligo della museruola solo per recarsi in luoghi in cui vi è concentrazione di persone (città, mezzi pubblici e simili).
2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, parzialmente soccombenti, in ragione di fr. 250.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dei ricorrenti, cui va restituito l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà agli insorgenti l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera