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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo |
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Sarah Socchi |
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assistita dalla cancelliera: |
Barbara Maspoli |
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statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2025 di
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RI 1
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contro
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la decisione (arrêté n. 2024-3108) del 28 ottobre 2024 con cui il prefetto della Mosa gli ha fatto divieto di condurre in Francia a seguito del sequestro della patente di guida; |
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ritenuto, in fatto
che RI 1 è titolare di una licenza di condurre elvetica (cat. B);
che il 27 ottobre 2024, mentre circolava in territorio di __________ (Francia), è stato fermato dalla polizia, che gli ha rimproverato di avere commesso un eccesso di velocità (+ 41 km/h, già dedotto il margine di tolleranza), accertato mediante rilevamento radar;
che la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata sequestrata seduta
stante dalle forze dell'ordine;
che con decisione del
28 ottobre 2024 (modulo 3E) il prefetto della Mosa ha pronunciato nei confronti
di RI 1 un divieto di condurre sul territorio francese per la durata di 4 mesi
a far tempo dal sequestro della licenza;
che avverso tale provvedimento (pervenutogli per il tramite della Sezione della
circolazione del Dipartimento delle istituzioni, a suo dire, il 5 dicembre 2024,
unitamente alla licenza di condurre a suo tempo sequestrata), in ossequio a
quanto indicato sul retro dello stesso, il conducente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente sostiene essenzialmente che, in assenza di fotografie
scattate dall'apparecchio radar, non vi sarebbero prove che il veicolo che è
incorso nell'infrazione fosse effettivamente il suo;
che il gravame non è stato intimato per le risposte (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che prima di entrare nel
merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il
giudice delegato alla causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), esamina d'ufficio se sono
date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio;
che secondo l'indicazione dei rimedi giuridici sul retro della decisione
impugnata, la stessa potrebbe essere contestata, nel termine di due mesi dalla
sua notificazione, mediante un ricorso contenzioso davanti al tribunale
amministrativo del luogo di residenza o un ricorso non contenzioso alla
Prefettura (recours contentieux devant le tribunal du lieu de votre
résidence rispettivamente recours gracieux);
che in realtà nessuna
norma di diritto internazionale attribuisce a tribunali svizzeri la competenza
a statuire in merito a simili provvedimenti adottati da autorità francesi in
applicazione del loro diritto pubblico interno;
che non prevedono simili disposizioni segnatamente gli accordi citati nel
provvedimento deferito a questa Corte, in particolare la Convenzione di Vienna
sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (RS 0.741.10) (che ha peraltro
abrogato e sostituito la Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del
19 settembre 1949, cfr. art. 48);
che il Tribunale cantonale amministrativo è dunque incompetente a statuire sul
gravame presentato dall'insorgente;
che non porta evidentemente ad altra conclusione l'erronea indicazione dei rimedi
giuridici contenuta nella decisione impugnata;
che l'impugnativa deve pertanto essere dichiarata irricevibile;
che il ricorrente potrà semmai rivolgersi alle competenti autorità
francesi per contestare il qui controverso provvedimento (apparentemente entro
il termine di due mesi dalla sua notificazione, a suo dire avvenuta il 5
dicembre 2024);
che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la soccombenza dell'insorgente;
non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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5. Comunicazione a:
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La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo |
La cancelliera |