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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2025 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 agosto 2025 (n. 20.2025.9) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Su invito dell'agenzia
immobiliare __________, il 4 aprile 2025 il notaio RI 1 è intervenuto nella
trasmissione denominata "Salotto di S__________", curata dall'agenzia
stessa e pubblicata sul suo canale YouTube. Il tema della puntata era la
compravendita immobiliare e il suo obiettivo era quello di dare "suggerimenti"
o "consigli" in relazione all'acquisto di una casa. Nel
corso della trasmissione il notaio, seduto su un divanetto al fianco della
conduttrice dell'agenzia, ha risposto ad alcune domande relative a elementi da
tenere presente nell'ambito di operazioni di compravendita immobiliare,
formulando tra l'altro anche alcuni apprezzamenti alla società ("l'agenzia
immobiliare che fa per voi", "una delle migliori se non la
migliore") e indicando altresì che "ieri facevo i rogiti
gratis". Ha infine concluso con l'affermazione: "per un rogito
brillante, __________ con il notaio RI 1".
b. Il filmato è giunto all'attenzione della Commissione di disciplina notarile
(Commissione) tramite una segnalazione anonima del 9 aprile 2025 con cui "un
cittadino ticinese" lamentava il comportamento del notaio RI 1
ritenuto "inappropriato sia per le modalità di promozione dei propri
servizio sia per l'approccio adottato nei confronti del pubblico".
c. ll 14 aprile 2025
la Commissione ha aperto d'ufficio nei confronti del notaio RI 1 un
procedimento disciplinare. In seguito la condotta del notaio le è stata
segnalata anche dalla Commissione di disciplina degli avvocati (che il 15
aprile 2025 le ha trasmesso per competenza la medesima segnalazione anonima) e
dall'Ordine dei notai del Cantone Ticino (che il 30 aprile 2025 le ha girato
per competenza un'analoga segnalazione presentata da una collega).
Chiamato a pronunciarsi in merito all'apertura del procedimento disciplinare, l'interessato
ha respinto ogni addebito.
B. Con decisione del 6
agosto 2025, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 5'000.-.
Ricordato come il ruolo assunto dal notaio non gli consenta di prevalersi della
libertà economica, la precedente istanza ha essenzialmente ritenuto contraria
al divieto di pubblicità sancito dalla legge la promozione dell'agenzia
immobiliare e l'autopromozione esternate con le predette affermazioni. Ha
quindi concluso che fosse andato indubbiamente oltre quello che avrebbe potuto
essere ritenuto un intervento legittimo. La sanzione è stata commisurata avuto
riguardo alla gravità della violazione e al fatto che il notaio è rapidamente
intervenuto per far rimuovere il filmato dalla piattaforma.
C. Avverso tale decisione,
il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e, subordinatamente, che la sanzione sia
circoscritta all'ammonimento.
In sintesi, censurata una violazione del suo diritto di essere sentito
ed espresse perplessità sulle modalità di acquisizione del filmato da parte
della Commissione, il ricorrente evidenzia il carattere informativo dell'intervista
rilasciata, negando intenti pubblicitari o promozionali e ritenendo la
decisione lesiva della sua libertà d'opinione nonché dei principi di
proporzionalità e parità di trattamento.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale.
E. In replica l'insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni, sviluppando ulteriormente le sue argomentazioni.
La Commissione non ha duplicato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. L'insorgente censura anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, sostenendo che la Commissione, nell'offrirgli la possibilità di prendere posizione riguardo all'apertura del procedimento disciplinare, non gli avrebbe fornito elementi sufficienti per potersi determinare nel merito dei passaggi del video rimproveratigli, rilevando che sarebbe stato per lui impossibile avere piena consapevolezza delle contestazioni visto che il video è stato prontamente eliminato.
A quest'ultimo
proposito si osserva che, per stessa ammissione del ricorrente, è stato proprio
lui, non appena appresa la possibile interpretazione equivoca del video (cfr.
osservazioni del 14 maggio 2025, pag. 3, ad 3), a richiederne la rimozione
immediata dalla rete. Per il resto, si rileva che, nella comunicazione del 14
aprile 2025, la Commissione ha chiaramente indicato all'insorgente che la
procedura disciplinare a suo carico veniva aperta per violazione dell'art. 10
LN a seguito del suo intervento registrato nel video pubblicato sulla
piattaforma YouTube di cui ha riportato il link. Facendo uso della facoltà
concessagli dall'autorità, il ricorrente ha presentato cinque pagine di
osservazioni, prendendo posizione con riferimento all'intero contenuto del
video, dimostrando così di essere perfettamente in chiaro rispetto ai
rimproveri mossigli. In queste condizioni, non può essere seriamente preteso
che il suo diritto di essere sentito sia stato violato. Peraltro, quand'anche
vi fosse stata, ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito
dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che l'insorgente ha potuto
difendersi compiutamente anche dinanzi a
questo Tribunale, che può esaminare liberamente le questioni di fatto e
di diritto che si pongono (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; STA 52.2019.539
del 1° marzo 2021 consid. 2 e rinvii). Del tutto infondate appaiono infine le
perplessità espresse dall'insorgente sulle modalità di acquisizione del filmato
da parte dell'autorità, nella misura in cui non è dato di vedere (e nemmeno il
ricorrente invero lo spiega) perché il video acquisito agli atti non dovrebbe
corrispondere a quello pubblicato in rete rispettivamente il suo contenuto
avrebbe dovuto essere manipolato da terzi.
Inconsistente si rivela pertanto la censura ricorsuale.
3. 3.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo
Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di
preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità
disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.
STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare
degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da
compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore
in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il
pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla
legge sul notariato, al regolamento, alla
legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto (cfr. STA
52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi,
52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 2.2 e rif.).
3.3. Giusta l'art. 10 LN, il notaio deve astenersi da qualsiasi
pubblicità, salvo gli avvisi usuali destinati ad informare il pubblico dell'apertura
o del cambiamento di uno studio notarile, come pure di accordi di
collaborazione (cpv. 1). L'art. 1 del regolamento sul notariato del 25 marzo
2025 (RN; RL 952.110) ribadisce il divieto per il notaio di ricorrere a mezzi
pubblicitari (cpv. 1), regolamentando restrittivamente anche le insegne di
studio e le intestazioni sulla carta da lettere (cfr. cpv.
2). Il cpv. 3 della norma ammette la presentazione del notaio su siti web, nel
rispetto dei principi di cui ai capoversi precedenti, precisando che i siti
devono avere un aspetto sobrio e dignitoso e non devono costituire una forma di
pubblicità incompatibile con la dignità professionale del notaio. Anche
il codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno
2015 (RL 952.205) riafferma il principio secondo cui al notaio è vietata qualsiasi forma di pubblicità, come pure l'accaparramento
di clientela, in particolare la concessione di provvigioni o di altre
prestazioni per l'ottenimento degli incarichi (art. 6). L'art. 7 precisa a sua
volta che le insegne e ogni altra presentazione dello studio devono avere
dimensioni modeste e aspetto dignitoso (cpv. 1), l'annuncio per l'apertura o il
trasferimento dello studio deve limitarsi allo stretto necessario (cpv. 2) e le
iscrizioni in elenchi telefonici, annuari e simili possono apparire solo a
caratteri normali, senza particolare risalto (cpv. 3).
Le predette norme - che analogamente a quelle di altri Cantoni regolano
questa materia (cfr. Michel Mooser,
Droit notarial, III ed., Berna 2025, n. 696 segg.; Etienne Jeandin, La profession de notaire, II ed.,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2023, pag. 67 seg.) - vietano quindi al notaio ogni
forma di pubblicità, fatte salve le usuali forme di presentazione (quali avvisi
di apertura, insegne e siti web), nei limiti sopraindicati. In quanto pubblico ufficiale, il notaio non
può del resto comportarsi come un attore ordinario della vita economica e non
può prevalersi della libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. 2C_131/2017
del 1° giugno 2017 consid. 5.2). Anche quando dà una conferenza, concede un'intervista,
pubblica un articolo o lascia che un terzo pubblichi un articolo che lo
riguarda, è personalmente responsabile di vegliare a che questi interventi non
comportino alcun aspetto pubblicitario (cfr. Julien
Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine: Étude de droit suisse et de droit cantonal
comparé, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, pag. 37; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht,
Zurigo 1993, n. 3506).
4. 4.1. Nella decisione impugnata la Commissione ha
ritenuto contraria al divieto della pubblicità la promozione che il notaio ha
autoespresso nel video con il motto "per un rogito brillante, __________
con il notaio RI 1" (doc. 6, minuto 11.45), rilevando che non occorre
menzionare lo studio, una specifica offerta di servizi o fare affermazioni
denigratorie per incorrere in una sanzione. Dopo aver considerato di per sé
inopportuna la presenza stessa del notaio alla trasmissione registrata,
ha in ogni caso ritenuto totalmente fuori luogo, se non addirittura contrarie
alla dignità della funzione, le affermazioni con cui ha promosso l'agenzia
immobiliare di cui era ospite indicandola come "l'agenzia immobiliare
che fa per voi" (doc. 6, minuto 7.45), rispettivamente "una
delle migliori se non la migliore" (doc. 6, minuto 9.00). Ha quindi
concluso che l'autopromozione effettuata dal notaio - affermando, oltre al
predetto motto, che "ieri facevo i rogiti gratis" (doc. 6,
minuto 7.53) - nonché l'indulgenza mostrata nei confronti della __________
fossero andate indubbiamente oltre il consentito, accertando in capo al notaio
la manifesta violazione del divieto di pubblicità.
4.2. Il ricorrente contesta quanto addebitatogli, sostenendo in particolare che
si sia trattato di un intervento a scopo informativo destinato a un pubblico specifico
operante nel settore, volto a presentare la tematica in questione in modo
originale e privo di qualsivoglia carattere pubblicitario. Richiamata per
analogia la regolamentazione applicabile agli avvocati, pur dando atto di avere
espresso apprezzamenti circa l'operato dell'agenzia immobiliare, ritiene di
avere agito nel rispetto della decenza e del decoro imposto dalla funzione
notarile, senza mai cadere in intenti pubblicitari o promozionali personali.
Lamenta la decontestualizzazione delle espressioni rimproverategli, sostenendo
che le stesse mancherebbero di sufficiente persuasione per indurre terzi a
rivolgersi a lui. Evidenzia comunque la scarsa diffusione del video, rilevando
di aver provveduto a farlo rimuovere il giorno stesso della ricezione della
comunicazione di apertura del procedimento disciplinare.
4.3. Ora, in concreto è anzitutto palese che il ricorrente non ha rilasciato un'intervista
di carattere informativo e scientifico, ma è intervenuto in una trasmissione su
un canale YouTube di un'agenzia immobiliare privata, di natura più che altro
promozionale, strettamente legata all'attività dell'agenzia e all'evidenza
finalizzata a metterne in luce i servizi nel quadro di una compravendita
immobiliare. Agenzia che, come ben emerge dal filmato, funge da supporto a
potenziali acquirenti e venditori, rivolgendosi poi al ricorrente ai fini della
stipula del rogito ("[…] con __________ che ci può aiutare nell'atto
notarile", doc. 6, minuto 10.51).
Altrettanto certo è che, in tale contesto, il notaio ha pronunciato le
affermazioni censurate dalla Commissione, di chiaro stampo promozionale e
autopromozionale. Rispondendo a una domanda sulle recenti tendenze di mercato,
il ricorrente ha infatti manifestamente reclamizzato l'agenzia ("[...]
se avete immobili da ristrutturare e volete venderli, __________
immobiliare è l'agenzia immobiliare che fa per voi""),
elogiandola poi ancora nell'ambito dei consigli da dare a chi compera un
immobile: "[...] dovete affidarvi sicuramente a un'agenzia immobiliare
che sia competente e devo dire che, per mia esperienza, __________ è
una delle migliori se non la migliore con cui mi sono confrontato nella mia
attività lavorativa". Contestualmente ha inoltre promosso sé stesso: "come
vi dicevo, il nemico nella compravendita non è mai un notaio, per esempio,
sappi che io ieri facevo i rogiti gratis, peccato che si siano
presentati in pochi, ma non vi preoccupate, la prossima volta il 31 di aprile
vi voglio tutti da me in studio". Esternazione, questa, certo
scherzosa, ma che - anche se si riferisse ad accadimenti passati, che stando al
ricorrente non costituirebbero una pratica usuale - ha una chiara accezione di marketing
personale. E ciò già soltanto considerando che poco prima il notaio aveva ricordato
ai telespettatori che, contrariamente a quanto si potrebbe credere, e a
differenza delle diverse tasse da pagare, "il notaio è la spesa minore
che voi dovete andare ad affrontare e, per quanto il notaio possa venirvi
incontro facendovi uno sconto, io personalmente mi sto attrezzando, ma ancora
non ho il potere di ridurvi le tasse" (doc. 6, minuto 4.44). Analoga
deduzione vale poi per l'ultima dichiarazione del ricorrente con cui, dopo i
ringraziamenti finali, rivolgendosi ai telespettatori, ha affermato a mò di
slogan: "[...] e soprattutto, per un rogito brillante, __________
con il notaio RI 1".
In queste circostanze, non v'è quindi dubbio che, al di là della sua perlomeno
inopportuna partecipazione alla trasmissione, l'insorgente abbia espresso
affermazioni incompatibili con la dignità della funzione di notaio e in
contrasto con il divieto di pubblicità, così come ritenuto dalla Commissione.
Non permette invece di negare la sussistenza della violazione la limitata
diffusione del video rimosso dopo l'apertura del procedimento (e l'asserita
statisticamente ancor più circoscritta visualizzazione dei contenuti criticati,
situati verso la fine dello stesso; cfr. replica, pag. 5 seg., ad 9), né che
fosse destinato a un non meglio precisato pubblico di settore. A
maggior ragione se si considera che la cerchia dei telespettatori non era a
priori ristretta, essendo il video liberamente accessibile a chiunque lo
cercasse e potenzialmente destinato a ogni eventuale interessato, acquirente o
venditore di immobili.
A torto il ricorrente richiama inoltre la regolamentazione valida per gli avvocati.
A differenza dell'art. 10 LN, la norma loro applicabile (art. 12 lett. d della
legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000
[LLCA; RS 935.61], secondo cui l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a
fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico) non
sancisce infatti un divieto di pubblicità bensì la autorizza a determinate
condizioni. Già solo alla luce di questo diverso paradigma, il richiamo (per
analogia) al quadro giuridico applicabile nel settore forense non giova al
ricorrente, così come nel vuoto cadono in ogni caso le sue ulteriori
digressioni in materia di marketing (cfr. replica, pag. 3 segg., ad 4 segg.).
Neppure l'insorgente può prevalersi con successo di una disparità di
trattamento rispetto ad asseriti notai autori di articoli di giornali e riviste
che, a suo dire, verrebbero presentati come esperti benché sprovvisti delle
certificazioni necessarie o che vanterebbero pubblicamente conoscenze di
settore (cfr. ricorso, pag. 7, ad 10), e ciò già soltanto per la diversità
di una tale situazione rispetto alla circostanza rimproveratagli dall'autorità
disciplinare. Neppure gli giova il richiamo del tutto generico alla libertà d'opinione
e d'informazione garantita dall'art. 16 Cost., ritenuto che in concreto i
requisiti cui soggiacciono le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36
Cost.) sarebbero in ogni caso all'evidenza rispettati.
Malgrado i suoi dinieghi, forza è dunque constatare che il ricorrente è incorso
in una violazione del divieto di pubblicità per i notai sancito dall'art. 10
LN.
5. Ferme queste
premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere all'insorgente.
5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le
misure disciplinari seguenti:
- l'avvertimento;
- l'ammonimento;
- la multa fino a fr. 20'000.-;
- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare,
misure
da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o
con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1
LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere
considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa,
nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il
comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella
fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione
dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in
generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di
principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in
maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione
dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in
particolare conto della colpa del trasgressore, degli
interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua
funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto
durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).
5.2. In concreto, la violazione commessa dall'insorgente dev'essere
considerata grave, ritenuto come egli abbia infranto un principio cardine
istituito a tutela della dignità della professione, avendo espresso
affermazioni promozionali e autopromozionali nell'ambito di una trasmissione audiovisiva
pubblicata in rete e dunque visibile da un numero indefinito, potenzialmente
elevato, di persone. A favore del ricorrente depone tuttavia il fatto che, pur
non riconoscendo la disattenzione imputatagli, egli abbia immediatamente
provveduto a far rimuovere il filmato dalla piattaforma web, che è quindi
rimasto sulla piattaforma solo per un breve periodo. Pure a suo vantaggio va
poi considerata l'assenza di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di ridurre la
multa pronunciata dalla Commissione a fr. 2'500.-. La sanzione così
ricommisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto
dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta maggiormente ragguagliata alle circostanze del
caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità.
Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare
sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati
in concreto disattesi.
6. 6.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti del ricorrente
è pronunciata una multa di fr. 2'500.-.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm)
è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di
soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili al ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che non ne
ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.
7.2, 52.2019.418 del 10 maggio 2021 consid. 7.2).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione del 6 agosto 2025 (n. 20.2025.9) della Commissione
di disciplina notarile è parzialmente annullata e riformata nel senso che nei
confronti del notaio RI 1 è pronunciata una multa di fr. 2'500.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera